Divisione Servizi Civici e Tributari
n. ord. 28
RG
2000 01040/13
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - CONFERMA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA.
Proposta del Vicesindaco Carpanini.
Il D.L.gs. 360/1998 ha istituito, a
decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche e ha dato facoltà ai
Comuni di deliberare, nei termini previsti per l'approvazione
del bilancio di previsione (art. 30, comma 14, L. 488/1999), la
variazione dell'aliquota dell'addizionale stessa.
La suddetta variazione, ai sensi dell'art.
1, comma 3, D.L.gs. 360/1998 non può eccedere complessivamente
0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a
0,2 punti percentuali.
Con atto (mecc. 9901226/13), il Consiglio
Comunale, in data 22/03/1999, aveva provveduto a deliberare, per
le motivazioni in esso riportate, che vengono fatte proprie in
questa sede, la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura pari
a 0,1 punto percentuale, variazione questa necessaria a garantire
gli equilibri di bilancio.
L'art. 30, comma 14, Legge 488/1999 (L.F.
2000) stabilisce che, per l'anno 2000, il termine previsto per
deliberare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche è fissato contestualmente alla data di
approvazione del bilancio.
Per l'anno 2000, si ritiene di dover confermare
la sopraddetta misura percentuale.
L'art. 52, comma 2, D.L.gs. 446/1997 così
come modificato dal D.Lgs. 506/1999 stabilisce che con decreto
dei Ministri delle Finanze e della Giustizia sarà definito
il modello al quale il Comune dovrà attenersi per la trasmissione,
anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni concernenti
le variazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di confermare, anche per l'anno 2000,
per le ragioni meglio descritte in premessa, la variazione dell'aliquota
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
nella misura pari a 0,1 punto percentuale, misura questa indispensabile
a garantire gli equilibri di bilancio;
2) di procedere alla pubblicazione, per
estratto, della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale,
conformemente alle modalità che saranno stabilite dal decreto
dei Ministri delle Finanze e della Giustizia;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.