Divisione Economia e Sviluppo
Settore Attività Economiche e di Servizio - Commercio
n. ord. 82
2000 03258/16
OGGETTO: D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114, L.R. 28/99, D.C.R. 563-13414/99: APPROVAZIONE DEI CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ZONE DI INSEDIAMENTO COMMERCIALE E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE.
Proposta del Vicesindaco Carpanini,
di concerto con l'Assessore Viano.
Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, recante Riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'art. 4 , comma 4, della Legge 15 marzo
1997, n. 59, nello stabilire i principi e le norme generali
sull'esercizio dell'attività commerciale, ha delegato alle
Regioni ed ai Comuni numerosi compiti di attuazione concreta dei
contenuti del decreto stesso.
L'art. 6 del D.Lgs. 114/98, Programmazione
della rete distributiva, ha stabilito che le Regioni, entro
un anno dalla pubblicazione del decreto, definissero gli indirizzi
generali per l'insediamento delle attività commerciali,
perseguendo precisi obiettivi fissati dal decreto stesso.
Il medesimo articolo ha inoltre imposto
alle Regioni, sempre entro il termine di un anno, di fissare i
criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale,
affinché gli strumenti urbanistici comunali individuassero:
a) le aree da destinare agli insediamenti
commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire
gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
b) i limiti ai quali sono sottoposti gli
insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni
artistici, culturali ed ambientali, nonché
dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese
commerciali nei centri storici e nelle località di particolare
interesse artistico e naturale;
c) i vincoli di natura urbanistica ed in
particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi
pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di
spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di
vendita;
d) la correlazione dei procedimenti
di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia
inerenti l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione
all'apertura di una media o grande struttura di vendita, eventualmente
prevedendone la contestualità.
L'art. 8 del D.Lgs. 114/98, attribuisce
inoltre ai Comuni il compito di adottare i criteri per il rilascio
delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita sulla base
delle disposizioni regionali e degli obiettivi di cui all'art.
6 del decreto stesso.
Ai fini dell'adempimento di quanto sopra,
il Decreto Bersani ha sancito che le Regioni stabilissero
un termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale
i Comuni fossero tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici
generali e attuativi e i regolamenti di Polizia locale a dette
disposizioni, prevedendo un potere sostitutivo delle Regioni in
caso di inerzia dei Comuni.
La Regione Piemonte ha così emanato
la L.R. 12 novembre 1999, n. 28 (pubblicata sul 2° Supplemento
al Bollettino Ufficiale n. 46 del 17 novembre 1999), recante Disciplina,
sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione
del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e la deliberazione del
Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, Indirizzi
generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento
del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 114 (pubblicata sul B.U.R. _ 3° supplemento
al n. 46, il 18 novembre 1999).
L'art. 4 della L.R. 28/1999 ha fissato,
per l'adozione degli strumenti comunali, il termine
di centottanta giorni dalla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale
della Regione, degli indirizzi e criteri.
Il Consiglio Comunale, già con
propria deliberazione n. 92 del 17 maggio 1999, adottata all'indomani
dell'entrata in vigore delle norme più corpose e rilevanti
del Decreto Bersani, aveva espresso il proprio impegno
a dare piena e tempestiva attuazione ai contenuti del D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 114, adottando nei termini fissati dal citato
Decreto i provvedimenti di propria competenza subordinati all'emanazione
della normativa regionale.
Conseguentemente si è proceduto,
nel corso dell'anno successivo, a delineare il documento di programmazione
urbanistico-commerciale di competenza comunale ai sensi dell'art.
6 del D.Lgs. 114/1998, nel rispetto degli indirizzi generali per
l'insediamento delle attività commerciali e dei criteri
di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio
stabiliti dalla citata D.C.R. n. 563-13414/1999, in modo tale
da giungere alla sua stesura definitiva entro i termini di legge.
Tale documento, denominato Criteri
per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e
per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio
al dettaglio su aree private , consta di un'ampia premessa
riportante l'analisi della struttura e dell'organizzazione della
rete del commercio al dettaglio a Torino e della consistenza delle
dinamiche evolutive della rete nell'area metropolitana torinese,
che tiene conto, tra l'altro, delle dinamiche competitive e demografiche
sul territorio esaminato.
Segue una sintesi dei dati raccolti, mediante
i quali, alla luce della normativa nazionale e regionale, vengono
individuate le aree per lo sviluppo del commercio, distinte in
addensamenti (porzioni di territorio urbano, percepite
come omogenee e unitarie, che raggruppano un insieme di attività
commerciali, ubicate a scala pedonale, all'interno delle quali
il consumatore trova un insieme organizzato e integrato di offerta
commerciale), e localizzazioni (zone urbane sedi attuali
o potenziali di insediamenti commerciali ubicati all'esterno di
addensamenti commerciali).
Oltre alle localizzazioni espressamente
individuate (L1, localizzazioni urbane non addensate, ed L2, localizzazioni
urbano-periferiche non addensate), evidenziate sulla planimetria
allegata al documento che si va ad approvare con la presente deliberazione,
viene fatta salva la possibilità di riconoscerne altre,
qualora si presentino le condizioni previste dai Criteri
per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e
per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio
al dettaglio su aree private. Viene inoltre prevista una
maggiore possibilità di espansione del commercio nelle
c.d. aree di lacuna del servizio commerciale ed aree
di lacuna della dinamica concorrenziale.
A ciascuna tipologia di addensamento (A1,
A2, A3 e A4) e di localizzazione (L1 e L2) corrisponde una compatibilità
tipologico-funzionale dello sviluppo del commercio, sintetizzata
in apposita tabella, indicante per ciascun ambito di insediamento
commerciale le tipologie di strutture distributive consentite.
Oltre alle compatibilità tipologiche-funzionali
vengono definiti i criteri di compatibilità urbanistica
dello sviluppo urbano del commercio: destinazioni d'uso, standard
e fabbisogno di parcheggi e di altre aree per la sosta, salvaguardia
dei beni culturali e ambientali, regolamentazione delle aree di
sosta e impatto sulla viabilità.
Con separato e successivo provvedimento
il PRG dovrà quindi essere adeguato, mediante specifica
variante urbanistica, assumendo come contenuto di piano i criteri
di compatibilità tipologico-funzionali definiti con il
presente atto e adeguando conseguentemente gli elaborati tecnici.
Viene poi individuata la possibilità,
da parte dell'Amministrazione Comunale, di promuovere progetti
e programmi anche di natura urbanistica ed edilizia, volti alla
riqualificazione del tessuto commerciale e al rafforzamento dell'immagine
e dell'identità urbana locale, anche ricorrendo ad appositi
stanziamenti e riqualificazioni (es. progetti di qualificazione
urbana, progetti integrati di rivitalizzazione, progetti di miglioramento
degli insediamenti commerciali minori e progetti di rilancio della
dinamica concorrenziale), e introdotto il principio della contestualità
tra autorizzazione commerciale e concessione edilizia.
Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento
comunale del Decentramento, la presente proposta di deliberazione
è stata inviata, per l'acquisizione dei pareri, alle Circoscrizioni
1-10.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni
1, 2, 3, 10.
La Circoscrizione 3 ha inviato una nota
(all. 4 - n. ) in cui si comunica che il Consiglio Circoscrizionale
non ha avuto la possibilità di esprimere il parere entro
i termini concessi, e che tuttavia la Giunta Circoscrizionale,
riunitasi per esaminare quanto proposto, ha espresso parere positivo.
Hanno espresso parere favorevole i Consigli
delle Circoscrizioni 4, 5, 6, 7, 8, 9 (all. 5-10 - nn. ).
Le Circoscrizioni 5, 8 e 9 hanno espresso
parere favorevole senza formulare particolari osservazioni.
La Circoscrizione 4, nell'esprimere parere
favorevole, ha condizionato lo stesso alla semplificazione delle
"procedure di trasferimento di sede, nuove aperture, variazioni
di superficie di vendita per gli esercizi di vicinato che vanno
riferite unicamente all'art. 22" e ha formulato le seguenti
osservazioni:
"La delibera che ci viene sottoposta,
pur basandosi su di un onesto lavoro assai elaborato, non è
del tutto soddisfacente poiché presenta parecchie lacune
nella determinazione degli ambiti (molti sono stati dimenticati
o sottovalutati). In particolare per la zona Campidoglio occorre
estendere gli ambiti previsti in modo tale da comprendere via
Musinè.
Inoltre pur partendo da premesse condivisibili,
trae in parecchi casi conclusioni di segno opposto od assai opinabili.
Vi sono molti casi di conclusioni tratte
in base a statistiche di cui non viene reso noto né la
fonte precisa dei dati, né i meccanismi in base ai quali
si arriva alle determinazioni esposte.
In altre parole se le decisioni prese
in delibera fossero definitive il nostro giudizio sarebbe gravemente
negativo.
Al contrario il piano steso può
essere modificato in base a precisi criteri ivi esposti a semplice
richiesta dei privati interessati che potranno colmare le lacune
ed i difetti riscontrati con una procedura relativamente semplice.
D'altro canto i tempi eccessivamente ristretti
impediscono di migliorare in questa sede il piano con le nostre
osservazioni, cosa che sarebbe stata di gran lunga più
proficua ed interessante per l'Amministrazione sia Comunale che
Circoscrizionale, poiché si sarebbe dato alla cittadinanza
un prodotto assai migliore fin dal primo momento.
Prevale comunque la necessità di
ottemperare alla L.R. 28/99 per evitare l'ingerenza della Regione
nella definizione degli ambiti ed occorre passare in secondo piano
i difetti, pur evidenti, della delibera in questione in quanto
potranno essere eliminati in seguito.
Risulta opportuno però sottolineare
che l'area di categoria L1 prevista nella nostra Circoscrizione
ed ancora priva di autorizzazione commerciale dovrà essere
autorizzata ai sensi della delibera in oggetto, artt. 19-20-21-22-23-24.".
La Circoscrizione 6 si è pronunciata
favorevolmente alla seguente condizione: "a pag. 59 al punto
4 allegati sub a) alla citata deliberazione oggetto del presente
parere ed in particolare nella parte "Aree di lacuna del
servizio commerciale della parte II - Zone di insediamento commerciale"
sostituire la dicitura "l'Amministrazione può, di
propria iniziativa, o in convenzione con soggetti privati favorire
e attivare la formazione di Centri Polifunzionali di servizi..."
in "l'Amministrazione deve, di propria iniziativa, o in convenzione
con soggetti privati favorire e attivare la formazione di Centri
Polifunzionali di servizi..." in modo da vincolare l'Amministrazione
Comunale ad un impegno non derogabile sulla riqualificazione delle
aree che risultano carenti di servizi commerciali.".
La Circoscrizione 7, nell'esprimere parere
favorevole, ha formulato le seguenti osservazioni:
"a) la zona corso Brescia - via Foggia,
evidenziata nella documentazione quale zona di lacuna commerciale,
in realtà ospita già un importante insediamento
commerciale (Robe di Kappa): occorre quindi valutare con attenzione
la eventualità di futuri insediamenti; in particolare per
il fabbricato attualmente occupato dal mercato dei fiori, sito
in corso Brescia, ormai prossimo alla chiusura, si chiede venga
sostituito da un mercato di prodotti della terra (vino, formaggio,
fiori, ecc.) direttamente gestito dai produttori, senza oneri
per la Città: in tal caso si potrebbe avere una continuità
di area di copertura del servizio commerciale ed evitare il degrado
fisico e commerciale della zona;
b) la localizzazione commerciale prevista
nella zona della c.d. Spina 4, oltre il corso Novara, anche se
insistente sul territorio della 6^ Circoscrizione, potrebbe provocare
episodi di distorsione di concorrenza che si potrebbero riflettere
anche sul limitrofo territorio della 7^ Circoscrizione, in particolare
sulle zone commerciali di via Cecchi e di via Cigna.".
A proposito di quanto osservato dalla
Circoscrizione 4 in merito alla semplificazione delle procedure
di trasferimento di sede, nuove aperture, variazioni di superficie
di vendita per gli esercizi di vicinato, si segnala che essa è
già prevista nell'ambito della legislazione sia statale,
sia regionale e comunale, ed è già oggi applicata
nell'ambito del Settore Attività Economiche e di Servizio
- Commercio.
Per quanto riguarda la proposta relativa
all'estensione dell'addensamento commerciale A2 in zona Campidoglio
in modo tale da comprendere via Musinè, la si ritiene accoglibile,
e a tale scopo si presenta apposito emendamento.
In relazione alla possibilità di
modificare il piano a semplice richiesta dei privati interessati,
la proposta risulta inattuabile, in quanto la variazione del piano
stesso è di competenza del Consiglio Comunale.
Con riferimento alla richiesta di subordinare
ai criteri di cui alla presente delibera il rilascio dell'autorizzazione
commerciale relativa all'area di categoria L1 presente nella Circoscrizione
4, essa non può essere accolta, in quanto in contrasto
con l'art. 25 comma 2 L.R. 28/99 che obbliga il Comune all'emissione
delle autorizzazioni subordinate a nulla-osta regionale già
rilasciato ex L. 426/1971.
La richiesta della Circoscrizione 6, relativa
ai Centri Polifunzionali di servizi, si ritiene accoglibile, e
si presenta apposito emendamento.
Per quanto riguarda le osservazioni della
Circoscrizione 7 si precisa:
a) la valutazione circa l'eventuale nuovo
utilizzo dei locali siti in corso Brescia e attualmente ospitanti
il mercato dei fiori, non rientra nelle finalità della
presente deliberazione, riguardando la materia del commercio su
area pubblica;
b) la previsione di una localizzazione
commerciale in zona Spina 4, oltre il corso Novara, recepisce
una convenzione di tipo urbanistico (PRIU) già stipulata
tra privati operatori e Amministrazione Comunale. In ogni caso
l'inserimento delle nuove attività commerciali è
finalizzato al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta
a vantaggio anche dei futuri residenti.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi illustrati
in premessa, i Criteri per il riconoscimento delle zone
di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni
all'esercizio del commercio al dettaglio su aree private,
allegati sub a) (all. 1-2-3 - nn. ) alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;
2) di rinviare a successivo provvedimento
l'adeguamento del P.R.G.C.;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
Sono inoltre stati approvati i seguenti emendamenti agli allegati al provvedimento:
Allegato 1 - Criteri
A pagina 45, 'PREMESSA' articolo 2 - Obiettivi,
al termine del primo comma aggiungere il seguente testo:
f) disincentivare
la concentrazione di strutture di grande distribuzione.
A pagina 49, comma 1 dell'articolo 6, prima riga, le parole carenza commerciale sono sostituite dalle seguenti: carenza di servizio commerciale di vicinato.
A pagina 49, comma 1 dell'articolo 6, settima riga, dopo le parole non superiore a 250 mq inserire una virgola.
A pagina 53, ultima riga del secondo comma dell'articolo 12, le parole di oltre il 25% dal valore indicato sono sostituite dalle seguenti: di oltre il 5% dal valore indicato.
A pagina 54, al termine del punto c) terzo comma dell'articolo 12, aggiungere il seguente testo: Il diritto di cui al precedente comma 1 si esercita una sola volta su ogni localizzazione
A pagina 54, punto d) terzo comma dell'articolo 12, le parole dall'addensamento commerciale di un centro storico secondario consolidato (A2) sono sostituite dalle seguenti: dagli addensamenti commerciali del centro storico principale (A1) e dei centri storici secondari (A2).
A pagina 54, ultima riga del terzo comma dell'articolo 12, le parole di oltre il 25% dal valore indicato sono sostituite dalle seguenti: di oltre il 5% dal valore indicato.
A pagina 54, il comma 4 dell'articolo 12 è soppresso.
A pagina 56, articolo 14 comma 2, la frase sono riconosciuti tali i fronti di strada o di piazza nell'allegato cartografico 1 è sostituita dalla seguente: sono riconosciuti come tali i fronti di strada o di piazza individuati nell'allegato cartografico 1.
A pagina 56, articolo 14 comma 3, la frase sono riconosciuti tali i fronti di strada o di piazza è sostituita dalla seguente: sono riconosciuti come tali i fronti di strada o di piazza.
A pagina 56, articolo 14 comma 4, la frase sono riconosciuti tali quelli è sostituita dalla seguente: sono riconosciuti come tali i fronti di strada o di piazza.
A pagina 56, articolo 15 comma 1, la frase sono riconosciute tali le aree perimetrate nell'allegato cartografico 1, nonché quelle riconoscibili è sostituita dalla seguente: sono classificate come tali le aree perimetrate nell'allegato cartografico 1, nonché quelle riconoscibili.
A pagina 57, articolo 15 comma 2, il testo: L2 localizzazioni urbano periferiche non addensate: sono riconosciute tali le aree perimetrate nell'allegato cartografico 1, nonché quelle riconoscibili attraverso l'applicazione dei criteri di cui al precedente articolo 12. è sostituito dal seguente: L2 localizzazioni urbano periferiche non addensate: sono riconosciute tali le aree perimetrate nell'allegato cartografico 1, quelle riconoscibili attraverso l'applicazione dei criteri di cui al precedente articolo 12, nonché l'area dello Stadio delle Alpi in località Continassa nel rispetto delle indicazioni, della collocazione e delle superfici autorizzabili previste dal PRG.
A pagina 57, al termine del secondo comma dell'articolo 15, aggiungere il seguente testo: La dimensione del lotto destinato ad una localizzazione L2 non può superare quella minima stabilita dai Criteri regionali per le localizzazioni L3..
A pagina 57, articolo 17 comma 2, punto A2, la frase Si considerano facenti parte dell'estensione le ZUT che hanno almeno il 50% della superficie territoriale entro i limiti di cui sopra. è sostituita dalla seguente: Si considerano facenti parte dell'estensione gli ambiti di trasformazione (ZUT e ATS) che hanno almeno il 50% della superficie territoriale entro i limiti di cui sopra..
A pagina 58, articolo 17 comma 2, punto A3, la frase si considerano facenti parte dell'estensione le ZUT che hanno almeno il 50% della superficie territoriale entro i limiti di cui sopra. è sostituita dalla seguente: si considerano facenti parte dell'estensione gli ambiti di trasformazione (ZUT e ATS) che hanno almeno il 50% della superficie territoriale entro i limiti di cui sopra..
A pagina 58, articolo 17 comma 2, punto A4, la frase si considerano facenti parte dell'estensione le ZUT che hanno almeno il 50% della superficie territoriale entro i limiti di cui sopra. è sostituita dalla seguente: si considerano facenti parte dell'estensione gli ambiti di trasformazione (ZUT e ATS) che hanno almeno il 50% della superficie territoriale entro i limiti di cui sopra..
A pagina 59, articolo 17 comma 4, le parole l'amministrazione può sono sostituite dalle seguenti: l'Amministrazione si impegna a.
A pagina 59, il comma 5 dell'articolo 17 è sostituito
dal seguente:
5. Aree di lacuna della dinamica
concorrenziale
Nelle aree di lacuna della dinamica concorrenziale
individuate dagli operatori attraverso l'applicazione delle regole
previste al precedente articolo 10, comma 2, è possibile
sviluppare progetti specifici volti a ricreare tensione competitiva.
A pagina 60, articolo 18 comma 1, nella tabella, alla quattordicesima riga della seconda colonna, la cifra 7.501.12.000 è sostituita dalla seguente: 7.501-12.000.
A pagina 60, articolo 18 comma 1, nella tabella, nella casella relativa alle MSAM4 consentite in A2/A3 (settima riga quarta colonna), la parola SI è sostituita dalla seguente: SI4.
A pagina 60, articolo 18 comma 1, alle note aggiungere la seguente:
4 Solo all'interno di GCC1..
A pagina 60, articolo 18 comma 1, nota 3 alla tabella, le parole Fuori dalle Zut sono sostituite dalle seguenti: Fuori dagli ambiti di trasformazione (ZUT e ATS).
A pagina 63, il comma 11 dell'articolo 19 è soppresso.
A pagina 65, il testo dell'articolo 20 è sostituito
dal seguente:
Art. 20 - Adeguamento del PRG.
Con specifica variante urbanistica, di carattere essenzialmente
normativo, si provvederà ad adeguare lo strumento urbanistico
vigente agli indirizzi di cui alla L.R. 28/99.
In particolare, nelle ZUT e ATS ricomprese negli addensamenti
e localizzazioni riconosciute o riconoscibili, si applicheranno
le soglie dimensionali per le superfici di vendita previste dalla
Tabella di compatibilità tipologico-funzionale, sempreché
siano compatibili con le quantità, le destinazioni d'uso
e le prescrizioni (parametri, indici di edificabilità,
ecc.) previste dal PRG.
Alle stesse condizioni di compatibilità urbanistica, nei
tessuti consolidati ricompresi negli addensamenti A1, A2, A3 e
A4 o nelle localizzazioni L1 riconosciute o riconoscibili, saranno
ammesse attività commerciali di medie dimensioni fino ad
un massimo di 1800 mq di superficie di vendita (ovvero mq 3000
di SLP). Negli stessi potranno essere individuate aree normative
che prevedano la possibilità di insediare attività
commerciali eccedenti tali soglie, in conformità ai valori
di cui alla suddetta Tabella.
In termini generali, pertanto, ai fini dell'insediamento di nuove
attività commerciali si dovrà verificare l'ammissibilità
delle superfici di vendita rispetto alla tabella di compatibilità
tipologico-funzionale di cui al precedente art. 18, oltre alla
conformità alle destinazioni d'uso e alle prescrizioni
(parametri, indici di edificabilità, ecc.) previste dal
PRG.
Fino all'adozione delle modifiche di cui al primo comma del presente
articolo conservano, in ogni caso, piena validità le previsioni
del Prg vigente..
A pagina 66, articolo 21 comma 2, nella tabella viene cancellata la quarta riga, relativa alle MSE2.
A pagina 66, il comma 4 dell'articolo 21 è soppresso.
A pagina 66, il testo del comma 5 dell'articolo 21 è
sostituito dal seguente:
4 - Per le nuove aperture, gli
ampliamenti e i trasferimenti di esercizi commerciali, dovrà
verificarsi la dotazione del fabbisogno secondo i criteri di cui
al comma 2..
A pagina 66, il testo del comma 6 dell'articolo 21 è
sostituito dal seguente:
5 - In luogo del reperimento dei
posti auto corrispondenti al fabbisogno è ammessa, ai sensi
dell'art. 26 comma 2 degli indirizzi regionali, la monetizzazione,
con i criteri previsti per la monetizzazione di aree di cui all'art.
6 delle NUEA del PRG, nelle seguenti fattispecie:
- nel centro storico
(A1), tranne che per le grandi strutture di vendita;
- negli addensamenti
(A2, A3), limitatamente agli esercizi commerciali aventi non più
di 900 mq di superficie di vendita.
Nel caso dell'addensamento di tipo A1, quando si tratti di nuove
aperture in locali esistenti ad uso commerciale senza incremento
di SLP o di superficie di vendita e senza modifica di settore
merceologico, il fabbisogno di parcheggi va soddisfatto o monetizzato,
per la superficie di vendita eccedente i 400 mq nel caso di esercizi
di vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare,
e per la superficie di vendita eccedente i 900 mq per gli esercizi
di vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non
alimentare. In ogni caso non è consentita la monetizzazione
per le grandi strutture di vendita..
A pagina 67, articolo 23, al termine del secondo comma aggiungere la seguente frase: La definizione del suddetto orario è stabilita con apposita regolamentazione..
A pagina 71, primo capoverso del comma 6 dell'articolo 25, la frase: l'Amministrazione comunale adotta specifici Progetti di rilancio della dinamica concorrenziale. è sostituita dalla seguente: il Consiglio Comunale adotta specifici Progetti di rilancio della dinamica concorrenziale.
A pagina 74, il secondo comma dell'articolo 29 è soppresso.
A pagina 2 dell' Allegato all'Allegato 1, nell' ELENCO
DEGLI ADDENSAMENTI E DELLE LOCALIZZAZIONI RICONOSCIUTI,
nel paragrafo A2 addensamenti commerciali
dei centri storici secondari consolidati, al punto 4/b
Campidoglio aggiungere il seguente punto:
* Via Musinè, dal Corso
Svizzera alla Via San Rocchetto.
A pagina 10 dell'Allegato all'Allegato 1, nell' ELENCO
DEGLI ADDENSAMENTI E DELLE LOCALIZZAZIONI RICONOSCIUTI,
i paragrafi L1 localizzazioni commerciali
urbane non addensate e L2 localizzazioni
urbano-periferiche non addensate sono sostituiti dai seguenti:
L1 Localizzazioni commerciali urbane
non addensate.
Localizzazioni commerciali urbane non addensate (L1) riconosciute:
* Continente (Corso Monte Cucco);
* Iperstore (Corso Turati);
* Continente (Corso Grosseto);
* Novacoop (Corso Umbria);
* Via Reiss Romoli;
* Corso Bramante/Corso M. D'Azeglio;
* Collina (Largo Mentana);
* Via Don Grazioli;
* Via Quarello;
* Via Nino Oxilia;
* Corso G. Cesare.
Localizzazioni commerciali urbane non addensate (L1) da realizzare:
- negli intorni di 150 m degli accessi dei viaggiatori delle
seguenti stazioni ferroviarie:
* Porta Nuova;
* Porta Susa;
* Lingotto;
* Zappata;
* Dora;
* Rebaudengo;
* Stura;
* Madonna di Campagna;
* San Paolo.
- negli intorni di 150 m dei Centri commerciali di iniziativa
pubblica esistenti:
* E27-E29
* Mirafiori Sud (Via Negarville, Via Farinelli - zona E13)
* Falchera (Via degli Abeti)
* Vallette (Via delle Verbene)
- Altre aree:
* Via Cigna (Spina 4, ZUT 5.20);
* Via Gaidano (ATS 12L).
L2 localizzazioni urbano-periferiche non addensate.
Localizzazioni urbano-periferiche non addensate (L2) riconosciute
all'interno dei confini comunali:
* Auchan (Corso Romania).
Localizzazioni urbano-periferiche non addensate (L2) riconosciute
fuori dei confini comunali:
* Panorama (Settimo Torinese);
* Città Mercato (Venaria);
* Città Mercato (Rivoli);
* Euromercato - Le Gru (Grugliasco);
* Ipercoop (Fornaci - Beinasco);
* Continente (Nichelino).
Localizzazioni urbano-periferiche non addensate (L2) da realizzare:
* Stadio (Continassa)..
Allegato 2 - Tavola 1/1
1. L'area adiacente Corso Grosseto occupata dall'ipermercato Continente è da ritenersi L1- compatibile anziché L2 e pertanto da intendersi di colore marrone anziché rosa.
2. Sull'area dello Stadio delle Alpi in località Continassa è da apporre un asterisco di colore rosa in sostituzione della campitura di medesimo colore apposta sull'intera area. Nella legenda, sotto l'asterisco di colore marrone, è da inserire una riga comprendente la seguente simbologia e didascalia: ( asterisco rosa) Stadio-Continassa (art.15).
3. Successivamente all'approvazione della presente deliberazione verrà redatto il testo coordinato con gli emendamenti apportati dal Consiglio Comunale alla versione approvata dalla Giunta. In particolare l'allegato cartografico 1 verrà riveduto e corretto in modo da creare una perfetta corrispondenza con l'elenco delle L1 localizzazioni commerciali urbane non addensate e L2 localizzazioni urbano-periferiche non addensate.