Divisione Servizi Culturali Settore Eventi Culturali
N. ord. 24
2000 00948/45
OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 169/98 (MECC. 9803134/45) ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 1° GIUGNO 1998. REVOCA. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Perone.
Con la deliberazione n. 169/98 in data
1° giugno 1998 (mecc. 9803134/45), avente per oggetto Giorni
d'Estate 1998. Convenzione tra Comune di Torino e Comuni di Borgaro
T.se e Caselle T.se per la gestione congiunta del punto spettacolo
estivo Colonia Sonora al parco Chico Mendes. Approvazione
convenzione tra i Comuni, il Consiglio Comunale ha approvato
la Convenzione di durata triennale tra gli Enti citati definendo
le finalità e gli obiettivi da raggiungere nell'arco temporale
prefissato.
Successivamente, con nota in data 25 novembre
1998, il Comune di Caselle Torinese comunicava l'intenzione di
recedere unilateralmente dalla Convenzione per l'impossibilità
di reperire le risorse economiche necessarie; l'edizione 1999
di Colonia Sonora veniva comunque realizzata con l'impegno
della Città di Torino e del Comune di Borgaro Torinese.
L'art. 6 della citata Convenzione prevede
che l'Ente Gestore del punto spettacolo presenti entro il 30 novembre
di ogni anno un bilancio previsionale delle manifestazioni con
un cartellone artistico provvisorio per l'anno successivo. Nessun
Ente o associazione ha provveduto a far pervenire una propria
proposta nei termini indicati (e neppure successivamente) per
l'organizzazione di Colonia Sonora. Si deve anzi prendere
atto che l'Associazione RADAR, realizzatrice della rassegna nelle
passate edizioni, ha formalmente comunicato in data 25 gennaio
2000 di ritenere conclusa la propria esperienza quale gestore
delle attività estive presso il Parco Chico Mendes.
D'altro canto la programmazione dell'Assessorato
si sta indirizzando verso nuove modalità di organizzazione
dei Giorni d'Estate a partire da quest'anno, con la
concentrazione dei vari festival, finora diffusi sul territorio
metropolitano, in non più di due punti che possano meglio
valorizzare e rendere visibili la ricchezza e la varietà
delle proposte artistiche. In questo contesto la sperimentazione
progettuale e di intervento che ci si proponeva con la Convenzione
(art. 1) può ritenersi validamente conclusa con un anno
di anticipo, in quanto le indicazioni che gli uffici e le associazioni
hanno tratto dalla realizzazione del punto spettacolo congiunto
di Borgaro (come degli altri punti congiunti) costituiranno l'indispensabile
bagaglio di esperienza per le nuove realizzazioni.
La revoca della Convenzione appare quindi
un passaggio conseguente per aprire la nuova fase progettuale
che modificherà l'impostazione dei Giorni d'Estate.
Ciò naturalmente non può e non deve pregiudicare,
anche nei confronti del Comune di Borgaro, quanto previsto nel
Protocollo d'Intesa sulle Risorse Culturali sottoscritto nel 1997,
quindi il permanente interesse della Città di Torino ad
attuare tutte le forme di collaborazione con gli altri Enti Locali
per la crescita e lo sviluppo delle opportunità culturali
dell'area metropolitana.
Poiché ai sensi dell'art. 3 della
Convenzione l'esplicita rinuncia deve intervenire sei mesi prima
della scadenza annuale, si rende necessario dichiarare il presente
provvedimento immediatamente eseguibile.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni
espresse in narrativa che integralmente si richiamano, la revoca
della Convenzione stipulata tra il Comune di Torino ed i Comuni
di Borgaro Torinese e Caselle Torinese, per la gestione congiunta
del punto spettacolo Colonia Sonora, approvata con deliberazione
(mecc. 9803134/45) citata in narrativa.
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma,
della Legge 8 giugno 1990, n. 142.