Divisione Servizi Civici e Tributari

n. ord. 28

RG

2000 01040/13

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 FEBBRAIO 2000

(proposta dalla G.C. 18 febbraio 2000)

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - CONFERMA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini.

    Il D.L.gs. 360/1998 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e ha dato facoltà ai Comuni di deliberare, nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione (art. 30, comma 14, L. 488/1999), la variazione dell'aliquota dell'addizionale stessa.
    La suddetta variazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L.gs. 360/1998 non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali.
    Con atto (mecc. 9901226/13), il Consiglio Comunale, in data 22/03/1999, aveva provveduto a deliberare, per le motivazioni in esso riportate, che vengono fatte proprie in questa sede, la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura pari a 0,1 punto percentuale, variazione questa necessaria a garantire gli equilibri di bilancio.
    L'art. 30, comma 14, Legge 488/1999 (L.F. 2000) stabilisce che, per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissato contestualmente alla data di approvazione del bilancio.
    Per l'anno 2000, si ritiene di dover confermare la sopraddetta misura percentuale.
    L'art. 52, comma 2, D.L.gs. 446/1997 così come modificato dal D.Lgs. 506/1999 stabilisce che con decreto dei Ministri delle Finanze e della Giustizia sarà definito il modello al quale il Comune dovrà attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni concernenti le variazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di confermare, anche per l'anno 2000, per le ragioni meglio descritte in premessa, la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone nella misura pari a 0,1 punto percentuale, misura questa indispensabile a garantire gli equilibri di bilancio;
2)    di procedere alla pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, conformemente alle modalità che saranno stabilite dal decreto dei Ministri delle Finanze e della Giustizia;
3)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.