Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 77
2000 02895/09

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 MAGGIO 2000

(proposta dalla G.C. 17 aprile 2000)

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO LANCIA. CORREZIONE ERRORE MATERIALE - AI SENSI DELL' ART. 17 COMMA 8 LETT. A) DELLA L.U.R 56/77 E S.M.I. - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Con deliberazione n. 399/98 del 21 dicembre 1998 (mecc 98-11115/09) il Consiglio Comunale ha ratificato l' Accordo di Programma, stipulato in data 23 novembre 1998, tra la Regione Piemonte e la Città di Torino, riguardante i Programmi Integrati di intervento di riqualificazione del tessuto urbano di cui alla legge 179/1992.
    All' interno della documentazione, allegata alla deliberazione di ratifica, è stata compresa la tav. n. 5 del Programma che riportava, per alcuni edifici, una errata definizione del numero di piani. L'errore derivava dall'inserimento involontario nel plico di una tavola precedente alle modifiche richieste dalla II Commissione Consiliare del 14/02/1998; tale errore risultava evidente dal confronto con le tavole inviate ufficialmente alla Regione Piemonte per l'esame istruttorio, in data 25 giugno 1998.
    Al fine di correggere l'errore è stato richiesto alla Regione, responsabile del procedimento, di riunire il Collegio di vigilanza, che nella seduta del 15/12/1999, ha preso atto dell'errore stesso e ha determinato di sostituire la tavola allegata all'accordo dando mandato all'Amministrazione comunale di procedere agli ulteriori adempimenti necessari.
    La Regione Piemonte, con D.P.G.R. n. 5/2000, ha recepito e formalizzato le determinazioni del Collegio di Vigilanza.
    L'art.17 comma 8 lettera a) della Legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56, così come modificato dalla Legge regionale 29 luglio 1997 n. 41, stabilisce che non costituiscono variante al Piano Regolatore Generale le correzioni di errori materiali nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio.
    In relazione a quanto sopra esposto occorre provvedere alla presa d'atto, da parte del Consiglio Comunale, della sostituzione degli elaborati tecnici errati.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 e s.m.i., sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art.32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Visto l'art.17, comma 8 e 9 della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 come sostituito dall'art.1 della Legge Regionale 41/97;
    Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino approvato con D.G.R. n. 3-45091 del 21 Aprile 1995;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi espressi in forma palese.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano:
1)    di approvare la correzione consistente nella sostituzione della tavola n. 5, erroneamente allegata all'Accordo riguardante il Programma Integrato Lancia, così come determinato dal Collegio di Vigilanza (all. 1 - n. );
2)    di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali che dovessero rendersi necessari la definizione dell' atto;
3)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.