Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale n.
ord. 63
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali 2000
01939/64
OGGETTO: RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
DEL GAS A ITALGAS S.P.A.: APPROVAZIONE DI CONVENZIONE.
Proposta del Sindaco Castellani,
del Vicesindaco Carpanini e dell'Assessore
Peveraro.
Il servizio gas nel territorio del Comune
di Torino è gestito attualmente dall'Italgas S.p.A., in
regime di proroga transitoria della precedente concessione per
la produzione e la distribuzione del gas, scaduta il 31.12.1998.
Il Consiglio Comunale con deliberazione
n. 2152 del 27 settembre 1968, approvava infatti il rinnovo della
concessione alla Società Italgas per la produzione e distribuzione
del gas in Torino, secondo i testi della Convenzione e del Regolamento
che la integrava, allegati alla medesima. In tale sede si prevedeva
che la Convenzione sarebbe scaduta il 31 dicembre 1988, salvo
proroga decennale in caso di metanizzazione integrale: in conseguenza
la Convenzione sarebbe scaduta il 31 dicembre 1998. All'articolo
8 della convenzione si prevedeva che alla scadenza della Concessione,
qualora il Comune intendesse procedere all'acquisto degli impianti
connessi al servizio e di proprietà del Concessionario,
questo avrebbe dovuto fargliene consegna previo pagamento del
prezzo di stima stabilito da tre periti, al netto di detrazioni
prestabilite nel testo della Convenzione stessa.
In data 19 dicembre 1997 l'Amministrazione
comunale comunicava al concessionario che erano in corso di valutazione
le diverse modalità di futura gestione del servizio, essendo
il rapporto vicino alla scadenza. Il concessionario presentava
ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,
ritenendo tra l'altro di avere titolo alla proroga di cui all'art.
14 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con la Legge 8
agosto 1992, n. 359. Su tale procedimento non sono ancora state
assunte pronunce nel merito da parte del Tribunale Amministrativo
adito.
Si è reso pertanto opportuno avviare
un'attenta e puntuale fase di valutazione di tutti gli aspetti
economico-finanziario-legali volti alla individuazione della soluzione
più idonea a tutelare e soddisfare gli interessi dell'Amministrazione.
In particolare sono stati acquisiti pareri
sugli aspetti di diritto amministrativo e civile e sono state
richieste perizie tecniche per valutare l'autonomia funzionale
degli impianti che il Comune poteva acquisire in virtù
del predetto art. 8 della Convenzione, ed ulteriori perizie tecniche
per valutare le conseguenze giuridico-economiche derivanti dall'accertata
mancanza di autonomia funzionale degli impianti predetti e per
definire gli interventi necessari al fine di superare tale situazione.
Tenuto conto delle perizie tecniche e
di tutti i pareri acquisiti, che qui si intendono integralmente
richiamati, la Giunta Comunale con deliberazione del 3 novembre
1998 (mecc. 9809006/64), autorizzava l'avvio di trattative dirette
con l'Italgas S.p.A. per la redazione di una proposta di nuova
convenzione, riportando in sintesi le valutazioni contenute nei
predetti pareri e perizie.
In particolare, la Giunta prendeva atto
che:
a) gli impianti di distribuzione interna
del Comune di Torino servono pure numerosi Comuni limitrofi e,
sia pure in misura minore, alcuni impianti collocati fuori dai
confini del territorio comunale sono a servizio della Città.
Di conseguenza il sistema è fortemente interconnesso, con
conseguente mancanza di autonomia funzionale;
b) tale mancanza di autonomia funzionale
sarebbe superabile attraverso interventi di carattere strutturale,
che comportano però notevoli costi e, sulla base delle
perizie acquisite, non sono realizzabili prima di 4-5 anni. Inoltre,
l'eventuale disconnessione degli impianti, a struttura tariffaria
vigente, comporterebbe un aumento della tariffa intorno a L. 30
_ 40 al metro cubo;
c) anche qualora si ritenesse, per assurdo,
che sia superabile nell'immediato il problema dell'interconnessione,
il Comune dovrebbe provvedere direttamente all'acquisto degli
impianti, in quanto la vigente convenzione attribuisce solo al
Comune il diritto di rilievo, non consentendo di indicare un soggetto
terzo (l'eventuale vincitore di una gara) di rilevare in sua vece.
Sarebbe allora necessario un impegno finanziario di alcune centinaia
di miliardi che andrebbero a pregiudicare i numerosi investimenti
già programmati e più correttamente riconducibili
alla sfera dell'interesse pubblico. Inoltre, tale operazione comporterebbe
anche il rischio imprenditoriale, in capo al Comune, della gestione
diretta degli impianti rilevati da Italgas, nel periodo _ certamente
non breve _ di espletamento della gara.
Nel corso della trattativa, pertanto,
il Comune poneva alcune condizioni irrinunciabili, finalizzate
proprio a stipulare una nuova convenzione che consentisse di svolgere
una gara nel più breve tempo possibile, eliminando le ragioni
sopra indicate che rendevano impossibile al momento, il ricorso
a procedure di evidenza pubblica. In particolare, si riteneva
indispensabile che la concessione avesse una durata non superiore
ai cinque anni (tempo necessario per effettuare i lavori idonei
a garantire l'autonomia funzionale) e che, allo scadere della
concessione, la concessionaria si impegnasse a rendere gli impianti
in stato di autonomia funzionale, nonché consentisse l'esercizio
del diritto di rilievo degli stessi anche da parte di un soggetto
terzo indicato dal Comune.
In considerazione della complessità
delle trattative e data l'impossibilità di interrompere
il servizio pubblico di erogazione del gas, si è ritenuto
di interesse pubblico prorogare transitoriamente la concessione
alle medesime condizioni della precedente convenzione, al fine
di mantenere in capo all'Amministrazione i medesimi diritti ivi
contenuti, tra i quali in primis quello di opzione sull'acquisto
degli impianti, in caso di mancato esito positivo della trattativa
per il rinnovo. Pertanto, la Giunta Comunale con deliberazione
n. 3463 in data 29 dicembre 1998 (mecc. 9812406/64) e con ulteriore
deliberazione n. 1544 in data 29 giugno 1999 (mecc. 9905745/64),
prorogava transitoriamente la concessione per l'erogazione del
gas nel Comune di Torino alla concessionaria Italgas S.p.A., alle
medesime condizioni previste dalla precedente convenzione fino
alla sottoscrizione della nuova, e comunque, rispettivamente al
30 giugno 1999 e al 31 dicembre 1999.
Nel corso delle trattative emergeva da
ultimo (come risulta anche nella nota di Italgas del 22.12.1999,
prot. 99356HDC0638) l'opportunità di un esercizio integrato
dei servizi di distribuzione del gas e teleriscaldamento, nonché
la possibilità di esplorare ulteriori sinergie, quali ad
esempio la gestione della clientela nel territorio del Comune
di Torino e nell'area metropolitana fra Italgas S.p.A. e AEM Torino
S.p.A., titolare quest'ultima di un affidamento da parte del Comune
per il servizio teleriscaldamento fino al 2036, in forza della
convenzione-quadro stipulata in data 28.11.1996.
La Giunta Comunale ciò considerato,
con deliberazione n. 3556 in data 29 dicembre 1999 (mecc. 9912861/64),
approvava un'ulteriore proroga transitoria della Concessione fino
al 31 marzo 2000, al fine di favorire un maggiore approfondimento
di tale nuova ipotesi di gestione integrata dei due servizi e
di altre eventuali sinergie, attraverso l'acquisizione dei necessari
elementi tecnici per valutarne la fattibilità e la rispondenza
all'interesse pubblico, anche mediante la costituzione di una
nuova società tra AEM Torino S.p.A. e Italgas S.p.A., alla
quale conferire la gestione dei servizi stessi. Tale proroga dava
atto peraltro che le condizioni economiche previste nell'eventuale
nuova convenzione sarebbero state applicate retroattivamente a
far data dal 1° gennaio 1999 e che dalla medesima data se
ne sarebbe fatta decorrere la durata.
In data 18.01.2000 è stato presentato
al Comune da Italgas e A.E.M. un documento che individua le possibili
sinergie ed i benefici per la collettività derivanti da
un'attività congiunta tra le stesse società. In
particolare, tale documento congiunto individua i principali vantaggi
per la clientela e la cittadinanza nella creazione di un interlocutore
unico per il servizio calore, nel coordinamento degli interventi
sul suolo pubblico con conseguente minore disagio alla cittadinanza
derivante dai cantieri stradali, nella realizzazione di potenziali
sinergie in alcune attività attualmente effettuate disgiuntamente
quali per esempio, la lettura dei contatori, il pronto intervento,
la bollettazione ed il servizio commerciale. Inoltre, la creazione
in Torino di una società che gestisca congiuntamente i
due servizi ha lo scopo tra l'altro di migliorare la qualità
dell'ambiente, la razionalizzazione e il risparmio negli usi dell'energia,
quali elementi portanti di una politica di sviluppo sostenibile
a vantaggio della Città. Infine, tale società rappresenta
un modello assai avanzato nell'attuale panorama della gestione
dei servizi a rete, contribuendo così allo sviluppo economico
e tecnologico della comunità torinese (art. 2, comma 2
L. 142/90).
In data 9 marzo 2000 le due società
hanno firmato un Protocollo d'Intenti di cui la Giunta
Comunale ha preso atto con deliberazione in data 10 marzo 2000
(mecc. 200001937/64), per procedere alla costituzione di una società
per azioni con capitale sociale suddiviso in parti uguali, cui
conferire i rami d'azienda del gas-teleriscaldamento, nonché
altre attività d'interesse comune, che saranno individuate
da uno studio di fattibilità. Con la stessa deliberazione
la Giunta ha autorizzato A.E.M. a partecipare alla costituzione
della nuova società per azioni.
Alla costituenda società passerà
la concessione non appena essa avrà la disponibilità
del ramo d'azienda per la distribuzione del gas previa verifica
da parte del Comune della presenza dei necessari requisiti tecnici,
finanziari e morali in capo alla società stessa.
Alla luce di quanto sopra, è stata
predisposta l'allegata convenzione la quale, in primo luogo, consente
al Comune di Torino di creare al più presto possibile le
condizioni per l'espletamento di una gara per l'affidamento del
servizio gas, eliminando così gli speciali motivi individuati
nelle perizie e riconosciuti nella deliberazione della Giunta
Comunale del 3 novembre 1998 (mecc. 9809006/64). In particolare,
è prevista una durata di cinque anni (art. 2), l'obbligo
per la concessionaria di rendere gli impianti in stato di autonomia
funzionale alla scadenza della concessione (art. 18.7) e la possibilità
per il Comune, in qualunque caso di cessazione della concessione,
di indicare un soggetto terzo per il rilievo degli impianti (art.
18.1). Inoltre, al fine di raggiungere l'obiettivo di una gestione
congiunta dei due servizi, individuato nella deliberazione n.
3556 della Giunta Comunale del 29 dicembre 1999 (mecc. 9912861/64),
si è previsto che la concessione passi alla costituenda
società tra AEM-Italgas non appena questa sarà in
grado di gestire il servizio gas, per avere acquisito gli impianti,
e quindi entro dodici mesi _ prorogabili fino ad un massimo di
sei - dalla sua costituzione (art. 2).
Al fine di consentire la gestione congiunta
dei servizi gas e teleriscaldamento da parte della società
AEM-Italgas, è necessario che AEM possa trasferire alla
nuova società gli impianti del servizio teleriscaldamento,
per il quale trasferimento, e per il conseguente esercizio del
servizio da parte della nuova società, si chiede l'autorizzazione
del Consiglio Comunale.
Tutto ciò premesso si rileva di
conseguenza, in base alla mozione n. 54 approvata dal Consiglio
Comunale in data 22 dicembre 1998, agli studi tecnico-giuridici
effettuati, alle perizie tecniche ed ai pareri legali presentati
alla Città, nonché da ultimo in considerazione dell'impegno
di costituzione della nuova società fra Italgas e AEM per
la gestione del servizio integrato di distribuzione di gas e calore,
che la scelta concessoria nel breve periodo appare la più
rispondente all'interesse pubblico, sia in termini di economia
di spesa, sia in termini di politica occupazionale, sia in termini
di sviluppo tecnologico del nuovo servizio, e quindi di investimento
economico a favore della collettività, e permette di rendere
funzionalmente autonomo l'impianto di distribuzione del gas sul
territorio comunale, il che renderà possibile l'espletamento
di una gara allo scadere della presente concessione.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare il rinnovo dell'affidamento
in concessione del pubblico servizio di distribuzione e vendita
del gas a mezzo rete (gasdotto) per tutti gli usi, nelle applicazioni
termiche e tecnologiche proprie del gas distribuito, nell'intero
territorio del comune, alla società Italgas S.p.A. fino
al 31.12.2003 con effetto economico retroattivo relativamente
al canone di concessione dal 1° gennaio 1999;
2) di approvare il nuovo testo della Convenzione
relativa alla concessione del pubblico servizio gas che
si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale (all. A - n. ).
Sono allegati alla Convenzione, per farne
parte integrante:
- Regolamento del
Servizio Gas (All.1 della Convenzione) - (all. 1 - n. );
- Modalità
per la formazione e l'aggiornamento dello Stato di Consistenza.
(All. 2 della Convenzione) - (all. 2 - n. );
3) di dare atto che la concessione passerà
alla nuova società per azioni tra Italgas S.p.A. ed A.E.M.
Torino S.p.A., di cui al protocollo d'intenti citato in narrativa,
non appena la nuova società avrà la disponibilità
del ramo d'azienda per la distribuzione del gas in Torino, previa
verifica da parte del Comune della presenza dei necessari requisiti
tecnici, finanziari e morali, in capo alla medesima, e comunque
non oltre il dodicesimo mese dalla costituzione della società,
salvo proroga dell'Amministrazione per un periodo non superiore
a sei mesi, qualora ciò si renda necessario ai fini del
perfezionamento del conferimento del ramo d'azienda;
4) di prendere atto che, ai sensi dell'art.
16 punto a) della Convenzione allegata, la concessione si intenderà
senz'altro decaduta, tra l'altro, nel caso in cui la costituenda
società tra Italgas e A.E.M. non ottenga la disponibilità
del ramo d'azienda per la distribuzione del gas sul territorio
del Comune di Torino entro il termine di cui all'art. 2 della
Convenzione medesima;
5) di autorizzare sin d'ora A.E.M. Torino
S.p.A., in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma
3 della Convenzione Quadro tra la Città e la società
stessa, a trasferire alla costituenda nuova società il
ramo d'azienda relativo al teleriscaldamento, unitamente all'affidamento
per l'esercizio del servizio, alla luce del piano di fattibilità
finalizzato alla riorganizzazione, razionalizzazione e integrazione
dei servizi di distribuzione del gas e di calore da teleriscaldamento
nel territorio del Comune di Torino, che viene a costituire strumento
di controllo, verifica e vigilanza in merito alla gestione del
pubblico servizio oggetto del ramo aziendale conferendo;
6) di autorizzare il legale rappresentante
dell'Ente a sottoscrivere la Convenzione, previa verifica della
rinuncia da parte di Italgas agli atti processuali e abbandono
definitivo delle cause in corso contro il Comune di Torino di
cui in narrativa;
7) di demandare a successivi provvedimenti
l'attuazione della presente deliberazione e l'accertamento di
entrata di cui all'art. 3 della Convenzione allegata al presente
provvedimento deliberativo (all. A);
8) di dare atto che il presente provvedimento
non comporta spesa a carico della Città;
9) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
Emendamenti all'Allegato A al Provvedimento: CONVENZIONE
RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO GAS:
- A pag. 8, al punto C) Iniziative nella Città
di Torino, dopo le parole: ... Direzione
Generale in Torino aggiungere le seguenti: con
i relativi attuali livelli occupazionali.
- A pag. 24, all' Art. 24 - Norme finali, dopo le parole:
Modalità per la formazione e l'aggiornamento dello
Stato di Consistenza. eliminare le seguenti: Stato
di Consistenza al 31 dicembre 1998..
- Tra il primo ed il secondo capoverso inserire il seguente:
Lo stato di consistenza al 31 dicembre 1998 sarà
approvato dal Comitato di Coordinamento di cui all'art. 20 entro
quattro mesi dalla data di stipulazione del presente contratto..
- A pag. 22, al termine del penultimo capoverso, dopo le parole: della Concessionaria aggiungere le seguenti: ; uno dei 4 rappresentanti del concedente sarà nominato su indicazione della Consulta Regionale delle Associazioni dei Consumatori.
Emendamenti all'Allegato n. 2 alla Convenzione, MODALITA' PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLO STATO DI CONSISTENZA - CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 1998:
- Sulla prima pagina di copertina, eliminare le parole: CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 1998.
- Al punto A - BENI IMMOBILI Formazione dello Stato di consistenza, l'ultimo capoverso: Lo stato di consistenza, ... della presente Convenzione. viene eliminato.
- La parte del documento Italgas relativa al dettaglio della Consistenza: CONSISTENZA DEI BENI PATRIMONIALI COSTITUENTI IL SISTEMA DISTRIBUTIVO GAS NEL TERRITORIO COMUNALE DELLA CITTA' DI TORINO - CONSISTENZA RIFERITA AL 31/12/1998 viene eliminata.