Divisione Economia e Sviluppo                                                                                                                 n. ord. 21                                                                                                                                                                                      

 Settore Sport n. mecc.                                                                                                                           2000 00391/10

RG

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 1° febbraio 2000)

OGGETTO: COMPLESSO SPORTIVO COSTITUENTE EX DOPOLAVORO LANCIA, SITO IN PIAZZA DI ROBILANT - CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE AL CENTRO SPORT U.S. ACLI TORINO SOC. COOP. A. R.L. - MODIFICA DELLA CONVENZIONE.

    Proposta dell'Assessore Perone,
    di concerto con l'Assessore Passoni.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 luglio 1999 (mecc. 9905225/10), esecutiva dal 26 luglio 1999, la Città ha assegnato la gestione del complesso sportivo costituente ex Dopolavoro Lancia sito in Torino tra le vie San Paolo, Tolmino e Renier, con ingresso da P.zza di Robilant 16 al Centro Sport U.S. ACLI Torino Soc. Coop. a R.L., affiliata all'U.S. ACLI, con sede in Torino, Piazza di Robilant 16, P. IVA 07777950010, nella persona del Presidente Sig. Giovanni Girardo, nato a Torino il 4/2/1948, residente in Moncalieri (TO), Strada Torino n. 12/A, C.F. GRRGNN48B04L219N ed è stata approvata la relativa convenzione di durata ventinovennale, a far tempo dal 1° agosto 1999.
    Il 20 ottobre u.s., a rogito notaio Dr. Luigi Mazzucco, è stato stipulato l'atto notarile.
    Il Consiglio Comunale con la mozione n. 46 approvata il 25 ottobre u.s., (mecc. 9909071/02), ha impegnato la Giunta Comunale a predisporre la modifica dell'articolo 16 del contratto.
   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare la modifica dell'ultimo capoverso dell'articolo 16 della convenzione tra il Comune di Torino e il Centro Sport U.S. ACLI Torino Soc. Coop. a R.L., affiliata all'U.S. ACLI, deliberata con provvedimento (mecc. 9905225/10) citato in narrativa e stipulata con rogito notaio Dr. Luigi Mazzucco in data 20 ottobre 1999, che pertanto assumerà la seguente nuova formulazione: “Il concessionario stipulerà apposita polizza assicurativa che garantisca tutti i frequentatori per danni o incidenti alle cose, alle persone e alla struttura, con un congruo massimale minimo previsto per responsabilità civile verso terzi, in caso di infortunio e/o morte di L. 2.000.000.000 pari a Euro 1.032.913,80 indicizzato. Si farà inoltre carico dell'assicurazione dei fabbricati.
    Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione, del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.P.R. 626/94, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente concessione.
    La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).”
    Tutte le eventuali spese di integrazione dell'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti, riferite alla modifica di cui sopra, che trovano capienza sui fondi appositamente impegnati da parte del Settore competente, saranno a carico della Città;
2)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.