Divisione Edilizia e Urbanistica

99 11778/09

Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 GENNAIO 2000

(proposta dalla G.C. 16 dicembre 1999)

OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 2 - IMMOBILI DESTINATI ALLA COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO SPORTIVO TRA LE VIE DANDOLO - PERTINACE - DON GRAZIOLI E CORSO ORBASSANO - SIG.RE BOSIO - ACQUISIZIONE IMMOBILI - PRESA D'ATTO.

    Proposta dell'Assessore Viano.

    Il precedente Piano Regolatore della Città, approvato con D.P.R. 6 ottobre 1959 e successive modificazioni, destinava gli immobili siti tra le vie Dandolo, Pertinace, Don Grazioli e corso Orbassano a scuola dell'obbligo e superiore all'obbligo.
    La Civica Amministrazione, avvalendosi della facoltà di cui all'art.1 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 maggio 1981 (mecc. 8102736/40) ha approvato un progetto che prevedeva sugli immobili precitati la costruzione di un complesso sportivo, dichiarandone altresì la pubblica utilità e la indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.
    Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 dicembre 1983 (mecc. 8310627/09), dichiarata immediatamente eseguibile è stata approvata l'occupazione d'urgenza degli immobili e con decreto del Sindaco n. 1/84 in data 6 gennaio 1984 è stata disposta l'occupazione d'urgenza degli immobili in argomento, descritti a catasto al F.95 particelle n.ri 54a - 54b - 54c - 54d della superficie complessiva di mq.15.546 di proprietà del signor Bosio Roberto, la cui presa di possesso è stata effettuata in data 21 febbraio 1984.
    Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2982 in data 20 settembre 1983 (mecc. 8306662/09), CO.RE.CO. n. 87169/Bis del 5 dicembre 1983 è stata approvata la procedura espropriativa nell'intesa che venisse assolto l'impegno di cui alla nota di chiarimenti richiesta dal CO.RE.CO. n. 458 del 18 novembre 1983 (".... qualora al termine delle scadenze previste dall'art. 10 della legge n. 861/71 la nuova normativa in tema di indennità espropriativa non fosse ancora stata emanata, la procedura espropriativa sarà sospesa").
    La nuova normativa non intervenne in tempo utile e quindi la procedura espropriativa è stata sospesa e pertanto alla scadenza del termine dell'occupazione d'urgenza, essendo nel frattempo state realizzate le opere previste dal progetto, l'occupazione delle aree deve ritenersi senza titolo.
    Nei casi come questo, in cui non viene pronunciata l'espropriazione nel termine di validità del provvedimento di occupazione e gli immobili non possono più essere restituiti in quanto la esecuzione delle opere ne ha determinato l'irreversibile trasformazione, opera l'istituto della c.d. "occupazione appropriativa" per accessione invertita, istituto introdotto con sentenza 14 febbraio 1983 n. 1464 della Corte di Cassazione, più volte ribadito dalla stessa Corte, e ritenuto legittimo costituzionalmente con sentenza 23 maggio 1995 n. 188 della Corte Costituzionale. Gli effetti conseguenti sono l'estinzione del diritto di proprietà del privato, l'acquisizione della proprietà alla Città dalla fine del periodo di legittima occupazione con obbligo di risarcimento del danno.
    Con atto di citazione avanti il Tribunale Civile di Torino, notificato in data 5 novembre 1992, le signore Bosio Elena e Parola Gianna, quali aventi causa da Bosio Roberto, chiedevano il risarcimento del danno per illegittima occupazione degli immobili.
     Con deliberazione n. 1811 della Giunta Comunale del 28 luglio 1998 (mecc.9806049/09), esecutiva dal 18 agosto 1998, è stato approvato l'accordo transattivo con la proprietà e l'atto di quietanza è stato siglato in data 12 novembre 1998.
    In sede di trascrizione/voltura dei terreni interessati a favore della Città, è emersa la necessità di una presa d'atto da parte del Consiglio Comunale della avvenuta acquisizione in capo alla Città per accessione invertita.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di prendere atto, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, che in conseguenza della esecuzione delle opere in regime di legittima occupazione d'urgenza divenuta abusiva per mancata espropriazione nei termini di validità della stessa occupazione si è determinata l'acquisizione alla Città dei terreni (area individuata con linea e punto nell'allegata planimetria) (all. 1 - n. ), già di proprietà delle S.re BOSIO Elena e PAROLA Gianna vedova BOSIO, siti in Torino e descritti a catasto al F. 1423 mappale n.14 - strade pubbliche parte di mq.15546 (V.C.T. F.95 mappali n.ri 54a - 54b - 54c - 54d) tra le coerenze:
E. via Pertinace, fabbricato e pertinenze di via Pertinace 20;
S. via Dandolo corso Orbassano, fabbricati e pertinenze di corso Orbassano 291-295;
O. corso Orbassano, fabbricati a pertinenze di corso Orbassano 291-299;
N. corso Orbassano, via Don Grazioli, fabbricato e pertinenze di via Pertinace 20.
L'Ufficiale rogante, in sede di rogazione degli atti, è autorizzato ad apportare modifiche di carattere tecnico - formale in tutti i casi che si renderanno opportuni anche per l'adeguamento alle norme giuridiche.
Le spese di atto di cessione relative e conseguenti sono a carico della Città e saranno oggetto di successiva determinazione dirigenziale del competente Settore con utilizzo dei fondi disponibili nello specifico Capitolo di bilancio.