Divisione Patrimonio n.
ord. 57
Settore Amministrazione e Gestione Patrimonio 2000
01637/08
OGGETTO: AREE SITE IN VIA PIANEZZA - SDEMANIALIZZAZIONE.
Proposta dell'Assessore Passoni.
Con Convenzione in data 14 luglio 1999
rogito Mazzola, rep. n. 106.361/25814, veniva approvato il Programma
di Trasformazione Urbana Castello di Lucento2, concernente
l'utilizzazione edificatoria delle aree comprese tra corso Regina
Margherita, strada Provinciale di Pianezza e il fiume Dora Riparia.
In base all'art. 9) di tale convenzione
la Città ha assunto l'impegno di cedere gratuitamente alla
Società Consortile Bonafous S.r.l., soggetto attuatore
degli interventi, quattro esigue strisce di terreno della superficie
complessiva di mq. 920 circa.
Risultando, tuttavia, due di tali strisce
accolonnate a Catasto terreni quali acque pubbliche, si rende
necessario provvedere alla sdemanializzazione delle stesse, ai
sensi dell'art. 892 del Codice Civile e del comma 2 dell'art.
82 dello Statuto della Città, onde addivenire, con successivo
separato provvedimento alla prevista cessione di cui sopra.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni espresse in premessa,
di approvare la sdemanializzazione, ai sensi dell'art. 829 del
Codice Civile e del comma 2 - art. 82 - dello Statuto della Città,
delle due strisce di terreno site in via Pianezza, già
accatastate quali acque e strade pubbliche, della superficie rispettivamente
di mq. 162 circa e mq. 326 circa, descritte al Catasto al Fg.
1120 con i nn. 174 e 176, meglio indicate in tinta rossa nell'allegata
planimetria (all. 1 - n. ).
La Città, in esecuzione dell'art. 9 della Convenzione citata
in premessa, si riserva di assumere successivo separato provvedimento
deliberativo circa la cessione delle quattro strisce di terreno,
ed allorquando la presente deliberazione avrà conseguito
le previste approvazioni di legge.