Divisione Edilizia e Urbanistica
n. ord. 52
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
2000 01699/09
OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 9 - TRATTO DI VIA CARAMAGNA COMPRESA TRA VIA GENOVA E VIA NIZZA - VARIANTE PARZIALE N. 13 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA LEGGE REGIONALE N° 56/1977 COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA L.R. 41/97.- APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 190 del Consiglio
Comunale dell'11 ottobre 1999 (mecc. 9904493/09), esecutiva in
data 25 ottobre 1999, è stata adottata, ai sensi dell'art.
17, comma 7 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla
L.R. n. 41/97, la variante n. 13 al vigente P.R.G. relativa alla
circoscrizione 9, tratto di via Caramagna compresa tra via Genova
e via Nizza.
La deliberazione predetta è stata
depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata
di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dall'8 novembre al 7
dicembre 1999.
Dell' avvenuto deposito è stata
data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo
Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n.46 del 17 novembre
1999.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo
al trentesimo giorno di pubblicazione non sono pervenute osservazioni
nel pubblico interesse.
La deliberazione in oggetto è stata
trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia
di Torino che ha espresso parere favorevole, in quanto la variante
non presenta incompatibilità con il Piano di Coordinamento
della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale in data 28
aprile 1999.
Si può, pertanto, procedere all'approvazione
definitiva della variante, ai sensi dell'art.17, comma 7 della
L.U.R., prendendo atto che non sono pervenute osservazioni.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977
n. 56 e s.m.i.;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente
si richiamano:
1) di prendere atto che, entro i termini
previsti, non sono pervenute osservazioni nei confronti della
variante parziale n.13 al vigente P.R.G.
2) di approvare la variante parziale n.
13 al vigente P.R.G., deliberazione del Consiglio Comunale dell'11
ottobre 1999 (mecc. 9904493/09), esecutiva dal 25 ottobre 1999.