Divisione Servizi Civici e Tributari

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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 GENNAIO 2000

(proposta dalla G.C. 9 dicembre 1999

OGGETTO: ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini,
    di concerto con l'Assessore Hutter.

    Con l'articolo 17, comma 3, della Legge n.128 del 24 aprile 1998 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 7 maggio 1998) sono stati abrogati i commi 1 e 2 dell' art. 39 della Legge n.146/1994, che disponevano, ad ogni effetto, l'assimilazione legale ai rifiuti urbani dei rifiuti propri delle attività economiche, compresi nell'elenco, integrato dagli accessori per l'informatica, di cui al punto 1.1.1. della delibera interministeriale del 27 luglio 1984 (G.U. n.253/1984).
    Il venir meno della predetta assimilazione legale aveva come conseguenza che, con la data d'entrata in vigore della Legge comunitaria n. 128, tali rifiuti sarebbero stati qualificati come speciali, e le relative superfici intassabili, ai sensi dell'art.62, comma 3, D.Lgs. 507/93, e, quindi, con l'impossibilità di un loro conferimento al servizio pubblico per lo smaltimento.
    L'art.21, comma 2, lettera g), del ”Decreto Ronchi” (D.Lgs. 22/97) conferisce ai Comuni il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, sulla base di criteri fissati dallo Stato, ai sensi dell'art.18/2° comma lettera d) dello stesso decreto.
    In mancanza dei suddetti criteri, si è proceduto con deliberazione n. 144 del Consiglio Comunale del 18 maggio 1998, per tutto l'anno 1998, all'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti compresi nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della precitata delibera interministeriale del 27 luglio 1984 e con deliberazione n. 403 del Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998 alla medesima assimilazione per tutto il 1999.
    Al fine di garantire con continuità ed uniformità lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività economiche, si rende necessario adottare per il 2000 analogo provvedimento assunto per il 1998/1999, in attesa della determinazione da parte dello Stato dei nuovi criteri di cui al già citato art.18 comma 2, lettera d) del Decreto Ronchi.
    Il presente provvedimento espleta i propri effetti con decorrenza 01/01/2000 e fino all'approvazione del regolamento tecnico di cui all'art.21 comma 2° del Decreto Ronchi ed in ogni caso non oltre il 31/12/2000.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti nel territorio cittadino compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984, integrato dagli accessori per l'informatica;
2)    di dare atto che la predetta assimilazione ha effetto con decorrenza 01/01/2000 e rimarrà in vigore fino all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento tecnico di gestione di cui all'art.21/2° comma del D.Lgs. 22/97 ed in ogni caso non oltre il 31/12/2000;
3)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.