Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale                                                                                  n. ord. 63
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali                                                                2000 01939/64


CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 MARZO 2000

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS A ITALGAS S.P.A.: APPROVAZIONE DI CONVENZIONE.
    
    Proposta del Sindaco Castellani,
    del Vicesindaco Carpanini e dell'Assessore Peveraro.
    
    Il servizio gas nel territorio del Comune di Torino è gestito attualmente dall'Italgas S.p.A., in regime di proroga transitoria della precedente concessione per la produzione e la distribuzione del gas, scaduta il 31.12.1998.
    Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 2152 del 27 settembre 1968, approvava infatti il rinnovo della concessione alla Società Italgas per la produzione e distribuzione del gas in Torino, secondo i testi della Convenzione e del Regolamento che la integrava, allegati alla medesima. In tale sede si prevedeva che la Convenzione sarebbe scaduta il 31 dicembre 1988, salvo proroga decennale in caso di metanizzazione integrale: in conseguenza la Convenzione sarebbe scaduta il 31 dicembre 1998. All'articolo 8 della convenzione si prevedeva che alla scadenza della Concessione, qualora il Comune intendesse procedere all'acquisto degli impianti connessi al servizio e di proprietà del Concessionario, questo avrebbe dovuto fargliene consegna previo pagamento del prezzo di stima stabilito da tre periti, al netto di detrazioni prestabilite nel testo della Convenzione stessa.
    In data 19 dicembre 1997 l'Amministrazione comunale comunicava al concessionario che erano in corso di valutazione le diverse modalità di futura gestione del servizio, essendo il rapporto vicino alla scadenza. Il concessionario presentava ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ritenendo tra l'altro di avere titolo alla proroga di cui all'art. 14 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con la Legge 8 agosto 1992, n. 359. Su tale procedimento non sono ancora state assunte pronunce nel merito da parte del Tribunale Amministrativo adito.
    Si è reso pertanto opportuno avviare un'attenta e puntuale fase di valutazione di tutti gli aspetti economico-finanziario-legali volti alla individuazione della soluzione più idonea a tutelare e soddisfare gli interessi dell'Amministrazione.
    In particolare sono stati acquisiti pareri sugli aspetti di diritto amministrativo e civile e sono state richieste perizie tecniche per valutare l'autonomia funzionale degli impianti che il Comune poteva acquisire in virtù del predetto art. 8 della Convenzione, ed ulteriori perizie tecniche per valutare le conseguenze giuridico-economiche derivanti dall'accertata mancanza di autonomia funzionale degli impianti predetti e per definire gli interventi necessari al fine di superare tale situazione.
    Tenuto conto delle perizie tecniche e di tutti i pareri acquisiti, che qui si intendono integralmente richiamati, la Giunta Comunale con deliberazione del 3 novembre 1998 (mecc. 9809006/64), autorizzava l'avvio di trattative dirette con l'Italgas S.p.A. per la redazione di una proposta di nuova convenzione, riportando in sintesi le valutazioni contenute nei predetti pareri e perizie.
    In particolare, la Giunta prendeva atto che:
a)    gli impianti di distribuzione interna del Comune di Torino servono pure numerosi Comuni limitrofi e, sia pure in misura minore, alcuni impianti collocati fuori dai confini del territorio comunale sono a servizio della Città. Di conseguenza il sistema è fortemente interconnesso, con conseguente mancanza di autonomia funzionale;
b)    tale mancanza di autonomia funzionale sarebbe superabile attraverso interventi di carattere strutturale, che comportano però notevoli costi e, sulla base delle perizie acquisite, non sono realizzabili prima di 4-5 anni. Inoltre, l'eventuale disconnessione degli impianti, a struttura tariffaria vigente, comporterebbe un aumento della tariffa intorno a L. 30 _ 40 al metro cubo;
c)    anche qualora si ritenesse, per assurdo, che sia superabile nell'immediato il problema dell'interconnessione, il Comune dovrebbe provvedere direttamente all'acquisto degli impianti, in quanto la vigente convenzione attribuisce solo al Comune il diritto di rilievo, non consentendo di indicare un soggetto terzo (l'eventuale vincitore di una gara) di rilevare in sua vece. Sarebbe allora necessario un impegno finanziario di alcune centinaia di miliardi che andrebbero a pregiudicare i numerosi investimenti già programmati e più correttamente riconducibili alla sfera dell'interesse pubblico. Inoltre, tale operazione comporterebbe anche il rischio imprenditoriale, in capo al Comune, della gestione diretta degli impianti rilevati da Italgas, nel periodo _ certamente non breve _ di espletamento della gara.
    Nel corso della trattativa, pertanto, il Comune poneva alcune condizioni irrinunciabili, finalizzate proprio a stipulare una nuova convenzione che consentisse di svolgere una gara nel più breve tempo possibile, eliminando le ragioni sopra indicate che rendevano impossibile al momento, il ricorso a procedure di evidenza pubblica. In particolare, si riteneva indispensabile che la concessione avesse una durata non superiore ai cinque anni (tempo necessario per effettuare i lavori idonei a garantire l'autonomia funzionale) e che, allo scadere della concessione, la concessionaria si impegnasse a rendere gli impianti in stato di autonomia funzionale, nonché consentisse l'esercizio del diritto di rilievo degli stessi anche da parte di un soggetto terzo indicato dal Comune.
    In considerazione della complessità delle trattative e data l'impossibilità di interrompere il servizio pubblico di erogazione del gas, si è ritenuto di interesse pubblico prorogare transitoriamente la concessione alle medesime condizioni della precedente convenzione, al fine di mantenere in capo all'Amministrazione i medesimi diritti ivi contenuti, tra i quali in primis quello di opzione sull'acquisto degli impianti, in caso di mancato esito positivo della trattativa per il rinnovo. Pertanto, la Giunta Comunale con deliberazione n. 3463 in data 29 dicembre 1998 (mecc. 9812406/64) e con ulteriore deliberazione n. 1544 in data 29 giugno 1999 (mecc. 9905745/64), prorogava transitoriamente la concessione per l'erogazione del gas nel Comune di Torino alla concessionaria Italgas S.p.A., alle medesime condizioni previste dalla precedente convenzione fino alla sottoscrizione della nuova, e comunque, rispettivamente al 30 giugno 1999 e al 31 dicembre 1999.
    Nel corso delle trattative emergeva da ultimo (come risulta anche nella nota di Italgas del 22.12.1999, prot. 99356HDC0638) l'opportunità di un esercizio integrato dei servizi di distribuzione del gas e teleriscaldamento, nonché la possibilità di esplorare ulteriori sinergie, quali ad esempio la gestione della clientela nel territorio del Comune di Torino e nell'area metropolitana fra Italgas S.p.A. e AEM Torino S.p.A., titolare quest'ultima di un affidamento da parte del Comune per il servizio teleriscaldamento fino al 2036, in forza della convenzione-quadro stipulata in data 28.11.1996.
    La Giunta Comunale ciò considerato, con deliberazione n. 3556 in data 29 dicembre 1999 (mecc. 9912861/64), approvava un'ulteriore proroga transitoria della Concessione fino al 31 marzo 2000, al fine di favorire un maggiore approfondimento di tale nuova ipotesi di gestione integrata dei due servizi e di altre eventuali sinergie, attraverso l'acquisizione dei necessari elementi tecnici per valutarne la fattibilità e la rispondenza all'interesse pubblico, anche mediante la costituzione di una nuova società tra AEM Torino S.p.A. e Italgas S.p.A., alla quale conferire la gestione dei servizi stessi. Tale proroga dava atto peraltro che le condizioni economiche previste nell'eventuale nuova convenzione sarebbero state applicate retroattivamente a far data dal 1° gennaio 1999 e che dalla medesima data se ne sarebbe fatta decorrere la durata.
    In data 18.01.2000 è stato presentato al Comune da Italgas e A.E.M. un documento che individua le possibili sinergie ed i benefici per la collettività derivanti da un'attività congiunta tra le stesse società. In particolare, tale documento congiunto individua i principali vantaggi per la clientela e la cittadinanza nella creazione di un interlocutore unico per il servizio calore, nel coordinamento degli interventi sul suolo pubblico con conseguente minore disagio alla cittadinanza derivante dai cantieri stradali, nella realizzazione di potenziali sinergie in alcune attività attualmente effettuate disgiuntamente quali per esempio, la lettura dei contatori, il pronto intervento, la bollettazione ed il servizio commerciale. Inoltre, la creazione in Torino di una società che gestisca congiuntamente i due servizi ha lo scopo tra l'altro di migliorare la qualità dell'ambiente, la razionalizzazione e il risparmio negli usi dell'energia, quali elementi portanti di una politica di sviluppo sostenibile a vantaggio della Città. Infine, tale società rappresenta un modello assai avanzato nell'attuale panorama della gestione dei servizi a rete, contribuendo così allo sviluppo economico e tecnologico della comunità torinese (art. 2, comma 2 L. 142/90).
    In data 9 marzo 2000 le due società hanno firmato un “Protocollo d'Intenti” di cui la Giunta Comunale ha preso atto con deliberazione in data 10 marzo 2000 (mecc. 200001937/64), per procedere alla costituzione di una società per azioni con capitale sociale suddiviso in parti uguali, cui conferire i rami d'azienda del gas-teleriscaldamento, nonché altre attività d'interesse comune, che saranno individuate da uno studio di fattibilità. Con la stessa deliberazione la Giunta ha autorizzato A.E.M. a partecipare alla costituzione della nuova società per azioni.
    Alla costituenda società passerà la concessione non appena essa avrà la disponibilità del ramo d'azienda per la distribuzione del gas previa verifica da parte del Comune della presenza dei necessari requisiti tecnici, finanziari e morali in capo alla società stessa.
    Alla luce di quanto sopra, è stata predisposta l'allegata convenzione la quale, in primo luogo, consente al Comune di Torino di creare al più presto possibile le condizioni per l'espletamento di una gara per l'affidamento del servizio gas, eliminando così gli speciali motivi individuati nelle perizie e riconosciuti nella deliberazione della Giunta Comunale del 3 novembre 1998 (mecc. 9809006/64). In particolare, è prevista una durata di cinque anni (art. 2), l'obbligo per la concessionaria di rendere gli impianti in stato di autonomia funzionale alla scadenza della concessione (art. 18.7) e la possibilità per il Comune, in qualunque caso di cessazione della concessione, di indicare un soggetto terzo per il rilievo degli impianti (art. 18.1). Inoltre, al fine di raggiungere l'obiettivo di una gestione congiunta dei due servizi, individuato nella deliberazione n. 3556 della Giunta Comunale del 29 dicembre 1999 (mecc. 9912861/64), si è previsto che la concessione passi alla costituenda società tra AEM-Italgas non appena questa sarà in grado di gestire il servizio gas, per avere acquisito gli impianti, e quindi entro dodici mesi _ prorogabili fino ad un massimo di sei - dalla sua costituzione (art. 2).
    Al fine di consentire la gestione congiunta dei servizi gas e teleriscaldamento da parte della società AEM-Italgas, è necessario che AEM possa trasferire alla nuova società gli impianti del servizio teleriscaldamento, per il quale trasferimento, e per il conseguente esercizio del servizio da parte della nuova società, si chiede l'autorizzazione del Consiglio Comunale.
    Tutto ciò premesso si rileva di conseguenza, in base alla mozione n. 54 approvata dal Consiglio Comunale in data 22 dicembre 1998, agli studi tecnico-giuridici effettuati, alle perizie tecniche ed ai pareri legali presentati alla Città, nonché da ultimo in considerazione dell'impegno di costituzione della nuova società fra Italgas e AEM per la gestione del servizio integrato di distribuzione di gas e calore, che la scelta concessoria nel breve periodo appare la più rispondente all'interesse pubblico, sia in termini di economia di spesa, sia in termini di politica occupazionale, sia in termini di sviluppo tecnologico del nuovo servizio, e quindi di investimento economico a favore della collettività, e permette di rendere funzionalmente autonomo l'impianto di distribuzione del gas sul territorio comunale, il che renderà possibile l'espletamento di una gara allo scadere della presente concessione.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare il rinnovo dell'affidamento in concessione del pubblico servizio di distribuzione e vendita del gas a mezzo rete (gasdotto) per tutti gli usi, nelle applicazioni termiche e tecnologiche proprie del gas distribuito, nell'intero territorio del comune, alla società Italgas S.p.A. fino al 31.12.2003 con effetto economico retroattivo relativamente al canone di concessione dal 1° gennaio 1999;
2)    di approvare il nuovo testo della “Convenzione relativa alla concessione del pubblico servizio gas” che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. A - n. ).
    Sono allegati alla Convenzione, per farne parte integrante:
    -    Regolamento del Servizio Gas (All.1 della Convenzione) - (all. 1 - n. );
    -    Modalità per la formazione e l'aggiornamento dello Stato di Consistenza. (All. 2 della Convenzione) - (all. 2 - n. );
3)    di dare atto che la concessione passerà alla nuova società per azioni tra Italgas S.p.A. ed A.E.M. Torino S.p.A., di cui al protocollo d'intenti citato in narrativa, non appena la nuova società avrà la disponibilità del ramo d'azienda per la distribuzione del gas in Torino, previa verifica da parte del Comune della presenza dei necessari requisiti tecnici, finanziari e morali, in capo alla medesima, e comunque non oltre il dodicesimo mese dalla costituzione della società, salvo proroga dell'Amministrazione per un periodo non superiore a sei mesi, qualora ciò si renda necessario ai fini del perfezionamento del conferimento del ramo d'azienda;
4)    di prendere atto che, ai sensi dell'art. 16 punto a) della Convenzione allegata, la concessione si intenderà senz'altro decaduta, tra l'altro, nel caso in cui la costituenda società tra Italgas e A.E.M. non ottenga la disponibilità del ramo d'azienda per la distribuzione del gas sul territorio del Comune di Torino entro il termine di cui all'art. 2 della Convenzione medesima;
5)    di autorizzare sin d'ora A.E.M. Torino S.p.A., in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 3 della Convenzione Quadro tra la Città e la società stessa, a trasferire alla costituenda nuova società il ramo d'azienda relativo al teleriscaldamento, unitamente all'affidamento per l'esercizio del servizio, alla luce del piano di fattibilità finalizzato alla riorganizzazione, razionalizzazione e integrazione dei servizi di distribuzione del gas e di calore da teleriscaldamento nel territorio del Comune di Torino, che viene a costituire strumento di controllo, verifica e vigilanza in merito alla gestione del pubblico servizio oggetto del ramo aziendale conferendo;
6)    di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente a sottoscrivere la Convenzione, previa verifica della rinuncia da parte di Italgas agli atti processuali e abbandono definitivo delle cause in corso contro il Comune di Torino di cui in narrativa;
7)    di demandare a successivi provvedimenti l'attuazione della presente deliberazione e l'accertamento di entrata di cui all'art. 3 della Convenzione allegata al presente provvedimento deliberativo (all. A);
8)    di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico della Città;
9)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.


Emendamenti all'Allegato A al Provvedimento: “CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO GAS”:
- A pag. 8, al punto C) Iniziative nella Città di Torino, dopo le parole: “... Direzione Generale in Torino” aggiungere le seguenti: “con i relativi attuali livelli occupazionali”.

- A pag. 24, all' Art. 24 - Norme finali, dopo le parole: “Modalità per la formazione e l'aggiornamento dello Stato di Consistenza.” eliminare le seguenti: “Stato di Consistenza al 31 dicembre 1998.”.
- Tra il primo ed il secondo capoverso inserire il seguente:
Lo stato di consistenza al 31 dicembre 1998 sarà approvato dal Comitato di Coordinamento di cui all'art. 20 entro quattro mesi dalla data di stipulazione del presente contratto.”.

- A pag. 22, al termine del penultimo capoverso, dopo le parole: “della Concessionaria” aggiungere le seguenti: “; uno dei 4 rappresentanti del concedente sarà nominato su indicazione della Consulta Regionale delle Associazioni dei Consumatori”.

Emendamenti all'Allegato n. 2 alla Convenzione, “MODALITA' PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLO STATO DI CONSISTENZA - CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 1998”:

- Sulla prima pagina di copertina, eliminare le parole: “CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 1998”.

- Al punto A - BENI IMMOBILI Formazione dello Stato di consistenza, l'ultimo capoverso: “Lo stato di consistenza, ... della presente Convenzione.” viene eliminato.

- La parte del documento Italgas relativa al dettaglio della Consistenza: “ CONSISTENZA DEI BENI PATRIMONIALI COSTITUENTI IL SISTEMA DISTRIBUTIVO GAS NEL TERRITORIO COMUNALE DELLA CITTA' DI TORINO - CONSISTENZA RIFERITA AL 31/12/1998” viene eliminata.