Servizio Centrale Controllo Strategico e Direzionale

99 12871/64

Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 GENNAIO 2000

(proposta dalla G.C. 29 dicembre 1999)

OGGETTO: ATM - PROVVEDIMENTI DI ACQUISIZIONE TERRENI E REGOLARIZZAZIONE UTILI GESTIONE PARCHEGGI COME PREVISTO DA CONTRATTO DI SERVIZIO.

    Proposta dell'Assessore Peveraro,
    di concerto con il Vicesindaco Carpanini,
    (a nome dell'Assessore Corsico),
    e dell'Assessore Passoni.

    Attualmente l'Azienda Speciale Torinese Mobilità ha in essere con la Città diverse convenzioni, concessioni e contratti di servizio che riguardano soprattutto il trasporto pubblico e la sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate, e tra questi il contratto di servizio per la sosta a pagamento.
    L'articolo 7 di detto contratto stabilisce che: "I risultati netti di gestione consuntivati sino a tutto il 31 dicembre 1998 e pari a L. 35.667.836.153 saranno, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, portati ad aumento del capitale di dotazione dell'AT.M. e troveranno contropartita nell'attivo patrimoniale sia in investimenti già realizzati sia in opere da realizzare a seguito di apposite deliberazioni di affidamento da parte della Città".
    La Città pertanto intende procedere ad un aumento del capitale dell'ATM nell'anno 2000 mediante accensione di un mutuo per L. 35.667.836.153. Tale cifra è correlata agli utili della gestione parcheggi relativi agli esercizi ante 1999, che per L. 18.084.596.521 (esercizi 1997 - 1998) sono iscritti nel patrimonio netto della società, e per L. 17.583.239.632 (ante 1997) sono iscritti come debiti verso la Città.
    Si ritiene di conseguenza di proporre la distribuzione di utili per L. 18.084.596.521 e di accertare i crediti derivanti dalla gestione ante 1997, che l'ATM ha contabilizzato quali debiti verso la Città per L. 17.583.239.632 procedendo alla definizione della partita finanziaria solo al momento del versamento dell'aumento del capitale sociale sopra indicato.
    La Città, con provvedimento della Giunta Comunale del 26 agosto 1999 (mecc. 9907476/06), esecutiva dal 16 settembre 1999, ha inoltre rinviato la costituzione del diritto di superficie in favore dell'ATM, sempre in base a quanto previsto dal predetto contratto di servizio per la sosta a pagamento, sulle aree denominate "Fontanesi" e "Nizza-Carducci" poiché non ancora di proprietà della Città medesima bensì dell'ATM.
    Atteso che la costituzione di tale diritto reale in capo all'ATM è necessaria come aspetto sinallagmatico del contratto di servizio in parola, appare necessario, al fine di favorire la piena operatività del contratto di servizio de quo, acquisire la proprietà delle aree citate, con riserva dei diritti di superficie sulle aree stesse, per costruzioni destinate a servizi pubblici, con le modalità e secondo i tempi che saranno specificati in un successivo provvedimento, anche con riferimento al contratto di servizio dei parcheggi, e ciò al fine di evitare un doppio trasferimento dei diritti conseguente al trasferimento della proprietà piena alla Città di Torino ed alla successiva costituzione del diritto di superficie in capo ad ATM.
    Le aree sono individuate a catasto come segue:
-    comprensorio Fontanesi, pari ad una superficie totale di mq. 4691 così composta: mq. 2421 scoperta e mq. 2270 coperta, suddivisa in mq. 1900 con un fabbricato ex deposito e mq. 370 con uffici, meglio descritto al N.C.E.U. foglio 169, n. 120, sub 1, valore massimo Lire 4.691.000.000 al netto del valore dei fabbricati attualmente esistenti ed in corso di demolizione (all. 2);
-    comprensorio Nizza/Bramante, mq. 5443, valore massimo L. 1.360.750.000 parte del foglio catasto terreni n. 1377, particella n. 364 e N.C.E.U. f. 90, n. 47, sub 1 (all. 3).
    Il valore della piena proprietà, che emerge dai libri sociali e corrisponde ad una perizia effettuata dal dr. Emilio Rossi approvata dal Consiglio Comunale in data 13 marzo 1997 è di Lire 6.051.750.000.
    Nel predetto provvedimento di costituzione dei diritti di superficie, sarà determinato il valore dei diritti stessi, che, risultando inferiore al valore della piena proprietà, comporterà per la Città un risparmio del costo di acquisizione delle aree, unitamente ad un risparmio fiscale.
    I diritti di superficie dovranno avere durata temporanea e, scaduti i termini, i diritti del superficiario ATM si estingueranno con conseguente passaggio delle costruzioni alla Città di Torino.
    Considerando che tali aree furono date in proprietà all'ATM al momento della costituzione dell'Azienda Speciale, e quindi contribuiscono tuttora a formare il suo Capitale di Dotazione, si ritiene di attuare detto trasferimento della proprietà, con riserva dei diritti di superficie, attraverso una riduzione del capitale di dotazione per l'importo corrispondente al valore del diritto stesso, dedotto il valore dei diritti di superficie riservati in capo ad ATM.
    Si propone pertanto tale operazione, una volta eseguita la prospettazione dell'interesse pubblico della Città che nel caso di specie assume anche un rilievo dal punto di vista fiscale.
    Tra la Città e l'ATM è altresì vigente la convenzione, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale 5 marzo 1998 (mecc. 9800798/64), per l'uso degli impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata. Con il presente provvedimento si ritiene opportuno e necessario, pur nel confermare la proprietà in capo alla Città degli impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata di cui sopra e la loro concessione in uso all'ATM, la quale per la concessione di tale diritto corrisponde un canone alla Città come previsto dall'art. 3.1, laddove è usata impropriamente la terminologia "acquisto" anzichè "concessione" del diritto d'uso, nonchè nel confermare il diritto d'uso attribuito ad ATM, denominato impropriamente all'art. 4.6 "acquisto" anzichè "concessione" di costruire e gestire nuove tratte dotate di impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata, specificare quanto segue:
-    qualora l'onere relativo a prolungamenti o relativo alla realizzazione di nuove tratte venga assunto a carico del bilancio comunale, l'ATM è tenuta a corrispondere per la concessione in uso un canone da determinarsi prima dell'entrata in esercizio del prolungamento o della tratta;
-    all'ATM farà altresì carico l'onere dei rinnovi e delle migliorie nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria sia degli armamenti che del suolo sul quale i medesimi insistono con la precisazione che la previsione di tale obbligo, relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria del suolo pubblico su cui insistono gli armamenti, anche se di uso promiscuo, costituisce integrazione alla convenzione di cui sopra.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare la riduzione del Capitale di Dotazione dell'Azienda Speciale ATM per l'importo equivalente al diritto di proprietà delle aree denominate "Fontanesi" e "Nizza- Carducci" come individuate in narrativa e che furono conferite all'ATM come parte del Capitale di Dotazione al momento della sua costituzione in Azienda Speciale mediante assegnazione alla Città del diritto di proprietà sulle aree stesse con riserva a favore di ATM dei diritti di superficie che saranno valutati e disciplinati con successivi provvedimenti deliberativi, demandando sin da ora alla Giunta Comunale l'approvazione del valore, della durata, che dovrà essere temporanea, dell'esatto contenuto, delle modalità di esercizio dei diritti e di quant'altro inerente e conseguente, anche con riferimento al contratto di servizio di cui in premessa, nonché di individuare meglio gli immobili in oggetto quanto a consistenza, dati catastali e quant'altro necessario per meglio identificarli;
2)    di approvare che eventuali oneri di tipo fiscale che dovessero emergere dall'operazione siano coperti da parte della Città, previa individuazione e approvazione degli stessi mediante un provvedimento dirigenziale ovvero, ove necessario, attraverso una deliberazione della Giunta Comunale;
3)    di dare atto che nell'anno 2000 la Città procederà, come previsto dal contratto di servizio dei parcheggi su suolo pubblico, ad un aumento del capitale di ATM per un ammontare di L. 35.667.836.153, mediante accensione di un finanziamento a m/1 termine con istituto da stabilire, corrispondente per L. 18.084.596.521 all'utile consuntivato negli esercizi 1997/1998, attualmente iscritto nel patrimonio netto della società, e per L. 17.583.239.632 all'utile ante 1997, attualmente iscritto come debito verso la Città ai sensi del contratto di servizio per la sosta a pagamento su suolo pubblico;
4)    di proporre conseguentemente la distribuzione degli utili provenienti dal contratto di servizio per la sosta a pagamento su suolo pubblico relativi agli esercizi 1997 - 1998 per L. 18.084.596.521 e l'accertamento dei crediti derivanti dalla gestione ante 1997 degli stessi parcheggi, che ATM ha contabilizzato quali debiti verso la Città per L. 17.583.239.632;
5)    di specificare sin da ora, a parziale modifica ed integrazione alla convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 marzo 1998 (mecc. 9800798/64) per l'uso degli impianti fissi ferrofilotranviari e di fermata, quanto previsto in narrativa che qui espressamente ed integralmente si richiama relativamente alla sostituzione del termine "acquisto" con il termine "concessione" del diritto d'uso (art. 3.1 e art. 4.6), nonché relativamente all'onere conseguente ai prolungamenti o realizzazione di nuove tratte ed, altresì all'onere relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria del suolo pubblico su cui insistono gli armamenti;
6)    di rinviare a successive deliberazioni della Giunta Comunale e determinazioni dirigenziali il perfezionamento della presente deliberazione;
7)    di portare a conoscenza e far sottoscrivere ai legali rappresentanti di ATM il paragrafo 5 del dispositivo del presente provvedimento che precisa ed integra la citata convenzione tra Città ed ATM approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 marzo 1998 (mecc. 9800798/64) e che pertanto deve essere reso recettizio;
8)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.