Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali
n. ord. 81
2000 03331/64
OGGETTO: TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE AMIAT NELLA SOCIETA' PER AZIONI DENOMINATA "AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.p.A.", AI SENSI DELL'ART. 17 (COMMI 51 - 57) DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997 N. 127.
Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con l'Assessore Hutter.
Il Consiglio Comunale con deliberazione
in data 20 febbraio 1995 (mecc. 9409946/01) avviava la trasformazione
delle aziende municipalizzate torinesi in Società per Azioni
e aziende speciali, ai sensi dell'art. 22 della L. 142/90, e,
tra l'altro, demandava alla Giunta di provvedere, in collaborazione
con le aziende stesse alla predisposizione dei documenti e degli
atti necessari per procedere alle trasformazioni, riservando al
Consiglio l'esercizio del potere deliberativo su tali atti.
In data 20 dicembre 1996 il Consiglio
Comunale con deliberazione (mecc. 9605306/64) approvava tra l'altro,
l'indirizzo di procedere alla trasformazione dell'Azienda Municipale
Igiene Ambientale Torinese "AMIAT" in azienda speciale
per i servizi ambientali, ai sensi della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e demandava alla Giunta Comunale di predisporre gli atti
necessari a tal fine, estendendo anche i compiti operativi di
AMIAT, e riservando sempre al Consiglio l'esercizio del successivo
potere deliberativo.
Predisposti dalla Giunta gli atti necessari
a detta trasformazione, il Consiglio Comunale con deliberazione
(mecc. 9701140/64), tra l'altro, approvava, a far data dal 1°
aprile 1997, la costituzione, ai sensi della citata legge 142/90,
dell'azienda speciale denominata "Azienda Multiservizi Igiene
Ambientale Torino", siglabile "AMIAT", con il patrimonio
già facente capo all'Azienda Municipale Igiene Ambientale
Torinese ed avente ad oggetto l'attività di gestione dei
servizi preordinati alla tutela ed alla conservazione dell'ambiente.
Tuttavia in materia di servizi pubblici
locali, si è assistito ad una continua e serrata produzione
normativa, volta ad un'ottimizzazione dei servizi ed alla fissazione
di obbiettivi che sottostanno all'adozione di strumenti privatistici.
Già la legge 142/90 ha previsto
per la gestione del servizio pubblico l'assunzione della forma
societaria finalizzata ad un recupero di efficienza delle imprese
pubbliche locali in una prospettiva di attuazione definitiva dei
principi di remuneratività del servizio erogato, di economicità,
di equilibrio finanziario della gestione, di miglioramento della
qualità, di certezza del bilancio e, infine, di snellimento
delle procedure interne improntate ad uno schema imprenditoriale
e non solo amministrativo.
Il passaggio alla gestione in forma societaria
dei servizi già espletati dalle Aziende Speciali, è
stato inoltre oggetto di attento esame e semplificazione da parte
del legislatore che è intervenuto con una speciale ed innovativa
disciplina di snellimento. La recente legge Bassanini (Legge 15
maggio 1997 n. 127) è intervenuta modificando il testo
dell'articolo 22, comma 3, lettera e) della legge 142/90, con
la previsione che gli EE.LL. possano costituire o partecipare
a società a prevalente capitale pubblico "qualora
sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale
del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici
o privati", e prevedendo che le aziende speciali si possano
trasformare in società per azioni e a responsabilità
limitata.
L'art. 17, commi 51- 57 della legge stessa
ha introdotto infatti un iter semplificato per la trasformazione
delle Aziende Speciali, costituite ai sensi dell'art. 22, c. 3,
lett. c) della L. 142/90 in Società per Azioni, consentendo
ai Comuni di trasformare le Aziende con atto unilaterale garantendo
la continuità di tutti i rapporti sotto la nuova forma
giuridica (la trasformazione attua un'ipotesi di successione universale
dall'Azienda Speciale alla Società) e consentendo all'Ente
di restare unico azionista per un periodo massimo di due anni.
Tali disposizioni normative rendono inevitabile
procedere quanto prima alla trasformazione dell'azienda speciale
in oggetto, con le procedure di cui all'art. 17 commi 51 e seguenti
della legge 15 maggio 1997 n. 127 in società per azioni,
al fine di non vanificare sia la ratio della legge che consente
di procedere con celerità alla "privatizzazione"
delle aziende speciali, sia gli obbiettivi di sviluppo sul mercato
e sul territorio infra descritti.
Atteso ciò, è infatti possibile
procedere ad una maggiore caratterizzazione imprenditoriale dell'azienda
stessa con conseguente migliore snellezza operativa nella gestione
dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione
della qualità ambientale, in particolare attraverso la
ricerca di sempre nuove metodologie per la raccolta e smaltimento
dei rifiuti, favorendo l'attività in una prospettiva concorrenziale
di mercato come più avanti meglio specificato, anche al
fine di consentire un maggior periodo di operatività come
società di diritto privato, allo scopo di raggiungere un
più collaudato adattamento alle future esigenze. Si consideri
l'enorme interesse, anche legislativo, sia a livello locale che
europeo, per la tutela ambientale ed in particolare per la ricerca
di metodologie sempre più innovative per lo smaltimento
dei rifiuti di ogni tipo. Tra le priorità volte alla protezione
dell'ambiente vi è infatti la risoluzione dei problemi
legati al preoccupante incremento della produzione di rifiuti.
Va inoltre considerato che la trasformazione
in S.p.A. delle aziende speciali, oltre che rispondere a obblighi
di legge la cui ratio è quella di migliorare la qualità
dei servizi e di assicurare una gestione efficace efficiente ed
economica è da preferirsi poiché:
- dà vita, per garantire e consolidare
la gestione pubblica dei servizi connessi alla tutela ambientale,
e affini in ambito locale, ad un soggetto aziendale dotato di
forte capacità competitiva che deve perciò disporre
di capacità di decisioni rapide ed imprenditoriali contraddistinte
da una autonomia organizzativa e decisionale basate su di un'azione
soggetta al giudizio pieno dei soci;
- crea le condizioni per passare da una
concezione tradizionale, monoblocco dell'azienda ad un'articolazione
societaria in grado di associare alla contitolarità della
società altri enti pubblici locali, conseguendo in tal
modo indubbi vantaggi in termini di coordinamento delle attività
e dei programmi di settore ed evitando ulteriori sovrapposizioni
di compiti ed attività svolti a livello locale da altri
gestori di servizi, nonché avviando un'eventuale collaborazione
con operatori economici privati non solo in termini finanziari,
ma anche di competenze e professionalità.
La trasformazione dell'Azienda in Società
per Azioni inoltre può concorrere al raggiungimento di
ulteriori importanti obiettivi di sviluppo economico della città
attraverso:
- il rafforzamento finanziario delle aziende
trasformate, l'espansione territoriale e settoriale della loro
attività, l'accesso a più vaste reti per quanto
riguarda mercati, tecnologie e partnerships, favorendo la loro
crescita con positive conseguenze sul piano occupazionale e reddituale.
Pertanto una società di multiservizi di igiene ambientale
più solida e forte può più facilmente reperire
sempre nuove ed innovative modalità di raccolta e gestione
dei rifiuti, individuare tecnologie innovative ed ecologiche,
concorrere all'assegnazione dei servizi connessi alla tutela ambientale
nell'ambito torinese, ma può anche più facilmente
concorrere su altre aree territoriali, in ottica di cooperazione
e scelta delle migliori soluzioni per la tutela ambientale. Questa
è un'ulteriore ragione per procedere alla trasformazione:
in questo modo infatti si anticipa la possibilità di affrontare
le nuove modalità di affidamento dei servizi, con una graduale
introduzione di regole di concorrenza anche nel settore in oggetto;
- la qualificazione di Torino quale polo
capace di fornire know-how gestionale e di engineering nell'ambito
dei servizi connessi alla tutela ambientale ed in particolare
alla raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'accesso al credito da parte dell'azienda
stessa che, in tal modo, non dovrà più necessariamente
dipendere dai trasferimenti del comune, ma potrà reperire
sul mercato i mezzi finanziari necessari al suo funzionamento,
potendo così favorire anche lo sviluppo di settori di ricerca
per la tutela ambientale;
- la costituzione di una società
per azioni, rappresenta infine una tappa più avanzata del
processo evolutivo dell'azienda, che apre percorsi ed opportunità
altrimenti negate all'azienda speciale e che colloca i servizi
e le attività in una prospettiva di mercato, e quindi di
innovazione.
Le predette motivazioni sono rafforzate
dal favore della disciplina fiscale: l'art. 17, comma 56 della
legge 127/97 prevede che il conferimento e l'assegnazione dei
beni degli Enti Locali e delle Aziende Speciali alle Società
per Azioni costituite ai sensi del comma 51 sono esenti da imposizioni
fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
Alla luce della vigente normativa e considerata
l'attuale limitazione dell'autonomia gestionale del Comune rispetto
alle forme di gestione, appare opportuno avviare la fase di trasformazione
dell'Azienda Speciale AMIAT in Società per Azioni, attraverso
il procedimento unilaterale disciplinato dall'art. 17, c. 51-60
della L. 127/97, con la presente delibera di trasformazione che
tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione
di società previsti dalla vigente normativa civilistica,
fermo restando l'obbligatoria osservanza degli articoli 2330,
c. 3 et 4 (deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società)
e 2330 bis (pubblicazione dell'atto di costituzione).
La nuova società è pertanto
costituita con il presente provvedimento deliberativo ed è
regolata dallo Statuto allegato che ne costituisce parte integrante
e sostanziale, quale predisposto dagli uffici della Pubblica Amministrazione,
sentito il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori
dell'Azienda.
In particolare la società nascente
dalla trasformazione :
- è denominata "AZIENDA MULTISERVIZI
IGIENE AMBIENTALE Torino S.p.A.", in forma abbreviata "AMIAT
S.p.A.";
- ha sede in Torino, Via Germagnano n.
50;
- ha il seguente oggetto sociale:
l'attività di gestione dei
servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione
della qualità ambientale, senza vincoli di territorialità.
Essa potrà, fra l'altro, a titolo
puramente esplicativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:
a) la gestione
del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati
assimilabili agli urbani e degli speciali inerti, intesa quale
raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento,
compreso, se necessario, il controllo degli impianti di smaltimento
dopo la loro chiusura, la raccolta, il trattamento e lo smaltimento
di rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ospedalieri, rifiuti di
imballaggio provenienti da insediamenti industriali e commerciali;
b) la progettazione,
la realizzazione e la gestione di tutti gli impianti necessari
al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti di cui sopra;
c) le operazioni
di qualsiasi tipo destinate a consentire il riuso dei prodotti
o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata
dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati;
d) la raccolta
e il trasporto dei rifiuti domestici ingombranti;
e) la raccolta
e lo smaltimento delle siringhe da tossicodipendenza;
f) lo spazzamento
ed il lavaggio delle strade e di altri spazi pubblici, comprese
le aree complementari, come le aiuole spartitraffico;
g) il servizio
di rimozione della neve;
h) pulizia, manutenzione,
installazione dei gabinetti pubblici.
La Società potrà effettuare
operazioni e servizi di valorizzazione ambientale, in ciò
includendo la gestione delle aree verdi, le attività di
bonifica di aree compromesse, terreni e falde mediante tecniche
fisiche, chimico/fisiche e biotecnologiche.
La Società potrà inoltre
eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione
attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno
escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione
e gestione di impianti specifici, per soggetti terzi.
La Società potrà realizzare
e gestire le proprie attività direttamente, "per conto",
in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, potendo
altresì effettuare detta attività a seguito di richiesta
di terzi, siano essi Enti pubblici o privati anche non soci.
La Società potrà inoltre
compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie,
mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento
dell'oggetto sociale.
Essa potrà inoltre:
- assumere interessenze,
quote, partecipazioni, anche azionarie in altra società,
consorzi ed imprese costituite e costituende, aventi scopi affini,
analoghi, complementari e partecipare alla loro costituzione;
- esercitare il
coordinamento amministrativo, commerciale, finanziario e tecnico
delle società alle quali partecipa ed in genere effettuare
nei confronti di terzi prestazioni di servizi rientranti nei settori
testé elencati;
- stipulare, rinnovare
e rescindere, relativamente a beni immobili e beni mobili iscritti
e non in pubblici registri, contratti di trasferimento di proprietà,
contratti di locazione anche finanziaria ed operativa, di sub-locazione,
di affitto, di noleggio e di concessione in usufrutto di aziende
o di rami aziendali;
- acquistare, vendere
e permutare automezzi ed autoveicoli normali e speciali, di qualsiasi
genere, specie, tipo, potenza e portata;
- effettuare autotrasporti,
nazionali ed internazionali, di cose e di persone, sia per conto
proprio che per conto terzi, nonché il noleggio di propri
automezzi con o senza autista della società;
- compiere qualsivoglia
operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e
finanziaria, comprese l'assunzione e la concessione di prestiti,
mutui e finanziamenti in genere, la prestazione di avalli, fideiussioni,
ipoteche e garanzie di firma e reali, anche a favore di terzi,
nonché ogni altra operazione che l'organo amministrativo
ritenesse necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto
sociale, purché con lo stesso funzionalmente connessa.
Il tutto con esclusione delle attività
riservate agli iscritti in Albi professionali e di quelle vietate
dalla presente e futura legislazione.;
- il Capitale Sociale iniziale della società
è determinato in lire 31.600.000.000, suddiviso in n. 31.600
azioni nominative da lire 1.000.000 ciascuna, pari al fondo di
dotazione presente nell'ultimo bilancio approvato, ed è
interamente sottoscritto dalla Città di Torino quale unico
socio della Società, fino a quando non saranno alienabili
le azioni e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla
trasformazione. Trascorso il biennio, il Comune di Torino passerà
dalla partecipazione totalitaria a quella maggioritaria, adottando
la soluzione di assetto societario indicata alla lett. e) del
c. 3 dell'art. 22 L. 142/90. Peraltro si rileva che la Giunta
Comunale con deliberazione n. 208 in data 10 febbraio 2000 (mecc.
200001038/08), esecutiva dal 2 marzo 2000, in sede di ricognizione
dei beni immobili costituenti il capitale di dotazione dell'azienda
speciale, ha preso atto che i beni siti in Torino Via Ormea e
Via Vandalino del valore a Bilancio di lire 13.852.234, non fanno
parte del fondo di dotazione, con conseguente riduzione del capitale
di dotazione per l'importo corrispondente. Poiché detta
riduzione di capitale verrà recepita con l'approvazione
del Conto Consuntivo 1999, si ritiene di permettere l'utilizzo,
per il corrispondente ammontare, del fondo di riserva iscritto
in Bilancio per riportare il capitale a lire 31.600.000.000, mediante
passaggio a capitale della somma di lire 13.852.234, fermo restando
che la definitiva quantificazione del capitale sociale è
demandata alla procedura di cui infra.
L'eventuale residuo del patrimonio netto
conferito è imputato a riserve e fondi mantenendo ove possibile
le denominazioni e le destinazioni già previste nel Bilancio
dell'Azienda.
L'importo del Capitale Sociale così
determinato non è pertanto inferiore al Fondo di Dotazione
della Azienda Speciale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio
approvato e comunque non è inferiore all'importo minimo
richiesto per la costituzione delle società medesime, ciò
ai sensi dell'art. 17, comma 51 della L. 127/97.
Ai sensi dell'art. 17, comma 53 della
L. 127/97, ai fini della definitiva determinazione dei valori
patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione della
società, gli amministratori debbono richiedere ad un esperto
designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2343 primo comma del codice
civile. Entro sei mesi dal ricevimento della relazione amministratori
e sindaci debbono poi procedere a confermare o, se sussistono
fondati motivi, rivedere tale stima e determinare di conseguenza
i valori definitivi di conferimento. Fino a quando i valori di
conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni
della società sono inalienabili.
Come previsto anche nel protocollo di
intesa sottoscritto fra l'Amministrazione Comunale, l'Azienda
e le Organizzazioni Sindacali in data 15 maggio 2000, rispetto
alle condizioni contrattuali, all'occupazione dei lavoratori AMIAT
e a tutti i rapporti già in capo all'Azienda Speciale va
ricordato che le società costituite dalla trasformazione
di aziende speciali conservano tutti i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i
rapporti attivi e passivi delle aziende originarie con successione
universale della società alla Azienda Speciale, senza soluzioni
incisive sulla continuità del servizio e sugli affidamenti
connessi e con l'espressa conferma a favore della Società
così costituita della prosecuzione in affidamento diretto
della gestione dei servizi pubblici già facenti capo all'Azienda
AMIAT. Per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di gara,
ai lavoratori dipendenti dell'AMIAT S.p.A., saranno garantite
da parte del soggetto aggiudicatario del servizio, le condizioni
vigenti sia in termini salariali che normativi;
- l'Amministrazione della Società
per i primi tre anni viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione
composto da cinque membri, in analogia al numero dei consiglieri
nominati nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale.
In base al normale iter procedurale che regola le nomine degli
amministratori e dei sindaci rappresentanti della Città
negli organi di amministrazione delle aziende e società,
il Sindaco, con nota del 27 aprile 2000 ha indicato i primi amministratori
di AMIAT S.p.A. nelle seguenti persone:
- GIORDANO Giorgio,
nato ad Alessandria il 22.06.1937,
- STROZZI Ivan,
nato a Reggio Emilia il 15.06.1946,
- TANGO Carlo,
nato a Torino il 7.07.1967,
- VINDIGNI Marcello,
nato a Pozzallo il 7.04.1946,
- ZANDONATTI Fabrizio,
nato a Rovereto l'11.06.1960;
- il Collegio Sindacale si compone del
Presidente e di due Sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati
due sindaci supplenti.
A comporre il primo Collegio Sindacale,
per la durata di un triennio, con la stessa nota del 27 aprile
2000, il Sindaco ha indicato i signori:
- PIA Mario, nato
a Torino il 28.02.1936, Sindaco Effettivo, iscritto nel registro
dei revisori contabili, con funzioni di Presidente,
- BIANCO Roberto,
nato a Torino il 21.11.1959, Sindaco Effettivo, iscritto nel registro
dei revisori contabili,
- PASSONI Pier
Luigi, nato a Torino il 9.09.1965, Sindaco Effettivo, iscritto
nel registro dei revisori contabili,
- MOINE Federico,
nato a Torino il 4.07.1964, Sindaco Supplente, iscritto nel registro
dei revisori contabili,
- RANALLI Mauro,
nato a Milano il 7.12.1957, Sindaco Supplente, iscritto nel registro
dei revisori contabili;
- la Società ha durata fino al 31/12/2100.
Per tutto quanto qui non previsto si rinvia allo Statuto allegato.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare la trasformazione, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 51, della legge 127/97,
dell'azienda speciale "Azienda Multiservizi Igiene Ambientale
Torino", costituita ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera
c) della legge 142/90, nella società per azioni, a maggioranza
pubblica locale, denominata "AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE
AMBIENTALE Torino - S.p.A." siglabile "AMIAT S.p.A.",
per le motivazioni riportate in narrativa che qui si richiamano
integralmente; la trasformazione avrà decorrenza dalla
data di iscrizione nel Registro delle Imprese. Ai fini contabili,
ove possibile, la trasformazione decorrerà a far data dal
1/1/2000;
2) di approvare lo statuto della predetta
società per azioni, che si allega alla presente deliberazione
(all. 1 - n. ) per farne parte integrante e sostanziale, richiamandone
tutte le indicazioni, che unitamente a quelle contenute in narrativa,
si intendono riportate e trascritte, ed in particolare:
a) la società
ha sede in Torino, Via Germagnano n. 50;
b) il Comune di
Torino è unico azionista;
c) la società
ha durata fino al 31/12/2100;
d) il primo esercizio
sociale si chiuderà il 31/12/2000.
3) di determinare il capitale sociale,
ai sensi dell'art. 17, c. 51 L. 127/97, in L. 31.600.000.000 pari
al fondo di dotazione di lire 31.600.000.000 presente nell'ultimo
bilancio approvato con deliberazione (mecc. 9904816/64) del Consiglio
Comunale in data 29 giugno 1999, come ricostituito per lire 13.852.234
con l'utilizzo di una corrispondente riserva, viste le precisazioni
contenute in narrativa, fermo restando che l'esatto ammontare
del capitale sociale è demandato alla procedura di cui
ai punti 6) e 7). Il capitale è rappresentato da n. 31.600
azioni del valore nominale di lire 1.000.000 ciascuna. Il residuo
del patrimonio netto conferito viene imputato a riserve e fondi,
con la stessa denominazione e destinazione previste nel Bilancio
dell'azienda trasformata, ove possibile;
4) di dare atto che, essendo la Città
socio unico della società, fino a quando non saranno alienabili
le azioni e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla
trasformazione, le azioni stesse, del valore nominale di lire
1.000.000 ciascuna, saranno interamente sottoscritte dal sindaco
pro tempore. Entro due anni la partecipazione totalitaria del
Comune deve essere sostituita con la partecipazione maggioritaria,
ciò ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, lettera
e) della legge 142/90;
5) di prendere atto che si procederà
ad adeguare il Capitale Sociale determinando il valore nominale
delle azioni in EURO, anche con operazioni sul capitale o che
comportino la movimentazione delle riserve, dopo che il Capitale
sarà determinato nel suo esatto ammontare con la relazione
giurata di stima di cui infra, modificando conseguentemente lo
statuto sociale;
6) di prendere atto che, entro tre mesi
dalla costituzione della Società gli amministratori dovranno
richiedere ad un esperto del tribunale una relazione giurata di
stima ai sensi dell'art. 2343, c. 1 del C.C., contenente la descrizione
dei beni e dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi
attribuito e i criteri di valutazione seguiti;
7) di prendere atto che, nei sei mesi successivi
alla relazione giurata di stima di cui al precedente punto, gli
amministratori ed i sindaci provvederanno a controllare la valutazione
contenuta nella suddetta relazione, procederanno alla revisione
di stima, anche sulla base della deliberazione della Giunta Comunale
n. 208 del 10 febbraio 2000 (mecc. 200001038/08), e se sussistono
fondati motivi determinando definitivamente i valori patrimoniali
conferiti e provvedendo a tutti gli altri adempimenti previsti
dalla legge per la trasformazione in S.p.A.. Fino a quando i valori
di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le
azioni della società sono inalienabili;
8) di prendere atto che, con nota del Sindaco
in data 27 aprile 2000, a comporre il primo Consiglio di Amministrazione,
sono stati indicati i signori:
- GIORDANO Giorgio,
nato ad Alessandria il 22.06.1937,
- STROZZI Ivan,
nato a Reggio Emilia il 15.06.1946,
- TANGO Carlo,
nato a Torino il 7.07.1967,
- VINDIGNI Marcello,
nato a Pozzallo il 7.04.1946,
- ZANDONATTI Fabrizio,
nato a Rovereto l'11.06.1960;
9) di prendere atto che, con nota del Sindaco
in data 27 aprile 2000, a comporre il primo Collegio Sindacale
sono stati indicati i signori:
- PIA Mario, nato
a Torino il 28.02.1936, Sindaco Effettivo, iscritto nel registro
dei revisori contabili, con funzioni di Presidente,
- BIANCO Roberto,
nato a Torino il 21.11.1959, Sindaco Effettivo, iscritto nel registro
dei revisori contabili,
- PASSONI Pier
Luigi, nato a Torino il 9.09.1965, Sindaco Effettivo, iscritto
nel registro dei revisori contabili, - MOINE
Federico, nato a Torino il 4.07.1964, Sindaco Supplente, iscritto
nel registro dei revisori contabili,
- RANALLI Mauro,
nato a Milano il 7.12.1957, Sindaco Supplente, iscritto nel registro
dei revisori contabili.
10) di stabilire che i compensi degli Amministratori
e dei Sindaci siano determinati in conformità con i compensi
degli Amministratori e dei Sindaci delle altre società
per azioni controllate dalla Città;
11) di prendere atto che AMIAT S.p.A. conserva
ex lege tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione,
subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi all'originaria
azienda speciale, ivi compresi i contratti di lavoro collettivi
nazionale ed aziendale;
12) di confermare in capo alla società
AMIAT S.p.A. i medesimi contratti di servizio, convenzioni e concessioni
di cui è attualmente contraente l'A.M.I.A.T. Azienda Speciale
e di dichiarare, anche agli effetti della voltura e della trascrizione
nei pubblici registri, che fanno parte del patrimonio aziendale
tutti i beni immobili e mobili registrati già facenti parte
del fondo di dotazione spettante all'azienda, quale meglio individuato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 10 febbraio
2000, in corso di esecuzione, la quale delibera potrà essere
eseguita dall'azienda anche nella nuova veste giuridica di società
per azioni;
13) di prendere atto che la presente deliberazione
tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione
di società previsti dalla vigente normativa in materia,
ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi
terzo e quarto, (deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della
società) e 2330 bis (pubblicazione dell'atto di costituzione)
del codice civile;
14) di prendere atto pertanto, che la presente
deliberazione, unitamente allo statuto allegato, sono soggetti
all'omologazione da parte del Tribunale di Torino, ed a tal fine
di dare mandato al Sindaco o a un suo delegato ovvero agli amministratori
della società di procedere al deposito della presente delibera
di trasformazione presso l'ufficio del registro delle imprese
di Torino entro 30 giorni dall'approvazione;
15) di incaricare il Sindaco, con facoltà
di delega, di apportare alla presente delibera ed allo statuto
allegato quelle varianti, soppressioni od aggiunte, eventualmente
richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di omologazione,
purché tali variazioni non riguardino elementi sostanziali
degli atti considerati, nel qual caso la modificazione dell'atto
costitutivo e dello statuto dovrà essere preventivamente
adottata in sede di delibera consiliare;
16) di dare atto che nessun onere di spesa
è a carico della Città e di precisare che, ai sensi
dell'art. 17, c. 56 L. 127/97, tutte le procedure e le assegnazioni
necessarie per la trasformazione in società per azioni
sono esenti da qualsiasi tassa e/o imposta, dandosi atto infine
che tutte le spese relative al perfezionamento degli atti inerenti
e conseguenti alla trasformazione, sono a carico della nuova Società
per Azioni, alla quale compete anche dare seguito agli adempimenti
successivi necessari all'adeguamento della società alle
regole del diritto comune nei modi e nei termini stabiliti dall'art.17
L. 127/97;
17) di rinviare a successive deliberazioni
della Giunta Comunale e determinazioni dirigenziali il perfezionamento
della presente deliberazione;
18) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
Ai sensi dell'art 17, comma 51, della Legge 15 Maggio 1997 n. 127, è costituita una Società per Azioni, a prevalente capitale pubblico locale, denominata "Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A." siglabile "AMIAT S.p.A." denominazione e sigla, entrambe senza vincoli di interpunzione e di rappresentazione grafica.
La società ha sede legale in Torino, via Germagnano
50.
Essa, nei modi di legge, può istituire e sopprimere sedi
secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie
e dipendenze.
La società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta, con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.
1) La Società ha per oggetto
l'attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela,
conservazione, valorizzazione della qualità ambientale,
senza vincoli di territorialità.
Essa potrà, fra l'altro, a titolo
puramente esplicativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:
a) la gestione
del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati
assimilabili agli urbani e degli speciali inerti, intesa quale
raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento,
compreso, se necessario, il controllo degli impianti di smaltimento
dopo la loro chiusura, la raccolta, il trattamento e lo smaltimento
dei rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ospedalieri, rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi, rifiuti di imballaggio provenienti
da insediamenti industriali e commerciali;
b) la progettazione,
la realizzazione e la gestione di tutti gli impianti necessari
al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti di cui sopra;
c) le operazioni
di qualsiasi tipo destinate a consentire il riuso dei prodotti
o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata
dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati;
d) la raccolta
e il trasporto dei rifiuti domestici ingombranti;
e) la raccolta
e lo smaltimento delle siringhe da tossicodipendenza;
f) lo spazzamento
ed il lavaggio delle strade e di altri spazi pubblici, comprese
le aree complementari, come le aiuole spartitraffico;
g) il servizio
di rimozione della neve;
h) pulizia, manutenzione,
installazione dei gabinetti pubblici.
2) La Società potrà effettuare
operazioni e servizi di valorizzazione ambientale, in ciò
includendo la gestione delle aree verdi le attività di
bonifica di aree compromesse , terreni e falde mediante tecniche
fisiche, chimico / fisiche e biotecnologiche.
La Società potrà inoltre
eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione
attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno
escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione
e gestione di impianti specifici, per soggetti terzi
La Società potrà realizzare
e gestire le proprie attività direttamente, per conto,
in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, potendo
altresì effettuare detta attività a seguito di richiesta
di terzi, siano essi Enti pubblici o privati anche non soci.
La Società potrà inoltre
compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie,
mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento
dell'oggetto sociale.
Essa potrà inoltre:
- Assumere interessenze,
quote, partecipazioni, anche azionarie in altra società,
consorzi ed imprese costituite e costituende, aventi scopi affini,
analoghi, complementari e partecipare alla loro costituzione;
- Esercitare il
coordinamento amministrativo, commerciale, finanziario e tecnico
delle società alle quali partecipa ed in genere effettuare
nei confronti di terzi prestazioni di servizi rientranti nei settori
testé elencati;
- Stipulare, rinnovare
e rescindere, relativamente a beni immobili e beni mobili iscritti
e non in pubblici registri, contratti di trasferimento di proprietà
, contratti di locazione anche finanziaria ed operativa, di sub-locazione,
di affitto, di noleggio e di concessione in usufrutto di aziende
o di rami aziendali;
- Acquistare, vendere
e permutare automezzi ed autoveicoli normali e speciali, di qualsiasi
genere, specie, tipo, potenza e portata;
- Effettuare autotrasporti,
nazionali ed internazionali, di cose e di persone, sia per conto
proprio che per conto terzi, nonché il noleggio dei propri
automezzi con o senza autista della società;
- Compiere qualsivoglia
operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e
finanziaria, comprese l'assunzione e la concessione di prestiti,
mutui e finanziamenti in genere, la prestazione di avalli, fideiussioni,
ipoteche e garanzie di firma e reali, anche a favore di terzi,
nonché ogni altra operazione che l'organo amministrativo
ritenesse necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto
sociale, purché con lo stesso funzionalmente connessa.
Il tutto con esclusione delle attività
riservate agli iscritti in Albi professionali e di quelle vietate
dalla presente e futura legislazione.
Il capitale sociale è di lire 31.600.000.000 diviso
in n. 31.600 azioni del valore nominale di lire 1.000.000 cadauna.
Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante
conferimenti di beni in natura, aziende, rami aziendali e di crediti,
anche da parte dei soci.
Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della
società, il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere
ai soci di effettuare finanziamenti in conto capitale.
Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro
titolo.
Tali finanziamenti dovranno, comunque, avvenire nel rispetto delle
norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia.
Ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e), legge 8 giugno 1990,
n. 142, e della delibera del Consiglio Comunale di Torino portante
la costituzione per atto unilaterale della società, di
cui il presente Statuto costituisce allegato, la società
deve essere a prevalente capitale pubblico locale.
I rapporti tra AMIAT S.p.A. ed il Comune di Torino sono regolati,
per quanto riguarda l'affidamento dei servizi pubblici, da apposito
strumento convenzionale.
Le azioni sono nominative e indivisibili.
La qualità di azionista costituisce, di per sé sola,
adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente
Statuto.
In applicazione del disposto del 2° comma, dell'art. 2348
codice civile, è possibile creare categorie di azioni fornite
di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.
Possono detenere azioni:
- il Comune di Torino,
- altri soggetti, pubblici o privati.
Il Comune di Torino deve esser proprietario e detenere un numero
di azioni non inferiore alla maggioranza del capitale sociale.
Eventuali soggetti privati non potranno detenere più del
5% delle azioni.
Le azioni di proprietà del Comune di Torino costituenti
la maggioranza del capitale sociale devono constare da unico certificato
azionario, il quale, a garanzia della previsione di cui al comma
che precede, deve sempre restare depositato con specifica annotazione
di vincolo, presso la sede della società, tale deposito
essendo costitutivo del diritto a partecipare alle assemblee sociali.
Le altre azioni detenute dal Comune di Torino, eccedenti la maggioranza
del capitale sociale, possono constare da uno o più certificati
e sono liberamente trasferibili.
Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con
la Società, è quello che risulta dal libro dei Soci.
I certificati azionari, provvisori o definitivi, portano le firme
di un legale rappresentante, oppure quelle di un procuratore speciale
all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione.
I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione,
in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso
reputi convenienti.
A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi
nella misura del 3% in più del tasso ufficiale di sconto
della Banca d'Italia, salvo il diritto degli Amministratori di
avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 C.C..
Qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte ed a
qualsiasi titolo le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione
su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà
previamente - con lettera raccomandata r.r. - offrirle in acquisto
agli altri azionisti mediante comunicazione al Presidente del
C.d.A., che ne darà notizia agli interessati, specificando
il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.
I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono,
entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma
precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata
r.r., indirizzata al Presidente del C.d.A. ed all'offerente nella
quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà
di acquistare la totalità delle azioni o dei diritti di
opzione offerti in vendita, al prezzo ed alle condizioni indicate
dall'offerente.
Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci,
le azioni od i diritti di opzione offerti in vendita verranno
attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione
al capitale della Società.
Nel caso in cui l'offerta venga accettata da uno o più
soci, le azioni od i diritti verranno attribuiti in parti uguali
all'insieme dei soci e quindi ripartiti tra i singoli soci applicando
i criteri indicati nel comma precedente, ricorrendo al sorteggio
qualora, per i quantitativi disponibili, detti criteri non risultassero
utilizzabili.
8.1 - Assemblea degli azionisti
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge
e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale,
purché in Torino.
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità
dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla
legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché
non intervenuti o dissenzienti.
8.2 - Avviso di convocazione
L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata
dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve contenere
data, ora o luogo di convocazione, nonché l'elenco delle
materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato
il giorno per la seconda convocazione.
In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente
costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato
l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli Amministratori
in carica e i Sindaci effettivi. In tal caso, però, ciascuno
degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti
sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
8.3 - Convocazione
L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno,
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per
l'approvazione del bilancio; qualora particolari esigenze lo richiedano,
la stessa può tenersi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale.
È da considerarsi, comunque, ai fini di cui sopra, particolare
esigenza l'eventualità che la società abbia
assunto partecipazioni in altre società che configurino
un rapporto di collegamento o controllo ex art. 2359 del Codice
Civile. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta
il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi
previsti dalla legge. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria
verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta
tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale,
i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti
da trattare.
L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni
a questa riservate dalla legge nonché:
a) sulle operazioni di dismissione di partecipazioni
in società controllate o collegate, ogniqualvolta tali
operazioni comportino, complessivamente, seppure con deliberazioni
successive adottate nel corso di 12 mesi, rispettivamente, la
perdita del controllo o del collegamento nei riguardi di tali
Società;
b) sull'acquisto e l'alienazione di partecipazioni
di valore superiore al 3% del valore contabile del patrimonio
risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'AMIAT S.p.A.;
c) sull'approvazione del budget di esercizio
e degli investimenti.
8.4 - Intervento e voto
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che risultino
iscritti nel libro soci almeno 5 giorni prima dell'Assemblea e
che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea
in prima convocazione abbiano depositato presso la sede sociale
o gli enti indicati nell'avviso di convocazione i titoli dai quali
risulti la loro legittimazione.
Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai
sensi dell'art. 2372 Cod. Civ..
Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente
diritto di voto.
Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine
al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità
delle deleghe.
8.5 - Presidenza e segreteria
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Presidente
del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta,
nell'ordine, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione,
dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente,
di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.
Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è
designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente.
Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario.
Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal
Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio
scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria
la nomina del Segretario.
8.6 - Costituzione e deliberazioni
L'Assemblea ordinaria e straordinaria si costituisce e delibera
a norma di legge.
Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine
alla regolare costituzione dell'Assemblea.
La direzione dei lavori assembleari, la verbalizzazione degli
interventi e la scelta del sistema di votazione (fatto salvo quanto
previsto all'articolo 9), compete al Presidente dell'Assemblea.
9.1 - Numero degli amministratori
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione
composto da un numero di membri, non inferiore a cinque e non
superiore a nove, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea
prima di procedere alla nomina.
9.2 - Nomina degli amministratori
Ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, al Comune di Torino
spetta la nomina diretta di un numero maggioritario di amministratori,
non superiore al numero massimo degli stessi meno uno e proporzionale
all'entità della propria partecipazione e, precisamente
alla nomina di un amministratore per ogni quota di capitale sociale
posseduta corrispondente alla divisione dello stesso per il numero
di amministratori da nominare, o per frazione superiore al 50%
di tale quota.
Il Comune di Torino non parteciperà alla votazione per
la nomina dei restanti amministratori.
I restanti amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base
di liste presentate dagli azionisti diversi dal Comune di Torino,
nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero
progressivo pari ai posti da coprire.
Le liste potranno essere presentate da azionisti che rappresentino
individualmente o congiuntamente almeno il tre per cento delle
azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
Esse saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale,
almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima
convocazione, unitamente all'elenco degli azionisti che hanno
concorso a presentarle.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni
richiesto, gli azionisti interessati dovranno presentare e/o recapitare
presso la sede della Società, con almeno 5 giorni di anticipo
rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione,
copia dei biglietti di ammissione.
Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare
una sola lista.
Le adesioni in violazione di tale divieto non sono attribuibili
ad alcuna lista.
Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli
azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico
da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione
dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.
Nessuno può essere candidato in più di una lista,
a pena di ineleggibilità.
Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.
I voti ottenuti da ciascuna lista saranno successivamente divisi
per uno, due, tre, quattro, secondo il numero dei consiglieri
da eleggere.
I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati
di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I quozienti
così ottenuti saranno disposti in un'unica graduatoria
decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i
quozienti più elevati.
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso
quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che
non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto
il minor numero di amministratori.
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore,
ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori,
nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato
di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti di lista e sempre a parità
di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'assemblea
risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice
di voti.
9.3 - Altre disposizioni
Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore
a tre anni. Gli Amministratori nominati dal Comune di Torino sono
revocabili e sostituibili in ogni momento solo dal Comune stesso.
Qualora vengano a mancare uno o più degli Amministratori
nominati dal Comune di Torino, spetterà a tale Comune la
nomina diretta del o dei loro sostituti ,ai sensi dell'art. 2458
del Codice Civile.
Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati
dagli azionisti di minoranza, alla loro sostituzione provvedono
se possibile i reliquie amministratori nominati dagli azionisti
di minoranza.
I sostituti durano in carica fino alla successiva assemblea.
La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è
incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere
o di Assessore del Comune di Torino o con le omologhe cariche
di altri enti pubblici territoriali soci e con le situazioni previste
dall'art. 2390 del Codice Civile.
Al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti tutti i più
ampi poteri di amministrazione sia ordinaria, sia straordinaria
della società, salvo quanto espressamente riservato per
legge all'Assemblea e quanto previsto dal presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già
provveduto l'assemblea, nomina tra i propri membri il Presidente,
scelto tra i Consiglieri nominati dal Comune di Torino; può,
altresì nominare un Vice Presidente ed un Amministratore
Delegato, conferendo a quest'ultimo proprie attribuzioni.
La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di
Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario,
scelto anche al di fuori dei propri membri.
Il Consiglio può costituire un Comitato Esecutivo, determinandone
i poteri ed il numero dei componenti, nell'ambito del quale dovranno
in ogni caso essere in maggioranza gli amministratori espressi
dal Comune di Torino.
Non sono dileggiabile, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente
al Consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:
- i piani programma annuali e pluriennali
e i budget di esercizio;
- la politica generale degli investimenti
e dei prezzi;
- le convenzioni e gli accordi con enti
locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto
della Società;
- l'acquisto o la sottoscrizione nonché
il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società
o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con
warrant, nonché di aziende o rami aziendali;
- l'acquisto o la vendita di beni immobili
e diritti immobiliari;
- l'assunzione di finanziamenti;
- la concessione di garanzie in favore
di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società
controllate o collegate;
- l'adozione di qualsiasi decisione in
ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni
della Società in altre società, ogni qualvolta in
tali Società debba procedersi alla nomina delle rispettive
cariche sociali.
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare
proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla
propria competenza, in via collettiva o individuale, determinando
i limiti della delega, a persone non facenti parte del Consiglio,
quali Direttori e dipendenti.
Può altresì nominare mandatari per operazioni determinate
e per una durata limitata nel tempo ed istituire comitati consultivi
determinandone la composizione, i compiti e le indennità.
Compete al Consiglio di Amministrazione l'approvazione - su proposta
dell'Amministratore Delegato - del regolamento interno per l'esercizio
dei poteri di firma da parte del Direttore Generale, dei Dirigenti
e di altri dipendenti.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di regola
presso la sede sociale e, comunque, nel territorio del Comune
ove la sede è posta, dal Presidente di propria iniziativa,
ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli Amministratori
o del Collegio Sindacale.
In caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio
di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.
La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della
riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta tramite
raccomandata anche a mano, telex, telefax, e-mail o telegramma
spediti al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,
almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza; in caso di
urgenza il termine è ridotto a due giorni, anche noti lavorativi.
In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il
Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando
siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali
e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti
proposti.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio
di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza,
a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati
e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire
in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di
ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali
presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto
nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi
il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la
sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della
maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei
presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio
di Amministrazione.
Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente
della riunione e dal Segretario.
Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa
le veci, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle
deliberazioni ivi contenute.
L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità
a favore del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto
l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei
compensi tra i propri componenti, e determina i compensi degli
Amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi
ultimi, il parere del Collegio Sindacale.
Agli Amministratori compete altresì il rimborso delle spese
sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società
di fronte ai terzi e in giudizio nonché l'uso della firma
sociale.
Il Presidente ha facoltà di promuovere azioni, impugnative
ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità
giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche
per revocazione o cassazione, nonché di rinunziare agli
atti del giudizio.
Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle
in arbitri rituali o irrituali qualora sia stato a ciò
delegato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati
e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli
atti o categorie di atti anche a persone estranee alla Società.
In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza
legale della Società e la firma sociale spettano a chi
lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito
dal Vice Presidente.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce
prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.
L'Amministratore Delegato esercita i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione che gli sono delegati dal Consiglio
entro i limiti di cui all'art. 10 del presente Statuto e fatte
salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio
medesimo.
In tale ambito, l'Amministratore Delegato:
- ha la rappresentanza legale della Società
di fronte ai terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale;
- ha facoltà di promuovere azioni,
impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi
autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede
e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di
rinunziare agli atti del giudizio;
- ha altresì facoltà di transigere
liti o comprometterle in arbitri rituali o irrituali.
Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due Sindaci
effettivi.
Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.
I Sindaci restano in carica per un triennio e non possono essere
revocati se non per giusta causa.
Al Comune di Torino spetta la nomina del Presidente del Collegio
Sindacale, di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.
Il secondo Sindaco Effettivo e il secondo Sindaco Supplente saranno
nominati dall'Assemblea, secondo le procedure di cui all'art.
9.2.
Ai Sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio
del proprio ufficio.
Il bilancio della Società è assoggettato a revisione
contabile, ad opera di una società di revisione iscritta
nell'albo speciale di cui al DPR 31 marzo 1975, n. 136.
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede
alla formazione del Bilancio di esercizio.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è comunque
tenuto una volta all'anno a relazionare al Consiglio Comunale,
secondo le modalità che quest'ultimo definirà, circa
il servizio erogato, la situazione patrimoniale, l'andamento economico
e i piani di sviluppo della società e del servizio.
Il Consiglio Comunale potrà in questa sede esercitare le
proprie competenze nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo
riconosciute dall'articolo 32 della Legge 142/90.
L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale
è attribuito come segue:
- il cinque per cento (5%) alla riserva
legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale
sociale;
- il residuo secondo quanto deliberato
dall'Assemblea.
In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce
le modalità della liquidazione e nomina uno o più
liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.
L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte
le azioni.
Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.