Divisione Edilizia e Urbanistica n.
ord. 58
Settore Procedure Amministrative Urbanistiche 2000
01249/09
OGGETTO: ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI AL PROLUNGAMENTO DI VIA ISONZO FINO ALLA CONFLUENZA DI CORSO ROSSELLI - CESSIONE IMMOBILI - SOC. OLFA DI AGUZZOLI CESARE E C. - (SPESA COMPLESSIVA DI L. 15.430.000 - Euro 7.968,93) - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione della Giunta Regionale
del Piemonte n. 5-43161 in data 14 febbraio 1995 è stata
approvata la variante n. 63 al Piano Regolatore Generale relativa
all'area Gardino compresa tra corso Trapani, le vie Lancia ed
Isonzo e corso Rosselli.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 15 marzo 1999 (mecc. 9900904/09), esecutiva dal 29 marzo 1999
è stato approvato il piano di esproprio degli immobili
specificati in oggetto, di superficie pari a mq. 329, per l'attuazione
del progetto relativo all'apertura della via Isonzo fino alla
confluenza con il corso Rosselli, come prevista nelle tavole di
P.R.G., ed il protendimento degli allineamenti del tratto esistente.
Con decreto del Dirigente n. 1 del 14
dicembre 1999, in forza della delega di cui alla Legge regionale
n.56/77 e s.m.i., è stata dichiarata la pubblica utilità
dell'opera nonché l'indifferibilità ed urgenza dei
relativi lavori ed è stata fissata l'indennità da
corrispondere agli aventi diritto, al lordo della ritenuta d'imposta
del 20% di cui all'art. 11 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413
e della riduzione del 40% di cui all'art. 5 bis comma 1 della
Legge 8 agosto 1992 n. 359, che per la S.a.s. OLFA ammonta a L.
15.430.000 (Euro 7.968,93).
Nei termini previsti dall'art. 12 della
Legge n. 865/71, la S.a.s. OLFA di Aguzzoli Cesare e C. con sede
in via Biella 54/A - 10090 Cascine Vica - Rivoli - P.IVA 00455130013,
con nota del 28/1/2000, ha dichiarato di essere disposta a convenire
la cessione volontaria dell'immobile oggetto d'esproprio, contro
pagamento dell'indennità determinata dal succitato decreto
1/99.
L'immobile risulta individuato al N.C.T.
F. 1290 n. 41 per complessivi mq. 308, come da allegata planimetria,
costituente parte integrante del presente provvedimento, tra le
seguenti coerenze:
E. Lancia S.a.s., strada pubblica;
S. Strada pubblica;
O. Stessa ditta;
N. Ferrovie dello Stato.
Per la suddetta cessione la S.a.s. OLFA
di Aguzzoli Cesare e C. ha dichiarato:
- che la cessione dell'immobile, di cui
sopra, è da intendersi a titolo definitivo ed il prezzo
sopra indicato si intende comprensivo di ogni altra indennità
determinabile a qualsiasi titolo;
- che l'immobile è ceduto libero,
che non è sottoposto a pesi, vincoli, servitù, privilegi,
ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli e ad ogni altro
peso o vincolo che ne possa diminuire il pieno dominio o il valore,
e che è nella sua piena disponibilità, garantendo
per l'evizione a norma di legge.
Il trasferimento alla Città, della
proprietà dell'immobile sopra descritto, avrà luogo
alla data di stipulazione dell'atto formale di cessione.
Le spese dell'atto di trasferimento, relative
e conseguenti, sono a carico della Città, richiamate le
agevolazioni fiscali in materia, trattandosi di immobili destinati
ad impianti di pubblica utilità in esecuzione dello strumento
urbanistico generale e verranno fronteggiate con i fondi impegnati
dal Settore competente; resta invece a carico della proprietà
cedente ogni imposta pendente, complementare, successiva e comunque
susseguente che gli Uffici Finanziari dovessero liquidare su rogito
o atto di provenienza o denunce ai fini fiscali, comunque riferentesi
all'immobile oggetto della presente cessione, per il periodo di
pertinenza della proprietà cedente.
Le risorse necessarie sono state reperite
con determinazioni dirigenziali di impegno di spesa approvate
rispettivamente in data 12 maggio 1999 (mecc. 9903915/09), esecutiva
dal 18 maggio 1999 e del 3 dicembre 1999 (mecc. 9911491/09), esecutiva
dal 16 dicembre 1999;
Sulla somma di L. 15.430.000 (Euro 7.968,93)
non occorre applicare la ritenuta d'imposta del 20% ai sensi dell'art.
11 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413, in quanto trattasi di
Società commerciale.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in narrativa e che qui si richiamano
integralmente:
1) di approvare la cessione da parte della
S.a.s. OLFA di Aguzzoli Cesare e C. con sede in via Biella 54/A
- 10090 Cascine Vica - Rivoli - P.IVA 00455130013.
L'immobile risulta individuato al N.C.T.
F. 1290 n. 41 per complessivi mq. 308, come individuato da planimetria
(all. 1 - n. ), costituente parte integrante e sostanziale, tra
le seguenti coerenze:
E. Lancia S.a.s., strada pubblica;
S. Strada pubblica;
O. Stessa ditta;
N. Ferrovie dello Stato;
2) di approvare il pagamento diretto di
L. 15.430.000 (Euro 7.968,93), comprensiva di parte della recinzione
e cancello e di ogni indennità, alla S.a.s. OLFA di Aguzzoli
Cesare e C..
Tale spesa trova capienza sui fondi impegnati
con determinazioni dirigenziali (mecc. 9903915/09) e (mecc. 9911491/09)
citate in narrativa.
L'Ufficiale rogante, ed il legale rappresentante
della Città, in sede di rogazione dell'atto contrattuale,
sono autorizzati ad apportare modifiche allo schema di cessione
approvato con la presente deliberazione, in tutti i casi in cui
si renderanno opportune anche per l'adeguamento alle norme giuridiche;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3°comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.