Servizio Centrale Risorse Finanziarie
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MGC
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000. APPROVAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO.
Proposta del Vicesindaco Carpanini.
L'art. 5, 3° comma del D. Lgs.
n. 77/95 e successive modificazioni e/o integrazioni, prevede
che ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio
di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo
all'inizio dell'esercizio finanziario, il Consiglio Comunale possa
deliberare l'adozione dell'esercizio provvisorio, per un periodo
non superiore a 2 mesi, facendo riferimento all'ultimo bilancio
definitivamente approvato.
Poiché il disegno di legge della
Finanziaria 2000 in corso di approvazione da parte della Camera
dei Deputati differisce il termine di approvazione del Bilancio
2000 al 31/1/2000 ricorrono i presupposti affinché il Consiglio
Comunale si avvalga della facoltà di autorizzare il ricorso
all'esercizio provvisorio.
Al fine di evitare che l'Amministrazione
Comunale debba limitarsi dal 1° gennaio 2000 alla sola gestione
provvisoria che potrebbe provocare gravi ripercussioni nella
normale attività gestionale e subordinatamente all'approvazione
della Legge Finanziaria da parte del parlamento, si ritiene di
dover adottare l'esercizio provvisorio facendo riferimento agli
importi relativi al Bilancio definitivamente approvato per l'esercizio
1999.
Resta naturalmente inteso che contestualmente
all'approvazione del Bilancio 2000 verrà nuovamente riproposta
al Consiglio Comunale l'adozione dell'esercizio provvisorio sulla
base del Bilancio che verrà deliberato, ai sensi dell'art.
5, 1° comma del D. Lgs. n. 77/95.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Visto l'art. 5, 1° e 3° comma
del D. Lgs n. 77/95 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il disegno di legge Disposizioni
per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge Finanziaria 2000);
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di adottare l'esercizio provvisorio
dal 1° gennaio 2000 al 31 gennaio 2000 e comunque fino alla
data di approvazione del Bilancio 2000 fatto salvo il limite massimo
di due mesi autorizzando l'effettuazione, per ciascun intervento,
delle spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme previste definitivamente nel Bilancio 1999, con esclusione
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili
di pagamento frazionato in dodicesimi;
2) di subordinare l'efficacia della presente
delibera all'approvazione da parte del Parlamento della Legge
avente ad oggetto: Disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2000)
che disponga lo spostamento del termine di deliberazione del Bilancio
2000 al 31 gennaio 2000 o, in ogni caso, ad una data successiva
all'inizio dell'esercizio finanziario 2000;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno
1990 n. 142.