Divisione Economia e Sviluppo n.
ord. 72
Settore Affari Generali e Manifestazioni 2000
03005/01
OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE. PROVVEDIMENTI.
Proposta del Sindaco Castellani.
Come è noto, su proposta dell'Amministrazione
Comunale di Torino, il Forum per lo Sviluppo, composto da rappresentanti
delle più significative forze economiche, sociali e culturali
dell'area metropolitana, ha promosso un percorso di ricerca e
di dibattito finalizzato all'elaborazione del Piano strategico
per la promozione della Città, denominato "Torino
Internazionale", da attuarsi durante il decennio 2000-2010.
Tale percorso, coordinato e monitorato
da un comitato scientifico di livello internazionale, ha coinvolto
per oltre un anno tutte le forze vive del territorio e si è
concluso il 29 febbraio u.s. con la sottoscrizione di un patto
di cooperazione e di reciproco sostegno tra tutti coloro che intendono
impegnarsi in questa modalità di concertazione dello sviluppo,
in via di sperimentazione nelle più importanti città
europee.
In maniera coerente al Piano e per iniziativa
degli Enti che lo hanno promosso, s'intende ora costituire una
Associazione denominata "Torino Internazionale" che
avrà il duplice scopo di promuovere il proseguimento del
metodo della progettazione partecipata, sperimentato durante l'elaborazione
del piano strategico, e di agevolare l'attuazione delle azioni
specifiche già individuate e di quelle che verranno progettate
nel prosieguo del comune lavoro.
In particolare, l'Associazione, avendo
Torino e la sua area metropolitana come principale protagonista,
promuoverà:
- il proseguimento della metodologia utilizzata
durante l'elaborazione del piano strategico per l'aggiornamento
e lo sviluppo dello stesso, mediante la creazione di gruppi di
lavoro mirati all'approfondimento delle diverse linee strategiche
allo scopo di implementare e/o rivedere le azioni già individuate
e di realizzare la progettazione di quelle che in futuro si renderanno
necessarie;
- il monitoraggio "scientifico"
dei cambiamenti in corso, con le valutazioni di carattere economico,
sociale, ambientale, culturale che si riveleranno utili per un
serio apprezzamento degli stessi;
- la costante partecipazione dei sottoscrittori
del piano per la programmazione delle azioni da intraprendere
con il compito di approfondire i progetti, di sollecitare l'aggregazione
di altre eventuali disponibilità, di agevolare la creazione
degli strumenti operativi necessari qualora essi non fossero già
disponibili;
- l'informazione ai cittadini sui contenuti
del piano strategico e sulle sue modalità di sviluppo tramite
pubblicazioni periodiche e momenti espositivi finalizzati alla
creazione di un vero e proprio "urban centre" dell'area
metropolitana torinese.
L'Associazione verrà finanziata
dai suoi stessi associati e con eventuali altre entrate, tra cui
quelle provenienti dall'Unione Europea, la quale ha più
volte espresso il suo orientamento favorevole nei confronti di
quelle aree urbane che hanno dimostrato la capacità di
dotarsi di un piano strategico condiviso dalla comunità
locale.
Preso atto della significativa importanza
degli obiettivi perseguiti dalla suindicata Associazione, occorre
ora provvedere agli atti necessari alla relativa costituzione
e all'approvazione del relativo statuto così come risulta
dal testo unito alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di autorizzare, per le motivazioni
espresse in narrativa, la partecipazione della Città di
Torino alla costituzione dell'Associazione "Torino Internazionale"
nei termini in premessa illustrati;
2) di approvare lo schema di Statuto della
sopracitata Associazione in via di costituzione allegato alla
presente deliberazione (all. 1 - n. ) per farne parte integrante
e sostanziale. Il Sindaco o un suo delegato interverrà
alla stipulazione dell'atto costitutivo della costituenda Associazione
con facoltà di apportare allo Statuto quelle varianti di
ordine formale che in tale sede si renderanno necessarie e a provvedere
alle designazioni occorrenti nella sede medesima;
3) di assumere a carico della Città,
le spese di atto per il rogito al notaio, la cui individuazione
sarà oggetto di successivo provvedimento;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 1 - Denominazione
E' costituita l'Associazione denominata
Torino Internazionale, per la promozione della realizzazione
del Piano strategico per la promozione di Torino e della sua area
metropolitana.
Art. 2 - Sede
L'Associazione ha sede in Torino, presso
il Comune di Torino, Palazzo Civico - P.zza Palazzo di Città,
1 -.
Art. 3 - Scopi
L'Associazione, che non ha fini di lucro,
si prefigge di promuovere l'attuazione del Piano strategico, svolgendo
una costante opera di coordinamento, stimolo, monitoraggio e revisione
dello stesso.
Il Piano strategico costituisce lo strumento
per individuare, promuovere ed attuare - con la collaborazione
delle Istituzioni locali e delle forze sociali, economiche e culturali
della Città - le azioni necessarie per realizzare la crescita
e lo sviluppo di Torino e della sua area metropolitana in ambito
europeo e internazionale.
Nell'ambito di tale prospettiva, l'Associazione
avrà il compito di stimolare la costante partecipazione
dei sottoscrittori del Piano e di far confluire al proprio interno
le osservazioni sulle azioni in corso e le eventuali proposte
di rettifica del Piano stesso.
L'Associazione dovrà assicurare
l'informazione dei cittadini sui contenuti del Piano strategico
e sulle sue modalità di sviluppo.
L'Associazione svolge la propria attività
prevalentemente nell'ambito della Regione Piemonte.
Art. 4 - Soci
L'Associazione è costituita
dagli Enti e dalle Istituzioni, Organizzazioni economiche, culturali
e sociali, pubbliche e private, di rilevante interesse nell'area
torinese che sottoscrivono l'atto costitutivo.
Possono entrare a far parte di diritto
dell'Associazione gli altri componenti del Forum per lo sviluppo
e gli altri Comuni dell'area torinese.
L'accoglimento di ulteriori richieste
di adesione dovrà avvenire a maggioranza assoluta dei componenti
l'Assemblea.
Art. 5 - Risorse
Le risorse finanziarie dell'Associazione
sono costituite:
a) - dalle quote di adesione annuali fissate
dall'Assemblea;
b) - dai contributi, dalle elargizioni
e dalle donazioni da parte di persone fisiche e di enti pubblici
e privati interessati all'attività istituzionale;
c) - dai proventi ottenuti da iniziative
promosse dall'Associazione;
d) - da ogni ulteriore apporto in denaro
o in natura che potrà ricevere.
L'esercizio finanziario inizia il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ad eccezione del
primo, che comincerà il giorno dell'atto di costituzione
e si concluderà il 31 dicembre successivo.
Tutte le riserve sono utilizzate per la
realizzazione degli scopi dell'Associazione.
Art. 6 - Organi dell'Associazione
Organi dell'Associazione sono:
1) - L'Assemblea
2) - Il Comitato di Coordinamento
3) - Il Presidente
4) - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 7 - Assemblea - Composizione e Funzionamento
L'Assemblea è composta dai rappresentanti
dei soci-membri dell'Associazione.
L'Assemblea è convocata e presieduta
dal Presidente.
L'Assemblea si riunisce almeno due volte
l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto
consuntivo.
L'Assemblea si riunisce inoltre tutte
le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta
di almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione deve essere fatta con
avviso spedito agli associati, a mezzo di raccomandata, almeno
cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso
di comprovata urgenza, con preavviso di almeno due giorni, anche
mediante comunicazione telegrafica o a mezzo fax.
Nell'avviso di convocazione devono essere
indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché
l'ordine del giorno.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate
con voto favorevole della metà più uno dei presenti;
l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di
almeno un terzo dei membri. Ogni componente dell'Assemblea ha
diritto ad un voto.
Le deliberazioni di approvazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo e quelle riguardanti le modificazioni
dello Statuto dovranno essere adottate con il voto favorevole
di almeno la metà più uno dei soci-membri.
Delle riunioni dell'Assemblea si redige
processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario all'uopo
nominato.
Art. 8 - Assemblea - Poteri
L'Assemblea ha i suoi poteri:
- approva il Piano strategico dell'Associazione;
- delibera sulle linee fondamentali di
attività dell'Associazione conformemente agli scopi previsti
nello Statuto;
- provvede alla predisposizione degli indirizzi
relativi allo sviluppo del Piano strategico;
- provvede all'approvazione del piano annuale
dell'Associazione elaborato dal Comitato di Coordinamento;
- delibera le quote di adesione;
- approva il bilancio preventivo e il conto
consuntivo;
- nomina i componenti del Comitato di Coordinamento;
- provvede alla eventuale costituzione
dei gruppi di lavoro e dei Comitati Tecnico-Scientifici per l'attuazione
di obiettivi specifici, necessari per la migliore realizzazione
del Piano strategico;
- nomina il Direttore e ne stabilisce poteri
ed emolumenti;
- delibera sulle eventuali modifiche statutarie
e sull'ammissione di nuovi membri;
- approva il regolamento di funzionamento
dell'Associazione.
I membri dell'Assemblea potranno partecipare
ai gruppi di lavoro e ai Comitati tecnico- scientifici eventualmente
costituiti.
Art. 9 - Comitato di Coordinamento
L'Associazione è coordinata da
un Comitato di Coordinamento i cui componenti sono nominati dall'Assemblea
che ne definisce il numero, ai sensi dello Statuto.
Sono membri del Comitato:
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- i membri designati dall'Assemblea scelti
fra i propri componenti.
Il Comitato di Coordinamento dura in carica
tre anni ed è rieleggibile.
Al Comitato spettano tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione, occorrenti per il conseguimento
dei fini dell'Associazione.
Ad esso spetta il compito di dirigere
tutto il processo di pianificazione strategica, creare i gruppi
di lavoro all'interno dei Comitati tecnico-scientifici, proporre
all'Assemblea l'approvazione delle priorità, dare concreta
attuazione alle linee fondamentali indicate dall'Assemblea.
Il Comitato deve, inoltre, trasmettere
annualmente agli Enti Promotori il bilancio preventivo accompagnato
da una relazione previsionale sull'attività, il bilancio
consuntivo corredato da una relazione sull'attività svolta
e, inoltre, una relazione semestrale sui progetti di attività
e sulle modalità della loro realizzazione.
Il Comitato è presieduto dal Presidente
e si riunisce almeno ogni tre mesi, nonché tutte le volte
che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta
da un terzo dei suoi membri.
Per la validità delle riunioni
è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei
suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Il Comitato designa un Segretario che
s'incaricherà di verbalizzare gli atti delle riunioni degli
organi collegiali e delle decisioni adottate.
Art. 10 - Presidente
Il Presidente dell'Associazione è
il Sindaco di Torino. E' facoltà del Presidente delegare
in sua vece ed in via permanente un Assessore del Comune di Torino.
Il Presidente:
- rappresenta l'Associazione ed ha la firma
e la rappresentanza legale nei confronti dei terzi e in giudizio;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea
e del Comitato di Coordinamento;
- nomina il Vice Presidente;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni
assembleari;
- vigila perché siano portati a
compimento gli accordi adottati dall'Assemblea e dal Comitato
di Coordinamento;
- sottoscrive in nome dell'Associazione
i contratti stipulati per il raggiungimento delle sue finalità;
- sovrintende ala gestione economica e
amministrativa dell'Associazione;
- nomina procuratori per specifici atti
o attività.
Art. 11 - Vice Presidente
Il Vice Presidente ha compiti di garanzia
della scientificità della metodologia e dei contenuti della
pianificazione strategica. Può essere scelto anche all'esterno
dell'Assemblea.
Art. 12 - Direttore
Il Direttore è nominato e revocato
dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei componenti ed ha le seguenti funzioni:
- collabora con il Presidente e il Vice
Presidente nell'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- assicura la gestione economica e amministrativa
dell'Associazione;
- partecipa all'elaborazione del programma
annuale dell'Associazione e dei programmi di attività;
- assicura il supporto funzionale ai lavori
per l'elaborazione del Piano strategico.
Il Direttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea
e del Comitato di Coordinamento con voto consultivo.
Il Direttore potrà avvalersi del
supporto di una struttura tecnico-amministrativa di cui dirige
e coordina l'attività operativa sotto la sovrintendenza
del Presidente.
Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è
composto da tre membri effettivi nominati dell'Assemblea.
I componenti del Collegio durano in carica
tre anni e possono essere confermati alla scadenza.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha
il compito di provvedere al controllo della gestione finanziaria,
di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e di
esprimere il proprio parere, mediante apposite relazioni annuali,
sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da presentare all'Assemblea.
I Revisori dei Conti possono assistere
alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento.
Art. 14 - Recesso
La qualità di associato si perde
per recesso o per esclusione.
Ciascun membro può recedere dall'Associazione
comunicandolo per iscritto al Presidente che ne prende atto.
L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea
a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti qualora siano
accertate persistenti violazioni da parte dell'associato agli
obblighi statutari o altri comportamenti contrastanti con gli
scopi dell'Associazione.
I soci receduti o esclusi sono obbligati
a pagare il contributo dell'anno in corso e cessano con effetto
al 31 dicembre dello stesso anno.
Art. 15 - Durata - Scioglimento
L'Associazione è costituita a tempo
indeterminato e cessa la propria attività al raggiungimento
degli obiettivi per cui è stata costituita. Lo scioglimento,
oltre che nei casi previsti dalla legge, può avvenire quando
sia stato deliberato dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi
degli associati. Con la deliberazione di scioglimento, l'Assemblea
decide sulla destinazione del patrimonio residuo che sarà
devoluto per scopi analoghi a quelli dell'Associazione e comunque
nel rispetto delle norme del Codice Civile.
Art. 16 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente
Statuto si fa rinvio alle norme vigenti in materia.