Divisione Servizi Civici e Tributari

n. ord. 29

RG - pc

2000 01041/13

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 FEBBRAIO 2000

(proposta dalla G.C. 18 febbraio 2000)

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER GLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2000.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini.

    Con deliberazione (mecc. 9901227/13) si procedeva per l'anno 1999, ad una significativa differenziazione del regime fiscale I.C.I., prevedendo diverse aliquote d'imposta.
    L'art. 30, comma 14, L. 488/1999 (L.F. 2000) stabilisce che per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta è fissato contestualmente alla data di approvazione del bilancio.
    L'art. 3, comma 53, L. 662/1996 stabilisce che se la delibera non è adottata entro il suddetto termine, si applica l'aliquota del 4 per mille.
    L'art. 52, comma 2, D.Lgs. 446/1997, così come modificato dal D.Lgs. 506/1999 stabilisce che con decreto dei Ministri delle Finanze e della Giustizia sarà definito il modello al quale il Comune dovrà attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni concernenti le variazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi.
    L'art. 2, comma 4, L. 431/1998 stabilisce che i Comuni possono deliberare l'aliquota del nove per mille relativamente agli immobili che risultano non occupati e per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
    L'art. 2, comma 4, L. 431/1998 stabilisce altresì che i Comuni possono deliberare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, un'aliquota più favorevole per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite da appositi accordi siglati a livello territoriale, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, conformemente ai criteri generali stabiliti dal decreto 5 marzo 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici.
    Nel Comune di Torino, il sopraddetto accordo, siglato il 14/07/1999, è stato voluto per stimolare, sul fronte degli affitti, una riduzione dei canoni, in attuazione della nuova legge 431/1998 in sostituzione della ventennale 392 (sull'equo canone) e si ritiene di stimolarne la diffusione attraverso una riduzione dell'aliquota dal 4,5 per mille del 1999 al 2,5 per mille.
    Conformemente al contenuto dell'art. 30, commi 12 e 13, L. 488/1999, si riconferma l'estensione alle pertinenze, così come descritte in regolamento, dei benefici riservati all'abitazione principale.
    Si riconfermano, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta pari al 5,75 per mille e della detrazione pari a L. 240.000 le fattispecie previste dal regolamento all'art. 4, comma 2.
    Si riconferma, infine, ai sensi dell'art. 3, comma, 55, L. 662/1996 l'aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare tutto quanto descritto in premessa;
2)    di stabilire per l'anno 2000 le misure fiscali previste per le aliquote che qui di seguito vengono riportate in maniera differenziata:
-    aliquota ordinaria pari al 6 per mille;
-    aliquota del 9 per mille relativamente agli immobili che risultano non occupati e per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
-    aliquota del 2,5 per mille per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dall'accordo territoriale siglato in data 14/07/1999 fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, conformemente ai criteri generali stabiliti dal decreto 5 marzo 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici;
-    aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della loro attività la costruzione e l'alienazione di immobili;
-    aliquota del 5,75 per mille per l'unità immobiliare:
    a)    adibita ad abitazione principale e una pertinenza, secondo i presupposti previsti dall'art. 4 del regolamento disciplinante l'applicazione dell'ICI;
    b)    posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata;
    c)    concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o ad affini di primo grado a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale;
    d)    destinata ad uso abitativo e assegnata dall'ATC a residenti nel Comune di Torino;
    e)    di proprietà del CIT e assegnata dall'ATC a titolo di abitazione principale a residenti nel Comune di Torino;
    f)    costituita da due o più unità immobiliari contigue, occupate a titolo di abitazione principale dallo stesso contribuente, alle condizioni indicate all'art. 4 del regolamento disciplinante l'ICI;
    g)    costituente l'unica proprietà immobiliare della quale il proprietario non può entrare in possesso, pur avendo intimato lo sfratto all'occupante, alle condizioni indicate all'art. 4 del regolamento disciplinante l'ICI;
3)    di confermare per l'esercizio finanziario 2000 la misura della detrazione per l'abitazione principale nell'importo di £. 240.000 all'anno e di estendere la suddetta misura fiscale alle tipologie impositive previste alle sopraddette lettere b), c), d), e), f), g), nonché all'unità immobiliare, appartenente alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dal socio assegnatario;
4)    di stabilire, altresì, che ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della detrazione pari a £. 240.000, solo una volta, ad eccezione dell'ATC per gli immobili adibiti ad uso abitativo e assegnati a residenti nel Comune di Torino, delle cooperative edilizie a proprietà indivisa per gli immobili adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari e del CIT per gli immobili di proprietà dello stesso, assegnati dall'ATC a titolo di abitazione principale a residenti nel Comune di Torino;
5)    di approvare la tabella A (all. 1 - n. ) riassuntiva delle aliquote e detrazione previste per le diverse fattispecie imponibili e di allegarla alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
6)    di dare atto che con la conferma delle misure fiscali riassunte nella sopraddetta tabella, sono garantiti gli equilibri di bilancio;
7)    di procedere alla pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, conformemente alle modalità che saranno stabilite dal decreto dei Ministri delle Finanze e della Giustizia;
8)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.