Divisione Edilizia e Urbanistica                                                                                                                      n. ord. 59
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche                                                                                                2000 1701/09


CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 MARZO 2000

(proposta dalla G.C. 21 marzo 2000)

OGGETTO: P.R.G.- VARIAZIONE DESTINAZIONE D'USO DELLE AREE SITE IN C.SO FRANCIA 430 - PROPRIETÀ SOCIETÀ ISIM S.P.A. - VARIANTE PARZIALE N. 7 AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.U.R. 56/77 COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA L.R. 41/97 - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale n.80 del 10 maggio 1999 (mecc. 9901539/09), esecutiva in data 24 maggio, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41/97, la variante parziale n. 7 al vigente P.R.G. delle aree site in c.so Francia 430, proprietà Società ISIM S.p.A.
    La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 3 giugno al 2 luglio 1999.
    Dell' avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopra citato nonché sul B.U.R. n.23 del 9 giugno 1999.
    Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
    La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia di Torino che con nota del 16 luglio 1999 ha espresso il seguente parere:
"...a seguito dell'istruttoria effettuata dal Servizio Urbanistica di questa provincia, datata 9 luglio 1999, formulata alla luce delle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621 - 71253/1999 del 28 aprile 1999, attualmente all'esame della Regione Piemonte, e degli strumenti di pianificazione sovracomunale esistenti, si esprime il parere di competenza in merito ai contenuti della variante in oggetto, Parere che risulta così articolato:
-    Si rileva che, per quanto attiene l'area residenziale "R1", la maggior superficie fondiaria prevista (1.625 mq) determina un incremento della capacità insediativa, seppure di modesta entità; si invita pertanto il Comune, in sede di redazione del progetto definitivo, a verificare la sussistenza dei requisiti di variante parziale.
    In riferimento alla modifica di destinazione da area normativa per attività produttive "IN" ad area per servizi "v" (servizi pubblici a parco, per il gioco e lo sport), per complessivi mq 4.837, si invita il Comune, in sede di redazione del progetto definitivo, a verificare se la quantità globale delle aree a servizi (considerando anche le precedenti Varianti) aumenta per più di 0,5 mq per abitante (L.R. 56/77 art. 17, comma 4, lettera "c").
-    Si rileva infine che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere esplicitamente riportata nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo."

    CONTRODEDUZIONI

    "In merito all'area residenziale R1 la maggior superficie fondiaria prevista (1.615 mq) non determina un incremento della capacità insediativa del P.R.G. Infatti l'area normativa "R1" è stata attribuita in quanto l'intervento realizzato è stato attuato attraverso un piano esecutivo unitario. L'art. 8, punto 1, comma 3 delle N.U.E.A, recita quanto segue: "I fabbricati realizzati con i piani esecutivi unitari sono confermati nella consistenza quantitativa esistente (S.L.P.) indipendentemente dall'indice di densità fondiario attribuito alla zona normativa in cui ricadono".
    In riferimento alla modifica di destinazione da area normativa per attività produttiva IN ad area per servizi pubblici (v), per complessivi mq 4.837, ad oggi non sono stati superati i limiti imposti dall'art. 17, comma quarto della L.U.R.. Infatti l'offerta globale di servizi, a seguito delle varianti precedentemente approvate e di quella in oggetto incrementerebbe la dotazione totale di circa mq 1.735, portando pertanto la quantità globale di servizi a mq 51.321.735,29, con un incremento, rispetto alle previsioni di P.R.G., dello 0,002 mq/ab. (<0,5 mq/ab. come indicato dalla L.U.R.).
    Infine si fa presente che la variante in oggetto, di rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti."
    L'Atto di Vincolo della "Iniziative Sviluppo Immobiliare - ISIM S.p.A." a rogito Notaio Morone (Rep. n. 185237 del 23 dicembre 1999) è stato modificato in coerenza con la variante in approvazione, e prevede l'impegno a cedere al Comune di Torino un' area di mq 14.981,5 (quattordicimilaottocentottantuno virgola cinque), specificata nell'Atto succitato e allegato al presente provvedimento. (Allegato 1 - n. - Atto notarile).
    Il presente provvedimento risulta coerente con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottata dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999 e non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali.
    Occorre, pertanto, procedere all'approvazione definitiva della variante, ai sensi dell'art.17, comma 7 della L.U.R., prendendo atto che non sono pervenute osservazioni.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Visto il P.R.G., approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1)    di prendere atto che, entro i termini previsti, non sono pervenute osservazioni nei confronti della variante parziale n.7 al vigente P.R.G.;
2)    di approvare le controdeduzioni al parere della Provincia riportate in narrativa;
3)    di prendere atto dell'Atto di modifica all' Atto di vincolo della Società Iniziative Sviluppo Immobiliare - ISIM, citato in narrativa e allegato al presente provvedimento;
4)    di approvare la variante parziale n.7 al vigente P.R.G., dandosi atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 24 maggio 1999 (mecc. 9901539/09) esecutiva in data 24 maggio 1999, di adozione della variante medesima.

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