Divisione Servizi Educativi                                                                                                                        n. ord. 73
                                                                                                                                                      2000 02191/07

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 APRILE 2000

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: TRASFERIMENTO DEL CIVICO ISTITUTO PROFESSIONALE "FRANCO BALBIS" ALL'ISTRUZIONE STATALE. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO, IL PROVVEDITORE AGLI STUDI DI TORINO E L'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "ALBE STEINER" DI TORINO.

    Proposta dell'Assessore Pozzi,
    di concerto con l'Assessore Peveraro,

    La Città di Torino gestisce, nell'ambito dei servizi educativi, il civico istituto professionale "F. Balbis", per i Servizi della pubblicità e per l'Industria e l'Artigianato, che è articolato in indirizzi triennali di disegno pubblicitario, fotografia e fotolitografia, legalmente riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione ed incardinati nel sistema istituzionale dell'istruzione professionale.
    In Italia, nonostante i raccordi fra la formazione professionale ed il sistema scolastico, non è ancora del tutto realizzato il doppio canale formativo: da un lato c'è quindi la formazione professionale controllata dalle Regioni, dall'altra ci sono gli istituti professionali, gestiti dallo Stato.
    Il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 rende applicativa la riforma dell'attuale struttura dello Stato, prevista dalla Legge n. 59 del 1997, poiché individua la nuova ripartizione di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali nei vari settori della vita pubblica nazionale. Tra questi anche quello relativo ai servizi alla persona ed alla comunità, che comprende al capo IV la formazione professionale (artt. 140-147).
    Da tempo si parlava di ripensare la collocazione e la finalità dell'istruzione professionale in un contesto di valorizzazione della dimensione regionale, una prospettiva che si è tradotta nel trasferimento alle Regioni, e quindi alla formazione professionale, dei soli istituti professionali, “nel cui ambito - recita l'art. 141 - non funzionano corsi di studio di durata quinquennale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore”.
    Da queste serie di considerazioni si evince che il Cip Balbis in futuro sarebbe incardinato nella formazione professionale anziché nell'istruzione professionale.
    La Città di Torino intende però continuare a rispondere a bisogni educativi relativi alla fascia della scuola superiore, che il sistema scolastico attuale non è in grado di soddisfare totalmente, e salvaguardare la professionalità del Cip Balbis.
    Il bacino di utenza del Balbis è complesso e per le sue particolari caratteristiche socio- economiche merita tutta l'attenzione di chi si pone di fronte al problema educativo con responsabile senso di partecipazione sociale oltre che culturale.
    La variabile che più di altre spiega la produttività qualitativa (tipologia delle abilità e delle conoscenze) e quantitativa (numero degli allievi che raggiungono standard apprezzabili) del Cip è quella relativa all'organizzazione delle sue opportunità formative offerte ai nostri giovani.
    Per riconoscere e far conoscere i meriti e le capacità mostrate dai docenti nel realizzare un servizio scolastico che, sia pure nelle dimensioni modeste in cui opera, risponde con efficienza alla domanda di istruzione di una fascia giovanile, la Città di Torino, di concerto con il Provveditorato agli Studi di Torino, previa autorizzazione del Ministero della P.I., ha individuato nell'istituto professionale statale per i Servizi della pubblicità "Albe Steiner", quinquennale, affine al Cip Balbis, la scuola in grado di accorpare, nello spirito dell'autonomia scolastica, il civico istituto permettendogli così di continuare ad operare con l'abituale profitto e giovamento sul territorio cittadino. Infatti, con il trasferimento allo Steiner della gestione e delle funzioni di indirizzo e controllo del Balbis, la cui durata è fissata in nove anni, non viene pregiudicato il peculiare percorso sperimentale formativo, oggi in atto nell'istituto civico.
    La convenzione inoltre prevede che:
*    il personale comunale di ruolo (docenti su cattedra, collaboratori tecnici, istruttori amministrativi, operatori scolastici), in servizio al Balbis, sia messo a disposizione a tempo pieno del preside dello Steiner, dal quale dipenderà funzionalmente;
*    la sostituzione per collocamento a riposo o per assenza dei suddetti docenti e collaboratori tecnici sia a carico del M.P.I.;
*    il personale supplente sui posti vacanti venga nominato, a carico del M.P.I., dal preside dello Steiner;
*    per l'anno scolastico 2000/2001 vengano mantenuti in servizio 2 operatori ausiliari e la Cooperativa di pulizia. Successivamente i servizi ausiliari passeranno a carico del Ministero con le modalità vigenti;
*    la sede dell'istituto rimanga in via Assarotti, 12, di proprietà della Città di Torino;
*    la Città di Torino eroghi allo Steiner un contributo di L. 100.000.000 nel primo anno successivo alla firma della convenzione per le spese di funzionamento, e, per la durata della convenzione, di L. 25.500.000 dal secondo anno per consentire le attività didattiche connesse alla realizzazione del piano dell'offerta formativa, e di L. 6.500.000 per il pagamento delle utenze telefoniche del Balbis.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di trasferire, per i motivi espressi in narrativa, la gestione del civico istituto professionale F. Balbis all'istituto professionale statale A. Steiner di Torino, secondo lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione come parte integrante della stessa (all. 1 - n. );
2)    di mettere a disposizione a tempo pieno del preside dello Steiner, dal quale dipenderà funzionalmente, il personale comunale di ruolo in servizio al Balbis;
3)    di mantenere in servizio, per l'anno scolastico 2000/2001, 2 operatori ausiliari e la Cooperativa di pulizia;
4)    di lasciare la sede dell'istituto in via Assarotti 12, di proprietà della Città di Torino;
5)    di individuare l'istituto Steiner quale beneficiario del contributo previsto all'art. 5 della convenzione, al lordo dell'eventuale ritenuta, per le seguenti somme:
    L. 100.000.000 nel primo anno solare successivo alla firma della convenzione;
    L. 25.500.000 dal secondo anno, per la durata della convenzione;
    L. 6.500.000 per ciascun anno della convenzione.
    L'erogazione non contrasta con i criteri di cui al provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01), esecutiva dal 25 gennaio 1995;
6)    di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno delle somme previste come contributo e la relativa devoluzione;
7)    di subordinare la stipula della suddetta convenzione alla avvenuta esecutività della determinazione dirigenziale di cui al precedente punto;.
8)    di dare atto che le spese della Città di cui agli artt. 3.1, 4 comma 2.4, 5.4 e 9 dell'allegata convenzione saranno fronteggiate con utilizzo dei fondi impegnati dai settori competenti.


CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO, IL PROVVEDITORE AGLI STUDI DI TORINO E IL PRESIDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "ALBE STEINER" DI TORINO PER IL TRASFERIMENTO DEL CIVICO ISTITUTO PROFESSIONALE "FRANCO BALBIS" ALL'ISTITUTO PROFESSIONE STATALE “ALBE STEINER” DI TORINO.

Art. 1 - Oggetto

1)    La Città di Torino trasferisce all'istituto professionale Statale Albe Steiner sito in Lungo Dora Napoli 25, Torino, la gestione e le funzioni di indirizzo e controllo del civico istituto Franco Balbis, di seguito denominato Cip Balbis, con sede in via Assarotti, 12 - Torino.
2)    Il trasferimento comprende l'uso dell'edificio attualmente utilizzato dal Balbis, delle opere e degli impianti necessari per il funzionamento della scuola. La palestra resta in comunione con il civico istituto Monti (tre giorni al Balbis, tre giorni al Monti).
3)    Il trasferimento non comprende la gestione del rapporto contrattuale del personale docente e collaboratore tecnico che rimane a carico della Città di Torino.
4)    Il trasferimento ha effetto dal primo anno scolastico successivo alla firma della presente convenzione, con la salvaguardia della prosecuzione negli studi degli alunni iscritti nell'anno precedente.

Art. 2 - Modalità

1)    Il trasferimento viene adottato senza pregiudicare la prosecuzione del peculiare percorso sperimentale formativo oggi in atto al Cip Balbis.
    L'organizzazione complessiva delle due scuole tende ad assicurare stabilità nel tempo e aderenza al rispettivo bacino d'utenza. Il Cip Balbis e l'istituto Steiner costituiscono un'unica istituzione formativa in analogia al DPR 2 marzo 1998, n. 157 "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 20, della L. 28 dicembre 1995 n. 549 concernente l'aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore".
2)    Vengono altresì unificate le presidenze delle due scuole in un'unica, il cui titolare è il dirigente scolastico dell'istituto Steiner.
3)    Il Cip Balbis e l'istituto Steiner, che pur nel processo di unificazione mantengono ordinamenti didattici e strutture formative diverse, continuano ad essere ciascuno separatamente sede di organico nei rispettivi ruoli.
4)    Per quanto riguarda i criteri e i parametri per il numero e la formazione delle classi del Cip Balbis, la valutazione delle particolari condizioni di funzionamento, dovute all'esiguo numero di locali e alla ristrettezza delle aule e dei laboratori, impone la necessità di non ampliare l'attuale numero di classi e di costituirle nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
5)    Ove il numero di allievi di una singola classe si riduca al di sotto dei 10, il provvedimento di soppressione della classe viene adottato dal Preside, d'intesa con la Città di Torino, che assume i provvedimenti conseguenti per il personale.
6)    A fronte del mantenimento del numero delle classi di cui al comma 4, la eventuale cessazione del personale dipendente dalla Città di Torino per collocamento a riposo comporta la sostituzione con personale dello Stato con conseguente ampliamento, ove necessario, dell'organico funzionale dell'Istituto. Tale ampliamento sarà disposto con provvedimento del competente ufficio scolastico.

Art. 3 - Patrimonio

1) Beni Immobili
    La Città di Torino si impegna per l'attuale sede del Balbis e per tutto il tempo in cui l'edificio resterà nel patrimonio comunale:
    -     alla manutenzione ordinaria, straordinaria e alle opere di normalizzazione di legge;
    -     alla normalizzazione dell'edificio finalizzata all'ottenimento del C.P.I. entro il 31 dicembre 2001;
    -    all'adeguamento dell'impianto elettrico entro il 31 dicembre 2001.
2) Beni Mobili
    I beni mobili del Cip Balbis passano nel patrimonio dell'istituto Steiner, come pure passa la titolarità di eventuali fondi di funzionamento.
3) Inventario
    All'atto del trasferimento viene redatto l'elenco dei beni in uso al Cip che, ai sensi del comma sopracitato, passano nel patrimonio della nuova istituzione. Tale elenco è utilizzato per lo scambio delle consegne tra i capi di istituto e costituisce titolo valido per il discarico dei beni dall'inventari o del Comune di Torino.

Art. 4 - Personale

1)    I docenti e i collaboratori tecnici di ruolo, dipendenti dal Comune di Torino, in servizio alla data dell'esecutività della presente convenzione, sono posti a disposizione a tempo pieno presso l'istituto Steiner.
2)    In analogia con quanto previsto per il personale statale del comparto scuola, si concorda tra le parti che:
     2.1)    personale docente comunale
        *    esso dipende funzionalmente dal preside dell'istituto statale Steiner;
        *    le norme relative all'area e funzione docente, alle modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente e all'attività aggiuntive sono le stesse definite per il personale docente statale;
        *    l'ampliamento dell'offerta formativa e delle prestazioni professionali, la collaborazione plurima e le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa sono le stesse del personale docente statale.
    2.2)    collaboratori tecnici comunali
        *    essi dipendono funzionalmente dai preside dell 'istituto statale Steiner;
        *    l'area e le funzioni, i compiti e le mansioni, l'orario di lavoro sono gli stessi definiti per il corrispondente personale ATA statale.
    2.3)    personale amministrativo
        *    la Città di Torino assegna all'Istituto Steiner, per la durata della presente convenzione, come risorsa aggiuntiva, due unità di personale amministrativo che dipenderanno funzionalmente dal dirigente scolastico dell'istituto stesso.
    2.4)    operatori scolastici
        *    la Città di Torino manterrà in servizio, per la durata della presente convenzione, come risorsa aggiuntiva, 2 operatori ausiliari e, solo per l'anno scolastico 2000/2001, la Cooperativa sociale. Successivamente i servizi ausiliari passeranno a carico del Ministero con le modalità vigenti.
3)    La sostituzione del personale comunale di cui ai punti 2.1 e 2.2 sarà a carico del M.P.I. alle stesse condizioni previste per il personale statale. Le risorse aggiuntive di cui ai commi 2.3 e 2.4 saranno sostituite a carico della Città di Torino.
4)    Nell'ambito delle attività cui il personale comunale sarà preposto, l'istituto Steiner potrà conferire allo stesso ulteriori incarichi professionali. Conseguentemente la Città di Torino ritiene di autorizzare i dipendenti di cui trattasi ad espletare le summenzionate attività ultronee, atteso che ricorrano le condizioni richieste dall'istituto.

Art. 5 - Contributi

La Città di Torino si impegna a versare all'istituto Steiner di Torino:
1)    £. 100.000.000 nel primo anno solare successivo alla firma della presente convenzione, a titolo di contributo per le spese di funzionamento dell'istituto Balbis:
2)    £. 25.500.000 a partire dal secondo anno, per tutta la durata della convenzione, al fine di consentire le attività didattiche e formative dell'istituto Balbis connesse alla realizzazione del piano dell'offerta formativa, nonché al suo ampliamento;
3)    £. 6.500.000 per ciascun anno, per tutta la durata della convenzione, a titolo di contributo al pagamento delle utenze telefoniche dell'istituto Balbis;
4)    il Comune di Torino provvederà al pagamento delle utenze di riscaldamento, di consumo di acqua e luce dell'istituto Balbis.

Art. 6 - Durata e modifiche

1)    La convenzione decorrerà dal 1° settembre 2000, e avrà la durata di 9 anni rinnovabili salvo disdetta da notificare entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno scolastico da cui si intende far cessare la convenzione stessa.
2)    Ogni futura modificazione consensuale della presente convenzione dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle due parti secondo le rispettive procedure.
3)    Le parti convengono fin d'ora di procedere di comune accordo alle revisioni della presente convenzione necessarie in seguito all'eventuale modificazione di elementi di rilievo del quadro normativo di riferimento.

Art. 7 - Responsabilità civile

1)    L'istituto Steiner è esclusivamente e direttamente responsabile verso l'utenza e i terzi per gli eventuali danni conseguenti all'attività di ogni servizio, in relazione a qualsiasi evento la cui responsabilità sia attribuibile civilmente alla scuola stessa.
2)    In caso di danni arrecati da terzi agli impianti e all'immobile del Balbis, l'istituto Steiner provvede all'immediata restituzione in efficienza degli stessi ed è legittimato a proporre nei confronti dei responsabili le azioni per il risarcimento, anche se si tratta di beni in concessione.

Art. 8 - Soluzione delle controversie

Le controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione che non sia possibile definire in via amministrativa, sono deferite al Foro di Torino.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico della Città di Torino.

Torino,

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI                                                              per LA CITTA' di TORINO
dott. Marina Bertiglia                                                                          Il DIRETTORE DEI SERVIZI EDUCATIVI
                                                                                                                           dott. Giuliano Nozzoli

per l'ISTITUTO ALBE STEINER
               IL PRESIDE
     prof. Camillo Di Menna