Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 77
2000 02895/09
OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO LANCIA. CORREZIONE ERRORE MATERIALE - AI SENSI DELL' ART. 17 COMMA 8 LETT. A) DELLA L.U.R 56/77 E S.M.I. - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 399/98 del 21
dicembre 1998 (mecc 98-11115/09) il Consiglio Comunale ha ratificato
l' Accordo di Programma, stipulato in data 23 novembre 1998, tra
la Regione Piemonte e la Città di Torino, riguardante i
Programmi Integrati di intervento di riqualificazione del tessuto
urbano di cui alla legge 179/1992.
All' interno della documentazione, allegata
alla deliberazione di ratifica, è stata compresa la tav.
n. 5 del Programma che riportava, per alcuni edifici, una errata
definizione del numero di piani. L'errore derivava dall'inserimento
involontario nel plico di una tavola precedente alle modifiche
richieste dalla II Commissione Consiliare del 14/02/1998; tale
errore risultava evidente dal confronto con le tavole inviate
ufficialmente alla Regione Piemonte per l'esame istruttorio, in
data 25 giugno 1998.
Al fine di correggere l'errore è
stato richiesto alla Regione, responsabile del procedimento, di
riunire il Collegio di vigilanza, che nella seduta del 15/12/1999,
ha preso atto dell'errore stesso e ha determinato di sostituire
la tavola allegata all'accordo dando mandato all'Amministrazione
comunale di procedere agli ulteriori adempimenti necessari.
La Regione Piemonte, con D.P.G.R. n. 5/2000,
ha recepito e formalizzato le determinazioni del Collegio di Vigilanza.
L'art.17 comma 8 lettera a) della Legge
regionale 5 dicembre 1977 n. 56, così come modificato dalla
Legge regionale 29 luglio 1997 n. 41, stabilisce che non costituiscono
variante al Piano Regolatore Generale le correzioni di errori
materiali nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni
dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il
rimedio.
In relazione a quanto sopra esposto occorre
provvedere alla presa d'atto, da parte del Consiglio Comunale,
della sostituzione degli elaborati tecnici errati.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142
e s.m.i., sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale,
fra l'altro, all'art.32 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto l'art.17, comma 8 e 9 della Legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56 come sostituito dall'art.1 della
Legge Regionale 41/97;
Visto il Piano Regolatore Generale della
Città di Torino approvato con D.G.R. n. 3-45091 del 21
Aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.
per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente
si richiamano:
1) di approvare la correzione consistente
nella sostituzione della tavola n. 5, erroneamente allegata all'Accordo
riguardante il Programma Integrato Lancia, così come determinato
dal Collegio di Vigilanza (all. 1 - n. );
2) di rinviare a successivi provvedimenti
dirigenziali che dovessero rendersi necessari la definizione dell'
atto;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.