Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

n. ord. 81
2000 03331/64

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 MAGGIO 2000

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE AMIAT NELLA SOCIETA' PER AZIONI DENOMINATA "AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.p.A.", AI SENSI DELL'ART. 17 (COMMI 51 - 57) DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997 N. 127.

    Proposta dell'Assessore Peveraro,
    di concerto con l'Assessore Hutter.

    Il Consiglio Comunale con deliberazione in data 20 febbraio 1995 (mecc. 9409946/01) avviava la trasformazione delle aziende municipalizzate torinesi in Società per Azioni e aziende speciali, ai sensi dell'art. 22 della L. 142/90, e, tra l'altro, demandava alla Giunta di provvedere, in collaborazione con le aziende stesse alla predisposizione dei documenti e degli atti necessari per procedere alle trasformazioni, riservando al Consiglio l'esercizio del potere deliberativo su tali atti.
    In data 20 dicembre 1996 il Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 9605306/64) approvava tra l'altro, l'indirizzo di procedere alla trasformazione dell'Azienda Municipale Igiene Ambientale Torinese "AMIAT" in azienda speciale per i servizi ambientali, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e demandava alla Giunta Comunale di predisporre gli atti necessari a tal fine, estendendo anche i compiti operativi di AMIAT, e riservando sempre al Consiglio l'esercizio del successivo potere deliberativo.
    Predisposti dalla Giunta gli atti necessari a detta trasformazione, il Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 9701140/64), tra l'altro, approvava, a far data dal 1° aprile 1997, la costituzione, ai sensi della citata legge 142/90, dell'azienda speciale denominata "Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino", siglabile "AMIAT", con il patrimonio già facente capo all'Azienda Municipale Igiene Ambientale Torinese ed avente ad oggetto l'attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela ed alla conservazione dell'ambiente.
    Tuttavia in materia di servizi pubblici locali, si è assistito ad una continua e serrata produzione normativa, volta ad un'ottimizzazione dei servizi ed alla fissazione di obbiettivi che sottostanno all'adozione di strumenti privatistici.
    Già la legge 142/90 ha previsto per la gestione del servizio pubblico l'assunzione della forma societaria finalizzata ad un recupero di efficienza delle imprese pubbliche locali in una prospettiva di attuazione definitiva dei principi di remuneratività del servizio erogato, di economicità, di equilibrio finanziario della gestione, di miglioramento della qualità, di certezza del bilancio e, infine, di snellimento delle procedure interne improntate ad uno schema imprenditoriale e non solo amministrativo.
    Il passaggio alla gestione in forma societaria dei servizi già espletati dalle Aziende Speciali, è stato inoltre oggetto di attento esame e semplificazione da parte del legislatore che è intervenuto con una speciale ed innovativa disciplina di snellimento. La recente legge Bassanini (Legge 15 maggio 1997 n. 127) è intervenuta modificando il testo dell'articolo 22, comma 3, lettera e) della legge 142/90, con la previsione che gli EE.LL. possano costituire o partecipare a società a prevalente capitale pubblico "qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati", e prevedendo che le aziende speciali si possano trasformare in società per azioni e a responsabilità limitata.
    L'art. 17, commi 51- 57 della legge stessa ha introdotto infatti un iter semplificato per la trasformazione delle Aziende Speciali, costituite ai sensi dell'art. 22, c. 3, lett. c) della L. 142/90 in Società per Azioni, consentendo ai Comuni di trasformare le Aziende con atto unilaterale garantendo la continuità di tutti i rapporti sotto la nuova forma giuridica (la trasformazione attua un'ipotesi di successione universale dall'Azienda Speciale alla Società) e consentendo all'Ente di restare unico azionista per un periodo massimo di due anni.
    Tali disposizioni normative rendono inevitabile procedere quanto prima alla trasformazione dell'azienda speciale in oggetto, con le procedure di cui all'art. 17 commi 51 e seguenti della legge 15 maggio 1997 n. 127 in società per azioni, al fine di non vanificare sia la ratio della legge che consente di procedere con celerità alla "privatizzazione" delle aziende speciali, sia gli obbiettivi di sviluppo sul mercato e sul territorio infra descritti.
    Atteso ciò, è infatti possibile procedere ad una maggiore caratterizzazione imprenditoriale dell'azienda stessa con conseguente migliore snellezza operativa nella gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale, in particolare attraverso la ricerca di sempre nuove metodologie per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, favorendo l'attività in una prospettiva concorrenziale di mercato come più avanti meglio specificato, anche al fine di consentire un maggior periodo di operatività come società di diritto privato, allo scopo di raggiungere un più collaudato adattamento alle future esigenze. Si consideri l'enorme interesse, anche legislativo, sia a livello locale che europeo, per la tutela ambientale ed in particolare per la ricerca di metodologie sempre più innovative per lo smaltimento dei rifiuti di ogni tipo. Tra le priorità volte alla protezione dell'ambiente vi è infatti la risoluzione dei problemi legati al preoccupante incremento della produzione di rifiuti.
    Va inoltre considerato che la trasformazione in S.p.A. delle aziende speciali, oltre che rispondere a obblighi di legge la cui ratio è quella di migliorare la qualità dei servizi e di assicurare una gestione efficace efficiente ed economica è da preferirsi poiché:
-    dà vita, per garantire e consolidare la gestione pubblica dei servizi connessi alla tutela ambientale, e affini in ambito locale, ad un soggetto aziendale dotato di forte capacità competitiva che deve perciò disporre di capacità di decisioni rapide ed imprenditoriali contraddistinte da una autonomia organizzativa e decisionale basate su di un'azione soggetta al giudizio pieno dei soci;
-    crea le condizioni per passare da una concezione tradizionale, monoblocco dell'azienda ad un'articolazione societaria in grado di associare alla contitolarità della società altri enti pubblici locali, conseguendo in tal modo indubbi vantaggi in termini di coordinamento delle attività e dei programmi di settore ed evitando ulteriori sovrapposizioni di compiti ed attività svolti a livello locale da altri gestori di servizi, nonché avviando un'eventuale collaborazione con operatori economici privati non solo in termini finanziari, ma anche di competenze e professionalità.
    La trasformazione dell'Azienda in Società per Azioni inoltre può concorrere al raggiungimento di ulteriori importanti obiettivi di sviluppo economico della città attraverso:
-    il rafforzamento finanziario delle aziende trasformate, l'espansione territoriale e settoriale della loro attività, l'accesso a più vaste reti per quanto riguarda mercati, tecnologie e partnerships, favorendo la loro crescita con positive conseguenze sul piano occupazionale e reddituale. Pertanto una società di multiservizi di igiene ambientale più solida e forte può più facilmente reperire sempre nuove ed innovative modalità di raccolta e gestione dei rifiuti, individuare tecnologie innovative ed ecologiche, concorrere all'assegnazione dei servizi connessi alla tutela ambientale nell'ambito torinese, ma può anche più facilmente concorrere su altre aree territoriali, in ottica di cooperazione e scelta delle migliori soluzioni per la tutela ambientale. Questa è un'ulteriore ragione per procedere alla trasformazione: in questo modo infatti si anticipa la possibilità di affrontare le nuove modalità di affidamento dei servizi, con una graduale introduzione di regole di concorrenza anche nel settore in oggetto;
-    la qualificazione di Torino quale polo capace di fornire know-how gestionale e di engineering nell'ambito dei servizi connessi alla tutela ambientale ed in particolare alla raccolta e smaltimento dei rifiuti;
-    l'accesso al credito da parte dell'azienda stessa che, in tal modo, non dovrà più necessariamente dipendere dai trasferimenti del comune, ma potrà reperire sul mercato i mezzi finanziari necessari al suo funzionamento, potendo così favorire anche lo sviluppo di settori di ricerca per la tutela ambientale;
-    la costituzione di una società per azioni, rappresenta infine una tappa più avanzata del processo evolutivo dell'azienda, che apre percorsi ed opportunità altrimenti negate all'azienda speciale e che colloca i servizi e le attività in una prospettiva di mercato, e quindi di innovazione.
    Le predette motivazioni sono rafforzate dal favore della disciplina fiscale: l'art. 17, comma 56 della legge 127/97 prevede che il conferimento e l'assegnazione dei beni degli Enti Locali e delle Aziende Speciali alle Società per Azioni costituite ai sensi del comma 51 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
    Alla luce della vigente normativa e considerata l'attuale limitazione dell'autonomia gestionale del Comune rispetto alle forme di gestione, appare opportuno avviare la fase di trasformazione dell'Azienda Speciale AMIAT in Società per Azioni, attraverso il procedimento unilaterale disciplinato dall'art. 17, c. 51-60 della L. 127/97, con la presente delibera di trasformazione che tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di società previsti dalla vigente normativa civilistica, fermo restando l'obbligatoria osservanza degli articoli 2330, c. 3 et 4 (deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società) e 2330 bis (pubblicazione dell'atto di costituzione).
    La nuova società è pertanto costituita con il presente provvedimento deliberativo ed è regolata dallo Statuto allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, quale predisposto dagli uffici della Pubblica Amministrazione, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dell'Azienda.
    In particolare la società nascente dalla trasformazione :
-    è denominata "AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE Torino S.p.A.", in forma abbreviata "AMIAT S.p.A.";
-    ha sede in Torino, Via Germagnano n. 50;
-    ha il seguente oggetto sociale:
    “l'attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale, senza vincoli di territorialità.
    Essa potrà, fra l'altro, a titolo puramente esplicativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:
    a)    la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali inerti, intesa quale raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento, compreso, se necessario, il controllo degli impianti di smaltimento dopo la loro chiusura, la raccolta, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ospedalieri, rifiuti di imballaggio provenienti da insediamenti industriali e commerciali;
    b)    la progettazione, la realizzazione e la gestione di tutti gli impianti necessari al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti di cui sopra;
    c)    le operazioni di qualsiasi tipo destinate a consentire il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati;
    d)    la raccolta e il trasporto dei rifiuti domestici ingombranti;
    e)    la raccolta e lo smaltimento delle siringhe da tossicodipendenza;
    f)    lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e di altri spazi pubblici, comprese le aree complementari, come le aiuole spartitraffico;
    g)    il servizio di rimozione della neve;
    h)    pulizia, manutenzione, installazione dei gabinetti pubblici.
    La Società potrà effettuare operazioni e servizi di valorizzazione ambientale, in ciò includendo la gestione delle aree verdi, le attività di bonifica di aree compromesse, terreni e falde mediante tecniche fisiche, chimico/fisiche e biotecnologiche.
    La Società potrà inoltre eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e gestione di impianti specifici, per soggetti terzi.
    La Società potrà realizzare e gestire le proprie attività direttamente, "per conto", in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, potendo altresì effettuare detta attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi Enti pubblici o privati anche non soci.
    La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.
    Essa potrà inoltre:
    -    assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altra società, consorzi ed imprese costituite e costituende, aventi scopi affini, analoghi, complementari e partecipare alla loro costituzione;
    -    esercitare il coordinamento amministrativo, commerciale, finanziario e tecnico delle società alle quali partecipa ed in genere effettuare nei confronti di terzi prestazioni di servizi rientranti nei settori testé elencati;
    -    stipulare, rinnovare e rescindere, relativamente a beni immobili e beni mobili iscritti e non in pubblici registri, contratti di trasferimento di proprietà, contratti di locazione anche finanziaria ed operativa, di sub-locazione, di affitto, di noleggio e di concessione in usufrutto di aziende o di rami aziendali;
    -    acquistare, vendere e permutare automezzi ed autoveicoli normali e speciali, di qualsiasi genere, specie, tipo, potenza e portata;
    -    effettuare autotrasporti, nazionali ed internazionali, di cose e di persone, sia per conto proprio che per conto terzi, nonché il noleggio di propri automezzi con o senza autista della società;
    -    compiere qualsivoglia operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, comprese l'assunzione e la concessione di prestiti, mutui e finanziamenti in genere, la prestazione di avalli, fideiussioni, ipoteche e garanzie di firma e reali, anche a favore di terzi, nonché ogni altra operazione che l'organo amministrativo ritenesse necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché con lo stesso funzionalmente connessa.
    Il tutto con esclusione delle attività riservate agli iscritti in Albi professionali e di quelle vietate dalla presente e futura legislazione.”;
-    il Capitale Sociale iniziale della società è determinato in lire 31.600.000.000, suddiviso in n. 31.600 azioni nominative da lire 1.000.000 ciascuna, pari al fondo di dotazione presente nell'ultimo bilancio approvato, ed è interamente sottoscritto dalla Città di Torino quale unico socio della Società, fino a quando non saranno alienabili le azioni e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione. Trascorso il biennio, il Comune di Torino passerà dalla partecipazione totalitaria a quella maggioritaria, adottando la soluzione di assetto societario indicata alla lett. e) del c. 3 dell'art. 22 L. 142/90. Peraltro si rileva che la Giunta Comunale con deliberazione n. 208 in data 10 febbraio 2000 (mecc. 200001038/08), esecutiva dal 2 marzo 2000, in sede di ricognizione dei beni immobili costituenti il capitale di dotazione dell'azienda speciale, ha preso atto che i beni siti in Torino Via Ormea e Via Vandalino del valore a Bilancio di lire 13.852.234, non fanno parte del fondo di dotazione, con conseguente riduzione del capitale di dotazione per l'importo corrispondente. Poiché detta riduzione di capitale verrà recepita con l'approvazione del Conto Consuntivo 1999, si ritiene di permettere l'utilizzo, per il corrispondente ammontare, del fondo di riserva iscritto in Bilancio per riportare il capitale a lire 31.600.000.000, mediante passaggio a capitale della somma di lire 13.852.234, fermo restando che la definitiva quantificazione del capitale sociale è demandata alla procedura di cui infra.
    L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni già previste nel Bilancio dell'Azienda.
    L'importo del Capitale Sociale così determinato non è pertanto inferiore al Fondo di Dotazione della Azienda Speciale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque non è inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime, ciò ai sensi dell'art. 17, comma 51 della L. 127/97.
    Ai sensi dell'art. 17, comma 53 della L. 127/97, ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione della società, gli amministratori debbono richiedere ad un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343 primo comma del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento della relazione amministratori e sindaci debbono poi procedere a confermare o, se sussistono fondati motivi, rivedere tale stima e determinare di conseguenza i valori definitivi di conferimento. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni della società sono inalienabili.
    Come previsto anche nel protocollo di intesa sottoscritto fra l'Amministrazione Comunale, l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali in data 15 maggio 2000, rispetto alle condizioni contrattuali, all'occupazione dei lavoratori AMIAT e a tutti i rapporti già in capo all'Azienda Speciale va ricordato che le società costituite dalla trasformazione di aziende speciali conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie con successione universale della società alla Azienda Speciale, senza soluzioni incisive sulla continuità del servizio e sugli affidamenti connessi e con l'espressa conferma a favore della Società così costituita della prosecuzione in affidamento diretto della gestione dei servizi pubblici già facenti capo all'Azienda AMIAT. Per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di gara, ai lavoratori dipendenti dell'AMIAT S.p.A., saranno garantite da parte del soggetto aggiudicatario del servizio, le condizioni vigenti sia in termini salariali che normativi;
-    l'Amministrazione della Società per i primi tre anni viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, in analogia al numero dei consiglieri nominati nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale. In base al normale iter procedurale che regola le nomine degli amministratori e dei sindaci rappresentanti della Città negli organi di amministrazione delle aziende e società, il Sindaco, con nota del 27 aprile 2000 ha indicato i primi amministratori di AMIAT S.p.A. nelle seguenti persone:
    -    GIORDANO Giorgio, nato ad Alessandria il 22.06.1937,
    -    STROZZI Ivan, nato a Reggio Emilia il 15.06.1946,
    -    TANGO Carlo, nato a Torino il 7.07.1967,
    -    VINDIGNI Marcello, nato a Pozzallo il 7.04.1946,
    -    ZANDONATTI Fabrizio, nato a Rovereto l'11.06.1960;
-    il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due Sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
    A comporre il primo Collegio Sindacale, per la durata di un triennio, con la stessa nota del 27 aprile 2000, il Sindaco ha indicato i signori:
    -    PIA Mario, nato a Torino il 28.02.1936, Sindaco Effettivo, iscritto nel registro dei revisori contabili, con funzioni di Presidente,
    -    BIANCO Roberto, nato a Torino il 21.11.1959, Sindaco Effettivo, iscritto nel registro dei revisori contabili,
    -    PASSONI Pier Luigi, nato a Torino il 9.09.1965, Sindaco Effettivo, iscritto nel registro dei revisori contabili,
    -    MOINE Federico, nato a Torino il 4.07.1964, Sindaco Supplente, iscritto nel registro dei revisori contabili,
    -    RANALLI Mauro, nato a Milano il 7.12.1957, Sindaco Supplente, iscritto nel registro dei revisori contabili;
-    la Società ha durata fino al 31/12/2100.

    Per tutto quanto qui non previsto si rinvia allo Statuto allegato.

    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare la trasformazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 51, della legge 127/97, dell'azienda speciale "Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino", costituita ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c) della legge 142/90, nella società per azioni, a maggioranza pubblica locale, denominata "AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE Torino - S.p.A." siglabile "AMIAT S.p.A.", per le motivazioni riportate in narrativa che qui si richiamano integralmente; la trasformazione avrà decorrenza dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese. Ai fini contabili, ove possibile, la trasformazione decorrerà a far data dal 1/1/2000;
2)    di approvare lo statuto della predetta società per azioni, che si allega alla presente deliberazione (all. 1 - n. ) per farne parte integrante e sostanziale, richiamandone tutte le indicazioni, che unitamente a quelle contenute in narrativa, si intendono riportate e trascritte, ed in particolare:
    a)    la società ha sede in Torino, Via Germagnano n. 50;
    b)    il Comune di Torino è unico azionista;
    c)    la società ha durata fino al 31/12/2100;
    d)    il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/2000.
3)    di determinare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 17, c. 51 L. 127/97, in L. 31.600.000.000 pari al fondo di dotazione di lire 31.600.000.000 presente nell'ultimo bilancio approvato con deliberazione (mecc. 9904816/64) del Consiglio Comunale in data 29 giugno 1999, come ricostituito per lire 13.852.234 con l'utilizzo di una corrispondente riserva, viste le precisazioni contenute in narrativa, fermo restando che l'esatto ammontare del capitale sociale è demandato alla procedura di cui ai punti 6) e 7). Il capitale è rappresentato da n. 31.600 azioni del valore nominale di lire 1.000.000 ciascuna. Il residuo del patrimonio netto conferito viene imputato a riserve e fondi, con la stessa denominazione e destinazione previste nel Bilancio dell'azienda trasformata, ove possibile;
4)    di dare atto che, essendo la Città socio unico della società, fino a quando non saranno alienabili le azioni e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione, le azioni stesse, del valore nominale di lire 1.000.000 ciascuna, saranno interamente sottoscritte dal sindaco pro tempore. Entro due anni la partecipazione totalitaria del Comune deve essere sostituita con la partecipazione maggioritaria, ciò ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, lettera e) della legge 142/90;
5)    di prendere atto che si procederà ad adeguare il Capitale Sociale determinando il valore nominale delle azioni in EURO, anche con operazioni sul capitale o che comportino la movimentazione delle riserve, dopo che il Capitale sarà determinato nel suo esatto ammontare con la relazione giurata di stima di cui infra, modificando conseguentemente lo statuto sociale;
6)    di prendere atto che, entro tre mesi dalla costituzione della Società gli amministratori dovranno richiedere ad un esperto del tribunale una relazione giurata di stima ai sensi dell'art. 2343, c. 1 del C.C., contenente la descrizione dei beni e dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito e i criteri di valutazione seguiti;
7)    di prendere atto che, nei sei mesi successivi alla relazione giurata di stima di cui al precedente punto, gli amministratori ed i sindaci provvederanno a controllare la valutazione contenuta nella suddetta relazione, procederanno alla revisione di stima, anche sulla base della deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 10 febbraio 2000 (mecc. 200001038/08), e se sussistono fondati motivi determinando definitivamente i valori patrimoniali conferiti e provvedendo a tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge per la trasformazione in S.p.A.. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni della società sono inalienabili;
8)    di prendere atto che, con nota del Sindaco in data 27 aprile 2000, a comporre il primo Consiglio di Amministrazione, sono stati indicati i signori:
    -    GIORDANO Giorgio, nato ad Alessandria il 22.06.1937,
    -    STROZZI Ivan, nato a Reggio Emilia il 15.06.1946,
    -    TANGO Carlo, nato a Torino il 7.07.1967,
    -    VINDIGNI Marcello, nato a Pozzallo il 7.04.1946,
    -    ZANDONATTI Fabrizio, nato a Rovereto l'11.06.1960;
9)    di prendere atto che, con nota del Sindaco in data 27 aprile 2000, a comporre il primo Collegio Sindacale sono stati indicati i signori:
    -    PIA Mario, nato a Torino il 28.02.1936, Sindaco Effettivo, iscritto nel registro dei revisori contabili, con funzioni di Presidente,
    -    BIANCO Roberto, nato a Torino il 21.11.1959, Sindaco Effettivo, iscritto nel registro dei revisori contabili,
    -    PASSONI Pier Luigi, nato a Torino il 9.09.1965, Sindaco Effettivo, iscritto nel registro dei revisori contabili,     -    MOINE Federico, nato a Torino il 4.07.1964, Sindaco Supplente, iscritto nel registro dei revisori contabili,
    -    RANALLI Mauro, nato a Milano il 7.12.1957, Sindaco Supplente, iscritto nel registro dei revisori contabili.
10)    di stabilire che i compensi degli Amministratori e dei Sindaci siano determinati in conformità con i compensi degli Amministratori e dei Sindaci delle altre società per azioni controllate dalla Città;
11)    di prendere atto che AMIAT S.p.A. conserva ex lege tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi all'originaria azienda speciale, ivi compresi i contratti di lavoro collettivi nazionale ed aziendale;
12)    di confermare in capo alla società AMIAT S.p.A. i medesimi contratti di servizio, convenzioni e concessioni di cui è attualmente contraente l'A.M.I.A.T. Azienda Speciale e di dichiarare, anche agli effetti della voltura e della trascrizione nei pubblici registri, che fanno parte del patrimonio aziendale tutti i beni immobili e mobili registrati già facenti parte del fondo di dotazione spettante all'azienda, quale meglio individuato con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 10 febbraio 2000, in corso di esecuzione, la quale delibera potrà essere eseguita dall'azienda anche nella nuova veste giuridica di società per azioni;
13)    di prendere atto che la presente deliberazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di società previsti dalla vigente normativa in materia, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, (deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società) e 2330 bis (pubblicazione dell'atto di costituzione) del codice civile;
14)    di prendere atto pertanto, che la presente deliberazione, unitamente allo statuto allegato, sono soggetti all'omologazione da parte del Tribunale di Torino, ed a tal fine di dare mandato al Sindaco o a un suo delegato ovvero agli amministratori della società di procedere al deposito della presente delibera di trasformazione presso l'ufficio del registro delle imprese di Torino entro 30 giorni dall'approvazione;
15)    di incaricare il Sindaco, con facoltà di delega, di apportare alla presente delibera ed allo statuto allegato quelle varianti, soppressioni od aggiunte, eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di omologazione, purché tali variazioni non riguardino elementi sostanziali degli atti considerati, nel qual caso la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto dovrà essere preventivamente adottata in sede di delibera consiliare;
16)    di dare atto che nessun onere di spesa è a carico della Città e di precisare che, ai sensi dell'art. 17, c. 56 L. 127/97, tutte le procedure e le assegnazioni necessarie per la trasformazione in società per azioni sono esenti da qualsiasi tassa e/o imposta, dandosi atto infine che tutte le spese relative al perfezionamento degli atti inerenti e conseguenti alla trasformazione, sono a carico della nuova Società per Azioni, alla quale compete anche dare seguito agli adempimenti successivi necessari all'adeguamento della società alle regole del diritto comune nei modi e nei termini stabiliti dall'art.17 L. 127/97;
17)    di rinviare a successive deliberazioni della Giunta Comunale e determinazioni dirigenziali il perfezionamento della presente deliberazione;
18)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.


AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.p.A.

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO
Articolo 1 - Denominazione

Ai sensi dell'art 17, comma 51, della Legge 15 Maggio 1997 n. 127, è costituita una Società per Azioni, a prevalente capitale pubblico locale, denominata "Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A." siglabile "AMIAT S.p.A." denominazione e sigla, entrambe senza vincoli di interpunzione e di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede sociale

La società ha sede legale in Torino, via Germagnano 50.
Essa, nei modi di legge, può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze.

Articolo 3 - Durata

La società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta, con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

Articolo 4 - Oggetto sociale

1)    La Società ha per oggetto l'attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale, senza vincoli di territorialità.
    Essa potrà, fra l'altro, a titolo puramente esplicativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:
    a)    la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali inerti, intesa quale raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento, compreso, se necessario, il controllo degli impianti di smaltimento dopo la loro chiusura, la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ospedalieri, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, rifiuti di imballaggio provenienti da insediamenti industriali e commerciali;
    b)    la progettazione, la realizzazione e la gestione di tutti gli impianti necessari al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti di cui sopra;
    c)    le operazioni di qualsiasi tipo destinate a consentire il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati;
    d)    la raccolta e il trasporto dei rifiuti domestici ingombranti;
    e)    la raccolta e lo smaltimento delle siringhe da tossicodipendenza;
    f)    lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e di altri spazi pubblici, comprese le aree complementari, come le aiuole spartitraffico;
    g)    il servizio di rimozione della neve;
    h)    pulizia, manutenzione, installazione dei gabinetti pubblici.
2)    La Società potrà effettuare operazioni e servizi di valorizzazione ambientale, in ciò includendo la gestione delle aree verdi le attività di bonifica di aree compromesse , terreni e falde mediante tecniche fisiche, chimico / fisiche e biotecnologiche.
    La Società potrà inoltre eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e gestione di impianti specifici, per soggetti terzi
    La Società potrà realizzare e gestire le proprie attività direttamente, “per conto”, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, potendo altresì effettuare detta attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi Enti pubblici o privati anche non soci.
    La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.
    Essa potrà inoltre:
    -    Assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altra società, consorzi ed imprese costituite e costituende, aventi scopi affini, analoghi, complementari e partecipare alla loro costituzione;
    -    Esercitare il coordinamento amministrativo, commerciale, finanziario e tecnico delle società alle quali partecipa ed in genere effettuare nei confronti di terzi prestazioni di servizi rientranti nei settori testé elencati;
    -    Stipulare, rinnovare e rescindere, relativamente a beni immobili e beni mobili iscritti e non in pubblici registri, contratti di trasferimento di proprietà , contratti di locazione anche finanziaria ed operativa, di sub-locazione, di affitto, di noleggio e di concessione in usufrutto di aziende o di rami aziendali;
    -    Acquistare, vendere e permutare automezzi ed autoveicoli normali e speciali, di qualsiasi genere, specie, tipo, potenza e portata;
    -    Effettuare autotrasporti, nazionali ed internazionali, di cose e di persone, sia per conto proprio che per conto terzi, nonché il noleggio dei propri automezzi con o senza autista della società;
    -    Compiere qualsivoglia operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, comprese l'assunzione e la concessione di prestiti, mutui e finanziamenti in genere, la prestazione di avalli, fideiussioni, ipoteche e garanzie di firma e reali, anche a favore di terzi, nonché ogni altra operazione che l'organo amministrativo ritenesse necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché con lo stesso funzionalmente connessa.
    Il tutto con esclusione delle attività riservate agli iscritti in Albi professionali e di quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA PUBBLICA - AZIONI

Articolo 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di lire 31.600.000.000 diviso in n. 31.600 azioni del valore nominale di lire 1.000.000 cadauna.
Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura, aziende, rami aziendali e di crediti, anche da parte dei soci.
Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società, il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ai soci di effettuare finanziamenti in conto capitale.
Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo.
Tali finanziamenti dovranno, comunque, avvenire nel rispetto delle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

Articolo 6 - Partecipazione maggioritaria pubblica e garanzie del servizio pubblico

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e), legge 8 giugno 1990, n. 142, e della delibera del Consiglio Comunale di Torino portante la costituzione per atto unilaterale della società, di cui il presente Statuto costituisce allegato, la società deve essere a prevalente capitale pubblico locale.
I rapporti tra AMIAT S.p.A. ed il Comune di Torino sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi pubblici, da apposito strumento convenzionale.

Articolo 7 - Azioni - Prelazione per i soci

Le azioni sono nominative e indivisibili.
La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.
In applicazione del disposto del 2° comma, dell'art. 2348 codice civile, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.
Possono detenere azioni:
- il Comune di Torino,
- altri soggetti, pubblici o privati.
Il Comune di Torino deve esser proprietario e detenere un numero di azioni non inferiore alla maggioranza del capitale sociale. Eventuali soggetti privati non potranno detenere più del 5% delle azioni.
Le azioni di proprietà del Comune di Torino costituenti la maggioranza del capitale sociale devono constare da unico certificato azionario, il quale, a garanzia della previsione di cui al comma che precede, deve sempre restare depositato con specifica annotazione di vincolo, presso la sede della società, tale deposito essendo costitutivo del diritto a partecipare alle assemblee sociali.
Le altre azioni detenute dal Comune di Torino, eccedenti la maggioranza del capitale sociale, possono constare da uno o più certificati e sono liberamente trasferibili.
Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei Soci. I certificati azionari, provvisori o definitivi, portano le firme di un legale rappresentante, oppure quelle di un procuratore speciale all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione.
I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.
A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura del 3% in più del tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 C.C..
Qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà previamente - con lettera raccomandata r.r. - offrirle in acquisto agli altri azionisti mediante comunicazione al Presidente del C.d.A., che ne darà notizia agli interessati, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.
I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata r.r., indirizzata al Presidente del C.d.A. ed all'offerente nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle azioni o dei diritti di opzione offerti in vendita, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.
Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni od i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.
Nel caso in cui l'offerta venga accettata da uno o più soci, le azioni od i diritti verranno attribuiti in parti uguali all'insieme dei soci e quindi ripartiti tra i singoli soci applicando i criteri indicati nel comma precedente, ricorrendo al sorteggio qualora, per i quantitativi disponibili, detti criteri non risultassero utilizzabili.

TITOLO III - ASSEMBLEA
Articolo 8 - Assemblea

8.1 - Assemblea degli azionisti
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Torino.
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
8.2 - Avviso di convocazione
L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve contenere data, ora o luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli Amministratori in carica e i Sindaci effettivi. In tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
8.3 - Convocazione
L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; qualora particolari esigenze lo richiedano, la stessa può tenersi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
È da considerarsi, comunque, ai fini di cui sopra, “particolare esigenza” l'eventualità che la società abbia assunto partecipazioni in altre società che configurino un rapporto di collegamento o controllo ex art. 2359 del Codice Civile. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.
L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge nonché:
a)    sulle operazioni di dismissione di partecipazioni in società controllate o collegate, ogniqualvolta tali operazioni comportino, complessivamente, seppure con deliberazioni successive adottate nel corso di 12 mesi, rispettivamente, la perdita del controllo o del collegamento nei riguardi di tali Società;
b)    sull'acquisto e l'alienazione di partecipazioni di valore superiore al 3% del valore contabile del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'AMIAT S.p.A.;
c)    sull'approvazione del budget di esercizio e degli investimenti.
8.4 - Intervento e voto
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro soci almeno 5 giorni prima dell'Assemblea e che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione abbiano depositato presso la sede sociale o gli enti indicati nell'avviso di convocazione i titoli dai quali risulti la loro legittimazione.
Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 Cod. Civ..
Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.
Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.
8.5 - Presidenza e segreteria
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.
Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente.
Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.
8.6 - Costituzione e deliberazioni
L'Assemblea ordinaria e straordinaria si costituisce e delibera a norma di legge.
Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'Assemblea.
La direzione dei lavori assembleari, la verbalizzazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione (fatto salvo quanto previsto all'articolo 9), compete al Presidente dell'Assemblea.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE
Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione

9.1 - Numero degli amministratori
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri, non inferiore a cinque e non superiore a nove, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea prima di procedere alla nomina.
9.2 - Nomina degli amministratori
Ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, al Comune di Torino spetta la nomina diretta di un numero maggioritario di amministratori, non superiore al numero massimo degli stessi meno uno e proporzionale all'entità della propria partecipazione e, precisamente alla nomina di un amministratore per ogni quota di capitale sociale posseduta corrispondente alla divisione dello stesso per il numero di amministratori da nominare, o per frazione superiore al 50% di tale quota.
Il Comune di Torino non parteciperà alla votazione per la nomina dei restanti amministratori.
I restanti amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti diversi dal Comune di Torino, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire.
Le liste potranno essere presentate da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno il tre per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
Esse saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, unitamente all'elenco degli azionisti che hanno concorso a presentarle.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto, gli azionisti interessati dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia dei biglietti di ammissione.
Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista.
Le adesioni in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.
Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.
Nessuno può essere candidato in più di una lista, a pena di ineleggibilità.
Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.
I voti ottenuti da ciascuna lista saranno successivamente divisi per uno, due, tre, quattro, secondo il numero dei consiglieri da eleggere.
I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I quozienti così ottenuti saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti.
9.3 - Altre disposizioni
Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre anni. Gli Amministratori nominati dal Comune di Torino sono revocabili e sostituibili in ogni momento solo dal Comune stesso.
Qualora vengano a mancare uno o più degli Amministratori nominati dal Comune di Torino, spetterà a tale Comune la nomina diretta del o dei loro sostituti ,ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile.
Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dagli azionisti di minoranza, alla loro sostituzione provvedono se possibile i reliquie amministratori nominati dagli azionisti di minoranza.
I sostituti durano in carica fino alla successiva assemblea.
La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere o di Assessore del Comune di Torino o con le omologhe cariche di altri enti pubblici territoriali soci e con le situazioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile.
Al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria, sia straordinaria della società, salvo quanto espressamente riservato per legge all'Assemblea e quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 10 - Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina tra i propri membri il Presidente, scelto tra i Consiglieri nominati dal Comune di Torino; può, altresì nominare un Vice Presidente ed un Amministratore Delegato, conferendo a quest'ultimo proprie attribuzioni.
La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri membri.
Il Consiglio può costituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri ed il numero dei componenti, nell'ambito del quale dovranno in ogni caso essere in maggioranza gli amministratori espressi dal Comune di Torino.
Non sono dileggiabile, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:
-    i piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio;
-    la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
-    le convenzioni e gli accordi con enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della Società;
-    l'acquisto o la sottoscrizione nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o rami aziendali;
-    l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;
-    l'assunzione di finanziamenti;
-    la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società controllate o collegate;
-    l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni della Società in altre società, ogni qualvolta in tali Società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.

Articolo 11 - Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza, in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori e dipendenti.
Può altresì nominare mandatari per operazioni determinate e per una durata limitata nel tempo ed istituire comitati consultivi determinandone la composizione, i compiti e le indennità.
Compete al Consiglio di Amministrazione l'approvazione - su proposta dell'Amministratore Delegato - del regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte del Direttore Generale, dei Dirigenti e di altri dipendenti.

Articolo 12 - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di regola presso la sede sociale e, comunque, nel territorio del Comune ove la sede è posta, dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli Amministratori o del Collegio Sindacale.
In caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.
La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta tramite raccomandata anche a mano, telex, telefax, e-mail o telegramma spediti al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza; in caso di urgenza il termine è ridotto a due giorni, anche noti lavorativi.
In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 13 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.
Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Articolo 14 - Compensi e rimborsi spese

L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti, e determina i compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere del Collegio Sindacale.
Agli Amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

TITOLO V - RAPPRESENTANZA LEGALE E POTERI OPERATIVI
Articolo 15 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio nonché l'uso della firma sociale.
Il Presidente ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunziare agli atti del giudizio.
Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitri rituali o irrituali qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti anche a persone estranee alla Società.
In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Articolo 16 - Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli sono delegati dal Consiglio entro i limiti di cui all'art. 10 del presente Statuto e fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio medesimo.
In tale ambito, l'Amministratore Delegato:
-    ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale;
-    ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunziare agli atti del giudizio;
-    ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitri rituali o irrituali.

TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE E REVISORI
Articolo 17 - Collegio Sindacale e revisori

Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due Sindaci effettivi.
Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.
I Sindaci restano in carica per un triennio e non possono essere revocati se non per giusta causa.
Al Comune di Torino spetta la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.
Il secondo Sindaco Effettivo e il secondo Sindaco Supplente saranno nominati dall'Assemblea, secondo le procedure di cui all'art. 9.2.
Ai Sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.
Il bilancio della Società è assoggettato a revisione contabile, ad opera di una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui al DPR 31 marzo 1975, n. 136.

TITOLO VII - BILANCIO E UTILI
Articolo 18 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del Bilancio di esercizio.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è comunque tenuto una volta all'anno a relazionare al Consiglio Comunale, secondo le modalità che quest'ultimo definirà, circa il servizio erogato, la situazione patrimoniale, l'andamento economico e i piani di sviluppo della società e del servizio.
Il Consiglio Comunale potrà in questa sede esercitare le proprie competenze nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo riconosciute dall'articolo 32 della Legge 142/90.

Articolo 19 - Distribuzione degli utili

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:
-    il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
-    il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO
Articolo 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.
L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 21 - Foro competente

Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.

Articolo 22 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.