Divisione Edilizia e Urbanistica
n. ord. 98
Edilizia Residenziale Pubblica
2000 02040/47
OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO. LEGGE 899/86. ACQUISTO DI FABBRICATO NEL COMUNE DI RIVAROSSA (TO) VIA FRESCOT 35. RICONOSCIMENTO DITTA SCHINDLER S.p.A.. IMPORTO L. 8.000.000 (EURO 4.131,66) - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Passoni.
In attuazione del Programma Straordinario
di acquisizione alloggi da parte dei comuni, con i fondi di cui
alla Legge 899/86, il Comune di Torino con deliberazione n. 2332
del Consiglio Comunale del 31 maggio 1988 (mecc. 8802793/12),
dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 22 giugno
1988 ha approvato l'acquisto di un edificio comprendente 14 alloggi
e 14 box in fabbricato a sé stante, nel Comune di Rivarossa
(TO) Via Frescot 35. Nel fabbricato in oggetto è installato
un ascensore di tipo idraulico.
La Ditta Schindler in data 31 dicembre
1990 ha presentato allo IACP offerta per la richiesta di collaudo
dell'impianto esistente nello stabile.
Per rendere a norma l'impianto si è
resa necessaria l'installazione interruttori differenziali ad
alta sensibilità da installare sulle linee di forza motrice
e sulla linea luce che svolgono la duplice funzione di protezione
delle persone e di riduzione delle probabilità di incendio.
Pure necessaria era l'installazione di batteria di allarme composto
di carica batterie e accumulatore in grado di poter consentire
il funzionamento del segnale per il tempo previsto dalla legge
anche in assenza di energia elettrica.
Il locale centralina doveva essere dotato
di porta di accesso in ferro con apertura verso l'esterno. Il
quadro di manovra doveva essere protetto da armadio metallico.
Si doveva inoltre verificare la registrazione ai vari piani compresa
la revisione dell'operatore di cabina con la sostituzione di due
ammortizzatori idraulici. Le opere descritte sono risultate indispensabili
da eseguire al fine di ottenere la licenza d'esercizio dell'impianto.
Per quanto necessario alla messa a norma
ed in sicurezza dell'impianto, il prezzo richiesto dalla Ditta
Schindler è risultato essere L. 6.880.000 (Euro 3.553,22)
oltre IVA.
Con lettera raccomandata del 7 dicembre
1991 il Settore Tecnico X Edilizia Residenziale Pubblica autorizzava
la Ditta Schindler ad iniziare i lavori sull'impianto ascensore
per la richiesta del collaudo.
L'Istituto per la prevenzione e sicurezza
sul lavoro ISPELS con verbale di ispezione in data 26 maggio 1992
esprimeva parere favorevole al rilascio della licenza di esercizio.
La Ditta Schindler S.p.A. ha emesso fattura
per i lavori di cui si parla in data 28 marzo '94, per un importo
di L. 6.880.000 oltre IVA 19% L. 1.307.200 e così in totale
L. 8.187.200 (Euro 4.228, 34) per la fornitura e posa di componenti
per ascensore. Il Pretore di Torino con Decreto Ingiuntivo del
15 giugno 1998 liquidava in L. 8.187.200 oltre L. 1.058.760 per
onorari comprese Cassa Avvocati 2% e IVA 20% su Cassa e così
in totale L. 9.245.960 (Euro 4.775, 14) le spettanze dovute alla
Ditta Schindler.
Con lettera 6 novembre 1998 l'Avv. Volpicelli
del Foro di Milano, difensore della Ditta Schindler ha fatto pervenire,
dopo i contatti avuti con il Servizio Centrale Affari Legali della
Città, proposta transattiva che prevede il versamento da
parte del Comune di Torino della somma omnicomprensiva di L. 8.000.000
a definizione del decreto ingiuntivo e relative spese accessorie.
La proposta contiene uno sconto rispetto alla somma liquidata
nel Decreto Ingiuntivo.
Pur considerando che le opere realizzate,
consistenti nella messa a norma dell'impianto ascensore non sono
state autorizzate dall'Amministrazione con Deliberazione e vennero
eseguite dalla Ditta Schindler semplicemente con ordine del Dirigente
in accordo con l'Assessore pro- tempore, occorre dedurre l'utile
dell'impresa quantificabile con il 10% dell'importo delle opere
come previsto dall'art. 14 della legge 741/81, nonché riconoscere
il debito al fine di evitare un illecito arricchimento previsto
dall'art. 2041 del C.C..
L'importo netto dei lavori è di
L. (6.880.000 : 1,2430) = 5.534.996.
La somma da corrispondere alla Ditta Schindler
risulta dalla presente tabella:
Importo netto lavori
L. 5.534.996
Spese generali L. 5.534.996 x 14,30%
L. 791.504
L. 6.326.500
IVA 19%
L. 1.202.535
Spesa per opere
L. 7.528.535
A detta cifra sono da aggiungere le spese riconosciute
con decreto ingiuntivo per onorari compresa Cassa
Avvocati e IVA per Cassa
L. 1.058.760
Importo totale
L. 8.587.295 (Euro 4.434,97)
Dal confronto della somma così
calcolata e la spesa concordata con transazione è ancora
conveniente per la Città l'importo transatto di L. 8.000.000
(Euro 4.131,66) al lordo degli eventuali oneri fiscali.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare per le motivazioni espresse
in premessa la spesa di L. 8.000.000 (Euro 4.131,66) raggiunta
a seguito di transazione a fronte di un importo stabilito in L.
9.245.960 (Euro 4.775, 14) da un Decreto Ingiuntivo del Pretore
di Torino con atto in data 15 giugno 1998 a favore della Ditta
Schindler S.p.A.;
2) di riconoscere il pagamento alla Ditta
Schindler S.p.A. con sede in Milano, Corso Buenos Aires 77/A della
somma omnicomprensiva di L. 8.000.000 (al lordo degli eventuali
oneri fiscali) a saldo delle opere eseguite per la licenza di
esercizio e il collaudo dell'impianto ascensore;
3) di riconoscere il debito fuori bilancio
a favore della Ditta Schindler rientrando il riconoscimento del
debito suddetto nella casistica di cui agli artt. 35 e 37 del
Decreto Legislativo n. 77 del 1995 in quanto le opere eseguite
erano utili, necessarie e indifferibili per adeguare l'impianto
ascensore alle normative C.E.E. e poterlo mettere in esercizio.
Inoltre il riconoscimento del debito non
crea danni all'erario in quanto non sono compresi interessi ed
è evidente l'arricchimento della Città a seguito
delle opere che hanno consentito la messa a norma e il collaudo
dell'impianto ascensore installato nel fabbricato acquistato nel
Comune di Rivarossa (TO) Via Frescot 35;
4) di impegnare la Giunta a condurre ogni
necessario approfondimento volto ad accertare e perseguire eventuali
responsabilità in capo a terzi;
5) di riservare a successiva determinazione
dirigenziale l'impegno di spesa. Detta spesa sarà finanziata
anziché con finanziamento a medio/lungo termine da richiedere
ad Istituto da stabilire, con utilizzo di economie conseguenti
a lavori ultimati. La spesa è stata proposta nel Piano
triennale dei lavori pubblici 2000-2001-2002 (anno 2000) approvato
da parte del Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio con
la deliberazione in data 7 marzo 2000 (mecc. 2000623/24), esecutiva
dal 30 marzo 2000. Il codice opera 1062 comporta oneri finanziari;
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.