Divisione Ambiente e Mobilità Settore Parcheggi
n. ord. 67
2000 01978/06
OGGETTO: PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE SITA IN CORSO MATTEOTTI TRA LE VIE SAGLIANO MICCA E AVOGADRO IN DIRITTO DI SUPERFICIE - CONCESSIONE ALLA SOC. COOP. AUTOPARK A R. L. _ NUOVA LOCALIZZAZIONE _ APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 10 marzo 1997 (mecc. 9701154/06), esecutiva dal 4 aprile 1997
era stato approvato un progetto preliminare in cui si prevedeva
la localizzazione di un manufatto - silo meccanizzato interrato
- in corso Matteotti angolo via Vittorio Amedeo II, collocato
al di sotto della carreggiata nord. In fase di approfondimento
tecnico per la stesura del progetto esecutivo, il Concessionario
ha riscontrato notevoli problemi di interferenza del realizzando
manufatto con le reti tecnologiche esistenti ed il 25 febbraio
1998 ha pertanto presentato una nuova proposta che prevede una
diversa localizzazione del silo interrato, ora ubicato nel tratto
di corso Matteotti compreso tra le vie Sagliano Micca ed Avogadro
al di sotto della carreggiata sud.
Essendo corso Matteotti un viale sottoposto
al vincolo di cui alla Legge 1497/39 sulle bellezze naturali,
nel maggio del 1998 la Regione Piemonte - Settore Beni Ambientali,
ha espresso su tale intervento parere favorevole ma alla condizione
che fossero acquisiti i pareri dei competenti Settori Verde Pubblico
ed Arredo Urbano della Città e che nella ripiantumazione
delle essenze interessate dai lavori si ponesse particolare attenzione
alla loro collocazione in continuità con il filare esistente.
In data 15 gennaio 1999 si è provveduto,
ai sensi dell'art. 43, comma 8, del nuovo Regolamento sul Decentramento,
a chiedere alla Circoscrizione n. 1, nel cui ambito si trova l'area
di Corso Matteotti, il parere in merito al progetto di parcheggio
pertinenziale da realizzare nel nuovo sito individuato; la Circoscrizione
n. 1 con provvedimento del 15 febbraio 1999 ha espresso parere
sfavorevole alla realizzazione del parcheggio in oggetto a causa
del previsto abbattimento di alcuni degli ippocastani di alto
fusto che fanno parte del doppio filare di alberata che caratterizza
corso Matteotti.
A seguito di tali osservazioni il proponente
ha provveduto a predisporre una ulteriore soluzione progettuale
che riserva maggior attenzione alla conservazione dei caratteri
ambientali del sito: è previsto infatti che le essenze
interessate dai lavori continuino ad essere 8 ippocastani ma che
aumenti il numero di alberi ripiantumati che dai 5 previsti nella
precedente soluzione passano a 7.
Nel corso della riunione tenutasi il 13
maggio 1999 la Commissione di Valutazione, considerata la vicinanza
del nuovo sito proposto rispetto al precedente e valutate positivamente
le migliorie apportate al progetto, ha ritenuto ammissibile la
rilocalizzazione del parcheggio.
In data 12 aprile 1999 si è provveduto,
ai sensi dell'art. 43, comma 8, del nuovo Regolamento sul Decentramento,
a chiedere alla Circoscrizione n. 1 il parere in merito al nuovo
progetto presentato da realizzare nel nuovo sito individuato;
la Circoscrizione n. 1 con provvedimento del 17 maggio 1999 ha
espresso parere favorevole alla realizzazione del parcheggio in
oggetto a condizione che venga garantito il regolare sviluppo
degli ippocastani ripiantumati, che non si eliminino più
di venti posti auto a rotazione in superficie per la realizzazione
del progetto e che le recinzioni messe in opera vengano realizzate
come quelle già esistenti.
La nuova soluzione progettuale è
stata discussa e favorevolmente valutata nella seduta congiunta
della II e VI Commissione consiliare tenutasi il 9 febbraio 2000.
Alla luce pertanto delle valutazioni e
dei pareri di competenza di cui sopra si intende ora, con il presente
provvedimento, procedere alla concessione alla Soc. Coop. AUTOPARK
del diritto di superficie sull'area di proprietà comunale
posizionata nel tratto di corso Matteotti compreso tra le vie
Sagliano Micca ed Avogadro, lato carreggiata sud, per la realizzazione
del parcheggio da destinare a pertinenza di immobili, per n. 72
posti auto, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della Legge n. 122/89,
così come previsto dalla precitata deliberazione n. 315
della Giunta Comunale del 18 settembre 1995 (mecc. 9505526/06),
esecutiva dal 13 ottobre 1995.
Si rimanda a successivo provvedimento
deliberativo della Giunta Comunale l'approvazione del progetto
definitivo inerente la realizzazione del parcheggio, a cui seguirà
la stipula della relativa convenzione regolante i rapporti tra
il Concessionario richiedente ed il Comune di Torino.
La presentazione del progetto definitivo
del parcheggio ed esecutivo della sistemazione superficiale dovrà
avvenire entro 6 mesi dalla notifica al Concessionario Richiedente
dell'esecutività del presente provvedimento deliberativo,
con possibilità di ulteriori eventuali 6 mesi di proroga,
allorché la richiesta di proroga sia suffragata da motivate
esigenze; decorso tale periodo senza che sia stato presentato
il progetto definitivo, si procederà a deliberare la revoca
della concessione dell'area oggetto della presente deliberazione.
Il progetto definitivo potrà essere
modificato rispetto al presente progetto, in relazione a sopravvenute
necessità od esigenze di pubblico interesse manifestate
dall'approvazione del progetto medesimo (VV.F., Soprintendenze,
ecc...).
L'art. 32 della Legge 142/90 determina
le competenze dei Consigli Comunali limitatamente ad alcuni atti
ben precisati che costituiscono gli atti fondamentali dell'Ente.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, considerate le motivazioni
esplicitate in narrativa e che qui integralmente si richiamano,
l'individuazione dell'area comunale sita nel tratto di corso Matteotti
compreso tra le vie Sagliano Micca ed Avogadro, lato carreggiata
sud, quale nuova localizzazione del parcheggio già oggetto
di approvazione del Consiglio Comunale con deliberazione (mecc.
9701154/06) citata in narrativa, per la realizzazione di un parcheggio
ad uso privato per n. 72 posti auto, il cui progetto, completo
dei previsti pareri, è meglio specificato nei sotto elencati
allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- Elaborato unico (all. 1 - n. ) comprendente:
- ubicazione dell'intervento
(1:1.000)
- stralcio di
PRG (1:5.000)
- Documentazione
fotografica
- Planimetria
dello stato di fatto (1:200)
- Planimetria
dello stato di progetto (1:200)
- Stato di progetto,
pianta e sezioni (1:200)
- Scheda di valutazione (all. 2 - n. );
2) di approvare la concessione in diritto
di superficie dell'area di cui al punto 1) alla Soc. Coop. AUTOPARK
a r. l., c.f. 07062490011 con sede a Torino in Corso Montevecchio
n. 50, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione
ing. Vincenzo Alvares, nato a Pachino (SR) il 9 dicembre 1941
e domiciliato a Torino in C.so Vinzaglio n. 2;
3) di rinviare a successivo provvedimento
deliberativo l'approvazione del progetto definitivo del parcheggio
ed esecutivo della sistemazione superficiale da realizzare nel
tratto di corso Matteotti compreso tra le vie Sagliano Micca ed
Avogadro, lato carreggiata sud, che verrà allegato alla
convenzione che regolerà i rapporti tra il Comune di Torino
ed il Concessionario per quanto attiene il parcheggio ad uso privato
che verrà realizzato con oneri a carico del Concessionario,
compresi quelli relativi alle eventuali opere stradali e di segnalamento
necessarie per garantire la fluidità del traffico.
La presentazione del progetto definitivo
del parcheggio ed esecutivo della sistemazione superficiale dovrà
avvenire entro 6 mesi dalla notifica al Concessionario Richiedente
dell'esecutività del presente provvedimento deliberativo,
con possibilità di ulteriori eventuali 6 mesi di proroga,
allorché la richiesta di proroga sia suffragata da motivate
esigenze; decorso tale periodo senza che sia stato presentato
il progetto definitivo, si procederà a deliberare la revoca
della concessione dell'area oggetto della presente deliberazione.
Il progetto definitivo potrà essere
modificato rispetto al presente progetto, in relazione a sopravvenute
necessità od esigenze di pubblico interesse manifestate
dall'approvazione del progetto medesimo (VV.F., Soprintendenze,
ecc..).
La presente deliberazione non comporta
oneri di spesa a carico del Comune di Torino;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.