Divisione Servizi Civici e Tributari
99 11863/13
OGGETTO: ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.
Proposta del Vicesindaco Carpanini,
di concerto con l'Assessore Hutter.
Con l'articolo 17, comma 3, della Legge
n.128 del 24 aprile 1998 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
in data 7 maggio 1998) sono stati abrogati i commi 1 e 2 dell'
art. 39 della Legge n.146/1994, che disponevano, ad ogni effetto,
l'assimilazione legale ai rifiuti urbani dei rifiuti propri delle
attività economiche, compresi nell'elenco, integrato dagli
accessori per l'informatica, di cui al punto 1.1.1. della delibera
interministeriale del 27 luglio 1984 (G.U. n.253/1984).
Il venir meno della predetta assimilazione
legale aveva come conseguenza che, con la data d'entrata in vigore
della Legge comunitaria n. 128, tali rifiuti sarebbero stati qualificati
come speciali, e le relative superfici intassabili, ai sensi dell'art.62,
comma 3, D.Lgs. 507/93, e, quindi, con l'impossibilità
di un loro conferimento al servizio pubblico per lo smaltimento.
L'art.21, comma 2, lettera g), del Decreto
Ronchi (D.Lgs. 22/97) conferisce ai Comuni il potere di
assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani,
sulla base di criteri fissati dallo Stato, ai sensi dell'art.18/2°
comma lettera d) dello stesso decreto.
In mancanza dei suddetti criteri, si è
proceduto con deliberazione n. 144 del Consiglio Comunale del
18 maggio 1998, per tutto l'anno 1998, all'assimilazione ai rifiuti
urbani dei rifiuti compresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1.
della precitata delibera interministeriale del 27 luglio 1984
e con deliberazione n. 403 del Consiglio Comunale del 21 dicembre
1998 alla medesima assimilazione per tutto il 1999.
Al fine di garantire con continuità
ed uniformità lo svolgimento del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività economiche,
si rende necessario adottare per il 2000 analogo provvedimento
assunto per il 1998/1999, in attesa della determinazione da parte
dello Stato dei nuovi criteri di cui al già citato art.18
comma 2, lettera d) del Decreto Ronchi.
Il presente provvedimento espleta i propri
effetti con decorrenza 01/01/2000 e fino all'approvazione del
regolamento tecnico di cui all'art.21 comma 2° del Decreto
Ronchi ed in ogni caso non oltre il 31/12/2000.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare l'assimilazione ai rifiuti
urbani dei rifiuti prodotti nel territorio cittadino compresi
o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco
di cui al punto 1.1.1. della deliberazione interministeriale del
27 luglio 1984, integrato dagli accessori per l'informatica;
2) di dare atto che la predetta assimilazione
ha effetto con decorrenza 01/01/2000 e rimarrà in vigore
fino all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento
tecnico di gestione di cui all'art.21/2° comma del D.Lgs.
22/97 ed in ogni caso non oltre il 31/12/2000;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.