Divisione Edilizia e Urbanistica n.
ord. 60
Settore Convenzioni e Contratti 2000
02097/12
OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO EX ART. 16 L. 179/92 AREA LANCIA - DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI - ACQUISIZIONE AREA - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AL CONSORZIO AS.CO.T.
Proposta dell'Assessore Passoni.
Con deliberazioni della Giunta Regionale
n. 643-4334 del 30 novembre 1995 e n. 8-4605 del 18 dicembre 1995
è stato disposto lo stanziamento dei fondi per la realizzazione
degli interventi di Edilizia Agevolata nell'ambito del 7°
programma (anno 1990), integrato dalle economie del 6° programma
biennale (anni 1988-1989), ai sensi della Legge 457/78 e sono
stati individuati gli operatori assegnatari dei finanziamenti.
Con nota in data 31 gennaio 1996 prot.
n. 483/32/96 la Regione Piemonte ha comunicato ufficialmente il
programma di localizzazione dei predetti finanziamenti che riguardano
la Città di Torino; ai sensi dell'art. 9 della Legge 457/78,
la Civica Amministrazione è stata quindi chiamata ad esprimersi,
entro il termine di 60 giorni da tale comunicazione, individuando
le aree di sua proprietà da assegnare a quegli Operatori
che avevano richiesto l'assegnazione di aree di proprietà
pubblica per la realizzazione degli interventi finanziati.
Con deliberazione della Giunta Regionale
n. 50-20886 del 14 luglio 1997, la Regione Piemonte ha approvato
il secondo assestamento del 7° programma di Edilizia Agevolata.
Con comunicazione ufficiale prot. n.
24770/32/97 del 13 agosto 1997 la Regione Piemonte, in esecuzione
di tale deliberazione, ha reso nota l'assegnazione al Consorzio
AS.CO.T. di un finanziamento di Lire 900.000.000, per la realizzazione
di 12 alloggi finanziati oltre a 12 alloggi autofinanziati.
La Regione Piemonte ha inoltre ribadito
l'obbligo, a carico dell'Amministrazione comunale, dell'individuazione
ed assegnazione dell'area da mettere a disposizione dell'Operatore,
entro 60 giorni dalla comunicazione medesima.
La Civica Amministrazione, in adempimento
al succitato programma regionale, ha effettuato una ricognizione
delle aree comunali a destinazione residenziale in grado di soddisfare
le necessità degli Operatori; in proposito occorre rilevare
che il Nuovo Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, non ha proposto
un nuovo Piano di Edilizia Economico-Popolare ex Legge 167/62,
ma ha previsto la possibilità che nei nuovi insediamenti
residenziali, da realizzare nel quadro delle zone di trasformazione
urbana, sia sempre possibile individuare una quota di Edilizia
Residenziale Pubblica da definire in sede di accordi convenzionali
tra gli Operatori e la Città.
Dalla ricognizione suddetta è
emersa la possibilità di assegnare i diritti edificatori
comunali previsti dal Programma Integrato ex art. 16 della Legge
179/92, riguardante l'area Lancia, oggetto di accordo di programma
tra la Città e la Regione Piemonte ai sensi dell'art. 27
della Legge 142/90 e sue modifiche ed integrazioni .
Con nota prot. n. 4544-4545 in data 14
settembre 1998 l'Assessorato alla Casa ed al Patrimonio della
Città ha comunicato alla Regione Piemonte la possibilità
di assegnare un'area corrispondente ai predetti diritti edificatori
comunali, al fine di consentire l'utilizzo dei finanziamenti pubblici
previsti dal 7° programma di Edilizia Agevolata .
In data 23 novembre 1998 è stato
stipulato l'accordo di programma tra la Città e la Regione
Piemonte ai sensi dell'art. 27 della Legge 142/90 e sue modifiche
ed integrazioni riguardante il Programma Integrato Area Lancia
formulato ai sensi dell'art. 16 della Legge 17 febbraio 1992 n.
179 e rispondente agli indirizzi forniti dal CIPE con deliberazione
in data 16 marzo 1994.
Il predetto accordo di programma è
stato quindi ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 399 in data 21 dicembre 1998 (mecc. 9811115/09), e adottato
con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 in data
8 febbraio 1999.
La convenzione che disciplina l'attuazione
del Programma Integrato è stata formalizzata con atto rogito
Notaio Castiglione in data 12 febbraio 1999, rep. n. 45773.
Il predetto atto convenzionale individua
l'area, ubicata all'interno del quadrilatero compreso tra le Vie
Issiglio, san Paolo e Isonzo e indicata con la sigla "COM"
nella tavola 7 del Programma Integrato, corrispondente ai diritti
edificatori comunali di mq. 2.102.
Ai sensi degli articoli 5 e 8 della suddetta
convenzione, l'area di cui trattasi dovrà essere ceduta,
senza corrispettivo, dal soggetto proponente, l'Immobiliare Comprensorio
San Paolo S.r.l., alla Città, che è soggetto titolare
dei sopra indicati diritti edificatori da realizzare sull'area
medesima.
Tale cessione deve avvenire entro 60 giorni
dall'atto deliberativo con il quale si definisce l'attuazione
diretta dei diritti edificatori, ovvero dall'assegnazione dei
medesimi.
Con deliberazione della Giunta Comunale
in data 10 febbraio 2000 (mecc. 200000607/12), dichiarata immediatamente
eseguibile, la Città ha assegnato al Consorzio AS.CO.T.
i diritti edificatori comunali individuati dal Programma Integrato
Area Lancia al fine di consentire la realizzazione dell'intervento
edilizio ammesso a beneficiare dei finanziamenti di edilizia residenziale
agevolata del 7° programma biennale, ai sensi della Legge
457/78, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta
Regionale n. 50-20886 del 14 luglio 1997.
Con deliberazione n. 7-29044 in data 23 dicembre
1999 la Giunta Regionale ha revocato i finanziamenti relativi
agli interventi edilizi del 7° programma che non sono giunti
all'inizio dei lavori nei termini prestabiliti, tra i quali l'intervento
da realizzarsi a cura del Consorzio AS.CO.T.
Con deliberazione della Giunta Regionale
n. 67-29132 in data 30 dicembre 1999 la revoca precedentemente
approvata è stata differita al novantesimo giorno decorrente
dalla data di adozione di tale deliberazione; qualora l'Amministrazione
Comunale non abbia, entro tale periodo, deliberato l'assegnazione
definitiva dell'area all'Operatore beneficiario del finanziamento,
ovvero stipulato la relativa convenzione, la revoca assumerà
piena efficacia.
Al fine di non pregiudicare l'utilizzazione
dei finanziamenti pubblici assegnati al Consorzio AS.CO.T. e di
dare attuazione alla Convenzione relativa al Programma Integrato
Area Lancia è necessario quindi acquisire, nel termine
massimo di 60 giorni dalla data di approvazione della precitata
deliberazione (mecc. 200000607/12), l'area corrispondente ai diritti
edificatori comunali, pari a mq. 2.102, da realizzarsi a cura
del Consorzio predetto, ed assegnare la stessa in via definitiva
a tale Operatore.
Con successivo provvedimento deliberativo
sarà approvato lo schema di convenzione relativo alla cessione
del diritto di superficie o diritto di proprietà dell'area
di cui trattasi, non appena l'Amministrazione Comunale sarà
in possesso degli elementi necessari al calcolo del prezzo di
cessione delle unità immobiliari da convenzionarsi.
In relazione alla prevista assegnazione
dell'area all'Operatore il Civico Ufficio Tecnico ha valutato
i diritti edificatori comunali in Lire 1.580.000.000 (Euro 816.001,90).
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di acquisire senza corrispettivo,
in esecuzione della convenzione atto rogito Notaio Castiglione
in data 12 febbraio 1999, rep. n. 45773, l'area corrispondente
ai diritti edificatori comunali, individuata nella planimetria
allegata al presente provvedimento per farne parte integrante
(all. 1 - n. ), nell'ambito del Programma Integrato Area Lancia
ex art. 16 Legge 179/92;
l'area predetta deve essere ceduta dall'attuale
proprietà, Immobiliare Comprensorio San Paolo S.r.l., con
sede in Torino, Via Monte Asolone 8. C.F. 00594490807, entro il
termine di 60 giorni dalla deliberazione (mecc. 200000607/12)
citata in narrativa con cui la Città ha assegnato i diritti
edificatori comunali al Consorzio AS.CO.T.;
2) di assegnare definitivamente l'area
predetta, sulla quale sono localizzati i diritti edificatori comunali,
al Consorzio AS.CO.T.;
3) di riservare a successivo provvedimento deliberativo
del Consiglio Comunale l'approvazione dello schema di convenzione
relativo alla cessione del diritto di superficie o diritto di
proprietà dell'area di cui trattasi, al corrispettivo di
Lire 1.580.000.000 (Euro 816.001,90) come valutato dal Civico
Ufficio Tecnico;
4) di dare atto che tutte le spese e gli
oneri conseguenti all'atto di cessione dell'area saranno poste
a carico della parte cedente.