Divisione Edilizia e Urbanistica
n. ord. 71
Settore Convenzioni e Contratti
2000 02221/12
OGGETTO: PROGRAMMA DI ACQUISTO DI UNITÀ IMMOBILIARI, DA DESTINARE ALLA LOCAZIONE A FAVORE DI SOGGETTI AVENTI I REQUISITI PER ACCEDERE ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA. APPROVAZIONE DEL RELATIVO BANDO PUBBLICO.
Proposta dell'Assessore Passoni.
La carenza di abitazioni accessibili
alla fascia di popolazione a basso reddito è andata recentemente
aggravandosi, fino a raggiungere dimensioni che destano allarme
sociale. Tale situazione è evidenziata dall'elevato numero
(7.472) di domande valide presentate al Bando Generale per l'assegnazione
di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, emesso dalla Città
nel mese di giugno 1998. A tale cifra occorre sommare circa 500
casi sociali di emergenza abitativa, segnalati annualmente dai
Servizi Socio - Assistenziali di zona.
Questa realtà, già preoccupante,
è stata ulteriormente aggravata dagli effetti dell'entrata
in vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ("Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"),
che ha ridisciplinato la normativa sugli sfratti, al fine di favorire
la liberalizzazione del mercato.
La legislazione vigente sino al dicembre
1998 attribuiva ai Prefetti la facoltà di negare la Forza
Pubblica, indispensabile all'esecuzione degli sfratti. I rinvii
venivano accordati, d'intesa con i Comuni, nell'ambito di una
Commissione Prefettizia che si riuniva mensilmente.
Questa procedura aveva causato il blocco
dei rilasci; le proroghe, infatti, si erano protratte per anni.
L'esecuzione degli sfratti era in sostanza prorogata, per le famiglie
in possesso dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale
pubblica, sino a che i Comuni non fossero stati in grado di garantire
una sistemazione abitativa. In tal modo è stato per anni
possibile, in Torino e nell'area metropolitana, tenere sotto controllo
l'emergenza sfratti.
Con il nuovo regime di esecuzione delle
convalide di sfratto per finita locazione è stata definitivamente
chiusa l'esperienza delle Commissioni prefettizie, e le loro competenze
sono state trasferite al Giudice Ordinario. La legge permette
la concessione di proroghe non superiori a 6 mesi. Solo per casi
di particolare gravità sociale la normativa (come modificata
dal Decreto - Legge del 22 febbraio 2000) ha consentito proroghe
che possono variare da un minimo di 9 mesi fino ad un massimo
di 18 mesi.
I Settori Amministrativi competenti del
Comune di Torino stanno cercando di provvedere a risolvere i casi
più gravi di persone sfrattate, mediante assegnazione di
alloggio di edilizia residenziale pubblica o temporanea sistemazione
in albergo. Ma gli alloggi di E.R.P. risultano ormai quasi tutti
assegnati.
L'offerta di alloggi in locazione da parte
degli Enti Istituzionali (Comuni e Agenzie Territoriali per la
Casa) continua ad essere tra le più basse in Europa. Vi
è quindi un'oggettiva difficoltà a fornire adeguate
risposte alla domanda abitativa emergente da parte di nuove fasce
di povertà, che tendono a trovare soluzioni alloggiative
al limite della legalità e dell'igiene, e che spesso possono
comportare anche problemi di ordine pubblico.
La Città si trova dunque ad affrontare
una situazione di grave emergenza, disponendo di un numero irrisorio
di alloggi di proprietà pubblica assegnabili.
L'elaborazione dei dati relativi alle
domande presentate all'ultimo Bando Generale e ai nuclei familiari
sottoposti a sfratto evidenzia, a livello cittadino, situazioni
di gravissimo degrado abitativo, che possono essere così
sinteticamente riassunte:
- 2.114 nuclei familiari vivono in alloggi inadeguati, fatiscenti,
con servizi igienici spesso in comune con altre famiglie;
- 3.797 nuclei familiari vivono in condizioni di sovraffollamento;
- 541 nuclei familiari vivono in coabitazione con altre famiglie;
- 810 richiedenti sono portatori di grave handicap.
Pertanto la Città, al fine di incrementare
il numero di unità immobiliari disponibili per l'Edilizia
Residenziale Pubblica sovvenzionata, con deliberazione della Giunta
Comunale del 28 gennaio 1999 (mecc. 9900544/12), esecutiva dal
18 febbraio 1999, ha espresso l'intendimento di avviare un programma
di acquisto di alloggi da destinare a locazione permanente, ai
sensi della legge Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i.
Tale scelta è motivata sia dalla
carenza di aree di proprietà comunale, nel territorio cittadino,
da destinare a nuove costruzioni, sia dalla necessità di
evitare eccessive concentrazioni di edilizia sovvenzionata (che
possono comportare effetti di emarginazione), assicurando, invece,
una più equilibrata distribuzione nell'ambito comunale.
A tal fine l'Amministrazione intende acquisire
alloggi, anche singoli, nell'ambito di complessi immobiliari privati
onde fronteggiare nel minor tempo possibile la richiesta emergente.
Il bando pubblico sarà dunque finalizzato all'acquisto
di alloggi immediatamente assegnabili o che richiedano interventi
manutentivi limitati.
Le risorse attivabili per procedere a
tale programma di acquisto, da attuare con Bando Pubblico, consistono
in fondi derivanti da:
- corrispettivi per la concessione in diritto
di superficie o di proprietà di aree comunali;
- alienazione degli stabili comunali di
Edilizia Residenziale Pubblica, ai sensi della legge 560/93;
- programma ministeriale "Buono Casa",
ex lege 899/1986, conservati nei residui di anni precedenti.
- quota - parte dei finanziamenti destinati
al Programma di Recupero Urbano di via Artom.
Occorre precisare che le risorse della
Città sono in parte già accertate negli esercizi
finanziari precedenti a quello in corso e in parte saranno accertate
nell'esercizio in corso e in quelli futuri.
Le risorse, invece, derivanti dal piano
di alienazione di cui alla legge 560/93, potranno essere impiegate
successivamente all'espletamento della procedura di autorizzazione
regionale prevista dalla legge stessa.
Eventuali altre risorse che dovessero
rendersi disponibili potranno essere utilizzate, al fine di acquistare
un maggior numero di alloggi.
La Regione Piemonte, con deliberazione
della Giunta Regionale n. 13-28573 del 15 novembre 1999, ha stabilito
i criteri per l'acquisizione, tramite bando, di alloggi da destinare
all'Edilizia Residenziale Pubblica, in locazione, nel Comune di
Torino, mediante l'utilizzo di quota parte dei fondi derivanti
dalle alienazioni del patrimonio di E.R.P.S., effettuate ai sensi
della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e di quota parte dei fondi
destinati alla realizzazione del Programma di Recupero Urbano
di via Artom (P.R.U. legge 493/93).
Con la citata deliberazione sono stati
individuati i criteri attuativi, finalizzati all'emissione del
bando di acquisto ed al successivo esame delle proposte di vendita
pervenute. Tali criteri fanno riferimento in particolare ai seguenti
aspetti: "1) Requisiti e dimensione dell'intervento; 2) Tipologia
degli alloggi; 3) Costo dell'intervento".
Per quanto riguarda il primo dei criteri
definiti dalla Regione (Requisiti e dimensione dell'intervento),
esso stabilisce che debba essere data priorità agli alloggi
che risultino immediatamente assegnabili o che richiedano il minor
numero di interventi manutentivi. Inoltre gli alloggi dovranno
essere liberi e privi di ipoteche, vincoli e qualsiasi limitazione
all'uso. Infine potrà essere acquistato anche un singolo
alloggio per complesso immobiliare.
Al fine di attenersi a quanto indicato
dalla Regione, il Bando, che si approva con il presente provvedimento,
ha previsto, quale primo criterio di priorità, che l'alloggio
offerto sia immediatamente assegnabile, attribuendo in tal caso
un punteggio più elevato: "Criteri di Priorità:
1. a) e b)". Tale scelta si prefigge di trovare rapidamente
uno sbocco all'emergenza abitativa. Parimenti è attribuito
un punteggio proporzionalmente inferiore agli alloggi che necessitino,
rispettivamente, di manutenzione ordinaria o straordinaria, restauro
o risanamento conservativo.
Per quanto attiene agli altri aspetti
menzionati, essi sono stati indicati tra i requisiti che gli alloggi
dovranno necessariamente possedere per l'ammissibilità
della proposta - Requisiti degli alloggi: punti 6), 7), 8), 9),
10).
Relativamente al secondo criterio attuativo
definito dalla citata deliberazione Regionale (Tipologia degli
alloggi), esso indica che gli alloggi dovranno avere caratteristiche
di tipo economico - popolare, e non di lusso. Tale indicazione
è stata rispettata e ripresa nel Bando - Requisiti degli
alloggi: punti 2) e 3), Criteri di Priorità: punti 4) e
5). Inoltre si ritiene di attribuire un criterio di priorità
agli alloggi di taglio medio, composti da cucina, soggiorno (o
soggiorno e cucinino), due camere da letto e servizi, in quanto
maggiormente rispondenti alle esigenze dei nuclei familiari ed
ai parametri normativi previsti per l'assegnazione in Edilizia
Residenziale Pubblica Sovvenzionata.
Infine, relativamente al terzo criterio
attuativo definito dalla Regione (Costo dell'intervento), si precisa
che il prezzo di acquisto degli alloggi sarà stabilito,
ai sensi dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 136, in base
al prezzo medio di mercato, valutato dall'Ufficio Tecnico Comunale.
La perizia di stima dovrà tenere conto anche del costo
degli eventuali interventi manutentivi, necessari per rendere
l'alloggio idoneo all'abitazione. L'esame delle quotazioni medie
delle compravendite, £/mq. di superficie commerciale, di
alloggi liberi, nel primo trimestre 1999, ha consentito di definire,
per la città di Torino, il limite massimo di costo in £
2.825.000 al mq. di superficie commerciale. Tale limite è
comprensivo del prezzo di acquisto, degli eventuali costi per
interventi manutentivi, delle relative spese tecniche nella misura
massima del 10% del costo degli interventi attuati, nonché
degli oneri notarili e fiscali. Tuttavia la deliberazione Regionale
sopra citata ha precisato che, qualora l'Amministrazione Comunale
ritenesse opportuno acquistare anche alcuni alloggi, il cui costo
complessivo risulti superiore all'indicato massimale, potrà
farlo, utilizzando fondi propri.
Tenuto conto degli elementi suindicati,
risulta quindi opportuno approvare il programma di acquisto di
unità immobiliari, da attuare tramite il Bando Pubblico,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Le proposte di vendita che perverranno alla Città saranno
ordinate in una graduatoria formata in base ai punteggi attribuiti
secondo i criteri di priorità indicati nel Bando stesso.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi esposti
in narrativa, che qui integralmente si richiamano, e in osservanza
dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale
n. 13-28573 del 15 novembre 1999, il programma di acquisto di
unità immobiliari, da destinare alla locazione, favore
di soggetti aventi i requisiti per accedere all'Edilizia Residenziale
Pubblica Sovvenzionata. Tale programma di acquisto deve essere
attuato tramite Bando Pubblico. Le risorse attivabili per procedere
a tale programma di acquisto, da attuare con Bando Pubblico, consistono
in fondi derivanti da:
- corrispettivi
per la concessione in diritto di superficie o di proprietà
di aree comunali;
- alienazione degli
stabili comunali di Edilizia Residenziale Pubblica, ai sensi della
legge 560/93;
- programma ministeriale
"Buono Casa", ex lege 899/1986, conservati nei
residui di anni precedenti.
- quota parte dei
finanziamenti destinati al Programma di Recupero Urbano di via
Artom.
Occorre precisare che le risorse della
Città sono in parte già accertate negli esercizi
finanziari precedenti a quello in corso e in parte saranno accertate
nell'esercizio in corso e in quelli futuri.
Le risorse, invece, derivanti dal piano
di alienazione di cui alla legge 560/93, potranno essere impiegate
successivamente all'espletamento della procedura di autorizzazione
regionale prevista dalla legge stessa.
Eventuali altre risorse che dovessero
rendersi disponibili potranno essere utilizzate, al fine di acquistare
un maggior numero di alloggi;
2) di approvare il Bando Pubblico, allegato
alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante
e sostanziale (all. 1 - n. ). Nel Bando sono indicati, per le
ragioni illustrate in narrativa, i requisiti di ammissibilità
degli alloggi che saranno proposti alla Città, e i criteri
di priorità, ai quali sono attribuiti i relativi punteggi,
che consentiranno di ordinare in graduatoria le proposte di vendita.
Il prezzo di acquisto degli alloggi verrà
stabilito, ai sensi dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n.
136, in base al prezzo medio di mercato, valutato dall'Ufficio
Tecnico Comunale. La perizia di stima dovrà tenere conto
anche del costo degli eventuali interventi manutentivi, necessari
per rendere l'alloggio idoneo all'abitazione.
Le proposte di vendita che perverranno
non sono impegnative per la Civica Amministrazione;
3) di riservare a successiva determinazione
dirigenziale la fissazione dei termini utili per la presentazione
delle proposte di vendita (data di apertura e chiusura del Bando
Pubblico).
4) di approvare la pubblicazione per estratto
del Bando Pubblico sui quotidiani "La Stampa" e "La
Repubblica". Il Bando sarà pubblicato integralmente
mediante affissione all'Albo Pretorio.
La spesa relativa alla pubblicazione sarà
fronteggiata dal settore competente;
5) di riservare a successivo provvedimento
l'approvazione della graduatoria che verrà redatta, secondo
i criteri indicati nel Bando allegato alla presente deliberazione,
a seguito d'istruttoria amministrativa e tecnica.