Divisione Ambiente Mobilità
Settore Suolo Pubblico - Gestione
n. ord. 208
2000 01295/33
OGGETTO: INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9909420/33 C.C. 13.12.99. RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE OPERE DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO.
Proposta dell'Assessore Corsico.
Nel corso degli ultimi anni le richieste
di manomissione del suolo pubblico cittadino, in relazione all'avvio
di nuove tecnologie specie nel campo delle telecomunicazioni,
hanno subito un notevole aumento condizionando negativamente la
mobilità all'interno della Città.
La Civica Amministrazione al fine di limitare
al massimo questi disagi ha provveduto con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 13 dicembre 1999 (mecc. 9909420/33), esecutiva
dal 27 dicembre 1999 ad avviare la riorganizzazione della gestione
delle opere di manomissione e dei successivi ripristini sui sedimi
stradali della Città da parte dei grandi Utenti del sottosuolo.
Uno degli obiettivi fondamentali della
citata deliberazione concerne che i lavori di realizzazione delle
reti compresi scavo, posa tubazioni, reinterri e successivo ripristino
siano a totale carico dei Concessionari.
Considerata la complessità delle
problematiche connesse alla gestione degli eventi si è
ritenuto opportuno avviare una fase sperimentale di monitoraggio
del nuovo sistema.
I Concessionari pur aderendo alla nuova
normativa dei lavori di manomissione confermando la disponibilità
ad attuare tutto quanto necessario a garantire il raggiungimento
degli obiettivi in un progetto così complesso che vede
coinvolte una pluralità di imprese con tipologie di lavori
diversi, hanno esplicitato la necessità di apportare alcune
modifiche di carattere operativo al vigente regolamento in considerazione
che attualmente quasi tutte le Società e/o Enti hanno in
essere delle pattuizioni contrattuali con le imprese appaltatrici
dei lavori che sono difformi dai requisiti richiesti dal Regolamento
(Capo 2 - norme tecniche generali art. 3 punto a) in materia di
iscrizione all'A.N.C. ed alla Cassa Edile.
Al fine di non compromettere gravemente
l'attività operativa dei sottoservizi con eventuali riflessi
anche sul campo occupazionale e per consentire ai Concessionari
di predisporre le opportune modifiche alle pattuizioni contrattuali
in corso, sentite in merito anche le OO.SS., si ritiene di poter
aderire a quanto richiesto limitatamente al 31 dicembre 2000 modificando
temporaneamente l'allegato n. 1 della sopraccitata deliberazione
relativo al Regolamento per la manomissione del Suolo Pubblico
che prevede al capo 2 - Norme tecniche, art. 3 (disposizione di
carattere generale), punto a:
"I lavori dovranno iniziare ed essere condotti secondo le
tempistiche concordate con la Città ed indicate sulla bolla
di manomissione; dovranno inoltre essere condotti in modo da intralciare
il meno possibile la circolazione stradale. I lavori di tipo stradale
(scavo, posa polifore, pozzetti, reinterri e ripristini) devono
essere eseguiti da imprese iscritte alla categoria G3 del A.N.C.
o comunque in possesso dei requisiti di qualificazione previsti
dalle vigenti od emanande leggi sui LL.PP. Tali imprese dovranno
applicare il CCNL degli edili, dovranno essere regolarmente iscritte
alla Cassa Edile e provvedere alla segnalazione periodica degli
avvenuti versamenti INPS e INAIL. Con la bolla di manomissione
il Concessionario comunica il nome dell'appaltatore e/o A.T.I.
e subappaltatori, indicando per le imprese edili il numero di
iscrizione alla Cassa Edile. Copia di tale bolla sarà trasmessa
alla Cassa Edile."
Come segue:
"I lavori dovranno iniziare ed essere condotti secondo le
tempistiche concordate con la Città ed indicate sulla bolla
di manomissione; dovranno inoltre essere condotti in modo da intralciare
il meno possibile la circolazione stradale. I lavori di realizzazione
delle reti con esclusione tassativa dei lavori di ripristino stradale
dovranno essere eseguiti da operatori qualificati per le categorie
"opere generali" (OG) e/o categorie di "opere specializzate"
(OS) in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai
vigenti od emanandi provvedimenti legislativi. Tali imprese dovranno
applicare i CCNL previsti per i rispettivi comparti e dovranno
adempiere regolarmente alle incombenze previste in materia di
previdenza e assicurazione. Con la bolla di manomissione il Concessionario
comunica i nomi degli appaltatori delle opere di rete e delle
opere di ripristino stradale e/o A.T.I. e subappaltatori, indicando
per le imprese edili, il numero di iscrizione alla Cassa Edile.
Copia di tale bolla sarà trasmessa alla Cassa Edile."
Altresì il suddetto Regolamento che prevede al capo 2 -
Norme tecniche, art. 6 (disposizioni generali per l'esecuzione
dei ripristini definitivi), primo paragrafo:
"I ripristini stradali definitivi saranno direttamente eseguiti
a cura e spese e sotto la responsabilità delle Società
ed Enti utenti del sottosuolo, conformemente alla tipologia delle
pavimentazioni esistenti e delle prescrizioni imposte dall'Ufficio
Tecnico e dovranno compiersi entro i termini di scadenza previsti
dalla bolla. Il ripristino si intende comprensivo della riallocazione
della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente rimossa
con la manomissione. I lavori di ripristino stradale dovranno
essere eseguiti da imprese iscritte all'A.N.C. per la Cat. G3
o comunque in possesso dei requisiti di qualificazione previsti
dalle vigenti ed emanande leggi sui LL.PP."
Che si ritiene di modificare come segue:
I ripristini stradali definitivi saranno direttamente eseguiti
a cura e spese e sotto la responsabilità delle Società
ed Enti utenti del sottosuolo, conformemente alla tipologia delle
pavimentazioni esistenti e delle prescrizioni imposte dall'Ufficio
Tecnico e dovranno compiersi entro i termini di scadenza previsti
dalla bolla. Il ripristino si intende comprensivo della riallocazione
della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente rimossa
con la manomissione. I lavori di ripristino stradale dovranno
essere eseguiti da operatori qualificati per le categorie di opere
generali OG3 (strade, autostrade, ecc.) in possesso dei requisiti
di qualificazione previsti dai vigenti o dagli emanandi provvedimenti
legislativi.
Inoltre per manifesto errore di carattere dattilografico si apportano
le seguenti modifiche:
- al capo 4 - tariffazione, art. 11 (tariffazione),
il termine "pavimentazione tipo 3 L/ml 29.000" è
sostituita con "pavimentazione tipo 3 L/mq 29.000"
- al capo 5 - verifiche e sanzioni art.
14 (sanzioni e penali) , ultimo capoverso terzultima riga il termine
"entro" è sostituito con il termine "oltre".
Modificare l'allegato 1 della deliberazione
mecc. 9909420/33 Norme per l'esecuzione delle manomissioni
e dei ripristini dei sedimi stradali della Città da parte
dei grandi Utenti del sottosuolo nel seguente punto: a pag.
17, capo terzo, art. 9 Collaudi - Accettazioni, aggiungere dopo
la parola opportuno.: I collaudi dovranno eseguirsi
entro e non oltre i mesi due dall'ultimazione dei lavori. La ritardata
certificazione comporterà una penale di L. 100.000 (centomila)
giornaliere..
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di modificare, per le ragioni espresse
in narrativa, l'allegato 1 della su citata deliberazione (mecc.
9909420/33) "Norme per l'esecuzione delle manomissioni e
dei ripristini sui sedimi stradali della Città da parte
dei grandi Utenti del sottosuolo" nei seguenti punti:
a) - capo 2 norme
tecniche, art. 3 (disposizioni di carattere generale) punto a
viene sostituito con:
"I lavori
dovranno iniziare ed essere condotti secondo le tempistiche concordate
con la Città ed indicate sulla bolla di manomissione; dovranno
inoltre essere condotti in modo da intralciare il meno possibile
la circolazione stradale. I lavori dovranno essere eseguiti da
operatori qualificati per le categorie "opere generali"
(OG) e/o categorie di "opere specializzate" (OS) o comunque
in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai vigenti
od emanandi provvedimenti legislativi. Tali imprese dovranno applicare
i CCNL previsti per i rispettivi comparti e dovranno adempiere
regolarmente alle incombenze previste in materia di previdenza
e assicurazione. Con la bolla di manomissione il Concessionario
comunica i nomi degli appaltatori delle opere di rete e delle
opere di ripristino stradale e/o A.T.I. e subappaltatori, indicando
per le imprese edili, il numero di iscrizione alla Cassa Edile.
Copia di tale bolla sarà trasmessa alla Cassa Edile temporaneamente
fino al 31/12/2000."
b) - capo 2 norme
tecniche, art. 6 (disposizioni generali per l'esecuzione dei ripristini
definitivi) primo paragrafo, viene sostituito con:
"I ripristini
stradali definitivi saranno direttamente eseguiti a cura e spese
e sotto la responsabilità delle Società ed Enti
utenti del sottosuolo, conformemente alla tipologia delle pavimentazioni
esistenti e delle prescrizioni imposte dall'Ufficio Tecnico e
dovranno compiersi entro i termini di scadenza previsti dalla
bolla. Il ripristino si intende comprensivo della riallocazione
della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente rimossa
con la manomissione. I lavori di ripristino stradale dovranno
essere eseguiti da operatori qualificati per le categorie di opere
generali OG3 (strade, autostrade, ecc.) in possesso dei requisiti
di qualificazione previsti dai vigenti od emanandi provvedimenti
legislativi."
c) - capo 4 - tariffazione,
art. 11 (tariffazione) , il termine "pavimentazione tipo
3 L/ml 29.000" è sostituita con "pavimentazione
tipo 3 L/mq 29.000"
d) - capo 5 - verifiche
e sanzioni art. 14 (sanzioni e penali) , ultimo capoverso terzultima
riga il termine "entro" è sostituito con il termine
"oltre";
e) - capo terzo,
art. 9 Collaudi - Accettazioni, aggiungere dopo la parola opportuno.:
I collaudi dovranno eseguirsi entro e non oltre i mesi due
dall'ultimazione dei lavori. La ritardata certificazione comporterà
una penale di L. 100.000 (centomila) giornaliere.
2) di fare riserva, visto il contesto progettuale
significativamente complesso che coinvolge un insieme di imprese
con tipologie di lavori diversi , di apportare ulteriori adeguamenti
alla normativa in oggetto al fine di conseguire il raggiungimento
degli obiettivi prefissati dalla Civica Amministrazione anche
in funzione degli esiti della azione di verifica che verrà
svolta dall'istituendo "Gruppo di monitoraggio" costituito
da rappresentanti delle parti sociali, dei Concessionari oltre
che dai responsabili dell'Ufficio comunale sottosuolo;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.