Divisione Patrimonio

99 12852/08

Settore Amministrazione Gestione Patrimonio

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 GENNAIO 2000

(proposta dalla G.C. 29 dicembre 1999)

OGGETTO: AREA PER SERVIZI SITA IN VIA MILLIO 9/11 (EX FERGAT) - COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELLA F.AR.CO. S.R.L. - MODIFICA.

    Proposta dell'Assessore Passoni,
    di concerto con gli Assessori Corsico (a nome dell'Assessore Viano),
    Hutter e Perone.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 giungo 1999 (mecc. 9905058/08), esecutiva dal 12 luglio 1999, è stato approvato il provvedimento di variazione al P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 8, lettera g), della Legge Urbanistica Regionale con il quale si integrava la destinazione a Servizi Pubblici “S”, dell'area ex Fergat compresa tra le vie Millio, Spalato, Modane e corso Lione, con l'inserimento nella porzione della stessa, posta per la maggior parte in affaccio alla via Millio, della categoria di servizio pubblico “a” (attrezzature di interesse comune) in luogo della categoria di servizi “v” e “p”.
    Con detto provvedimento veniva approvata inoltre la costituzione del diritto di superficie sugli immobili municipali siti in via Millio 9/11, facenti parte del complesso ex Fergat, a favore della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo per l'Arte, formalizzata con atto in data 30 giugno 1999 rogito Mazzola, n. rep. 106.242/25744.
    Con atto in data 30 giugno 1999 n. rep. 106.243/25745 rogito Mazzola il diritto di superficie suddetto è stato trasferito dalla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo per l'Arte alla Fabbrica Arte Contemporanea S.r.l.
    A seguito dell'avvio dei lavori per la realizzazione del Museo per l'Arte Contemporanea sull'area concessa in diritto di superficie, la Città ha espresso l'esigenza, a salvaguardia dell'interesse pubblico, di provvedere ad una modificazione dell'atto di cui in premessa, volta a realizzare una sostanziale conservazione e valorizzazione del giardino pubblico prospiciente l'area concessa in diritto di superficie, attraverso la traslazione verso nord della stessa area e del realizzando edificio.
    A tal fine con deliberazione della Giunta Comunale in data 21 dicembre 1999 (mecc. 9912683/66) è stato approvato un Protocollo d'Intesa volto a definire gli obblighi di ambo le parti derivanti dalla suddetta operazione.
    Risultando tuttavia tali porzioni di aree classificate quali strade pubbliche, si è reso necessario, nelle more dell'approvazione della variante di P.R.G., in corso di approvazione da parte della competente Divisione Urbanistica, provvedere alla sdemanializzazione delle porzioni dei sedimi stradali delle vie Millio e Modane, che costituiranno, la prima, area concessa in diritto di superficie, e la seconda area a verde pubblico.
    Tale provvedimento di sdemanializzazione è attualmente in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
    L'esecutività del presente provvedimento resta pertanto subordinata all'approvazione ed alla esecutività sia del provvedimento di variante al P.R.G. che al provvedimento di sdemanializzazione.
    In relazione a quanto sopra, si rende pertanto necessario provvedere a modificare l'art. 2 della citata convenzione, come meglio indicato nel dispositivo della presente deliberazione, ferma restando ogni altra condizione già ivi prevista.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in premessa
1)    di modificare l'art. 2 della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 giugno 1999 (mecc. 9905058/08), esecutiva dal 12 luglio 1999, e formalizzata con atti in data 30 giugno 1999 rogito Mazzola nn. rep. 106.242/25744 e 106.243/25745 sostituendolo con il seguente:
    “La Città costituisce il diritto di superficie, ai sensi dell'art. 952 c.c., a favore della Fabbrica Arte Contemporanea, sull'area meglio evidenziata nell'allegata planimetria e descritta al Catasto al Fg. 1298 con i nn. 289 e 290 sub. 1, per la realizzazione di spazi per l'Arte contemporanea italiana e internazionale e attività accessorie aperte al pubblico.
    Il diritto di superficie di cui sopra è costituito sull'area libera da vincoli di qualsiasi natura, nonché da trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie e privilegi di sorta, nonché - al momento della formalizzazione dell'atto - da persone e cose;
2)    di dare atto che l'esatta individuazione dell'area concessa in diritto di superficie risulta da apposito frazionamento predisposto dal Settore Riorganizzazione e Riqualificazione Patrimonio.
    Le spese di atto saranno a carico della Città e saranno fronteggiate con l'utilizzo dei fondi impegnati dal Settore competente,
    Resta ferma ogni altra condizione già prevista nella succitata convenzione.
    Il presente provvedimento resta subordinato all'approvazione dei provvedimenti di sdemanializzazione e di variante al P.R.G.;
3)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3°comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.