Divisione Servizi Civici e Tributari

2000 00275/13

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 FEBBRAIO 2000 (h. 16,00)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - REGOLAMENTO - MODIFICHE AGLI ARTICOLI - 14 COMMA 3 E 11 - ART. 15.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 dicembre 1999 (mecc. 9909914/13) sono state approvate delle modifiche ad alcuni articoli del regolamento istitutivo del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 1998 (mecc. 9810083/13), in quanto trattandosi di una normativa fortemente innovativa, è emersa in sede di applicazione la necessità di modificare e integrare il testo di alcuni articoli per una maggiore chiarezza interpretativa.
    Tra gli articoli novellati quelli che necessitano di ulteriori modifiche, al fine di non lasciare dubbi interpretativi, sono quelli relativi al canone da corrispondersi per i traslochi (art. 14 c. 11) e all'occupazione con attrezzature di cantiere per lavori di riqualificazione (art. 14 c. 3).
    Inoltre visto da ultimo l'articolo 18 della Legge Finanziaria per il 2000 (L. n.488 del 23/12/99 pubblicata nella G.U. n. 302 del 27/12/1999) che ha innovato l'articolo 63 lettera f) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo del canone di occupazione suolo e aree pubbliche, la cui normativa era stata recepita dal Regolamento Comunale omonimo dall'articolo 15 - Cavi e Condutture -, si rende necessario modificare l'articolo 15 Cavi e Condutture del Regolamento C.O.S.A.P. e il punto relativo nell'allegato "A ".
    L'Allegato "A" - Determinazione della Tariffa Ordinaria e dei Coefficienti Moltiplicatori _ viene inoltre integrato nel punto B comma 8.
    In applicazione dell'art. 44 c. 3 del Regolamento sul Decentramento il presente provvedimento non è stato sottoposto al parere delle Circoscrizioni previsto dal regolamento medesimo.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui si intendono richiamati, il nuovo testo degli artt. 14 c. 3 e c. 11 e art. 15 del Regolamento C.O.S.A.P. della Città di Torino e dell'Allegato "A" punto B comma 3 e 8, come risulta dai documenti allegati (all. 1 e 2 - nn. ) che fanno parte integrante del presente provvedimento;
2)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

ALLEGATO 1

ART. 14 - COMMISURAZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI PARTICOLARI

3.    In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'attivazione di nuove attività commerciali per un periodo massimo di 2 anni. Negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana la Giunta Comunale potrà altresì ridurre, fino all'esenzione, il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione.

11.    Per le occupazioni per traslochi la tariffa è determinata prendendo a base quella per "riserva di parcheggio su aree pubbliche per uso privato" prevista per la III categoria viaria, senza le maggiorazioni di cui al precedente comma 5. Per tali occupazioni il canone da corrispondere si determina moltiplicando per 8 la tariffa oraria relativa alla somma dei metri quadrati occupati nelle località di carico e di scarico e dà diritto ad una riserva di parcheggio complessivamente non superiore a 16 ore, comprese nella stessa giornata. Per i traslochi che prevedono un'occupazione superiore alle 16 ore nello stesso giorno, per le ore eccedenti le 16 si applica analiticamente la tariffa oraria. Per i traslochi effettuati in più giorni, nei giorni successivi al primo, si applica analiticamente la tariffa oraria. Gli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione stabiliscono il termine minimo entro il quale deve essere presentata la domanda. Tali uffici potranno, eccezionalmente, derogare dal termine, previo raddoppio del canone di occupazione. La quietanza del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione ed essa è valida per le due località interessate dal trasloco. L'Amministrazione potrà stabilire per le Aziende di trasloco iscritte all'apposito Albo dimensioni forfettarie di occupazione con possibilità d'eccedenza non superiore al 25% e modalità particolari di pagamento anticipato e di rilascio delle autorizzazioni.

ART. 15 - CAVI E CONDUTTURE PER L'EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI

1. Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria per utenza, stabilita dalla legge.

2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno a mezzo conto corrente postale intestato al Comune.

ALLEGATO 2

PUNTO B comma 3:

Occupazioni permanenti con cavi e condutture per l'erogazione dei pubblici servizi: la tariffa è stabilita dalla legge.

PUNTO B comma 8:

Occupazioni temporanee per gli operatori dello Spettacolo Viaggiante: si applica la tariffa ordinaria della III categoria articolata in 3 fasce di superficie:

-    Occupazioni da 1 a 100 mq.: coefficiente 0,50 della tariffa ordinaria;
-    Occupazioni da 101 a 1000 mq. nonchè i mezzi abitativi e le attrazioni di cui all'art. 14 del Regolamento per le assegnazioni delle aree agli spettacoli viaggianti vigente:
    cooefficiente 0,25 della tariffa ordinaria;
-    Occupazioni oltre i 1000 mq.: coefficiente 0,10 della tariffa ordinaria.