Divisione Edilizia e Urbanistica
n ord. 97
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
2000 03257/09
OGGETTO: ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI ALL'AMPLIAMENTO DEL CORSO MARCHE NEL TRATTO COMPRESO TRA CORSO FRANCIA E VIA VANDALINO - MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. MECC. 9802087/09 - PRESA D'ATTO.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 256 del Consiglio
Comunale del 23 luglio 1996 (mecc. 9604463/09), esecutiva dal
16 settembre 1996, è stato approvato il piano di esproprio
degli immobili siti nel tratto tra corso Francia e via Vandalino
per l'ampliamento di corso Marche in attuazione del Piano Regolatore
Generale della Città, approvato con deliberazione della
Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul
B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1999, e tra questi l'immobile di proprietà
della Soc. Imm.re Condominio Paradiso (F.1230 strade pubbliche
parte di mq. 348).
Nei termini previsti dall'art. 12 della
Legge n. 865/71 la succitata Società, in persona dell'Amministratore
geom. MERLO Luciano, ha dichiarato di voler convenire con la Città
la cessione dell' immobile.
Di conseguenza, con deliberazione del
Consiglio Comunale del 4 maggio 1998 (mecc. 9802087/09), esecutiva
dal 18 maggio 1998, sono state approvate le cessioni volontarie
degli immobili di proprietà della Soc. Imm.re Condominio
Paradiso e del Signor Piovano Eugenio.
L'atto di cessione dell' immobile di proprietà
della ditta Piovano è stato regolarmente stipulato in data
6/11/98 (A.P.A.1760), mentre non è stato possibile stipulare
l'atto di cessione concernente il bene di proprietà della
Soc. Imm.re Condominio Paradiso.
Infatti, per la regolare stipulazione
dell'atto occorre la presenza di tutti i condomini o, in alternativa,
il rilascio di procura notarile ad uno di essi o all'Amministratore
o ad un terzo, oltre la produzione del titolo di provenienza dell'
immobile.
Tuttavia, nonostante la comunicazione
in tal senso a cura del Settore Contratti, effettuata in data
28 maggio 1998, non è stato possibile addivenire alla stipulazione
dell'atto di cessione;
Considerato che, per consentire la realizzazione
delle opere previste, occorre acquisire le aree necessarie con
celerità, si ritiene opportuno prendere atto dell'impossibilità
di acquisire le aree medesime tramite cessione volontaria e di
proseguire il procedimento espropriativo, prorogato con deliberazione
del Consiglio Comunale del 15 novembre 1999 (mecc. 9909472/09),
esecutiva dal 29 novembre 1999 sino all'emanazione del decreto
d'esproprio.
A tal fine, è necessario modificare
la deliberazione (mecc. 9802087/09), nel senso di escludere la
cessione volontaria della Soc. Immobiliare Condominio Paradiso,
per i motivi già indicati.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Visto l'art. 13 comma 3 della Legge n.
265 del 3 agosto 1999;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di prendere atto dell'impossibilità
di addivenire alla stipulazione dell'atto di cessione delle aree
di proprietà della Soc. Imm.re Condominio Paradiso;
2) di modificare la deliberazione del Consiglio
Comunale (mecc. 9802087/09) citata in narrativa con esclusione
della cessione volontaria della Soc. Imm.re Condominio Paradiso;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.