Divisione Edilizia e Urbanistica
99 11778/09
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 2 - IMMOBILI DESTINATI ALLA COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO SPORTIVO TRA LE VIE DANDOLO - PERTINACE - DON GRAZIOLI E CORSO ORBASSANO - SIG.RE BOSIO - ACQUISIZIONE IMMOBILI - PRESA D'ATTO.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il precedente Piano Regolatore della
Città, approvato con D.P.R. 6 ottobre 1959 e successive
modificazioni, destinava gli immobili siti tra le vie Dandolo,
Pertinace, Don Grazioli e corso Orbassano a scuola dell'obbligo
e superiore all'obbligo.
La Civica Amministrazione, avvalendosi
della facoltà di cui all'art.1 della legge 3 gennaio 1978
n. 1, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 maggio
1981 (mecc. 8102736/40) ha approvato un progetto che prevedeva
sugli immobili precitati la costruzione di un complesso sportivo,
dichiarandone altresì la pubblica utilità e la indifferibilità
ed urgenza dei relativi lavori.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 12 dicembre 1983 (mecc. 8310627/09), dichiarata immediatamente
eseguibile è stata approvata l'occupazione d'urgenza degli
immobili e con decreto del Sindaco n. 1/84 in data 6 gennaio 1984
è stata disposta l'occupazione d'urgenza degli immobili
in argomento, descritti a catasto al F.95 particelle n.ri 54a
- 54b - 54c - 54d della superficie complessiva di mq.15.546 di
proprietà del signor Bosio Roberto, la cui presa di possesso
è stata effettuata in data 21 febbraio 1984.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 2982 in data 20 settembre 1983 (mecc. 8306662/09), CO.RE.CO.
n. 87169/Bis del 5 dicembre 1983 è stata approvata la procedura
espropriativa nell'intesa che venisse assolto l'impegno di cui
alla nota di chiarimenti richiesta dal CO.RE.CO. n. 458 del 18
novembre 1983 (".... qualora al termine delle scadenze previste
dall'art. 10 della legge n. 861/71 la nuova normativa in tema
di indennità espropriativa non fosse ancora stata emanata,
la procedura espropriativa sarà sospesa").
La nuova normativa non intervenne in tempo
utile e quindi la procedura espropriativa è stata sospesa
e pertanto alla scadenza del termine dell'occupazione d'urgenza,
essendo nel frattempo state realizzate le opere previste dal progetto,
l'occupazione delle aree deve ritenersi senza titolo.
Nei casi come questo, in cui non viene
pronunciata l'espropriazione nel termine di validità del
provvedimento di occupazione e gli immobili non possono più
essere restituiti in quanto la esecuzione delle opere ne ha determinato
l'irreversibile trasformazione, opera l'istituto della c.d. "occupazione
appropriativa" per accessione invertita, istituto introdotto
con sentenza 14 febbraio 1983 n. 1464 della Corte di Cassazione,
più volte ribadito dalla stessa Corte, e ritenuto legittimo
costituzionalmente con sentenza 23 maggio 1995 n. 188 della Corte
Costituzionale. Gli effetti conseguenti sono l'estinzione del
diritto di proprietà del privato, l'acquisizione della
proprietà alla Città dalla fine del periodo di legittima
occupazione con obbligo di risarcimento del danno.
Con atto di citazione avanti il Tribunale
Civile di Torino, notificato in data 5 novembre 1992, le signore
Bosio Elena e Parola Gianna, quali aventi causa da Bosio Roberto,
chiedevano il risarcimento del danno per illegittima occupazione
degli immobili.
Con deliberazione n. 1811 della Giunta
Comunale del 28 luglio 1998 (mecc.9806049/09), esecutiva dal 18
agosto 1998, è stato approvato l'accordo transattivo con
la proprietà e l'atto di quietanza è stato siglato
in data 12 novembre 1998.
In sede di trascrizione/voltura dei terreni
interessati a favore della Città, è emersa la necessità
di una presa d'atto da parte del Consiglio Comunale della avvenuta
acquisizione in capo alla Città per accessione invertita.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di prendere atto, per i motivi espressi in narrativa che qui
integralmente si richiamano, che in conseguenza della esecuzione
delle opere in regime di legittima occupazione d'urgenza divenuta
abusiva per mancata espropriazione nei termini di validità
della stessa occupazione si è determinata l'acquisizione
alla Città dei terreni (area individuata con linea e punto
nell'allegata planimetria) (all. 1 - n. ), già di proprietà
delle S.re BOSIO Elena e PAROLA Gianna vedova BOSIO, siti in Torino
e descritti a catasto al F. 1423 mappale n.14 - strade pubbliche
parte di mq.15546 (V.C.T. F.95 mappali n.ri 54a - 54b - 54c -
54d) tra le coerenze:
E. via Pertinace, fabbricato e pertinenze di via Pertinace 20;
S. via Dandolo corso Orbassano, fabbricati e pertinenze di corso
Orbassano 291-295;
O. corso Orbassano, fabbricati a pertinenze di corso Orbassano
291-299;
N. corso Orbassano, via Don Grazioli, fabbricato e pertinenze
di via Pertinace 20.
L'Ufficiale rogante, in sede di rogazione degli atti, è
autorizzato ad apportare modifiche di carattere tecnico - formale
in tutti i casi che si renderanno opportuni anche per l'adeguamento
alle norme giuridiche.
Le spese di atto di cessione relative e conseguenti sono a carico
della Città e saranno oggetto di successiva determinazione
dirigenziale del competente Settore con utilizzo dei fondi disponibili
nello specifico Capitolo di bilancio.