Divisione Economia e Sviluppo n.
ord. 132
Settore Affari Generali e Manifestazioni 2000
01147/01
OGGETTO: NUOVO STATUTO DELLA "FONDAZIONE PER IL SALONE DEL LIBRO E PER IL SALONE DELLA MUSICA" E RIDENOMINAZIONE DELLA FONDAZIONE IN "FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA". PROVVEDIMENTI.
Proposta del Sindaco Castellani.
Con deliberazione del Commissario Prefettizio del 24 dicembre
1992 (mecc. 9214749/15), esecutiva dal 26 gennaio 1993, veniva
approvata l'adesione della Città di Torino, come socio
fondatore, alla "Fondazione per il Salone del Libro"
con relativo Statuto.
I rappresentanti degli Enti fondatori - Regione Piemonte, Comune
e Provincia di Torino - firmavano, in data 13 maggio 1994, l'atto
costitutivo della suddetta Fondazione, alla quale veniva concesso
il riconoscimento della personalità giuridica con D.G.R.
n. 108-35878 del 2 giugno 1994.
Successivamente, con propria deliberazione del 13 marzo 1997 (mecc.
9608538/01) il Consiglio Comunale approvava alcune modifiche statutarie,
deliberate dall'Assemblea Straordinaria della Fondazione in oggetto,
in data 5 settembre 1996, per ricomprendere negli scopi dell'Ente
anche l'organizzazione e la gestione del Salone della Musica.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nel corso delle
riunioni del 12 luglio 1999 e del 30 novembre 1999, ha approvato,
tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, l'adozione del
nuovo Statuto della Fondazione medesima disponendone la trasmissione
agli Enti soci per gli adempimenti necessari.
Visto che il nuovo Statuto oltre a ridefinire le finalità
e gli organi della Fondazione che sarà aperta alla partecipazione
di Ministeri e Fondazioni Bancarie, prevede il cambiamento della
denominazione in "Fondazione per il Libro, la Musica e la
Cultura", si rende necessaria l'approvazione del nuovo testo
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle
autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati
gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno
1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa,
il nuovo Statuto della "Fondazione per il Salone del Libro
e per il Salone della Musica", composto da n. 20 articoli,
secondo il testo posto in allegato (all. 1 - n. ) per farne parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare conseguentemente il cambiamento della denominazione
della Fondazione in "Fondazione per il Libro, la Musica e
la Cultura".
La presente deliberazione non comporta oneri di spesa;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8
giugno 1990, n. 142.
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Art. 1 - DENOMINAZIONE
Esiste una fondazione denominata "FONDAZIONE PER IL LIBRO,
LA MUSICA E LA CULTURA".
Art. 2 - SCOPO
La fondazione non ha scopo di lucro e si impegna a promuovere la cultura con azioni specifiche attente anche a valorizzare tutti i soggetti che operano nello stesso ambito all'interno della Regione Piemonte.
In particolare si propone di:
a) promuovere conferenze, mostre, esposizioni, manifestazioni, fiere e mostre - mercato sul libro, sull'editoria, sulla comunicazione, sulla musica, sui beni e sulle attività culturali, eventi da tenersi con cadenza periodica a Torino e/o in altre Città, provvedendo alla loro organizzazione direttamente o tramite terzi;
b) promuovere ricerche, studi e documentazioni sul libro, sulla musica, sui beni e sulle attività culturali, nonché su tutto ciò che ad essi possa essere in qualche modo collegato. Provvedere altresì alla divulgazione dei risultati di ricerche e studi effettuati anche da organismi esterni;
c) promuovere attività per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale addetto alla produzione, alla distribuzione, alla diffusione e alla valorizzazione del libro, della musica, dei beni e delle attività culturali e degli altri strumenti di comunicazione e di formazione ad essi affini, con particolare attenzione alle problematiche indotte dall'utilizzo di nuove metodologie e tecnologie;
d) collaborare ad iniziative di singoli o di enti pubblici o privati che tendano a raggiungere gli stessi obiettivi, anche all'estero in favore della Cultura.
L'attività si svolgerà prevalentemente in Piemonte.
Art. 3 - SEDE
La Fondazione ha sede in Torino.
Art. 4 - PATRIMONIO
Il patrimonio necessario per garantire il funzionamento della Fondazione viene assicurato dai Soci Fondatori, e anche attraverso incrementi destinati alla gestione corrente delle attività.
Il patrimonio è costituito:
- dai beni immobili, dai valori mobili e dalle somme conferite a titolo di liberalità dai Soci Fondatori e dai relativi proventi e rendite;
- dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati semprechè gli stessi siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dai proventi derivanti da qualsiasi iniziativa svolta dalla Fondazione.
L'accettazione dei beni e delle elargizioni di cui sopra, destinati ai fini indicati all'articolo 2, è deliberata da parte del Consiglio di Amministrazione e comunque nel rispetto dell'articolo 17 codice civile.
Art. 5 - GESTIONE DEGLI EVENTI
Per ciò che riguarda l'organizzazione delle manifestazioni, fiere e mostre - mercato, che richiedano, per la loro complessità, notevole esperienza, conoscenza tecnica e capacità imprenditoriale la Fondazione potrà avvalersi di Società di gestione.
Art. 6 - SOCI DELLA FONDAZIONE
annullato
annullato
annullato
annullato
Sono Soci Fondatori i soggetti intervenuti all'atto costitutivo ed i soggetti che, pur non essendo intervenuti all'atto costitutivo, verranno riconosciuti come tali da deliberazioni dell'assemblea dei Soci Fondatori assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci Fondatori.
I Soci costituiscono il fondo patrimoniale come indicato dall'atto costitutivo.
annullato
annullato
Art. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della Fondazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente ed i Vice Presidenti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Alto Comitato di Coordinamento;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
E' inoltre consentita la nomina di cariche onorarie.
Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI
L'Assemblea dei Soci è composta dai membri dell'Alto Comitato di Coordinamento e da un rappresentante di ciascun socio fondatore, designati dai rispettivi enti di appartenenza, secondo il proprio ordinamento.
L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente Onorario della Fondazione o, in sua assenza, da un suo delegato.
L'Assemblea delibera la nomina dei Revisori dei Conti, l'eventuale nomina della Società di Revisione, le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, l'approvazione del programma di attività e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Per deliberare le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi compresa l'ammissione di nuovi Soci Fondatori, e lo scioglimento della Fondazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.
Art. 9 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Alto Comitato di Coordinamento, di cui al successivo art. 14.
I Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione stesso tra i suoi membri.
Tale mandato avrà durata triennale.
Per la prima volta la nomina viene effettuata in sede di atto costitutivo.
Il Presidente:
- ha la rappresentanza legale della Fondazione sia nei confronti
dei terzi che in giudizio;
- convoca il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio Esecutivo,
se nominato;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- esercita i poteri di ordinaria amministrazione e, nei limiti
di quelli conferiti con apposita delibera, anche i poteri di straordinaria
amministrazione;
- trasmette annualmente ai Consigli dei Soci il bilancio preventivo
accompagnato da una relazione previsionale sull'attività,
il bilancio consuntivo corredato da una relazione sull'attività
svolta, una relazione semestrale sui progetti di attività
e sulle modalità della loro realizzazione. Inoltre, il
Presidente trasmette i documenti eventualmente richiesti, di volta
in volta, dai Soci su qualsiasi iniziativa e/o procedura.
Il Presidente ha la facoltà di nominare procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o categorie di atti.
In caso di impedimento, anche temporaneo, del Presidente e per qualsiasi altro motivo, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente anziano.
Art. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei Consiglieri, di cui tre nominati dall'Alto Comitato di Coordinamento, uno designato dalla Regione Piemonte, uno designato dalla Provincia di Torino, uno designato dalla Città di Torino, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di ammissione di un nuovo Socio Fondatore questi ha diritto a nominare un membro del Consiglio di Amministrazione.
L'Alto Comitato di Coordinamento o il Socio Fondatore provvede a sostituire entro 30 (trenta) giorni il componente del Consiglio di Amministrazione che venisse a mancare per dimissioni, permanente impedimento o decesso, assicurando così la funzionalità e la continuità dell'organo Amministrativo.
Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, sceglie tra i suoi componenti i vice Presidenti.
Art. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - POTERI
Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha altresì il potere di:
a) - attuare i programmi di attività per il raggiungimento
degli scopi statutari;
b) - provvedere a qualsiasi atto, ivi comprese le operazioni bancarie,
necessario od utile per le finalità istituzionali della
Fondazione;
c) - provvedere all'eventuale assunzione di personale, determinandone
il trattamento economico;
d) - predisporre ed approvare eventuali regolamenti della Fondazione;
e) - assumere eventuali partecipazioni in enti le cui attività
siano correlate con quelle della Fondazione;
f) - nominare i Vice Presidenti;
g) - nominare, qualora il numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione sia superiore a sette, un Comitato Esecutivo,
scegliendo i componenti tra i propri membri;
h) - nominare e revocare un Segretario fissandone poteri, compiti,
durata e remunerazione;
i) - nominare eventualmente uno o più Direttori di Sezione
per coordinare particolari settori di attività, definendone
in sede di nomina poteri, compiti durata e remunerazione;
l) - accettare i contributi, le donazioni, i lasciti, nonché
effettuare gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili.
Art. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONAMENTO
Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente anziano.
Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere convocato se ne viene fatta richiesta dal Presidente dell'Alto Comitato di Coordinamento o da almeno due Consiglieri ed, in ogni caso, almeno due volte all'anno.
L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, deve essere spedito ai Consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, ma, nel caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione telegrafica o telefax o per via breve almeno due giorni prima dell'adunanza.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale su apposito libro bollato e vidimato, da sottoscriversi dal Presidente e dal Segretario che provvederà alla redazione del verbale stesso.
Art. 13 - COMITATO ESECUTIVO
Qualora il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia superiore a sette, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, scegliendo i componenti tra i propri membri, previa determinazione del numero e delegando ad esso i propri poteri e compiti in tutto o in parte.
Per la validità delle deliberazioni, le modalità delle votazioni e la redazione dei verbali, si applicano le stesse norme fissate dall'articolo 12 per il Consiglio di Amministrazione.
Art. 14 - ALTO COMITATO DI COORDINAMENTO
L'Alto Comitato di Coordinamento è composto dal Presidente della Regione Piemonte, dal Presidente della Provincia di Torino e dal Sindaco della Città di Torino.
A rotazione il Comitato è presieduto per periodi annuali da ciascuno dei suoi membri che in tale periodo assume la qualità di Presidente onorario della Fondazione.
L'Alto Comitato di Coordinamento nomina di concerto tre membri del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente, e detta direttive generali cui deve ispirarsi l'attività culturale della Fondazione, inoltre collabora ad individuare ed indicare le scelte fondamentali e le iniziative della Fondazione intese al perseguimento delle finalità dell'ente.
In particolare, l'Alto Comitato di Coordinamento può proporre le iniziative che ritenga utile ed esprimere il proprio parere sulle attività della Fondazione.
L'Alto Comitato di Coordinamento si riunisce su richiesta di uno dei suoi membri o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
I membri dell'Alto Comitato di Coordinamento hanno facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per esercitare i compiti loro attribuiti dal presente Statuto, senza diritto di voto.
Al Presidente dell'Alto Comitato di Coordinamento è altresì riconosciuta la facoltà di convocare il Consiglio di Amministrazione per essere reso edotto delle concrete iniziative assunte dalla Fondazione.
Il presidente pro-tempore dell'Alto Comitato di Coordinamento ha facoltà di nominare un Segretario del Comitato.
Art. 15 - REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea dei soci fondatori, dura in carica tre anni ed i suoi membri potranno essere rieletti alla scadenza.
Per la prima volta il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato in sede di atto costitutivo.
Compito del Collegio dei Revisori dei Conti è quello di controllare la gestione amministrativa della Fondazione esprimendo, mediante relazione scritta, i propri pareri sul bilancio consuntivo.
I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato
Art. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 17 - BILANCIO PREVENTIVO
Il bilancio preventivo deve individuare, in base alle risorse finanziarie disponibili e preventivabili, l'attività che la Fondazione svolgerà nell'anno successivo.
Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 novembre di ogni anno.
Art. 18 - BILANCIO CONSUNTIVO
Il bilancio consuntivo, da approvarsi da parte dell'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno di ogni anno, raccoglie i risultati finanziari ed economici dell'attività svolta nell'anno precedente ed è accompagnato da una relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il bilancio può essere soggetto a certificazione da parte di Società di Revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Art. 19 - SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento della Fondazione o di sua cessazione per qualsiasi altra causa, il patrimonio residuo è devoluto dal Consiglio di Amministrazione per gli scopi della Fondazione, quali indicati nel presente Statuto, o per scopi affini e comunque nel rispetto dell'articolo 31 del Codice Civile.
Art. 20 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge.