Divisione Patrimonio
99 12852/08
Settore Amministrazione Gestione Patrimonio
OGGETTO: AREA PER SERVIZI SITA IN VIA MILLIO 9/11 (EX FERGAT) - COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELLA F.AR.CO. S.R.L. - MODIFICA.
Proposta dell'Assessore Passoni,
di concerto con gli Assessori Corsico
(a nome dell'Assessore Viano),
Hutter e Perone.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 28 giungo 1999 (mecc. 9905058/08), esecutiva dal 12 luglio
1999, è stato approvato il provvedimento di variazione
al P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 8, lettera g), della Legge
Urbanistica Regionale con il quale si integrava la destinazione
a Servizi Pubblici S, dell'area ex Fergat compresa
tra le vie Millio, Spalato, Modane e corso Lione, con l'inserimento
nella porzione della stessa, posta per la maggior parte in affaccio
alla via Millio, della categoria di servizio pubblico a
(attrezzature di interesse comune) in luogo della categoria di
servizi v e p.
Con detto provvedimento veniva approvata
inoltre la costituzione del diritto di superficie sugli immobili
municipali siti in via Millio 9/11, facenti parte del complesso
ex Fergat, a favore della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo per
l'Arte, formalizzata con atto in data 30 giugno 1999 rogito Mazzola,
n. rep. 106.242/25744.
Con atto in data 30 giugno 1999 n. rep.
106.243/25745 rogito Mazzola il diritto di superficie suddetto
è stato trasferito dalla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
per l'Arte alla Fabbrica Arte Contemporanea S.r.l.
A seguito dell'avvio dei lavori per la
realizzazione del Museo per l'Arte Contemporanea sull'area concessa
in diritto di superficie, la Città ha espresso l'esigenza,
a salvaguardia dell'interesse pubblico, di provvedere ad una modificazione
dell'atto di cui in premessa, volta a realizzare una sostanziale
conservazione e valorizzazione del giardino pubblico prospiciente
l'area concessa in diritto di superficie, attraverso la traslazione
verso nord della stessa area e del realizzando edificio.
A tal fine con deliberazione della Giunta
Comunale in data 21 dicembre 1999 (mecc. 9912683/66) è
stato approvato un Protocollo d'Intesa volto a definire gli obblighi
di ambo le parti derivanti dalla suddetta operazione.
Risultando tuttavia tali porzioni di aree
classificate quali strade pubbliche, si è reso necessario,
nelle more dell'approvazione della variante di P.R.G., in corso
di approvazione da parte della competente Divisione Urbanistica,
provvedere alla sdemanializzazione delle porzioni dei sedimi stradali
delle vie Millio e Modane, che costituiranno, la prima, area concessa
in diritto di superficie, e la seconda area a verde pubblico.
Tale provvedimento di sdemanializzazione
è attualmente in corso di approvazione da parte del Consiglio
Comunale.
L'esecutività del presente provvedimento
resta pertanto subordinata all'approvazione ed alla esecutività
sia del provvedimento di variante al P.R.G. che al provvedimento
di sdemanializzazione.
In relazione a quanto sopra, si rende
pertanto necessario provvedere a modificare l'art. 2 della citata
convenzione, come meglio indicato nel dispositivo della presente
deliberazione, ferma restando ogni altra condizione già
ivi prevista.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni espresse in premessa
1) di modificare l'art. 2 della convenzione
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28
giugno 1999 (mecc. 9905058/08), esecutiva dal 12 luglio 1999,
e formalizzata con atti in data 30 giugno 1999 rogito Mazzola
nn. rep. 106.242/25744 e 106.243/25745 sostituendolo con il seguente:
La Città costituisce il diritto
di superficie, ai sensi dell'art. 952 c.c., a favore della Fabbrica
Arte Contemporanea, sull'area meglio evidenziata nell'allegata
planimetria e descritta al Catasto al Fg. 1298 con i nn. 289 e
290 sub. 1, per la realizzazione di spazi per l'Arte contemporanea
italiana e internazionale e attività accessorie aperte
al pubblico.
Il diritto di superficie di cui sopra
è costituito sull'area libera da vincoli di qualsiasi natura,
nonché da trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie
e privilegi di sorta, nonché - al momento della formalizzazione
dell'atto - da persone e cose;
2) di dare atto che l'esatta individuazione
dell'area concessa in diritto di superficie risulta da apposito
frazionamento predisposto dal Settore Riorganizzazione e Riqualificazione
Patrimonio.
Le spese di atto saranno a carico della
Città e saranno fronteggiate con l'utilizzo dei fondi impegnati
dal Settore competente,
Resta ferma ogni altra condizione già
prevista nella succitata convenzione.
Il presente provvedimento resta subordinato
all'approvazione dei provvedimenti di sdemanializzazione e di
variante al P.R.G.;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3°comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.