Divisione Ambiente e Mobilità
n. ord. 44
Settore Parcheggi
2000 01471/06
OGGETTO: PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE SITA IN CORSO RE UMBERTO - REVOCA DELLA CONCESSIONE DELL'AREA - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 9 febbraio 1998 (mecc. 9709541/39), esecutiva dal 23 febbraio
1998, è stata approvata la concessione in diritto di superficie
dell'area comunale di corso Re Umberto alla Società Cooperativa
Edilizia Parcheggio Corso Re Umberto a r.l. nella persona del
Presidente Ing. Carlo BORINI, rinviando a successivo provvedimento
deliberativo l'approvazione del progetto definitivo del manufatto
ed esecutivo della sistemazione superficiale.
In data 25 febbraio 1997 la Giunta Comunale
ha approvato la deliberazione (mecc. 9701150/06), esecutiva dal
18 marzo 1997, con la quale sono stati meglio definiti i termini
entro i quali i Concessionari richiedenti devono presentare il
progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione
superficiale, stabilendo che tale presentazione deve avvenire
entro 6 mesi dalla notifica dell'esecutività della deliberazione
con la quale è stata approvata la concessione ai medesimi
dell'area in diritto di superficie su cui realizzare i manufatti,
con la possibilità di ulteriori 6 mesi di proroga, allorché
la richiesta di proroga sia sufficientemente motivata; decorso
tale periodo senza che sia stato presentato il progetto, si procede
a revocare la concessione dell'area in diritto di superficie.
La Società Cooperativa a cui era
stata concessa l'area di corso Re Umberto in diritto di superficie
avrebbe dovuto presentare il progetto definitivo del manufatto
ed esecutivo della sistemazione superficiale entro l'8 gennaio
1999, ma avendo rilevato problemi tecnici alla realizzazione del
parcheggio nell'originario sito, in data 12 aprile 1999 ha presentato
richiesta per una nuova localizzazione al di sotto del giardino
di Piazza Solferino.
Tale proposta è stata però
giudicata negativamente:
- dalla Commissione di Valutazione in seduta
del 13 maggio 1999, per il fatto che l'area interessata dall'intervento
è differente rispetto alla prima proposta, per l'interferenza
tra i flussi veicolari in ingresso ed in uscita dal parcheggio
e la viabilità superficiale, e per l'impatto ambientale
che comporterebbe l'intervento, soprattutto per la localizzazione
delle rampe;
- dalla Circoscrizione 1 che con deliberazione
in seduta del 13 maggio 1999 ha espresso in linea di principio
di ritenere che siano da evitare gli interventi sotto le aree
verdi se non garantendo la conservazione delle alberate esistenti
e la miglioria superficiale dell'area;
- dalla II e VI Commissione Consiliare
riunite in seduta congiunta del 9 febbraio 2000 in quanto si è
ritenuto opportuno non pregiudicare la possibilità di realizzare
nell'area un parcheggio pubblico, ritenuto più idoneo per
la localizzazione ed il carattere dell'ambito urbano, con la realizzazione
di un intervento a carattere privato.
Pertanto, non potendosi accogliere la
proposta di trasferimento dell'intervento ed avendo il Concessionario
dichiarato la propria impossibilità a realizzare l'autorimessa
sotto il sedime di corso Re Umberto, nell'area precedentemente
concessa, si rende ora necessario, con il presente provvedimento,
procedere alla revoca della concessione di tale area, di cui alla
deliberazione di Consiglio Comunale in data 9 febbraio 1998 (mecc.
9709541/39), esecutiva dal 23 febbraio 1998.
L'art. 32 della Legge 142/90 determina
le competenze dei Consigli Comunali limitatamente ad alcuni atti
ben precisati che costituiscono gli atti fondamentali dell'Ente.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, considerate le motivazioni
esplicitate in narrativa e che qui integralmente si richiamano,
la revoca della concessione in diritto di superficie dell'area
comunale di corso Re Umberto, su cui avrebbe dovuto essere realizzato
un parcheggio pertinenziale per n. 40 posti auto così come
approvato dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 9 febbraio
1998 (mecc. 9709541/39), esecutiva dal 23 febbraio 1998, alla
Società Cooperativa Edilizia Parcheggio Corso Re Umberto
a r.l., con sede a Torino in Via Bellini 2, nella persona del
Presidente Ing. Carlo BORINI, nato a Torino il 25 dicembre 1949,
domiciliato a Torino in Via Bellini n. 2 - C.F. BRN CRL 49T25
L219N, avendo il concessionario stesso dichiarato l'impossibilità
tecnica di procedere alla realizzazione del parcheggio.
La presente deliberazione non comporta
oneri di spesa a carico del Comune di Torino;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.