Divisione Ambiente e Mobilità Settore Parcheggi

n. ord. 67
2000 01978/06

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 APRILE 2000

(proposta dalla G.C. 21 marzo 2000)

OGGETTO: PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE SITA IN CORSO MATTEOTTI TRA LE VIE SAGLIANO MICCA E AVOGADRO IN DIRITTO DI SUPERFICIE - CONCESSIONE ALLA SOC. COOP. AUTOPARK A R. L. _ NUOVA LOCALIZZAZIONE _ APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 (mecc. 9701154/06), esecutiva dal 4 aprile 1997 era stato approvato un progetto preliminare in cui si prevedeva la localizzazione di un manufatto - silo meccanizzato interrato - in corso Matteotti angolo via Vittorio Amedeo II, collocato al di sotto della carreggiata nord. In fase di approfondimento tecnico per la stesura del progetto esecutivo, il Concessionario ha riscontrato notevoli problemi di interferenza del realizzando manufatto con le reti tecnologiche esistenti ed il 25 febbraio 1998 ha pertanto presentato una nuova proposta che prevede una diversa localizzazione del silo interrato, ora ubicato nel tratto di corso Matteotti compreso tra le vie Sagliano Micca ed Avogadro al di sotto della carreggiata sud.
    Essendo corso Matteotti un viale sottoposto al vincolo di cui alla Legge 1497/39 sulle bellezze naturali, nel maggio del 1998 la Regione Piemonte - Settore Beni Ambientali, ha espresso su tale intervento parere favorevole ma alla condizione che fossero acquisiti i pareri dei competenti Settori Verde Pubblico ed Arredo Urbano della Città e che nella ripiantumazione delle essenze interessate dai lavori si ponesse particolare attenzione alla loro collocazione in continuità con il filare esistente.
    In data 15 gennaio 1999 si è provveduto, ai sensi dell'art. 43, comma 8, del nuovo Regolamento sul Decentramento, a chiedere alla Circoscrizione n. 1, nel cui ambito si trova l'area di Corso Matteotti, il parere in merito al progetto di parcheggio pertinenziale da realizzare nel nuovo sito individuato; la Circoscrizione n. 1 con provvedimento del 15 febbraio 1999 ha espresso parere sfavorevole alla realizzazione del parcheggio in oggetto a causa del previsto abbattimento di alcuni degli ippocastani di alto fusto che fanno parte del doppio filare di alberata che caratterizza corso Matteotti.
    A seguito di tali osservazioni il proponente ha provveduto a predisporre una ulteriore soluzione progettuale che riserva maggior attenzione alla conservazione dei caratteri ambientali del sito: è previsto infatti che le essenze interessate dai lavori continuino ad essere 8 ippocastani ma che aumenti il numero di alberi ripiantumati che dai 5 previsti nella precedente soluzione passano a 7.
    Nel corso della riunione tenutasi il 13 maggio 1999 la Commissione di Valutazione, considerata la vicinanza del nuovo sito proposto rispetto al precedente e valutate positivamente le migliorie apportate al progetto, ha ritenuto ammissibile la rilocalizzazione del parcheggio.
    In data 12 aprile 1999 si è provveduto, ai sensi dell'art. 43, comma 8, del nuovo Regolamento sul Decentramento, a chiedere alla Circoscrizione n. 1 il parere in merito al nuovo progetto presentato da realizzare nel nuovo sito individuato; la Circoscrizione n. 1 con provvedimento del 17 maggio 1999 ha espresso parere favorevole alla realizzazione del parcheggio in oggetto a condizione che venga garantito il regolare sviluppo degli ippocastani ripiantumati, che non si eliminino più di venti posti auto a rotazione in superficie per la realizzazione del progetto e che le recinzioni messe in opera vengano realizzate come quelle già esistenti.
    La nuova soluzione progettuale è stata discussa e favorevolmente valutata nella seduta congiunta della II e VI Commissione consiliare tenutasi il 9 febbraio 2000.
    Alla luce pertanto delle valutazioni e dei pareri di competenza di cui sopra si intende ora, con il presente provvedimento, procedere alla concessione alla Soc. Coop. AUTOPARK del diritto di superficie sull'area di proprietà comunale posizionata nel tratto di corso Matteotti compreso tra le vie Sagliano Micca ed Avogadro, lato carreggiata sud, per la realizzazione del parcheggio da destinare a pertinenza di immobili, per n. 72 posti auto, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della Legge n. 122/89, così come previsto dalla precitata deliberazione n. 315 della Giunta Comunale del 18 settembre 1995 (mecc. 9505526/06), esecutiva dal 13 ottobre 1995.
    Si rimanda a successivo provvedimento deliberativo della Giunta Comunale l'approvazione del progetto definitivo inerente la realizzazione del parcheggio, a cui seguirà la stipula della relativa convenzione regolante i rapporti tra il Concessionario richiedente ed il Comune di Torino.
    La presentazione del progetto definitivo del parcheggio ed esecutivo della sistemazione superficiale dovrà avvenire entro 6 mesi dalla notifica al Concessionario Richiedente dell'esecutività del presente provvedimento deliberativo, con possibilità di ulteriori eventuali 6 mesi di proroga, allorché la richiesta di proroga sia suffragata da motivate esigenze; decorso tale periodo senza che sia stato presentato il progetto definitivo, si procederà a deliberare la revoca della concessione dell'area oggetto della presente deliberazione.
    Il progetto definitivo potrà essere modificato rispetto al presente progetto, in relazione a sopravvenute necessità od esigenze di pubblico interesse manifestate dall'approvazione del progetto medesimo (VV.F., Soprintendenze, ecc...).
    L'art. 32 della Legge 142/90 determina le competenze dei Consigli Comunali limitatamente ad alcuni atti ben precisati che costituiscono gli atti fondamentali dell'Ente.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, considerate le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui integralmente si richiamano, l'individuazione dell'area comunale sita nel tratto di corso Matteotti compreso tra le vie Sagliano Micca ed Avogadro, lato carreggiata sud, quale nuova localizzazione del parcheggio già oggetto di approvazione del Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 9701154/06) citata in narrativa, per la realizzazione di un parcheggio ad uso privato per n. 72 posti auto, il cui progetto, completo dei previsti pareri, è meglio specificato nei sotto elencati allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
    - Elaborato unico (all. 1 - n. ) comprendente:
        - ubicazione dell'intervento (1:1.000)
        - stralcio di PRG (1:5.000)
        - Documentazione fotografica
        - Planimetria dello stato di fatto (1:200)
        - Planimetria dello stato di progetto (1:200)
        - Stato di progetto, pianta e sezioni (1:200)
    - Scheda di valutazione (all. 2 - n. );
2)    di approvare la concessione in diritto di superficie dell'area di cui al punto 1) alla Soc. Coop. AUTOPARK a r. l., c.f. 07062490011 con sede a Torino in Corso Montevecchio n. 50, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Vincenzo Alvares, nato a Pachino (SR) il 9 dicembre 1941 e domiciliato a Torino in C.so Vinzaglio n. 2;
3)    di rinviare a successivo provvedimento deliberativo l'approvazione del progetto definitivo del parcheggio ed esecutivo della sistemazione superficiale da realizzare nel tratto di corso Matteotti compreso tra le vie Sagliano Micca ed Avogadro, lato carreggiata sud, che verrà allegato alla convenzione che regolerà i rapporti tra il Comune di Torino ed il Concessionario per quanto attiene il parcheggio ad uso privato che verrà realizzato con oneri a carico del Concessionario, compresi quelli relativi alle eventuali opere stradali e di segnalamento necessarie per garantire la fluidità del traffico.
    La presentazione del progetto definitivo del parcheggio ed esecutivo della sistemazione superficiale dovrà avvenire entro 6 mesi dalla notifica al Concessionario Richiedente dell'esecutività del presente provvedimento deliberativo, con possibilità di ulteriori eventuali 6 mesi di proroga, allorché la richiesta di proroga sia suffragata da motivate esigenze; decorso tale periodo senza che sia stato presentato il progetto definitivo, si procederà a deliberare la revoca della concessione dell'area oggetto della presente deliberazione.
    Il progetto definitivo potrà essere modificato rispetto al presente progetto, in relazione a sopravvenute necessità od esigenze di pubblico interesse manifestate dall'approvazione del progetto medesimo (VV.F., Soprintendenze, ecc..).
    La presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del Comune di Torino;
4)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.