Divisione Servizi Civici e Tributari
n. ord. 29
RG - pc
2000 01041/13
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER GLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2000.
Proposta del Vicesindaco Carpanini.
Con deliberazione (mecc. 9901227/13)
si procedeva per l'anno 1999, ad una significativa differenziazione
del regime fiscale I.C.I., prevedendo diverse aliquote d'imposta.
L'art. 30, comma 14, L. 488/1999 (L.F.
2000) stabilisce che per l'anno 2000, il termine previsto per
deliberare le tariffe e le aliquote di imposta è fissato
contestualmente alla data di approvazione del bilancio.
L'art. 3, comma 53, L. 662/1996 stabilisce
che se la delibera non è adottata entro il suddetto termine,
si applica l'aliquota del 4 per mille.
L'art. 52, comma 2, D.Lgs. 446/1997, così
come modificato dal D.Lgs. 506/1999 stabilisce che con decreto
dei Ministri delle Finanze e della Giustizia sarà definito
il modello al quale il Comune dovrà attenersi per la trasmissione,
anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni concernenti
le variazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi.
L'art. 2, comma 4, L. 431/1998 stabilisce
che i Comuni possono deliberare l'aliquota del nove per mille
relativamente agli immobili che risultano non occupati e per i
quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione
da almeno due anni.
L'art. 2, comma 4, L. 431/1998 stabilisce
altresì che i Comuni possono deliberare, nel rispetto degli
equilibri di bilancio, un'aliquota più favorevole per i
proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione
principale, immobili alle condizioni definite da appositi accordi
siglati a livello territoriale, fra le organizzazioni della proprietà
edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative,
conformemente ai criteri generali stabiliti dal decreto 5 marzo
1999 del Ministero dei Lavori Pubblici.
Nel Comune di Torino, il sopraddetto accordo,
siglato il 14/07/1999, è stato voluto per stimolare, sul
fronte degli affitti, una riduzione dei canoni, in attuazione
della nuova legge 431/1998 in sostituzione della ventennale 392
(sull'equo canone) e si ritiene di stimolarne la diffusione attraverso
una riduzione dell'aliquota dal 4,5 per mille del 1999 al 2,5
per mille.
Conformemente al contenuto dell'art. 30,
commi 12 e 13, L. 488/1999, si riconferma l'estensione alle pertinenze,
così come descritte in regolamento, dei benefici riservati
all'abitazione principale.
Si riconfermano, ai fini dell'applicazione
dell'aliquota ridotta pari al 5,75 per mille e della detrazione
pari a L. 240.000 le fattispecie previste dal regolamento all'art.
4, comma 2.
Si riconferma, infine, ai sensi dell'art.
3, comma, 55, L. 662/1996 l'aliquota del 4 per mille, per un periodo
comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati
realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno
per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione
e l'alienazione di immobili.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare tutto quanto descritto
in premessa;
2) di stabilire per l'anno 2000 le misure
fiscali previste per le aliquote che qui di seguito vengono riportate
in maniera differenziata:
- aliquota ordinaria pari al 6 per mille;
- aliquota del 9 per mille relativamente
agli immobili che risultano non occupati e per i quali non risultano
essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
- aliquota del 2,5 per mille per i proprietari
che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale,
immobili alle condizioni definite dall'accordo territoriale siglato
in data 14/07/1999 fra le organizzazioni della proprietà
edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative,
conformemente ai criteri generali stabiliti dal decreto 5 marzo
1999 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- aliquota del 4 per mille, per un periodo
comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati
realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno
per oggetto esclusivo o prevalente della loro attività
la costruzione e l'alienazione di immobili;
- aliquota del 5,75 per mille per l'unità
immobiliare:
a) adibita ad abitazione
principale e una pertinenza, secondo i presupposti previsti dall'art.
4 del regolamento disciplinante l'applicazione dell'ICI;
b) posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile
che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti utilizzata;
c) concessa dal
proprietario in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o
ad affini di primo grado a condizione che gli stessi la occupino
a titolo di abitazione principale;
d) destinata ad
uso abitativo e assegnata dall'ATC a residenti nel Comune di Torino;
e) di proprietà
del CIT e assegnata dall'ATC a titolo di abitazione principale
a residenti nel Comune di Torino;
f) costituita da
due o più unità immobiliari contigue, occupate a
titolo di abitazione principale dallo stesso contribuente, alle
condizioni indicate all'art. 4 del regolamento disciplinante l'ICI;
g) costituente
l'unica proprietà immobiliare della quale il proprietario
non può entrare in possesso, pur avendo intimato lo sfratto
all'occupante, alle condizioni indicate all'art. 4 del regolamento
disciplinante l'ICI;
3) di confermare per l'esercizio finanziario
2000 la misura della detrazione per l'abitazione principale nell'importo
di £. 240.000 all'anno e di estendere la suddetta misura
fiscale alle tipologie impositive previste alle sopraddette lettere
b), c), d), e), f), g), nonché all'unità immobiliare,
appartenente alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa,
adibita ad abitazione principale dal socio assegnatario;
4) di stabilire, altresì, che ogni
contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire
della detrazione pari a £. 240.000, solo una volta, ad eccezione
dell'ATC per gli immobili adibiti ad uso abitativo e assegnati
a residenti nel Comune di Torino, delle cooperative edilizie a
proprietà indivisa per gli immobili adibiti ad abitazione
principale dai soci assegnatari e del CIT per gli immobili di
proprietà dello stesso, assegnati dall'ATC a titolo di
abitazione principale a residenti nel Comune di Torino;
5) di approvare la tabella A (all. 1 -
n. ) riassuntiva delle aliquote e detrazione previste per le diverse
fattispecie imponibili e di allegarla alla presente deliberazione
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
6) di dare atto che con la conferma delle
misure fiscali riassunte nella sopraddetta tabella, sono garantiti
gli equilibri di bilancio;
7) di procedere alla pubblicazione, per
estratto, della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale,
conformemente alle modalità che saranno stabilite dal decreto
dei Ministri delle Finanze e della Giustizia;
8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.