Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale
99 12871/64
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali
OGGETTO: ATM - PROVVEDIMENTI DI ACQUISIZIONE TERRENI E REGOLARIZZAZIONE UTILI GESTIONE PARCHEGGI COME PREVISTO DA CONTRATTO DI SERVIZIO.
Proposta dell'Assessore Peveraro,
di concerto con il Vicesindaco Carpanini,
(a nome dell'Assessore Corsico),
e dell'Assessore Passoni.
Attualmente l'Azienda Speciale Torinese
Mobilità ha in essere con la Città diverse convenzioni,
concessioni e contratti di servizio che riguardano soprattutto
il trasporto pubblico e la sosta a pagamento su suolo pubblico
ed in strutture dedicate, e tra questi il contratto di servizio
per la sosta a pagamento.
L'articolo 7 di detto contratto stabilisce
che: "I risultati netti di gestione consuntivati sino a tutto
il 31 dicembre 1998 e pari a L. 35.667.836.153 saranno, con apposita
deliberazione del Consiglio Comunale, portati ad aumento del capitale
di dotazione dell'AT.M. e troveranno contropartita nell'attivo
patrimoniale sia in investimenti già realizzati sia in
opere da realizzare a seguito di apposite deliberazioni di affidamento
da parte della Città".
La Città pertanto intende procedere
ad un aumento del capitale dell'ATM nell'anno 2000 mediante accensione
di un mutuo per L. 35.667.836.153. Tale cifra è correlata
agli utili della gestione parcheggi relativi agli esercizi ante
1999, che per L. 18.084.596.521 (esercizi 1997 - 1998) sono iscritti
nel patrimonio netto della società, e per L. 17.583.239.632
(ante 1997) sono iscritti come debiti verso la Città.
Si ritiene di conseguenza di proporre
la distribuzione di utili per L. 18.084.596.521 e di accertare
i crediti derivanti dalla gestione ante 1997, che l'ATM ha contabilizzato
quali debiti verso la Città per L. 17.583.239.632 procedendo
alla definizione della partita finanziaria solo al momento del
versamento dell'aumento del capitale sociale sopra indicato.
La Città, con provvedimento della
Giunta Comunale del 26 agosto 1999 (mecc. 9907476/06), esecutiva
dal 16 settembre 1999, ha inoltre rinviato la costituzione del
diritto di superficie in favore dell'ATM, sempre in base
a quanto previsto dal predetto contratto di servizio per
la sosta a pagamento, sulle aree denominate "Fontanesi"
e "Nizza-Carducci" poiché non ancora di proprietà
della Città medesima bensì dell'ATM.
Atteso che la costituzione di tale diritto
reale in capo all'ATM è necessaria come aspetto sinallagmatico
del contratto di servizio in parola, appare necessario, al fine
di favorire la piena operatività del contratto di servizio
de quo, acquisire la proprietà delle aree citate, con riserva
dei diritti di superficie sulle aree stesse, per costruzioni destinate
a servizi pubblici, con le modalità e secondo i tempi che
saranno specificati in un successivo provvedimento, anche con
riferimento al contratto di servizio dei parcheggi, e ciò
al fine di evitare un doppio trasferimento dei diritti conseguente
al trasferimento della proprietà piena alla Città
di Torino ed alla successiva costituzione del diritto di superficie
in capo ad ATM.
Le aree sono individuate a catasto come
segue:
- comprensorio Fontanesi, pari ad una superficie
totale di mq. 4691 così composta: mq. 2421 scoperta e mq.
2270 coperta, suddivisa in mq. 1900 con un fabbricato ex deposito
e mq. 370 con uffici, meglio descritto al N.C.E.U. foglio 169,
n. 120, sub 1, valore massimo Lire 4.691.000.000 al netto del
valore dei fabbricati attualmente esistenti ed in corso di demolizione
(all. 2);
- comprensorio Nizza/Bramante, mq. 5443,
valore massimo L. 1.360.750.000 parte del foglio catasto terreni
n. 1377, particella n. 364 e N.C.E.U. f. 90, n. 47, sub 1 (all.
3).
Il valore della piena proprietà,
che emerge dai libri sociali e corrisponde ad una perizia effettuata
dal dr. Emilio Rossi approvata dal Consiglio Comunale in data
13 marzo 1997 è di Lire 6.051.750.000.
Nel predetto provvedimento di costituzione
dei diritti di superficie, sarà determinato il valore dei
diritti stessi, che, risultando inferiore al valore della piena
proprietà, comporterà per la Città un risparmio
del costo di acquisizione delle aree, unitamente ad un risparmio
fiscale.
I diritti di superficie dovranno avere
durata temporanea e, scaduti i termini, i diritti del superficiario
ATM si estingueranno con conseguente passaggio delle costruzioni
alla Città di Torino.
Considerando che tali aree furono date
in proprietà all'ATM al momento della costituzione dell'Azienda
Speciale, e quindi contribuiscono tuttora a formare il suo Capitale
di Dotazione, si ritiene di attuare detto trasferimento della
proprietà, con riserva dei diritti di superficie, attraverso
una riduzione del capitale di dotazione per l'importo corrispondente
al valore del diritto stesso, dedotto il valore dei diritti di
superficie riservati in capo ad ATM.
Si propone pertanto tale operazione, una
volta eseguita la prospettazione dell'interesse pubblico della
Città che nel caso di specie assume anche un rilievo dal
punto di vista fiscale.
Tra la Città e l'ATM è altresì
vigente la convenzione, approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale 5 marzo 1998 (mecc. 9800798/64), per l'uso degli impianti
fissi ferrofilotranviari e di fermata. Con il presente provvedimento
si ritiene opportuno e necessario, pur nel confermare la proprietà
in capo alla Città degli impianti fissi ferrofilotranviari
e di fermata di cui sopra e la loro concessione in uso all'ATM,
la quale per la concessione di tale diritto corrisponde un canone
alla Città come previsto dall'art. 3.1, laddove è
usata impropriamente la terminologia "acquisto" anzichè
"concessione" del diritto d'uso, nonchè nel confermare
il diritto d'uso attribuito ad ATM, denominato impropriamente
all'art. 4.6 "acquisto" anzichè "concessione"
di costruire e gestire nuove tratte dotate di impianti fissi ferrofilotranviari
e di fermata, specificare quanto segue:
- qualora l'onere relativo a prolungamenti
o relativo alla realizzazione di nuove tratte venga assunto a
carico del bilancio comunale, l'ATM è tenuta a corrispondere
per la concessione in uso un canone da determinarsi prima dell'entrata
in esercizio del prolungamento o della tratta;
- all'ATM farà altresì carico
l'onere dei rinnovi e delle migliorie nonché della manutenzione
ordinaria e straordinaria sia degli armamenti che del suolo sul
quale i medesimi insistono con la precisazione che la previsione
di tale obbligo, relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria
del suolo pubblico su cui insistono gli armamenti, anche se di
uso promiscuo, costituisce integrazione alla convenzione di cui
sopra.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare la riduzione del Capitale
di Dotazione dell'Azienda Speciale ATM per l'importo equivalente
al diritto di proprietà delle aree denominate "Fontanesi"
e "Nizza- Carducci" come individuate in narrativa e
che furono conferite all'ATM come parte del Capitale di Dotazione
al momento della sua costituzione in Azienda Speciale mediante
assegnazione alla Città del diritto di proprietà
sulle aree stesse con riserva a favore di ATM dei diritti di superficie
che saranno valutati e disciplinati con successivi provvedimenti
deliberativi, demandando sin da ora alla Giunta Comunale l'approvazione
del valore, della durata, che dovrà essere temporanea,
dell'esatto contenuto, delle modalità di esercizio dei
diritti e di quant'altro inerente e conseguente, anche con riferimento
al contratto di servizio di cui in premessa, nonché di
individuare meglio gli immobili in oggetto quanto a consistenza,
dati catastali e quant'altro necessario per meglio identificarli;
2) di approvare che eventuali oneri di
tipo fiscale che dovessero emergere dall'operazione siano coperti
da parte della Città, previa individuazione e approvazione
degli stessi mediante un provvedimento dirigenziale ovvero, ove
necessario, attraverso una deliberazione della Giunta Comunale;
3) di dare atto che nell'anno 2000 la Città
procederà, come previsto dal contratto di servizio dei
parcheggi su suolo pubblico, ad un aumento del capitale di ATM
per un ammontare di L. 35.667.836.153, mediante accensione di
un finanziamento a m/1 termine con istituto da stabilire, corrispondente
per L. 18.084.596.521 all'utile consuntivato negli esercizi 1997/1998,
attualmente iscritto nel patrimonio netto della società,
e per L. 17.583.239.632 all'utile ante 1997, attualmente iscritto
come debito verso la Città ai sensi del contratto di servizio
per la sosta a pagamento su suolo pubblico;
4) di proporre conseguentemente la distribuzione
degli utili provenienti dal contratto di servizio per la sosta
a pagamento su suolo pubblico relativi agli esercizi 1997 - 1998
per L. 18.084.596.521 e l'accertamento dei crediti derivanti dalla
gestione ante 1997 degli stessi parcheggi, che ATM ha contabilizzato
quali debiti verso la Città per L. 17.583.239.632;
5) di specificare sin da ora, a parziale
modifica ed integrazione alla convenzione approvata con deliberazione
del Consiglio Comunale del 5 marzo 1998 (mecc. 9800798/64) per
l'uso degli impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata, quanto
previsto in narrativa che qui espressamente ed integralmente si
richiama relativamente alla sostituzione del termine "acquisto"
con il termine "concessione" del diritto d'uso (art.
3.1 e art. 4.6), nonché relativamente all'onere conseguente
ai prolungamenti o realizzazione di nuove tratte ed, altresì
all'onere relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria
del suolo pubblico su cui insistono gli armamenti;
6) di rinviare a successive deliberazioni
della Giunta Comunale e determinazioni dirigenziali il perfezionamento
della presente deliberazione;
7) di portare a conoscenza e far sottoscrivere
ai legali rappresentanti di ATM il paragrafo 5 del dispositivo
del presente provvedimento che precisa ed integra la citata convenzione
tra Città ed ATM approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale del 5 marzo 1998 (mecc. 9800798/64) e che pertanto deve
essere reso recettizio;
8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.