Divisione Edilizia e Urbanistica n.
ord. 59
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche 2000
1701/09
OGGETTO: P.R.G.- VARIAZIONE DESTINAZIONE D'USO DELLE AREE SITE IN C.SO FRANCIA 430 - PROPRIETÀ SOCIETÀ ISIM S.P.A. - VARIANTE PARZIALE N. 7 AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.U.R. 56/77 COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA L.R. 41/97 - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
n.80 del 10 maggio 1999 (mecc. 9901539/09), esecutiva in data
24 maggio, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma
7 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R.
n. 41/97, la variante parziale n. 7 al vigente P.R.G. delle aree
site in c.so Francia 430, proprietà Società ISIM
S.p.A.
La deliberazione predetta è stata
depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata
di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 3 giugno al 2 luglio
1999.
Dell' avvenuto deposito è stata
data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo
Pretorio nel periodo sopra citato nonché sul B.U.R. n.23
del 9 giugno 1999.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo
al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni
nel pubblico interesse.
La deliberazione in oggetto è stata
trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia
di Torino che con nota del 16 luglio 1999 ha espresso il seguente
parere:
"...a seguito dell'istruttoria effettuata dal Servizio Urbanistica
di questa provincia, datata 9 luglio 1999, formulata alla luce
delle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 621 - 71253/1999 del 28 aprile 1999, attualmente all'esame
della Regione Piemonte, e degli strumenti di pianificazione sovracomunale
esistenti, si esprime il parere di competenza in merito ai contenuti
della variante in oggetto, Parere che risulta così articolato:
- Si rileva che, per quanto attiene l'area
residenziale "R1", la maggior superficie fondiaria prevista
(1.625 mq) determina un incremento della capacità insediativa,
seppure di modesta entità; si invita pertanto il Comune,
in sede di redazione del progetto definitivo, a verificare la
sussistenza dei requisiti di variante parziale.
In riferimento alla modifica di destinazione
da area normativa per attività produttive "IN"
ad area per servizi "v" (servizi pubblici a parco, per
il gioco e lo sport), per complessivi mq 4.837, si invita il Comune,
in sede di redazione del progetto definitivo, a verificare se
la quantità globale delle aree a servizi (considerando
anche le precedenti Varianti) aumenta per più di 0,5 mq
per abitante (L.R. 56/77 art. 17, comma 4, lettera "c").
- Si rileva infine che nella deliberazione
comunale non compare la dichiarazione di compatibilità
con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art.
17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29
luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al
Comune; tale dichiarazione dovrà essere esplicitamente
riportata nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo."
"In merito all'area residenziale
R1 la maggior superficie fondiaria prevista (1.615 mq) non determina
un incremento della capacità insediativa del P.R.G. Infatti
l'area normativa "R1" è stata attribuita in quanto
l'intervento realizzato è stato attuato attraverso un piano
esecutivo unitario. L'art. 8, punto 1, comma 3 delle N.U.E.A,
recita quanto segue: "I fabbricati realizzati con i piani
esecutivi unitari sono confermati nella consistenza quantitativa
esistente (S.L.P.) indipendentemente dall'indice di densità
fondiario attribuito alla zona normativa in cui ricadono".
In riferimento alla modifica di destinazione
da area normativa per attività produttiva IN ad area per
servizi pubblici (v), per complessivi mq 4.837, ad oggi non sono
stati superati i limiti imposti dall'art. 17, comma quarto della
L.U.R.. Infatti l'offerta globale di servizi, a seguito delle
varianti precedentemente approvate e di quella in oggetto incrementerebbe
la dotazione totale di circa mq 1.735, portando pertanto la quantità
globale di servizi a mq 51.321.735,29, con un incremento, rispetto
alle previsioni di P.R.G., dello 0,002 mq/ab. (<0,5 mq/ab.
come indicato dalla L.U.R.).
Infine si fa presente che la variante
in oggetto, di rilevanza esclusivamente comunale, non presenta
incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti."
L'Atto di Vincolo della "Iniziative
Sviluppo Immobiliare - ISIM S.p.A." a rogito Notaio Morone
(Rep. n. 185237 del 23 dicembre 1999) è stato modificato
in coerenza con la variante in approvazione, e prevede l'impegno
a cedere al Comune di Torino un' area di mq 14.981,5 (quattordicimilaottocentottantuno
virgola cinque), specificata nell'Atto succitato e allegato al
presente provvedimento. (Allegato 1 - n. - Atto notarile).
Il presente provvedimento risulta
coerente con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia,
adottata dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999 e non
presenta incompatibilità con i piani sovracomunali.
Occorre, pertanto, procedere all'approvazione
definitiva della variante, ai sensi dell'art.17, comma 7 della
L.U.R., prendendo atto che non sono pervenute osservazioni.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con la deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977
n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente
si richiamano:
1) di prendere atto che, entro i termini
previsti, non sono pervenute osservazioni nei confronti della
variante parziale n.7 al vigente P.R.G.;
2) di approvare le controdeduzioni al parere
della Provincia riportate in narrativa;
3) di prendere atto dell'Atto di modifica
all' Atto di vincolo della Società Iniziative Sviluppo
Immobiliare - ISIM, citato in narrativa e allegato al presente
provvedimento;
4) di approvare la variante parziale n.7
al vigente P.R.G., dandosi atto che gli elaborati che la costituiscono
sono gli stessi di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale
del 24 maggio 1999 (mecc. 9901539/09) esecutiva in data 24 maggio
1999, di adozione della variante medesima.