Divisione Ambiente e Mobilità
n. ord. 45
Settore Esercizio
2000 01920/06
OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI TORINO E L'AZIENDA TORINESE MOBILITÀ PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico,
di concerto con l'Assessore Peveraro.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 12 aprile 1999 (mecc. 9901084/06), esecutiva dal 26 aprile
1999, veniva approvato il contratto di servizio tra il Comune
di Torino e l'Azienda Torinese Mobilità per l'erogazione
dei servizi di trasporto pubblico locale con decorrenza dal 1°
gennaio 1999 sino alla sottoscrizione di un nuovo contratto, da
stipulare con le modalità previste dall'emananda Legge
Regionale attuativa del D.Lgs. 422/97, e comunque non oltre il
31 dicembre 1999.
Con deliberazione G. R. n. 35 _ 28910
del 13 dicembre 1999, così come modificata ed integrata
dalla deliberazione G. R. del 20 dicembre 1999, avente ad oggetto
la proroga della D.G.R. N. 74 _ 25984 del 16 novembre 1998 con
modifiche, per l'anno finanziario 2000, riguardante l'intervento
sostitutivo del Governo per il conferimento delle funzioni amministrative
a Province e Comuni in materia di trasporto pubblico locale a
norma dell'art. 4, comma 5, della L. 59/97, la Giunta Regionale
del Piemonte, preso atto dell'approvazione del D.D.L.403/98, in
seguito denominata Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1, pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 12 gennaio
2000, e per evitare soluzioni di continuità nelle more
del visto governativo, ha ritenuto necessario reiterare anche
per l'esercizio finanziario 2000 le indicazioni di cui alla deliberazione
della Giunta Regionale medesima del 16 novembre 1998, evidenziando,
altresì, la congruità dei contenuti con quelli dell'emananda
Legge Regionale.
Pertanto, con i succitati provvedimenti
del 13 dicembre 1999 e del 20 dicembre 1999 la Giunta Regionale
del Piemonte ha deliberato di prorogare dal 1° gennaio 2000
la decorrenza del conferimento di funzioni amministrative e finanziarie
alle Province ed ai Comuni del Piemonte in materia di trasporto
pubblico locale ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs 345/98, nonché
di confermare l'entità del Fondo Regionale Trasporti in
L. 429 miliardi, da intendersi al netto della quota degli investimenti,
per il riparto delle risorse finanziarie fra le Province ed i
Comuni per i rispettivi servizi ai fini della loro gestione da
parte degli Enti Locali medesimi ai sensi del D.Lgs. n. 422/97,
conformemente all'allegato 2), costituente parte integrante della
deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 16 novembre
1998.
Inoltre, nei medesimi provvedimenti la
Giunta Regionale del Piemonte ha autorizzato le Province ed i
Comuni a prorogare la decorrenza dal 1° gennaio 2000 dei contratti
di servizio annuali stipulati ai sensi del punto 3) della deliberazione
del 16 novembre 1998, mediante la proroga annuale dei contratti
in essere o attraverso la stipulazione di appositi contratti con
durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2000. I nuovi
contratti o le proroghe annuali dovranno prevedere, ai sensi dell'art.
19, comma 5 del D. Lgs. 19 novembre 1997 n. 422, un progressivo
incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi,
al netto dei costi di infrastruttura, almeno pari al 35%, a partire
dal 1° gennaio 2000. Tuttavia l'ATM dovrà impegnarsi
a raggiungere quale obiettivo il miglioramento del rapporto tra
ricavi da traffico e costi operativi, nonché l'avvicinamento
del rapporto medesimo al 36 %, al netto di operazioni straordinarie,
realizzando contestualmente i presupposti per il raggiungimento
di una maggiore competitività, anche attraverso la riduzione
della perdita d'esercizio.
Infine, la stessa Giunta regionale ha
confermato le modalità di erogazione delle risorse a Comuni
e Province, subordinatamente alla sottoscrizione dei contratti
di servizio tra gli Enti Locali e le aziende, o alla proroga annuale
dei contratti in essere, entro il 31 marzo 2000.
Quindi, ritenuto necessario ed opportuno
proporre, a decorrere dal 1° gennaio 2000, una proroga transitoria
del contratto di servizio in essere, al fine di assicurare la
continuità del servizio da parte dell'ATM, lasciando tuttavia
salva ed impregiudicata la scelta della predisposizione ed approvazione
di un nuovo contratto di servizio annuale, la Giunta Comunale,
con deliberazione del 21 dicembre 1999 (mecc. 9912738/06), esecutiva
dall'11 gennaio 2000 provvedeva ad approvare la proroga transitoria
del contratto di servizio tra il Comune e l'Azienda speciale ATM
per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, alle
medesime condizioni, demandando a successivo provvedimento del
Consiglio Comunale la predisposizione e l'approvazione di un nuovo
contratto di servizio con durata di un anno a decorrere dal 1°
gennaio 2000 o di una proroga annuale del contratto in essere.
Pertanto, anche alla luce della Legge
Regionale 1/2000, si ritiene opportuno sottoporre il presente
provvedimento all'approvazione del Consiglio Comunale, onde addivenire
alla stipula del nuovo contratto di servizio, che dovrà
vedere l'ATM impegnata nel massimo sforzo per il contenimento
di costi, garantendo, peraltro, l'attuale livello dei servizi:
a tal fine l'andamento dei costi e dei ricavi verrà monitorato
congiuntamente tra la Città e l'ATM per verificare l'entità
reale dell'eventuale fabbisogno, al fine di determinare in tempo
utile le eventuali risorse integrative, da individuare da parte
della Città.
Inoltre, la Legge Regionale 1/2000 abrogando,
tra le altre, la Legge Regionale 1/86, sulla base della quale
il Consiglio Comunale con le deliberazioni 2090/87 e 442/88 aveva
approvato le sanzioni conseguenti alle irregolarità, accertate
dall'ATM, dei documenti di viaggio dei passeggeri, ha previsto
all'art. 20 le sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto
pubblico e le procedure di applicazione, ed in particolare, al
comma 5 dello stesso, ha disposto che l'ente competente provvede
ad emanare le opportune disposizioni per l'applicazione delle
sanzioni nei limiti delle norme stabilite dall'art. 20 medesimo.
Quindi, con riferimento alle violazioni
commesse sulle linee ATM, poiché l'importo del biglietto
a tariffa ordinaria per il percorso minimo ammonta a L. 1.500,
in applicazione dei criteri fissati dai commi 2 e 3 dell'art.
20, la sanzione non può essere inferiore a L. 45.000 né
superiore a L. 270.000.
Si ritiene, pertanto, opportuno e necessario
approvare le seguenti sanzioni:
a) Sanzione amministrativa ordinaria
La sanzione viene fissata nella misura massima di L. 210.000 e
nella misura minima di L. 45.000, con la possibilità di
estinguere l'irregolarità, ai sensi del comma 4 dell'art.
20, pagando entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione
la somma ridotta di L. 70.000 che corrisponde alla terza parte
del massimo.
In caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla contestazione
o dalla notificazione, la sanzione può essere estinta con
il pagamento della somma di L. 210.000.
b) Sanzione amministrativa a carico di utenti titolari di documento
di viaggio personale rilasciato prima della violazione ed in regola
con le condizioni di viaggio previste.
La sanzione viene fissata nella misura massima di L. 60.000 e
nella misura minima di L. 45.000, con possibilità di estinguere
l'irregolarità, ai sensi del comma 4 dell'art. 20, pagando
entro 60 giorni dalla contestazione la somma ridotta di L. 20.000
che corrisponde alla terza parte della misura massima.
In caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla contestazione
o dalla notificazione, la sanzione può essere estinta con
il pagamento della somma di L. 60.000.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi esplicitati
in narrativa che qui integralmente si richiamano, la bozza di
contratto di servizio (all. 1 - n. ), completo di
allegati, da stipulare tra il Comune di Torino e l'Azienda Torinese
Mobilità, Azienda speciale ai sensi degli artt. 22, terzo
comma lettera c) e dell'art. 23, primo comma della legge 142/90
e s.m.i., relativamente all'erogazione dei servizi di trasporto
pubblico locale, che avrà validità dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2000; la Regione a tale scopo ha assegnato
alla Città di Torino la somma di L. 177.256.018.000, pari
ad Euro 91.545.093,40.Il nuovo contratto di servizio sostituirà
integralmente il contratto di servizio attualmente in essere,
prorogato con la deliberazione della Giunta Comunale del 21 dicembre
1999 (mecc. n. 9912738/06);
2) di approvare le seguenti sanzioni amministrative:
a) Sanzione amministrativa ordinaria
La sanzione viene fissata nella misura
massima di L. 210.000 e nella misura minima di L. 45.000, con
la possibilità di estinguere l'irregolarità, ai
sensi del comma 4 dell'art. 20, pagando entro 60 giorni dalla
contestazione o dalla notificazione la somma ridotta di L. 70.000
che corrisponde alla terza parte del massimo.
In caso di mancato pagamento entro 60
giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la sanzione
può essere estinta con il pagamento della somma di L. 210.000.
b) Sanzione amministrativa a carico
di utenti titolari di documento di viaggio personale rilasciato
prima della violazione ed in regola con le condizioni di viaggio
previste
La sanzione viene fissata nella misura
massima di L. 60.000 e nella misura minima di L. 45.000, con possibilità
di estinguere l'irregolarità, ai sensi del comma 4 dell'art.
20, pagando entro 60 giorni dalla contestazione la somma ridotta
di L. 20.000 che corrisponde alla terza parte della misura massima.
In caso di mancato pagamento entro 60
giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la sanzione
può essere estinta con il pagamento della somma di L. 60.000.
3) di prendere atto che il nuovo contratto
prevede, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del D.Lgs. n. 422/97 e
s.m.i., un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico
e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, che deve
almeno essere pari al 35% a partire dal 1° gennaio del 2000.
Tuttavia l'ATM dovrà impegnarsi a raggiungere quale obiettivo
il miglioramento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi,
nonché l'avvicinamento del rapporto medesimo al 36%, al
netto di operazioni straordinarie, realizzando contestualmente
i presupposti per il raggiungimento di una maggiore competitività,
anche attraverso la riduzione della perdita d'esercizio.
4) di rinviare a successive determinazioni
dirigenziali l'accertamento e l'impegno dei contributi erogati
dalla Regione Piemonte al Comune di Torino e da questo da corrispondere
all'ATM;
5) di subordinare l'erogazione della compensazione
economica di cui all'art. 7.5 dell'allegata convenzione all'avvenuto
introito del contributo assegnato alla Città dalla Regione,
con riserva di eventualmente valutare la possibilità di
anticipare tali versamenti in caso di particolare dimostrata difficoltà
finanziaria dell'ATM;
6) di autorizzare l'ufficiale rogante,
nonché il rappresentante del Comune di Torino, ad apportare,
ove occorra, al momento della sottoscrizione, che dovrà
avvenire entro il 31 marzo 2000, tutte quelle modifiche ritenute
necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento
alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico
- formale, al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una
migliore redazione dell'atto;
7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.