Divisione Economia e Sviluppo
Settore Attività Economiche e di Servizio - Commercio

n. ord. 82
2000 03258/16

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 MAGGIO 2000 (H. 16.00)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114, L.R. 28/99, D.C.R. 563-13414/99: APPROVAZIONE DEI CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ZONE DI INSEDIAMENTO COMMERCIALE E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini,
    di concerto con l'Assessore Viano.

    Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4 , comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, nello stabilire i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale, ha delegato alle Regioni ed ai Comuni numerosi compiti di attuazione concreta dei contenuti del decreto stesso.
    L'art. 6 del D.Lgs. 114/98, “Programmazione della rete distributiva”, ha stabilito che le Regioni, entro un anno dalla pubblicazione del decreto, definissero gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, perseguendo precisi obiettivi fissati dal decreto stesso.
    Il medesimo articolo ha inoltre imposto alle Regioni, sempre entro il termine di un anno, di fissare i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuassero:
a)    le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
b)    i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonché dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
c)    i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita;
d)    la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita, eventualmente prevedendone la contestualità.
    L'art. 8 del D.Lgs. 114/98, attribuisce inoltre ai Comuni il compito di adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi di cui all'art. 6 del decreto stesso.
    Ai fini dell'adempimento di quanto sopra, il “Decreto Bersani” ha sancito che le Regioni stabilissero un termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale i Comuni fossero tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di Polizia locale a dette disposizioni, prevedendo un potere sostitutivo delle Regioni in caso di inerzia dei Comuni.
    La Regione Piemonte ha così emanato la L.R. 12 novembre 1999, n. 28 (pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 46 del 17 novembre 1999), recante “Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114”, e la deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114” (pubblicata sul B.U.R. _ 3° supplemento al n. 46, il 18 novembre 1999).
    L'art. 4 della L.R. 28/1999 ha fissato, per l'adozione degli “strumenti comunali”, il termine di centottanta giorni dalla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, degli “indirizzi e criteri”.
    Il Consiglio Comunale, già con propria deliberazione n. 92 del 17 maggio 1999, adottata all'indomani dell'entrata in vigore delle norme più corpose e rilevanti del “Decreto Bersani”, aveva espresso il proprio impegno “a dare piena e tempestiva attuazione ai contenuti del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, adottando nei termini fissati dal citato Decreto i provvedimenti di propria competenza subordinati all'emanazione della normativa regionale”.
    Conseguentemente si è proceduto, nel corso dell'anno successivo, a delineare il documento di programmazione urbanistico-commerciale di competenza comunale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 114/1998, nel rispetto degli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e dei criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio stabiliti dalla citata D.C.R. n. 563-13414/1999, in modo tale da giungere alla sua stesura definitiva entro i termini di legge.
    Tale documento, denominato “ Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio al dettaglio su aree private ”, consta di un'ampia premessa riportante l'analisi della struttura e dell'organizzazione della rete del commercio al dettaglio a Torino e della consistenza delle dinamiche evolutive della rete nell'area metropolitana torinese, che tiene conto, tra l'altro, delle dinamiche competitive e demografiche sul territorio esaminato.
    Segue una sintesi dei dati raccolti, mediante i quali, alla luce della normativa nazionale e regionale, vengono individuate le aree per lo sviluppo del commercio, distinte in addensamenti (porzioni di territorio urbano, percepite come omogenee e unitarie, che raggruppano un insieme di attività commerciali, ubicate a scala pedonale, all'interno delle quali il consumatore trova un insieme organizzato e integrato di offerta commerciale), e localizzazioni (zone urbane sedi attuali o potenziali di insediamenti commerciali ubicati all'esterno di addensamenti commerciali).
    Oltre alle localizzazioni espressamente individuate (L1, localizzazioni urbane non addensate, ed L2, localizzazioni urbano-periferiche non addensate), evidenziate sulla planimetria allegata al documento che si va ad approvare con la presente deliberazione, viene fatta salva la possibilità di riconoscerne altre, qualora si presentino le condizioni previste dai “Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio al dettaglio su aree private”. Viene inoltre prevista una maggiore possibilità di espansione del commercio nelle c.d. “aree di lacuna del servizio commerciale” ed “aree di lacuna della dinamica concorrenziale”.
    A ciascuna tipologia di addensamento (A1, A2, A3 e A4) e di localizzazione (L1 e L2) corrisponde una compatibilità tipologico-funzionale dello sviluppo del commercio, sintetizzata in apposita tabella, indicante per ciascun ambito di insediamento commerciale le tipologie di strutture distributive consentite.
    Oltre alle compatibilità tipologiche-funzionali vengono definiti i criteri di compatibilità urbanistica dello sviluppo urbano del commercio: destinazioni d'uso, standard e fabbisogno di parcheggi e di altre aree per la sosta, salvaguardia dei beni culturali e ambientali, regolamentazione delle aree di sosta e impatto sulla viabilità.
    Con separato e successivo provvedimento il PRG dovrà quindi essere adeguato, mediante specifica variante urbanistica, assumendo come contenuto di piano i criteri di compatibilità tipologico-funzionali definiti con il presente atto e adeguando conseguentemente gli elaborati tecnici.
    Viene poi individuata la possibilità, da parte dell'Amministrazione Comunale, di promuovere progetti e programmi anche di natura urbanistica ed edilizia, volti alla riqualificazione del tessuto commerciale e al rafforzamento dell'immagine e dell'identità urbana locale, anche ricorrendo ad appositi stanziamenti e riqualificazioni (es. progetti di qualificazione urbana, progetti integrati di rivitalizzazione, progetti di miglioramento degli insediamenti commerciali minori e progetti di rilancio della dinamica concorrenziale), e introdotto il principio della contestualità tra autorizzazione commerciale e concessione edilizia.
    Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento comunale del Decentramento, la presente proposta di deliberazione è stata inviata, per l'acquisizione dei pareri, alle Circoscrizioni 1-10.
    Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 1, 2, 3, 10.
    La Circoscrizione 3 ha inviato una nota (all. 4 - n. ) in cui si comunica che il Consiglio Circoscrizionale non ha avuto la possibilità di esprimere il parere entro i termini concessi, e che tuttavia la Giunta Circoscrizionale, riunitasi per esaminare quanto proposto, ha espresso parere positivo.
    Hanno espresso parere favorevole i Consigli delle Circoscrizioni 4, 5, 6, 7, 8, 9 (all. 5-10 - nn. ).
    Le Circoscrizioni 5, 8 e 9 hanno espresso parere favorevole senza formulare particolari osservazioni.
    La Circoscrizione 4, nell'esprimere parere favorevole, ha condizionato lo stesso alla semplificazione delle "procedure di trasferimento di sede, nuove aperture, variazioni di superficie di vendita per gli esercizi di vicinato che vanno riferite unicamente all'art. 22" e ha formulato le seguenti osservazioni:
    "La delibera che ci viene sottoposta, pur basandosi su di un onesto lavoro assai elaborato, non è del tutto soddisfacente poiché presenta parecchie lacune nella determinazione degli ambiti (molti sono stati dimenticati o sottovalutati). In particolare per la zona Campidoglio occorre estendere gli ambiti previsti in modo tale da comprendere via Musinè.
    Inoltre pur partendo da premesse condivisibili, trae in parecchi casi conclusioni di segno opposto od assai opinabili.
    Vi sono molti casi di conclusioni tratte in base a statistiche di cui non viene reso noto né la fonte precisa dei dati, né i meccanismi in base ai quali si arriva alle determinazioni esposte.
    In altre parole se le decisioni prese in delibera fossero definitive il nostro giudizio sarebbe gravemente negativo.
    Al contrario il piano steso può essere modificato in base a precisi criteri ivi esposti a semplice richiesta dei privati interessati che potranno colmare le lacune ed i difetti riscontrati con una procedura relativamente semplice.
    D'altro canto i tempi eccessivamente ristretti impediscono di migliorare in questa sede il piano con le nostre osservazioni, cosa che sarebbe stata di gran lunga più proficua ed interessante per l'Amministrazione sia Comunale che Circoscrizionale, poiché si sarebbe dato alla cittadinanza un prodotto assai migliore fin dal primo momento.
    Prevale comunque la necessità di ottemperare alla L.R. 28/99 per evitare l'ingerenza della Regione nella definizione degli ambiti ed occorre passare in secondo piano i difetti, pur evidenti, della delibera in questione in quanto potranno essere eliminati in seguito.
    Risulta opportuno però sottolineare che l'area di categoria L1 prevista nella nostra Circoscrizione ed ancora priva di autorizzazione commerciale dovrà essere autorizzata ai sensi della delibera in oggetto, artt. 19-20-21-22-23-24.".
    La Circoscrizione 6 si è pronunciata favorevolmente alla seguente condizione: "a pag. 59 al punto 4 allegati sub a) alla citata deliberazione oggetto del presente parere ed in particolare nella parte "Aree di lacuna del servizio commerciale della parte II - Zone di insediamento commerciale" sostituire la dicitura "l'Amministrazione può, di propria iniziativa, o in convenzione con soggetti privati favorire e attivare la formazione di Centri Polifunzionali di servizi..." in "l'Amministrazione deve, di propria iniziativa, o in convenzione con soggetti privati favorire e attivare la formazione di Centri Polifunzionali di servizi..." in modo da vincolare l'Amministrazione Comunale ad un impegno non derogabile sulla riqualificazione delle aree che risultano carenti di servizi commerciali.".
    La Circoscrizione 7, nell'esprimere parere favorevole, ha formulato le seguenti osservazioni:
"a)    la zona corso Brescia - via Foggia, evidenziata nella documentazione quale zona di lacuna commerciale, in realtà ospita già un importante insediamento commerciale (Robe di Kappa): occorre quindi valutare con attenzione la eventualità di futuri insediamenti; in particolare per il fabbricato attualmente occupato dal mercato dei fiori, sito in corso Brescia, ormai prossimo alla chiusura, si chiede venga sostituito da un mercato di prodotti della terra (vino, formaggio, fiori, ecc.) direttamente gestito dai produttori, senza oneri per la Città: in tal caso si potrebbe avere una continuità di area di copertura del servizio commerciale ed evitare il degrado fisico e commerciale della zona;
b)    la localizzazione commerciale prevista nella zona della c.d. Spina 4, oltre il corso Novara, anche se insistente sul territorio della 6^ Circoscrizione, potrebbe provocare episodi di distorsione di concorrenza che si potrebbero riflettere anche sul limitrofo territorio della 7^ Circoscrizione, in particolare sulle zone commerciali di via Cecchi e di via Cigna.".
    A proposito di quanto osservato dalla Circoscrizione 4 in merito alla semplificazione delle procedure di trasferimento di sede, nuove aperture, variazioni di superficie di vendita per gli esercizi di vicinato, si segnala che essa è già prevista nell'ambito della legislazione sia statale, sia regionale e comunale, ed è già oggi applicata nell'ambito del Settore Attività Economiche e di Servizio - Commercio.
    Per quanto riguarda la proposta relativa all'estensione dell'addensamento commerciale A2 in zona Campidoglio in modo tale da comprendere via Musinè, la si ritiene accoglibile, e a tale scopo si presenta apposito emendamento.
    In relazione alla possibilità di modificare il piano a semplice richiesta dei privati interessati, la proposta risulta inattuabile, in quanto la variazione del piano stesso è di competenza del Consiglio Comunale.
    Con riferimento alla richiesta di subordinare ai criteri di cui alla presente delibera il rilascio dell'autorizzazione commerciale relativa all'area di categoria L1 presente nella Circoscrizione 4, essa non può essere accolta, in quanto in contrasto con l'art. 25 comma 2 L.R. 28/99 che obbliga il Comune all'emissione delle autorizzazioni subordinate a nulla-osta regionale già rilasciato ex L. 426/1971.
    La richiesta della Circoscrizione 6, relativa ai Centri Polifunzionali di servizi, si ritiene accoglibile, e si presenta apposito emendamento.
    Per quanto riguarda le osservazioni della Circoscrizione 7 si precisa:
a)    la valutazione circa l'eventuale nuovo utilizzo dei locali siti in corso Brescia e attualmente ospitanti il mercato dei fiori, non rientra nelle finalità della presente deliberazione, riguardando la materia del commercio su area pubblica;
b)    la previsione di una localizzazione commerciale in zona Spina 4, oltre il corso Novara, recepisce una convenzione di tipo urbanistico (PRIU) già stipulata tra privati operatori e Amministrazione Comunale. In ogni caso l'inserimento delle nuove attività commerciali è finalizzato al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta a vantaggio anche dei futuri residenti.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per i motivi illustrati in premessa, i “Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio al dettaglio su aree private”, allegati sub a) (all. 1-2-3 - nn. ) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2)    di rinviare a successivo provvedimento l'adeguamento del P.R.G.C.;
3)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.


Sono inoltre stati approvati i seguenti emendamenti agli allegati al provvedimento:

Allegato 1 - Criteri

A pagina 45, 'PREMESSA' articolo 2 - Obiettivi, al termine del primo comma aggiungere il seguente testo:
    “f)    disincentivare la concentrazione di strutture di grande distribuzione.”

A pagina 49, comma 1 dell'articolo 6, prima riga, le parole “carenza commerciale” sono sostituite dalle seguenti: “carenza di servizio commerciale di vicinato”.

A pagina 49, comma 1 dell'articolo 6, settima riga, dopo le parole “non superiore a 250 mq” inserire una virgola.

A pagina 53, ultima riga del secondo comma dell'articolo 12, le parole “di oltre il 25% dal valore indicato” sono sostituite dalle seguenti: “di oltre il 5% dal valore indicato”.

A pagina 54, al termine del punto c) terzo comma dell'articolo 12, aggiungere il seguente testo: “Il diritto di cui al precedente comma 1 si esercita una sola volta su ogni localizzazione

A pagina 54, punto d) terzo comma dell'articolo 12, le parole “dall'addensamento commerciale di un centro storico secondario consolidato (A2)” sono sostituite dalle seguenti: “dagli addensamenti commerciali del centro storico principale (A1) e dei centri storici secondari (A2)”.

A pagina 54, ultima riga del terzo comma dell'articolo 12, le parole “di oltre il 25% dal valore indicato” sono sostituite dalle seguenti: “di oltre il 5% dal valore indicato”.

A pagina 54, il comma 4 dell'articolo 12 è soppresso.

A pagina 56, articolo 14 comma 2, la frase “sono riconosciuti tali i fronti di strada o di piazza nell'allegato cartografico 1” è sostituita dalla seguente: “sono riconosciuti come tali i fronti di strada o di piazza individuati nell'allegato cartografico 1”.

A pagina 56, articolo 14 comma 3, la frase “sono riconosciuti tali i fronti di strada o di piazza” è sostituita dalla seguente: “sono riconosciuti come tali i fronti di strada o di piazza”.

A pagina 56, articolo 14 comma 4, la frase “sono riconosciuti tali quelli” è sostituita dalla seguente: “sono riconosciuti come tali i fronti di strada o di piazza”.

A pagina 56, articolo 15 comma 1, la frase “sono riconosciute tali le aree perimetrate nell'allegato cartografico 1, nonché quelle riconoscibili” è sostituita dalla seguente: “sono classificate come tali le aree perimetrate nell'allegato cartografico 1, nonché quelle riconoscibili”.

A pagina 57, articolo 15 comma 2, il testo: “ L2 localizzazioni urbano periferiche non addensate: sono riconosciute tali le aree perimetrate nell'allegato cartografico 1, nonché quelle riconoscibili attraverso l'applicazione dei criteri di cui al precedente articolo 12.” è sostituito dal seguente: “ L2 localizzazioni urbano periferiche non addensate: sono riconosciute tali le aree perimetrate nell'allegato cartografico 1, quelle riconoscibili attraverso l'applicazione dei criteri di cui al precedente articolo 12, nonché l'area dello Stadio delle Alpi in località Continassa nel rispetto delle indicazioni, della collocazione e delle superfici autorizzabili previste dal PRG.

A pagina 57, al termine del secondo comma dell'articolo 15, aggiungere il seguente testo: “La dimensione del lotto destinato ad una localizzazione L2 non può superare quella minima stabilita dai Criteri regionali per le localizzazioni L3.”.

A pagina 57, articolo 17 comma 2, punto A2, la frase “Si considerano facenti parte dell'estensione le ZUT che hanno almeno il 50% della superficie territoriale entro i limiti di cui sopra.” è sostituita dalla seguente: “Si considerano facenti parte dell'estensione gli ambiti di trasformazione (ZUT e ATS) che hanno almeno il 50% della superficie territoriale entro i limiti di cui sopra.”.

A pagina 58, articolo 17 comma 2, punto A3, la frase “si considerano facenti parte dell'estensione le ZUT che hanno almeno il 50% della superficie territoriale entro i limiti di cui sopra.” è sostituita dalla seguente: “si considerano facenti parte dell'estensione gli ambiti di trasformazione (ZUT e ATS) che hanno almeno il 50% della superficie territoriale entro i limiti di cui sopra.”.

A pagina 58, articolo 17 comma 2, punto A4, la frase “si considerano facenti parte dell'estensione le ZUT che hanno almeno il 50% della superficie territoriale entro i limiti di cui sopra.” è sostituita dalla seguente: “si considerano facenti parte dell'estensione gli ambiti di trasformazione (ZUT e ATS) che hanno almeno il 50% della superficie territoriale entro i limiti di cui sopra.”.

A pagina 59, articolo 17 comma 4, le parole “l'amministrazione può” sono sostituite dalle seguenti: “l'Amministrazione si impegna a”.

A pagina 59, il comma 5 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
5.    Aree di lacuna della dinamica concorrenziale
    Nelle aree di lacuna della dinamica concorrenziale individuate dagli operatori attraverso l'applicazione delle regole previste al precedente articolo 10, comma 2, è possibile sviluppare progetti specifici volti a ricreare tensione competitiva.

A pagina 60, articolo 18 comma 1, nella tabella, alla quattordicesima riga della seconda colonna, la cifra “7.501.12.000” è sostituita dalla seguente: “7.501-12.000”.

A pagina 60, articolo 18 comma 1, nella tabella, nella casella relativa alle MSAM4 consentite in A2/A3 (settima riga quarta colonna), la parola “SI” è sostituita dalla seguente: “SI4”.

A pagina 60, articolo 18 comma 1, alle note aggiungere la seguente:
4 Solo all'interno di GCC1.”.

A pagina 60, articolo 18 comma 1, nota 3 alla tabella, le parole “Fuori dalle Zut” sono sostituite dalle seguenti: “Fuori dagli ambiti di trasformazione (ZUT e ATS)”.

A pagina 63, il comma 11 dell'articolo 19 è soppresso.

A pagina 65, il testo dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
Art. 20 - Adeguamento del PRG.
Con specifica variante urbanistica, di carattere essenzialmente normativo, si provvederà ad adeguare lo strumento urbanistico vigente agli indirizzi di cui alla L.R. 28/99.
In particolare, nelle ZUT e ATS ricomprese negli addensamenti e localizzazioni riconosciute o riconoscibili, si applicheranno le soglie dimensionali per le superfici di vendita previste dalla Tabella di compatibilità tipologico-funzionale, sempreché siano compatibili con le quantità, le destinazioni d'uso e le prescrizioni (parametri, indici di edificabilità, ecc.) previste dal PRG.
Alle stesse condizioni di compatibilità urbanistica, nei tessuti consolidati ricompresi negli addensamenti A1, A2, A3 e A4 o nelle localizzazioni L1 riconosciute o riconoscibili, saranno ammesse attività commerciali di medie dimensioni fino ad un massimo di 1800 mq di superficie di vendita (ovvero mq 3000 di SLP). Negli stessi potranno essere individuate aree normative che prevedano la possibilità di insediare attività commerciali eccedenti tali soglie, in conformità ai valori di cui alla suddetta Tabella.
In termini generali, pertanto, ai fini dell'insediamento di nuove attività commerciali si dovrà verificare l'ammissibilità delle superfici di vendita rispetto alla tabella di compatibilità tipologico-funzionale di cui al precedente art. 18, oltre alla conformità alle destinazioni d'uso e alle prescrizioni (parametri, indici di edificabilità, ecc.) previste dal PRG.
Fino all'adozione delle modifiche di cui al primo comma del presente articolo conservano, in ogni caso, piena validità le previsioni del Prg vigente.”.

A pagina 66, articolo 21 comma 2, nella tabella viene cancellata la quarta riga, relativa alle MSE2.

A pagina 66, il comma 4 dell'articolo 21 è soppresso.

A pagina 66, il testo del comma 5 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:
4 -    Per le nuove aperture, gli ampliamenti e i trasferimenti di esercizi commerciali, dovrà verificarsi la dotazione del fabbisogno secondo i criteri di cui al comma 2.”.

A pagina 66, il testo del comma 6 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:
5 -    In luogo del reperimento dei posti auto corrispondenti al fabbisogno è ammessa, ai sensi dell'art. 26 comma 2 degli indirizzi regionali, la monetizzazione, con i criteri previsti per la monetizzazione di aree di cui all'art. 6 delle NUEA del PRG, nelle seguenti fattispecie:
    -    nel centro storico (A1), tranne che per le grandi strutture di vendita;
    -    negli addensamenti (A2, A3), limitatamente agli esercizi commerciali aventi non più di 900 mq di superficie di vendita.
Nel caso dell'addensamento di tipo A1, quando si tratti di nuove aperture in locali esistenti ad uso commerciale senza incremento di SLP o di superficie di vendita e senza modifica di settore merceologico, il fabbisogno di parcheggi va soddisfatto o monetizzato, per la superficie di vendita eccedente i 400 mq nel caso di esercizi di vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, e per la superficie di vendita eccedente i 900 mq per gli esercizi di vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare. In ogni caso non è consentita la monetizzazione per le grandi strutture di vendita.
”.

A pagina 67, articolo 23, al termine del secondo comma aggiungere la seguente frase: “La definizione del suddetto orario è stabilita con apposita regolamentazione.”.

A pagina 71, primo capoverso del comma 6 dell'articolo 25, la frase: “l'Amministrazione comunale adotta specifici Progetti di rilancio della dinamica concorrenziale.” è sostituita dalla seguente: “il Consiglio Comunale adotta specifici Progetti di rilancio della dinamica concorrenziale.

A pagina 74, il secondo comma dell'articolo 29 è soppresso.

A pagina 2 dell' Allegato all'Allegato 1, nell' ELENCO DEGLI ADDENSAMENTI E DELLE LOCALIZZAZIONI RICONOSCIUTI, nel paragrafo A2 addensamenti commerciali dei centri storici secondari consolidati, al punto 4/b Campidoglio aggiungere il seguente punto:
“*    Via Musinè, dal Corso Svizzera alla Via San Rocchetto.

A pagina 10 dell'Allegato all'Allegato 1, nell' ELENCO DEGLI ADDENSAMENTI E DELLE LOCALIZZAZIONI RICONOSCIUTI, i paragrafi L1 localizzazioni commerciali urbane non addensate e L2 localizzazioni urbano-periferiche non addensate sono sostituiti dai seguenti:
L1 Localizzazioni commerciali urbane non addensate.

Localizzazioni commerciali urbane non addensate (L1) riconosciute:
* Continente (Corso Monte Cucco);
* Iperstore (Corso Turati);
* Continente (Corso Grosseto);
* Novacoop (Corso Umbria);
* Via Reiss Romoli;
* Corso Bramante/Corso M. D'Azeglio;
* Collina (Largo Mentana);
* Via Don Grazioli;
* Via Quarello;
* Via Nino Oxilia;
* Corso G. Cesare.

Localizzazioni commerciali urbane non addensate (L1) da realizzare:

- negli intorni di 150 m degli accessi dei viaggiatori delle seguenti stazioni ferroviarie:
* Porta Nuova;
* Porta Susa;
* Lingotto;
* Zappata;
* Dora;
* Rebaudengo;
* Stura;
* Madonna di Campagna;
* San Paolo.

- negli intorni di 150 m dei Centri commerciali di iniziativa pubblica esistenti:
* E27-E29
* Mirafiori Sud (Via Negarville, Via Farinelli - zona E13)
* Falchera (Via degli Abeti)
* Vallette (Via delle Verbene)

- Altre aree:
* Via Cigna (Spina 4, ZUT 5.20);
* Via Gaidano (ATS 12L).

L2 localizzazioni urbano-periferiche non addensate.

Localizzazioni urbano-periferiche non addensate (L2) riconosciute all'interno dei confini comunali:
* Auchan (Corso Romania).

Localizzazioni urbano-periferiche non addensate (L2) riconosciute fuori dei confini comunali:
* Panorama (Settimo Torinese);
* Città Mercato (Venaria);
* Città Mercato (Rivoli);
* Euromercato - Le Gru (Grugliasco);
* Ipercoop (Fornaci - Beinasco);
* Continente (Nichelino).

Localizzazioni urbano-periferiche non addensate (L2) da realizzare:
* Stadio (Continassa).”.

Allegato 2 - Tavola 1/1

1.    L'area adiacente Corso Grosseto occupata dall'ipermercato Continente è da ritenersi L1- compatibile anziché L2 e pertanto da intendersi di colore marrone anziché rosa.

2.    Sull'area dello “Stadio delle Alpi” in località Continassa è da apporre un asterisco di colore rosa in sostituzione della campitura di medesimo colore apposta sull'intera area. Nella legenda, sotto l'asterisco di colore marrone, è da inserire una riga comprendente la seguente simbologia e didascalia: “( asterisco rosa) Stadio-Continassa (art.15)”.

3.    Successivamente all'approvazione della presente deliberazione verrà redatto il testo coordinato con gli emendamenti apportati dal Consiglio Comunale alla versione approvata dalla Giunta. In particolare l'allegato cartografico 1 verrà riveduto e corretto in modo da creare una perfetta corrispondenza con l'elenco delle “L1 localizzazioni commerciali urbane non addensate” e “L2 localizzazioni urbano-periferiche non addensate”.