Divisione Ambiente e Mobilità

n. ord. 44

Settore Parcheggi

2000 01471/06

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 MARZO 2000

(proposta dalla G.C. 7 marzo 2000)

OGGETTO: PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE SITA IN CORSO RE UMBERTO - REVOCA DELLA CONCESSIONE DELL'AREA - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 febbraio 1998 (mecc. 9709541/39), esecutiva dal 23 febbraio 1998, è stata approvata la concessione in diritto di superficie dell'area comunale di corso Re Umberto alla Società Cooperativa Edilizia Parcheggio Corso Re Umberto a r.l. nella persona del Presidente Ing. Carlo BORINI, rinviando a successivo provvedimento deliberativo l'approvazione del progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione superficiale.
    In data 25 febbraio 1997 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione (mecc. 9701150/06), esecutiva dal 18 marzo 1997, con la quale sono stati meglio definiti i termini entro i quali i Concessionari richiedenti devono presentare il progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione superficiale, stabilendo che tale presentazione deve avvenire entro 6 mesi dalla notifica dell'esecutività della deliberazione con la quale è stata approvata la concessione ai medesimi dell'area in diritto di superficie su cui realizzare i manufatti, con la possibilità di ulteriori 6 mesi di proroga, allorché la richiesta di proroga sia sufficientemente motivata; decorso tale periodo senza che sia stato presentato il progetto, si procede a revocare la concessione dell'area in diritto di superficie.
    La Società Cooperativa a cui era stata concessa l'area di corso Re Umberto in diritto di superficie avrebbe dovuto presentare il progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione superficiale entro l'8 gennaio 1999, ma avendo rilevato problemi tecnici alla realizzazione del parcheggio nell'originario sito, in data 12 aprile 1999 ha presentato richiesta per una nuova localizzazione al di sotto del giardino di Piazza Solferino.
    Tale proposta è stata però giudicata negativamente:
-    dalla Commissione di Valutazione in seduta del 13 maggio 1999, per il fatto che l'area interessata dall'intervento è differente rispetto alla prima proposta, per l'interferenza tra i flussi veicolari in ingresso ed in uscita dal parcheggio e la viabilità superficiale, e per l'impatto ambientale che comporterebbe l'intervento, soprattutto per la localizzazione delle rampe;
-    dalla Circoscrizione 1 che con deliberazione in seduta del 13 maggio 1999 ha espresso in linea di principio di ritenere che siano da evitare gli interventi sotto le aree verdi se non garantendo la conservazione delle alberate esistenti e la miglioria superficiale dell'area;
-    dalla II e VI Commissione Consiliare riunite in seduta congiunta del 9 febbraio 2000 in quanto si è ritenuto opportuno non pregiudicare la possibilità di realizzare nell'area un parcheggio pubblico, ritenuto più idoneo per la localizzazione ed il carattere dell'ambito urbano, con la realizzazione di un intervento a carattere privato.
    Pertanto, non potendosi accogliere la proposta di trasferimento dell'intervento ed avendo il Concessionario dichiarato la propria impossibilità a realizzare l'autorimessa sotto il sedime di corso Re Umberto, nell'area precedentemente concessa, si rende ora necessario, con il presente provvedimento, procedere alla revoca della concessione di tale area, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale in data 9 febbraio 1998 (mecc. 9709541/39), esecutiva dal 23 febbraio 1998.
    L'art. 32 della Legge 142/90 determina le competenze dei Consigli Comunali limitatamente ad alcuni atti ben precisati che costituiscono gli atti fondamentali dell'Ente.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, considerate le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la revoca della concessione in diritto di superficie dell'area comunale di corso Re Umberto, su cui avrebbe dovuto essere realizzato un parcheggio pertinenziale per n. 40 posti auto così come approvato dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 9 febbraio 1998 (mecc. 9709541/39), esecutiva dal 23 febbraio 1998, alla Società Cooperativa Edilizia Parcheggio Corso Re Umberto a r.l., con sede a Torino in Via Bellini 2, nella persona del Presidente Ing. Carlo BORINI, nato a Torino il 25 dicembre 1949, domiciliato a Torino in Via Bellini n. 2 - C.F. BRN CRL 49T25 L219N, avendo il concessionario stesso dichiarato l'impossibilità tecnica di procedere alla realizzazione del parcheggio.
    La presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del Comune di Torino;
2)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.