Divisione Ambiente Mobilità
Settore Suolo Pubblico - Gestione

n. ord. 208
2000 01295/33

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 DICEMBRE 2000
(proposta dalla G.C. 29 febbraio 2000)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9909420/33 C.C. 13.12.99. RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE OPERE DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO.

    Proposta dell'Assessore Corsico.

    Nel corso degli ultimi anni le richieste di manomissione del suolo pubblico cittadino, in relazione all'avvio di nuove tecnologie specie nel campo delle telecomunicazioni, hanno subito un notevole aumento condizionando negativamente la mobilità all'interno della Città.
    La Civica Amministrazione al fine di limitare al massimo questi disagi ha provveduto con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 dicembre 1999 (mecc. 9909420/33), esecutiva dal 27 dicembre 1999 ad avviare la riorganizzazione della gestione delle opere di manomissione e dei successivi ripristini sui sedimi stradali della Città da parte dei grandi Utenti del sottosuolo.
    Uno degli obiettivi fondamentali della citata deliberazione concerne che i lavori di realizzazione delle reti compresi scavo, posa tubazioni, reinterri e successivo ripristino siano a totale carico dei Concessionari.
    Considerata la complessità delle problematiche connesse alla gestione degli eventi si è ritenuto opportuno avviare una fase sperimentale di monitoraggio del nuovo sistema.
    I Concessionari pur aderendo alla nuova normativa dei lavori di manomissione confermando la disponibilità ad attuare tutto quanto necessario a garantire il raggiungimento degli obiettivi in un progetto così complesso che vede coinvolte una pluralità di imprese con tipologie di lavori diversi, hanno esplicitato la necessità di apportare alcune modifiche di carattere operativo al vigente regolamento in considerazione che attualmente quasi tutte le Società e/o Enti hanno in essere delle pattuizioni contrattuali con le imprese appaltatrici dei lavori che sono difformi dai requisiti richiesti dal Regolamento (Capo 2 - norme tecniche generali art. 3 punto a) in materia di iscrizione all'A.N.C. ed alla Cassa Edile.
    Al fine di non compromettere gravemente l'attività operativa dei sottoservizi con eventuali riflessi anche sul campo occupazionale e per consentire ai Concessionari di predisporre le opportune modifiche alle pattuizioni contrattuali in corso, sentite in merito anche le OO.SS., si ritiene di poter aderire a quanto richiesto limitatamente al 31 dicembre 2000 modificando temporaneamente l'allegato n. 1 della sopraccitata deliberazione relativo al Regolamento per la manomissione del Suolo Pubblico che prevede al capo 2 - Norme tecniche, art. 3 (disposizione di carattere generale), punto a:
"I lavori dovranno iniziare ed essere condotti secondo le tempistiche concordate con la Città ed indicate sulla bolla di manomissione; dovranno inoltre essere condotti in modo da intralciare il meno possibile la circolazione stradale. I lavori di tipo stradale (scavo, posa polifore, pozzetti, reinterri e ripristini) devono essere eseguiti da imprese iscritte alla categoria G3 del A.N.C. o comunque in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalle vigenti od emanande leggi sui LL.PP. Tali imprese dovranno applicare il CCNL degli edili, dovranno essere regolarmente iscritte alla Cassa Edile e provvedere alla segnalazione periodica degli avvenuti versamenti INPS e INAIL. Con la bolla di manomissione il Concessionario comunica il nome dell'appaltatore e/o A.T.I. e subappaltatori, indicando per le imprese edili il numero di iscrizione alla Cassa Edile. Copia di tale bolla sarà trasmessa alla Cassa Edile."
    Come segue:
"I lavori dovranno iniziare ed essere condotti secondo le tempistiche concordate con la Città ed indicate sulla bolla di manomissione; dovranno inoltre essere condotti in modo da intralciare il meno possibile la circolazione stradale. I lavori di realizzazione delle reti con esclusione tassativa dei lavori di ripristino stradale dovranno essere eseguiti da operatori qualificati per le categorie "opere generali" (OG) e/o categorie di "opere specializzate" (OS) in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai vigenti od emanandi provvedimenti legislativi. Tali imprese dovranno applicare i CCNL previsti per i rispettivi comparti e dovranno adempiere regolarmente alle incombenze previste in materia di previdenza e assicurazione. Con la bolla di manomissione il Concessionario comunica i nomi degli appaltatori delle opere di rete e delle opere di ripristino stradale e/o A.T.I. e subappaltatori, indicando per le imprese edili, il numero di iscrizione alla Cassa Edile. Copia di tale bolla sarà trasmessa alla Cassa Edile."
Altresì il suddetto Regolamento che prevede al capo 2 - Norme tecniche, art. 6 (disposizioni generali per l'esecuzione dei ripristini definitivi), primo paragrafo:
"I ripristini stradali definitivi saranno direttamente eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità delle Società ed Enti utenti del sottosuolo, conformemente alla tipologia delle pavimentazioni esistenti e delle prescrizioni imposte dall'Ufficio Tecnico e dovranno compiersi entro i termini di scadenza previsti dalla bolla. Il ripristino si intende comprensivo della riallocazione della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente rimossa con la manomissione. I lavori di ripristino stradale dovranno essere eseguiti da imprese iscritte all'A.N.C. per la Cat. G3 o comunque in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalle vigenti ed emanande leggi sui LL.PP."
    Che si ritiene di modificare come segue:
“I ripristini stradali definitivi saranno direttamente eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità delle Società ed Enti utenti del sottosuolo, conformemente alla tipologia delle pavimentazioni esistenti e delle prescrizioni imposte dall'Ufficio Tecnico e dovranno compiersi entro i termini di scadenza previsti dalla bolla. Il ripristino si intende comprensivo della riallocazione della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente rimossa con la manomissione. I lavori di ripristino stradale dovranno essere eseguiti da operatori qualificati per le categorie di opere generali OG3 (strade, autostrade, ecc.) in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai vigenti o dagli emanandi provvedimenti legislativi.
Inoltre per manifesto errore di carattere dattilografico si apportano le seguenti modifiche:
-    al capo 4 - tariffazione, art. 11 (tariffazione), il termine "pavimentazione tipo 3 L/ml 29.000" è sostituita con "pavimentazione tipo 3 L/mq 29.000"
-    al capo 5 - verifiche e sanzioni art. 14 (sanzioni e penali) , ultimo capoverso terzultima riga il termine "entro" è sostituito con il termine "oltre".
    Modificare l'allegato 1 della deliberazione mecc. 9909420/33 “Norme per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini dei sedimi stradali della Città da parte dei grandi Utenti del sottosuolo” nel seguente punto: a pag. 17, capo terzo, art. 9 Collaudi - Accettazioni, aggiungere dopo la parola “opportuno.”: “I collaudi dovranno eseguirsi entro e non oltre i mesi due dall'ultimazione dei lavori. La ritardata certificazione comporterà una penale di L. 100.000 (centomila) giornaliere.”.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di modificare, per le ragioni espresse in narrativa, l'allegato 1 della su citata deliberazione (mecc. 9909420/33) "Norme per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali della Città da parte dei grandi Utenti del sottosuolo" nei seguenti punti:
    a)    - capo 2 norme tecniche, art. 3 (disposizioni di carattere generale) punto a viene sostituito con:
        "I lavori dovranno iniziare ed essere condotti secondo le tempistiche concordate con la Città ed indicate sulla bolla di manomissione; dovranno inoltre essere condotti in modo da intralciare il meno possibile la circolazione stradale. I lavori dovranno essere eseguiti da operatori qualificati per le categorie "opere generali" (OG) e/o categorie di "opere specializzate" (OS) o comunque in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai vigenti od emanandi provvedimenti legislativi. Tali imprese dovranno applicare i CCNL previsti per i rispettivi comparti e dovranno adempiere regolarmente alle incombenze previste in materia di previdenza e assicurazione. Con la bolla di manomissione il Concessionario comunica i nomi degli appaltatori delle opere di rete e delle opere di ripristino stradale e/o A.T.I. e subappaltatori, indicando per le imprese edili, il numero di iscrizione alla Cassa Edile. Copia di tale bolla sarà trasmessa alla Cassa Edile temporaneamente fino al 31/12/2000."
    b)    - capo 2 norme tecniche, art. 6 (disposizioni generali per l'esecuzione dei ripristini definitivi) primo paragrafo, viene sostituito con:
        "I ripristini stradali definitivi saranno direttamente eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità delle Società ed Enti utenti del sottosuolo, conformemente alla tipologia delle pavimentazioni esistenti e delle prescrizioni imposte dall'Ufficio Tecnico e dovranno compiersi entro i termini di scadenza previsti dalla bolla. Il ripristino si intende comprensivo della riallocazione della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente rimossa con la manomissione. I lavori di ripristino stradale dovranno essere eseguiti da operatori qualificati per le categorie di opere generali OG3 (strade, autostrade, ecc.) in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai vigenti od emanandi provvedimenti legislativi."
    c)    - capo 4 - tariffazione, art. 11 (tariffazione) , il termine "pavimentazione tipo 3 L/ml 29.000" è sostituita con "pavimentazione tipo 3 L/mq 29.000"
    d)    - capo 5 - verifiche e sanzioni art. 14 (sanzioni e penali) , ultimo capoverso terzultima riga il termine "entro" è sostituito con il termine "oltre";
    e)    - capo terzo, art. 9 Collaudi - Accettazioni, aggiungere dopo la parola “opportuno.”: “I collaudi dovranno eseguirsi entro e non oltre i mesi due dall'ultimazione dei lavori. La ritardata certificazione comporterà una penale di L. 100.000 (centomila) giornaliere.
2)    di fare riserva, visto il contesto progettuale significativamente complesso che coinvolge un insieme di imprese con tipologie di lavori diversi , di apportare ulteriori adeguamenti alla normativa in oggetto al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Civica Amministrazione anche in funzione degli esiti della azione di verifica che verrà svolta dall'istituendo "Gruppo di monitoraggio" costituito da rappresentanti delle parti sociali, dei Concessionari oltre che dai responsabili dell'Ufficio comunale sottosuolo;
3)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.