Divisione Economia e Sviluppo n. ord. 21
Settore Sport n. mecc. 2000 00391/10
RG
OGGETTO: COMPLESSO SPORTIVO COSTITUENTE EX DOPOLAVORO LANCIA, SITO IN PIAZZA DI ROBILANT - CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE AL CENTRO SPORT U.S. ACLI TORINO SOC. COOP. A. R.L. - MODIFICA DELLA CONVENZIONE.
Proposta dell'Assessore Perone,
di concerto con l'Assessore Passoni.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 12 luglio 1999 (mecc. 9905225/10), esecutiva dal 26 luglio
1999, la Città ha assegnato la gestione del complesso sportivo
costituente ex Dopolavoro Lancia sito in Torino tra le vie San
Paolo, Tolmino e Renier, con ingresso da P.zza di Robilant 16
al Centro Sport U.S. ACLI Torino Soc. Coop. a R.L., affiliata
all'U.S. ACLI, con sede in Torino, Piazza di Robilant 16, P. IVA
07777950010, nella persona del Presidente Sig. Giovanni Girardo,
nato a Torino il 4/2/1948, residente in Moncalieri (TO), Strada
Torino n. 12/A, C.F. GRRGNN48B04L219N ed è stata approvata
la relativa convenzione di durata ventinovennale, a far tempo
dal 1° agosto 1999.
Il 20 ottobre u.s., a rogito notaio Dr.
Luigi Mazzucco, è stato stipulato l'atto notarile.
Il Consiglio Comunale con la mozione n.
46 approvata il 25 ottobre u.s., (mecc. 9909071/02), ha impegnato
la Giunta Comunale a predisporre la modifica dell'articolo 16
del contratto.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare la modifica dell'ultimo
capoverso dell'articolo 16 della convenzione tra il Comune di
Torino e il Centro Sport U.S. ACLI Torino Soc. Coop. a R.L., affiliata
all'U.S. ACLI, deliberata con provvedimento (mecc. 9905225/10)
citato in narrativa e stipulata con rogito notaio Dr. Luigi Mazzucco
in data 20 ottobre 1999, che pertanto assumerà la seguente
nuova formulazione: Il concessionario stipulerà apposita
polizza assicurativa che garantisca tutti i frequentatori per
danni o incidenti alle cose, alle persone e alla struttura, con
un congruo massimale minimo previsto per responsabilità
civile verso terzi, in caso di infortunio e/o morte di L. 2.000.000.000
pari a Euro 1.032.913,80 indicizzato. Si farà inoltre carico
dell'assicurazione dei fabbricati.
Il concessionario risponderà di
tutti i fatti di gestione, del comportamento del proprio personale,
dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo
per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.P.R. 626/94,
e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne
da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione
presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti,
anche nei confronti di terzi, per effetto della presente concessione.
La Civica Amministrazione potrà
comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza
nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione
e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato
e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente
imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa
previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego
degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori
od operanti ad altro titolo).
Tutte le eventuali spese di integrazione
dell'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti, riferite
alla modifica di cui sopra, che trovano capienza sui fondi appositamente
impegnati da parte del Settore competente, saranno a carico della
Città;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.