Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale n.
ord. 62
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali
2000 01039/64
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELLA SOCIETA' ENVIRONMENT PARK S.P.A. IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL 23.07.1996 - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE.
Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con l'Assessore Passoni e
l'Assessore Viano.
Il Consiglio Comunale di Torino con
deliberazione n. 253 del 23 luglio 1996 (mecc. 9604291/09) ha
approvato un Protocollo di Intesa con le Società SECOSID
S.p.A. e SPI S.p.A., sottoscritto con atto a rogito notaio Mario
Sicignano in data 9 ottobre 1996, repertorio n. 29662/10278, concernente,
tra l'altro, la disponibilità della SECOSID (ora CimiMontubi
S.p.A.) a cedere alla Città parte della sua proprietà
immobiliare nell'ambito della spina 3 del nuovo PRGC di Torino,
come anticipazione delle cessioni obbligatorie di aree per servizi
previste per l'attuazione del Piano regolatore (Parco della Dora),
e con la precisazione, contenuta nello stesso protocollo d'intesa,
che il Comune intende localizzare nell'ambito della spina
3 un Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente mediante
l'utilizzo di propri diritti edificatori.
Il predetto protocollo prevede inoltre,
all'interno del programma di riqualificazione urbana per soddisfare
l'interesse pubblico al risanamento ambientale del comparto, che
gran parte della proprietà immobiliare (ceduta da
Secosid al Comune) sarà gratuitamente messa dal Comune
a disposizione della società a partecipazione pubblica
che svilupperà l'iniziativa del Parco Tecnologico per l'Ambiente
- Environment Park, la quale parteciperà con proprie risorse
alla realizzazione delle relative preurbanizzazioni e urbanizzazioni.
Il Consiglio Comunale con le deliberazioni
n. 150 e 151 del 29 maggio 1996 (mecc. 9603103/21 e mecc. 9603107/21)
approvava rispettivamente, la partecipazione della Città,
per una quota pari al 9% del capitale sociale, e la partecipazione
di A.E.M. Torino S.p.A., A.M.I.A.T., A.A.M. Torino S.p.A., alla
costituzione della società Parco Scientifico Tecnologico
per l'ambiente - Environment Park Torino S.p.A. finalizzata
al raggiungimento di obiettivi rientranti negli scopi istituzionali
del Comune e, in particolare, nel settore dello sviluppo economico
(art. 9, c. 1, L. 142/90) e della tutela dell'ambiente.
Con deliberazione del 3 dicembre 1996
(mecc. 9608144/09) la Giunta Comunale prendeva atto che il parco
Tecnologico per l'Ambiente rientrava nei programmi finanziati
dalla Comunità Europea, e che pertanto, ai fini dell'ottenimento
dei finanziamenti, era necessario anticipare gli effetti della
promessa cessione dei terreni dalla Secosid alla Città
di Torino, approvando così la costituzione del diritto
di uso dalla Secosid a favore del Comune di Torino su un'area
di 85.000 mq., finalizzata alla realizzazione del Parco tecnologico.
Inoltre sempre al fine di consentire la realizzazione del Parco
stesso, veniva stipulato un accordo di programma tra Città
e Regione in data 29 novembre 1996 ratificato dal Consiglio Comunale
con deliberazione del 17 dicembre 1996 (mecc. 9708257/09).
Con atto a rogito del notaio Sicignano
in data 18 dicembre 1996, rep. 29891/10399 la Secosid costituiva
a favore della Città il diritto d'uso a titolo gratuito
della durata di sei mesi, successivamente prorogato fino al 18
dicembre 1997 con atto notarile esecutivo della deliberazione
della Giunta comunale del 22 luglio 1997 (mecc. 9703817/09), sui
terreni predetti, ribadendo in premessa che l'area in questione
di 85.000 mq. rappresentava una porzione della più ampia
area di 140.000 mq. che doveva essere ceduta al Comune in forza
dell'art 2 del protocollo d'intesa e che tale passaggio di proprietà
sarebbe dovuto avvenire subito dopo la sottoscrizione dell'Accordo
di programma per 70.000 mq. come cessione gratuita al Comune e
per i restanti 15.000 mq. come acquisto a titolo oneroso da parte
della Environment Park S.p.A.. Detto accordo di programma è
stato ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del
17 dicembre 1996 (mecc. 9608257/09).
In attuazione di quanto previsto negli
atti sopra citati, la Environment Park S.p.A. con atto a rogito
del notaio Sicignano del 27 febbraio 1997, rep.30151/10528, acquistava
dalla Secosid S.p.A. l'area di 15.000 mq., priva dei diritti edificatori,
che la Secosid si riservava nella sua piena proprietà e
disponibilità per utilizzarli su restanti aree di sua proprietà.
Environment Park effettuava le opere di preurbanizzazione volte
alla bonifica ambientale e alla demolizione e rimozione dei manufatti
esistenti, a sua cura e spese, come statuito nel medesimo atto
di acquisto, e come previsto nella deliberazione della Giunta
Comunale del 18 marzo 1997 (mecc. 9701812/08) per interventi sulla
parte di area già in uso alla Città.
In data 7 ottobre 1997, con deliberazione
n. 3257 (mecc. 9706534/20), la Giunta Comunale autorizzava Environment
Park S.p.A. ad avviare gli interventi per la realizzazione del
parco tecnologico per l'ambiente, senza soluzione di continuità
rispetto alle preventive opere di preparazione dell'area, previo
ritiro della concessione edilizia e nelle more della cessione
gratuita dell'area dalla CimiMontubi alla Città di Torino,
già concessa in uso gratuito.
In data 15 ottobre 1997 la Environment
Park S.p.A. otteneva dal Comune la concessione edilizia n. 543/97
per la costruzione di due blocchi di edifici con destinazione
rispettivamente ad uffici e produttiva e singoli fabbricati, insistenti
in parte sui 15.000 mq. di sua proprietà, ed in parte su
una porzione dei 70.000 mq. di proprietà CimiMontubi (già
Secosid).
Nel febbraio 1998 venivano ultimati i
lavori di bonifica e di preurbanizzazione su tutta l'area.
Nel frattempo Environment Park S.p.A.
realizzava il primo blocco di edifici, così come autorizzato
dal Comune, nel rispetto delle tempistiche imposte dai finanziamenti
comunitari.
Con atto a rogito notaio Sicignano in
data 27 maggio 1999, rep.32828/12130, la società CimiMontubi
(subentrata per fusione alla Secosid S.p.A.) trasferiva alla Città
a titolo gratuito la proprietà sulle aree quivi meglio
determinate in complessivi mq. 66800, sulle quali la società
cedente aveva già riconosciuto il diritto d'uso a favore
della Città; contestualmente la Società cedente
dava atto che sulle aree sussistevano taluni fabbricati già
realizzati dalla Società Environment Park, a seguito di
concessione edilizia del 15 ottobre 1997 n. 543/97.
Oggi, in attuazione del protocollo d'intesa
approvato il 23 luglio 1996 dal Consiglio Comunale, si rende necessario
mettere a disposizione della Società Environment Park la
quota parte della proprietà immobiliare ceduta alla Città
dalla società CimiMontubi, corrispondente alle aree di
circa mq. 37.560 di pertinenza del Parco Tecnologico per l'Ambiente,
nonché l'utilizzo dei diritti edificatori spettanti al
Comune, costituendo di conseguenza il diritto di superficie sulle
aree stesse per la durata di novantanove anni ed alle condizioni
previste nella bozza di Convenzione che si allega,
diritto corredato delle opportune potenzialità edificatorie.
Infatti, ferma restando la previsione
di messa a disposizione gratuita di parte dell'area in oggetto,
di cui al più volte citato protocollo d'intesa del 23 luglio
1996, si precisa che il Comune nel mettere a disposizione l'area
a favore della società, ha altresì utilizzato propri
diritti edificatori, derivanti da altre aree, che hanno incrementato
il valore dell'area in oggetto, come previsto nello stesso protocollo
d'intesa in cui si è precisato che la Città in relazione
all'ambito spina 3 rappresenta un soggetto attuatore
per la trasformazione dell'ambito medesimo in quanto titolare
di una quota rilevante di diritti edificatori che ha inteso utilizzare
con la localizzazione anche del parco scientifico tecnologico
nell'ambito spina 3. Quindi per procedere alla trasformazione
dell'ambito si è reso necessario localizzare i diritti
edificatori comunali sull'area in oggetto in quanto la società
CimiMontubi (già Secosid) nelle cessioni delle predette
aree, si è sempre riservata i relativi diritti edificatori
per utilizzarli su restanti aree di sua proprietà.
Ciò detto ed atteso l'incremento
di valore che l'area riporterà a trasformazione avvenuta,
si intende prevedere la prestazione di una contropartita economica
in sede di regolazione complessiva dei rapporti tra le parti,
quale determinata nella allegata convenzione, sulla base di una
perizia redatta da un collegio peritale composto dai rappresentanti
delle parti, che si allega.
Detta convenzione permette di realizzare
da parte di Environment Park S.p.A., quale società a prevalente
partecipazione pubblica, il Parco Tecnologico, nell'intento di
evitare utilizzazioni speculative e promuovendo al contempo finalità
sociali e pubbliche.
L'operazione così configurata risponde
infine all'interesse pubblico perseguito dalla società
consistente nella riqualificazione ambientale e nel rafforzamento
del tessuto produttivo cittadino, inscrivibile in positivo nel
bilancio ambientale della Città _ a condizione che l'oggetto
sociale di Environment Park S.p.A. non venga mutato nelle sue
parti essenziali, né venga mutata la prevalente partecipazione
pubblica al capitale sociale della società.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
Per le motivazioni di cui in premessa:
1) di approvare, in attuazione di quanto
previsto dal protocollo d'intesa approvato il 23 luglio 1996 dal
Consiglio Comunale, la costituzione a favore della Società
Environment Park S.p.A. del diritto di superficie sulle aree di
pertinenza del Parco Tecnologico per l'Ambiente, pervenute in
maggior corpo alla Città dalla società CimiMontubi.
Il diritto avrà la durata di novantanove anni e sarà
disciplinato dalle condizioni previste nella bozza di Convenzione
che prevedono tra l'altro un corrispettivo quale determinato nella
allegata convenzione, sulla base di una perizia redatta da un
collegio peritale composto dai rappresentanti delle parti. La
convenzione e la perizia si allegano alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - 2 - nn. );
2) di subordinare l'effettuazione di tale
operazione alla condizione risolutiva che l'oggetto sociale di
Environment Park S.p.A. non venga mutato nelle sue parti essenziali,
né venga mutata la prevalente partecipazione pubblica al
capitale sociale;
3) di dichiarare che il presente provvedimento
non comporta impegno di spesa per la Città;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
Emendamento all'allegato n. 2 al provvedimento: Perizia
terreni Environment Park. Valutazione relativa alla concessione
di 25.000 mq di SLP (soli diritti edificatori) da parte della
Città di Torino alla società Environment Park S.p.A.:
- A pag. 2, alla voce: Parametri, al punto d: Valore di mercato dei diritti edificatori, la voce: £/mq. è sostituita con la seguente: £/mc.