Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Arredo ed Immagine urbana
n. ord. 70
99 11487/52
OGGETTO: PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DELLA CITTA' DI TORINO. MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE AMBIENTALI. APPROVAZIONE.
Proposta del Vicesindaco Carpanini e dell'Assessore Hutter.
Approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 2 marzo 1998, il Piano Generale degli Impianti
Pubblicitari è in vigore dal 27 maggio 1998.
In data 6 maggio 1998 entravano in vigore
anche le modifiche al Regolamento per l'imposta comunale sulle
pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni.
Nella deliberazione di approvazione del
Piano, l'Amministrazione nel "prendere atto che trattasi
di materia assai complessa che viene regolamentata per la prima
volta" si impegnava "ad apportare, dopo un primo periodo
di sperimentazione, quelle varianti che si rendessero necessarie
al miglioramento del Piano stesso". La stessa verifica alla
normativa di Piano veniva ribadita con una mozione approvata dal
Consiglio Comunale.
Occorreva pertanto rendere operativo il
Piano e organizzare al meglio l'applicazione della normativa tecnico
ambientale.
Nell'ottobre 1998 veniva insediata presso
la Divisione Servizi Civici e Tributari la nuova Commissione Pubblicità.
Nei mesi successivi si delineava la necessità
di un supporto tecnico qualificato per la gestione del Piano,
trattandosi di materia complessa e regolamentata per la prima
volta sotto l'aspetto tecnico-ambientale, con l'intento di contemperare
le esigenze di qualità urbana con quelle degli operatori
del settore e con gli introiti pubblicitari del Comune. Nel contempo
l'accorpamento delle Divisioni Ambientale e Mobilità poneva
problemi di snellimento delle procedure tra i soggetti della stessa
Divisione, che devono fornire i pareri tecnici necessari.
Si conveniva pertanto che dal 1° marzo
1999 il Settore Arredo e Immagine Urbana si facesse carico del
parere di conformità al Piano in linea tecnica (rispondenza
o meno alle norme tecnico- ambientali) e, nell'ambito della Divisione
Ambiente e Mobilità, provvedesse a coordinare i pareri
in materia di occupazione suolo pubblico, viabilità, verde
pubblico quando necessari. Alla Divisione Servizi Civici e Tributari
rimanevano le restanti competenze sulla materia.
Dopo sei mesi di effettiva sperimentazione,
da parte di uno staff che opera da anni il controllo del territorio
nel campo del paesaggio urbano (piano del colore, dehors, chioschi
elementi di arredo urbano) e riorganizzato nell'occasione, si
possono fare le seguenti osservazioni.
Per le insegne si è riscontrato
che per la quasi totalità (mediamente dal 90 al 95%) le
autorizzazioni richieste rispettano le norme tecniche ambientali
del Piano.
Se si pensa che prima del Piano non c'erano
che poche regole e nella Commissione per la Pubblicità
non si privilegiava l'aspetto estetico, il risultato riscontrato
in questi primi sei mesi è assai lusinghiero, sia per la
normativa del Piano che per il buon livello delle ditte di insegnistica.
Certo non tutte le possibilità contemplate nel Piano sono
state sfruttate, specialmente là dove si vuole incentivare
la produzione di nuovi impianti, con i "progetti di via o
di area", o dove sono consentite" "soluzioni di
disegno libero".
Per la cartellonistica e le affissioni,
il problema è apparso più complesso, trattandosi
di materia più libera e nel contempo di maggiore impatto
ambientale, a fronte di nuove regole per l'ambiente e vincoli
che sono venuti negli anni (vincoli statali, regionali, di Enti
specifici) e che occorre rispettare.
La progressiva conoscenza delle norme
e la collaborazione tecnica tra gli uffici e le ditte interessate
ha già portato all'approvazione di proposte tipologiche
di supporti analoghe alla linea unificata Città di Torino,
avviando così il miglioramento voluto per gli impianti,
sia per le affissioni che per la cartellonistica. Anche qui non
tutte le possibilità consentite dal Piano sono state sfruttate,
come i previsti "addensamenti pubblicitari", ove è
possibile progettare in deroga a quanto previsto nelle norme in
aree a particolare vocazione pubblicitaria.
Dopo questi sei mesi di effettiva sperimentazione
l'Ufficio ha invitato le Associazioni di Categoria presenti in
Commissione Pubblicità (Associazione Italiana Fabbricati
Insegne Luminose A.I.F.I.L., Associazione Aziende Italiane Cartelli
e Arredi Pubblicitari A.I.C.A.P., Associazione Italiana Tende
da Sole Ass.I.TE.S. Federazione Italiana Sviluppo Pubblicità
Esterna F.I.S.P.E.), i membri della stessa Commissione, gli Uffici
Regionali, Comunali e della Soprintendenza ai Beni Ambientali
e Architettonici del Piemonte interessati, alla collaborazione
e al confronto sulla materia.
Le osservazioni raccolte, precise e puntuali,
spesso mirate e scaturite dall'esperienza di chi frequenta con
assiduità la materia, sono state esaminate - con quelle
dei tecnici dell'ufficio ricavate dall'esame di oltre 2500 pratiche
- vagliate, discusse, mediate e meditate. Buona parte delle precisazioni
e puntualizzazioni sono state inserite nelle Norme e alcuni articoli
sono stati riordinati per renderli più chiari.
Le variazioni più significative
riguardano:
- l'inserimento del comma 12 all'art. 6
che consente, per le insegne, soluzioni di disegno libero purché
opera di progettazione coordinata;
- l'introduzione della pubblicità
inserita in decorazioni a trompe l'oeil e murales su pareti cieche,
con incentivi alla realizzazione (art. 7, F.2);
- la riscrittura semplificata del punto
F. 5, art. 7 Filamento neon e del punto F. 6 art. 7 Lettere singole,
con aumento da m. 1,5 a m. 2 dell'altezza massima per le insegne
sulle coperture dei bassi fabbricati;
- la riscrittura del punto F. 7 art. 7
Cassonetti, con aumento da m. 1,5 a m. 2 dell'altezza massima
per le insegne sulle coperture nei casi ammessi;
- la riscrittura semplificata dell'art.
8, Insegne a bandiera;
- la riduzione da 15 m. a 10 m. della distanza
minima tra due insegne collocate nei portici in senso trasversale
alla percorrenza (art. 9, P.1);
- il dimensionamento allo standard nazionale
per le insegne nel terreno dei distributori di carburante, con
limitazione ai soli impianti ubicati all'interno della Z.U.C.S.
(art. 10, T.2);
- l'introduzione della possibilità
di dotare gli impianti per le affissioni e di cartellonistica
di luce interna o di elementi illuminanti (art. 11, punto 4 e
art. 12, punto 2);
- la riduzione da 100 m. a 50 m. della
distanza minima tra due cartelli isolati di grande dimensione
e da 50 m. a 30 m. tra due cartelli isolati di piccola o media
dimensione per la cartellonistica (art. 12, C. 2.1);
- l'introduzione della possibilità,
nei casi di volturazione di insegne con difformità dalle
norme non particolarmente rilevante, di concedere una proroga
fino a tre anni (art. 15).
Il nuovo testo rappresenta un deciso miglioramento
pur senza, ovviamente alterare i principi generali che sono alla
base del Piano.
Con l'occasione sono state apportate modifiche
marginali alla perimetrazione dell'area del Parco Fluviale del
Po, secondo i dettami della L.R. 28/90 s.m.i. di "Istituzione
del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po"
e come da richiesta dell'Ente di gestione.
Ai sensi e per gli effetti degli artt.
43 e 44 del Regolamento comunale sul Decentramento, la presente
proposta deliberativa con l'allegato testo delle 'Norme tecniche
ambientali del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari' e tutta
la cartografia è stata anche inviata, per le acquisizioni
dei pareri, alle Circoscrizioni 1-10.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni:
1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni
5 - 7 (all. 31-32 - nn. ).
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di approvare, per i motivi espressi in narrativa del presente
provvedimento che integralmente si richiamano:
a) le "Norme tecniche ambientali",
testo proposto, del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari,
abrogando contemporaneamente il testo in vigore (all. 1 - n. );
b) la cartografia del Piano, composta da
1 tavola in scala 1:20.000, 27 tavole in scala 1:5000, 1 tavola
in scala 1:2000 (all. dal n. 2 al n. 30 - nn. ).
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Ambito di intervento
Art. 2 - Modalità tecniche di presentazione
Art. 3 - Suddivisione ambientale del territorio
Art. 4 - Valore storico ambientale del tessuto urbano
Art. 5 - Classificazione degli impianti pubblicitari
Art. 6 - Criteri generali di inserimento
Titolo II - Disposizioni particolari
Art. 7 - Insegne frontali (F)
Art. 8 - Insegne a bandiera (B)
Art. 9 - Insegne nei portici (P)
Art. 10 - Insegne nel terreno (T)
Art. 11 - Impianti per affissioni pubbliche e private e/o pubblicità
(A)
Art. 12 - Impianti di cartellonistica (C)
Art. 13 - Impianti su elementi di arredo urbano
Art. 14 - Bandiere, striscioni, teli, gonfaloni e stendardi mobili
Art. 15 - Norme transitorie
Note
1. La collocazione, temporanea o permanente,
nel territorio comunale di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario,
visibile dagli spazi pubblici, anche se consistente in modifiche
di pubblicità preesistente o se oggetto di voltura, è
subordinata alla preventiva autorizzazione in conformità
alle seguenti disposizioni a carattere tecnico ambientale elaborate
al fine del riordino formale nel territorio. Le disposizioni sono
integrate dalle seguenti tavole:
Suddivisione del territorio comunale - 1 tavola - scala 1:20.000
Suddivisione del territorio comunale - vincoli - 27 tavole - scala
1:5.000
Zona urbana centrale storica - vincoli - 1 tavola - scala 1:2.000.
2. L'autorizzazione è precaria ed
è revocabile in qualunque momento la Civica Amministrazione
lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute
ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a
diritti od interessi generali.
3. Gli impianti pubblicitari possono risultare:
* di esercizio,
atti a segnalare la sede di attività commerciali, artigianali,
professionali, industriali e di servizio;
* a carattere generale
per far conoscere e diffondere, sia in modo continuativo che temporaneo,
attività, simboli e prodotti di natura commerciale, artigianale,
professionale, industriale e di servizio.
4. Le tipologie di impianti pubblicitari
oggetto delle seguenti disposizioni sono quelle caratterizzate
da ingombro fisico (nota 1) e risultano elencate e classificate
all'art. 5. La materia di carattere tributario è disciplinata
dalle specifiche disposizioni contenute nel Regolamento comunale
per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie,
di competenza della Divisione Servizi Tributari.
1. Prima di installare o modificare
qualsiasi pubblicità gli interessati devono presentare,
al Settore Pubblicità della Divisione Servizi Tributari,
domanda in duplice copia, di cui una in bollo, sui moduli forniti
dall'ufficio. La domanda può essere anche cumulativa per
tipologie analoghe purché riferito alla medesima località.
2. Per le forme pubblicitarie che dovranno
essere installate su aree ed edifici sottoposti al vincolo della
Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, o della Regione
Piemonte o altro ente delegato, dovrà essere preventivamente
acquisito, a cura dell'interessato, il parere scritto favorevole
di detti Enti che dovrà essere allegato alla predetta domanda.
3. Per le forme pubblicitarie che comportano
la posa in opera di impianti fissi la domanda dovrà comprendere
la seguente documentazione tecnica:
1) documentazione
fotografica a colori (formato minimo 10 x 15) in duplice copia
della posizione richiesta. Per le collocazioni su edifici, le
fotografie devono risultare tali da consentire una completa visione
di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari
esistenti;
2) progetto in
due copie che comprenda:
* disegni
particolareggiati del mezzo pubblicitario, con precisazione di
quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore
a 1:50;
ed inoltre
* per
le collocazioni su edificio: rilievo quotato, in scala non inferiore
a 1:100, della facciata interessata, o adeguata porzione di essa,
corredato dei riferimenti architettonici (aperture, cornici, fasce,
materiali, ecc.); per le insegne a bandiera deve essere indicata
anche la larghezza della via, la natura del marciapiede (rialzato
o a raso) e la relativa larghezza;
* per
le collocazioni su sedime (pubblico o privato): rilievo quotato,
in scala non inferiore a 1:500, della porzione di area interessata
con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad
elementi certi, quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi
di arredo, edifici....
* per
i murales o trompe-l'oeil: copia del parere preventivo rilasciato
dal Settore Arredo e Immagine Urbana;
3) nulla osta del
proprietario (in caso di condominio, dell'amministratore) dell'edificio
o dell'area interessata;
4) per gli impianti
pubblicitari di grande formato aventi superficie comunque superiore
a metri quadrati 8,5 e per tutti quelli collocati sui tetti aventi
struttura soggetta ad impatto eolico, è richiesto progetto
asseverato ai sensi della vigente normativa;
5) per il collocamento
di qualsiasi tipo di tenda anche non pubblicizzata dovrà
essere allegato un campione del tessuto;
6) per l'installazione
di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul
suolo o su edifici è necessario allegare dichiarazione
di idoneità, in riferimento alla Legge 46/90 sulla sicurezza
degli impianti, rilasciata dalla ditta installatrice dell'insegna.
4. Entro 90 giorni dalla data dell'autorizzazione
il titolare è tenuto a consegnare, ad integrazione e completamento
della pratica, idonea documentazione fotografica dell'impianto
pubblicitario installato. In assenza di detta documentazione,
ovvero la stessa facesse rilevare delle difformità tra
la documentazione tecnica presentata con l'istanza e l'effettiva
realizzazione e collocazione dell'impianto, l'autorizzazione potrà
essere revocata.
1. Ai fini della collocazione degli
impianti pubblicitari il territorio comunale risulta suddiviso
in PARTE A, ove si opera secondo criteri di salvaguardia e tutela
attiva, e PARTE B ove si opera secondo criteri di progettualità
ed innovazione.
2. La PARTE A (tavole in scala 1:20.000,
1:5.000 e 1:2.000), formata dalle porzioni di territorio caratterizzate
dalla diffusa presenza di valori storici, artistici o ambientali,
in coerenza anche con le previsioni del Nuovo P.R.G., comprende:
* Zona Urbana Centrale
Storica Z.U.C.S.
* Zone Urbane Storico
Ambientali Z.U.S.A.:
1. Vanchiglia
2. S.
Salvario
3. S.
Secondo
4. Buon
Pastore
5. Borgo
Po - Gran Madre
6. S.
Donato - Le Chiuse
7. Borgo Dora
- Balon
8. Madonna del
Pilone
9. Principe Oddone
- Valdocco
10. Barriera di
Nizza
11. Crocetta -
S. Teresina
12. Cit Turin
13. S. Donato
- Cibrario
14. Barriera di
Casale
15. Crimea
16. Borgo Po -
Moncalvo
17. Campidoglio
18. Vanchiglietta
19. Lucento
20. Via Giachino
21. Regio Parco
- Maddalene
22. Borgo S. Paolo
23. Via Cuneo
24. Regio Parco
- Via Catania
25. Borgata Aurora
26. Madonna di
Campagna
27. Montebianco
- Monterosa - Barriera di Milano
28. Bertolla
29. Cavoretto
30. Borgata Mirafiori.
* Principali parchi e giardini pubblici
(non compresi nella Z.U.C.S. o in aree vincolate ai sensi della
Legge 1089/39, della Legge 1497/39 e del Progetto Territoriale
Operativo)
Sempione
Pellerina, compresa la scarpata a sud
di corso Appio Claudio
Colletta
Ruffini
Colonnetti
* Porzioni di territorio vincolate ai sensi
delle Leggi 1497/39 e 431/85
Territorio collinare
Sponde del Po
Viali alberati
* Sponde (porzioni di territorio per la
realizzazione di futuri parchi fluviali) dei fiumi Po, Stura,
Dora, Sangone; con riferimento alle aree ricadenti all'interno
del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po ed
in particolare per la porzione di territorio inserita in Parchi,
Riserve naturali ed Aree protette regionali.
3. La PARTE B ( tavole in scala 1:20.000
e 1:5.000) comprende:
* Rimanente territorio comunale
1. Per tutelare le risorse formali della
Città, valorizzandone i caratteri specifici, è necessario
che la collocazione di impianti pubblicitari tenga conto della
qualità storico artistica e ambientale del tessuto urbano
preesistente.
2. A tale scopo sono riconosciute le seguenti
categorie normative di edifici (i riferimenti alla cartografia
allegata sono indicati, caso per caso, successivamente):
EDIFICI DI I^ CATEGORIA
La I^ categoria comprende gli edifici vincolati ai sensi delle
leggi 1089/39 e 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni,
la cui tutela viene esercitata dalla Soprintendenza ai Beni ambientali
ed architettonici o da altri organi o istituti a ciò appositamente
delegati.
In tale categoria sono inoltre compresi tutti quegli edifici che
per motivi di carattere storico, artistico, ambientale o documentario,
costituiscono singolarmente o in quanto parti di complessi urbanistici
o architettonici, le testimonianze di più elevato livello
consegnateci dall'intero arco della storia, per i quali una corretta
lettura degli esterni è indispensabile al godimento della
loro immagine o alla comprensione del processo delle trasformazioni
che hanno definito la forma della Città.
Sulla base delle classi riconosciute dal P.R.G. per la Zona
Urbana Centrale Storica, nella tavola in scala 1:2.000, tali edifici
della I^ categoria sono individuati in grigio scuro puntinato,
quelli vincolati, e con tratto continuo nero, gli altri.
Per il resto del territorio comunale, nelle tavole in scala 1:5.000
gli edifici della I^ categoria sono individuati in nero con asterisco,
quelli vincolati, (aggiornamento al 1994), in nero quelli che,
anche se non vincolati, fanno parte delle classi del P.R.G.: 1.
edifici di gran prestigio, 2. edifici di rilevante interesse storico,
3. edifici di valore storico ambientale.
EDIFICI DI II^ CATEGORIA
In tale categoria sono compresi gli edifici con valore ambientale
o documentario: cioè quelli che, realizzati secondo regole
edificatorie tradizionali, anche se non presentano particolare
aulicità, monumentalità o prestigio, caratterizzano
con equilibrio e dignità ampie porzioni della Città
(edilizia di tessuto ottocentesca nella Z.U.C.S.,
negli ampliamenti urbani dell'800 o dei primi anni del 900 e nelle
borgate foranee).
Sono inoltre compresi in tale categoria (se pur a causa di valori
caratterizzanti diversi) il complesso della via Roma e gli edifici
più significativi costruiti tra le due guerre.
Sulla base delle classi riconosciute dal P.R.G. per la Zona
Urbana Centrale Storica, nella tavola in scala 1:2.000, tali edifici
della II^ categoria sono individuati con tratto nero spezzato.
Per il resto del territorio comunale, gli edifici della II^ categoria
caratterizzanti le Z.U.S.A. sono individuati nelle tavole in scala
1:5.000 con tratto nero continuo.
EDIFICI DI III^ CATEGORIA
Nella Z.U.C.S. appartengono a tale categoria gli edifici recenti,
realizzati dagli anni 20 fino ai giorni nostri.
Sulla base delle classi riconosciute dal P.R.G. per la Zona
Urbana Centrale Storica, nella tavola in scala 1:2.000, tali edifici
della III^ categoria sono individuati con una sequenza di pallini.
Quelli riconosciuti dal P.R.G. come fronti caratterizzanti sono
contrassegnati da asterisco.
3. Per il resto del territorio comunale
gli edifici recenti coincidono con il tessuto urbano indifferenziato,
riconoscibile in negativo, perché privo di ogni tipo di
segno particolare negli elaborati grafici.
1. Al fine di definire le modalità
di collocazione, sugli edifici e nel contesto ambientale, gli
impianti pubblicitari oggetto del presente regolamento si articolano
nel seguente modo:
F INSEGNE FRONTALI, parallele al piano
della facciata dell'edificio
F.1 Vetrofanie
e vetrografie
F.2 Murales, trompe
l'oeil
F.3 Iscrizioni
dipinte, bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti
F.4 Plance, targhe,
pannelli (luminosi e non)
F.5 Filamento neon
F.6 Lettere singole
(luminose e non)
F.7 Cassonetti
B INSEGNE A BANDIERA perpendicolari
al piano della facciata dell'edificio
B.1 Stendardi fissi,
sculture
B.2 Plance, targhe,
pannelli
B.3 Filamento neon
B.4 Lettere singole
B.5 Cassonetti
P INSEGNE NEI PORTICI
P.1 Trasversali
al senso di marcia
P.2 Nelle arcate
esterne
T INSEGNE NEL TERRENO
T.1 Totem di fruizione
pedonale
T.2 Totem di fruizione
automobilistica
A IMPIANTI PER AFFISSIONI E/O PUBBLICITÀ
A.1 Permanenti
su preesistenza edilizia
A.2 Permanenti
isolati
A.3 Temporanei
A.4 Addensamenti
pubblicitari
C IMPIANTI DI CARTELLONISTICA
C.1 Permanenti
su preesistenza edilizia
C.2 Permanenti
isolati
C.3 A carattere
temporaneo o eccezionale
U IMPIANTI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO
S BANDIERE, STRISCIONI, TELI, STENDARDI,
GONFALONI
2. Con riferimento alla LUMINOSITÀ
esistono le seguenti situazioni, che verranno richiamate nelle
disposizioni solo quando necessario al fine dell'inserimento formale:
N Pubblicità
non luminosa
L Pubblicità
luminosa che a sua volta può risultare
* illuminata in
modo diretto (sorgente luminosa esterna),
riflesso
(sorgente luminosa interna schermata),
indiretto
(effetto luminoso in negativo)
* a luminosità
propria (fissa, mobile, intermittente).
3. Qualunque altro tipo di insegna o mezzo
pubblicitario a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica,
luci, ecc., deve essere ricondotto per analogia di ingombro fisico
dell'impianto alle tipologie sopra indicate, trattate normativamente
negli articoli che seguono.
1. Tutti gli
impianti pubblicitari devono essere sottoposti a periodici accertamenti
sul loro stato di conservazione a cura degli interessati, e dagli
stessi mantenuti, sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni;
qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia
più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica,
l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino
assegnando un termine. Trascorso il termine stabilito, il Comune
procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati
le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio
alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria
(copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono
essere rimosse entro 60 giorni se non verrà prodotta nuova
dichiarazione.
2. Devono essere
sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione
vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di
potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare.
3. Gli impianti
di esercizio devono risultare collocati in corrispondenza delle
attività esercitate; eventuali eccezioni possono essere
motivate da situazioni all'interno di cortili o spazi analoghi,
opportunamente documentate.
Gli impianti a carattere pubblicitario generale possono essere
ammessi solo se esistono possibilità di collocazioni opportune
in coerenza con la situazione ambientale.
4. Il titolare
dell'autorizzazione (ditta proprietaria per impianti di esercizio
o esecutrice per impianti a carattere pubblicitario generale)
è responsabile del mezzo pubblicitario, anche con riferimento
alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell'osservanza delle
norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso
di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria o
coatta, del ripristino dello statu quo ante.
5. Non è
ammessa la conservazione di impianti pubblicitari a carattere
generale inutilizzati per più di 180 giorni consecutivi.
In tutto il territorio comunale, non sono ammessi impianti pubblicitari
di alcun tipo su monumenti e fontane, su alberi, arbusti e siepi.
6. Nei fabbricati,
non possono essere collocati impianti pubblicitari su colonne,
su balaustrate e inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque
altro elemento architettonico atto a caratterizzarne l'immagine.
7. Non devono essere
occupati i vani delle finestre salvo che per le vetrofanie ed
i pannelli paravista o similari (vedi art. 7) nel rispetto delle
norme di natura igienico edilizia. Non è ammesso l'inserimento
di nuove vetrinette mobili se non in caso di progettazione coordinata
per ambiti o ripristino di preesistenza storica.
8. La luminosità
propria o portata, fissa, in movimento e/o dissolvenza, se presente,
deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo; sono
vietate le luci a rapido movimento o intermittenti.
9. In un raggio
di metri 15 dagli impianti semaforici è vietato l'inserimento
di luci di colore rosso, giallo e verde.
10. In caso di installazioni previste in
aree inserite nei Parchi regionali, queste dovranno adeguarsi
agli specifici Piani d'area e loro regolamenti.
11. In tutto il territorio comunale, in
vie o aree che il PRG o il Piano Commerciale riconoscano di particolare
vocazione commerciale (ad esempio centri commerciali naturali),
sono possibili progetti di via o progetti di
area, anche in variante alla presente normativa, purché
tali progetti definiscano compiutamente tutti gli elementi pubblicitari,
in coordinamento formale e ambientale con i luoghi interessati.
Tali progetti dovranno essere concordati e approvati dagli Uffici
competenti.
12. Per le insegne, nel rispetto della
composizione della facciata, con attenzione alle scansioni delle
masse, agli effetti di orizzontalità e/o verticalità,
ai materiali del paramento; possono essere ammesse soluzioni di
disegno libero, purché tutta la facciata, o parte autonoma
di essa, sia coinvolta in un'operazione di progettazione che determini
le dimensioni e le tipologie dei manufatti.
1. Sui fabbricati è sempre ammesso
inserire insegne frontali di esercizio, scegliendone attentamente
la tipologia e le caratteristiche in funzione della situazione
ambientale preesistente.
La possibilità di collocazione di insegne frontali a carattere
generale è esplicitamente indicata negli articoli seguenti
che, in coerenza con la classificazione di cui all'art. 5, determinano,
in maniera analitica, i criteri per il possibile inserimento.
F. 1 VETROFANIE, VETROGRAFIE
Le vetrofanie sono inseribili sulle vetrate
dei serramenti regolarmente autorizzati purché la composizione
e le tecniche di esecuzione siano accuratamente studiate e descritte
nel progetto.
Devono essere evitate realizzazioni con
lettere adesive che presentino elenchi dettagliati, eccesso di
informazioni, soluzioni precarie o disordinate.
Le vetrografie (smerigliatura, mussolatura,
incisioni ad acido o a mola, pitture colorate o monocromatiche...),
devono essere studiate e realizzate con progetto, in coerenza
con la tipologia di serramento o di devanture preesistente.
F. 2 MURALES, TROMPE L'OEIL
Sono ammissibili sulle pareti cieche degli
edifici di tutta la città forme di pubblicità contenuta
in decorazioni a trompe-l'oeil e murales. Il progetto, di buona
qualità formale e attento alla situazione ambientale, deve
integrarsi in modo coordinato con la superficie disponibile della
parete e contenere un messaggio pubblicitario inferiore al 10%
della superficie decorata. La superficie tassata per la pubblicità
sarà individuata dalla minima figura piana che racchiude
le parti di riferimento pubblicitario.
F. 3 ISCRIZIONI DIPINTE, BASSORILIEVI,
SCULTURE, MOSAICI, FREGI, GRAFFITI
Negli edifici di categoria I sono ammissibili,
per attività di esercizio, solo soluzioni di elevata qualità
formale di massima riferibili a restauro, recupero o ripristino
di preesistenze coerenti.
Negli edifici delle altre categorie possono
essere ammesse anche soluzioni a carattere pubblicitario generale,
da realizzarsi con contenuti e tecniche definiti di volta in volta
in relazione alla situazione edilizia. Trattandosi di interventi
che modificano la situazione edilizia, sono assoggettati anche
alle relative specifiche procedure.
F. 4 PLANCE, TARGHE, PANNELLI
F. 4. 1 PLANCE, TARGHE, PANNELLI non illuminati
In metallo dipinto o smaltato, legno,
ceramica, pietra, plexiglas... di spessore massimo pari a cm.
5, risultano compatibili purché collocati solo al piano
terreno,
* nelle aperture
con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti.
Nelle finestre sono inseribili, senza sporgenza alcuna, anche
con funzioni paravista sui davanzali, o a mantovana
di altezza max. pari a cm. 60, a condizione che non vengano occultati
infissi decorati o inferriate di pregio;
* nei pieni murari,
in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici,
fasce, ecc... immediatamente sopra le forature, con larghezza
ad esse uguale, salvo che in presenza di cornici ove la larghezza
sarà determinata dal loro filo esterno.
Nel rispetto della natura e del tipo di
paramento esterno, sono ammesse anche piccole targhe tradizionali
(metallo smaltato o dipinto, vetro, ceramica, legno, ecc.) di
superficie inferiore a mq. 0,50, in posizione libera, purché
di forma coerente e proporzionata allo spazio disponibile. Possono
essere inserite targhe professionali di forma, materiali e grafica
qualificati; nel caso siano più di una dovranno risultare
coordinate in un unico tipo.
Plance, targhe, pannelli su pali propri
e posizionati su suolo privato, sono ammesse purché coerenti
dal punto di vista formale.
Inoltre per i soli edifici di categoria
II e III sono ammesse:
* al piano terreno,
in eventuali spazi murari delimitati da cornici, modanature o
risalti o, in assenza di tali elementi architettonici, anche di
forma libera e/o soluzioni passanti a collegamento di più
aperture, purché commensurate allo spazio disponibile e
coerenti dal punto di vista formale;
* ai piani superiori:
a) con
funzione paravista sui davanzali delle finestre di altezza max.
pari a cm. 60;
b) di
forma libera negli edifici non residenziali destinati ad un'unica
attività (es. attività industriali, terziarie),
purché commensurate allo spazio disponibile e coerenti
dal punto di vista formale;
* sulle coperture
dei soli bassi fabbricati e sulle pensiline, con altezza massima
di m. 2,00, nel caso in cui tutto il fronte sia risolto in modo
coordinato.
Negli edifici di categoria III sono anche
ammissibili sui frontespizi ciechi particolari soluzioni anche
a carattere pubblicitario generale purché tutta la facciata,
o parte autonoma di essa, sia coinvolta in un'operazione di riqualificazione
che oltre a determinare la dimensione del manufatto, preveda la
manutenzione di tutto il fronte interessato (vedi succ. articolo
12 punto C.1.).
Non sono ammesse plance, targhe, pannelli,
sui tetti degli edifici multipiano.
F. 4. 2 PLANCE, TARGHE, PANNELLI illuminati
da sorgenti luminose esterne ad essi.
Le insegne di cui al precedente punto
F.4.1 possono essere illuminate da fari o luci esterni ad esse.
Per tutti i tipi di edificio, sono ammessi
impianti di illuminazione di tipo particolarmente studiato per
garantire un arredo coerente anche ad impianto spento. Sono possibili
le seguenti soluzioni:
* collocazione
di lampade tipo applique senza braccio sul paramento
murario, ad un'altezza minima di m. 2,80 e sporgenza max. di cm.
25.
* collocazione
di lampade a braccio (faretti, lanterne, globi, ecc.)
sul paramento murario, sopra le forature, ad un'altezza minima
di m. 2,80 in presenza di marciapiedi rialzati o aree pedonali
e m. 3,50 in mancanza degli stessi, con sporgenza max di cm. 50
e fronte < cm. 26.
* collocazione
di elementi illuminanti in sedi particolari (cornici, riseghe,
alloggiamenti) con apposito progetto per la valorizzazione di
insegne e basamento.
Si precisa che le lampade di forma tradizionale
(candelabri, lanterne, fiaccole, ecc.) non devono essere usate
su fabbricati recenti, e che in questi ultimi possono essere studiate,
con elementi illuminanti anche di nuova concezione, soluzioni
atte a valorizzare ogni parte delle facciate, nel rispetto dei
caratteri dell'edificio e dei criteri generali di inserimento
di cui all'art. 6.
F. 4. 3 PLANCE, TARGHE, PANNELLI con sovrapposizione
di filo neon o di lettere singole
Le insegne di cui al precedente punto
F.4.1, di esercizio, possono essere messe in evidenza mediante
la sovrapposizione di filo neon o di lettere singole luminose,
ottenendo contemporaneamente l'occultamento di tutti gli elementi
di elettrificazione. In tale tipo di impianto è ammesso
uno spessore della plancia pari a cm. 6 ed una sporgenza massima,
comprese lettere o filo neon, di cm. 18.
Negli edifici di categoria I tali soluzioni
non sono ammesse, salvo che nelle aperture esista la possibilità
di inserimento senza sporgenza alcuna dal filo della facciata.
F. 5 FILAMENTO NEON
Gli impianti pubblicitari in filamento
neon (non a tubi paralleli) sono ammissibili negli edifici di
categoria I solamente per insegne di esercizio al piano terreno,
con particolare attenzione al messaggio, al supporto ed alle dimensioni,
nel rispetto dei caratteri architettonici e formali presenti.
Negli edifici di categoria II e III insegne
di esercizio in filo neon sono collocabili anche ai piani superiori
su balaustre di balconi di unità immobiliari non residenziali,
in assenza di ringhiere di pregio: può essere interessata
una superficie inferiore ad 1/2 di quella frontale della ringhiera.
Non sono ammesse insegne passanti da un
balcone all'altro nè soluzioni a fili paralleli in numero
superiore a tre.
Per attività insediate possono
essere previsti impianti sulle coperture, con struttura di supporto
accuratamente studiata, sia in ordine alle necessità statiche
che alla forma, che deve essere il più possibile semplice
e pulita; con le seguenti limitazioni:
- per i bassi fabbricati
e le pensiline altezza massima di m. 2,00.
- per gli edifici
a più piani altezza massima di m. 3,50, comunque inferiore
ad 1/4 di quella dell'edificio; nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) su
ciascuna unità architettonica con tetto a falde non più
di una; la cui collocazione sarà compresa tra la linea
di gronda ed una linea, parallela ad essa, posta a m. 1,50 sopra
il colmo;
b) su
coperture piane di edifici interamente ad uso non residenziale
possono essere anche più di una a patto che risultino coordinate
da un progetto unitario.
La collocazione di impianti filamento
neon su sottolettere risulta assimilabile alle lettere singole
(vedi punto F.6.)
F. 6 LETTERE SINGOLE
F. 6. 1 LETTERE SINGOLE non luminose
Sono ammesse lettere singole, in bronzo,
rame, pietra, plexiglas, legno, ceramica, ecc.. di spessore non
superiore a cm. 6, per le sole attività insediate, purché
realizzate con materiali e tecniche coerenti alle facciate e collocate
nel rispetto dei particolari caratteri formali architettonici
presenti nelle seguenti situazioni:
- nelle aperture
nel rispetto delle partiture dei serramenti;
- nei pieni murari,
purché esista uno spazio adeguato, senza mai interessare
in maniera casuale o scorretta gli elementi architettonici o decorativi
quali cornici, bugnati, ecc...
Per attività di interesse pubblico
possono essere previste anche soluzioni ai piani superiori.
Negli edifici di categoria II e III sono
inoltre ammesse:
- ai piani superiori
secondo i criteri sopra indicati, anche per attività private
insediate;
- sui frontespizi
ciechi purché tutto lo spazio disponibile sia coinvolto
in un'operazione di riqualificazione;
- sulle coperture,
con struttura di supporto accuratamente studiata, sia in ordine
alle necessità statiche che alla forma, che deve essere
il più possibile semplice e pulita; con le seguenti limitazioni:
a) per
i bassi fabbricati e le pensiline altezza massima di m. 2,00;
b) per
gli edifici a più piani altezza massima di m. 3,50, comunque
inferiore ad 1/4 di quella dell'edificio; nel rispetto delle seguenti
condizioni:
1) su
ciascuna unità architettonica con tetto a falde non più
di una; la cui collocazione, sarà compresa tra la linea
di gronda ed una linea, parallela ad essa, posta a m. 1,50 sopra
il colmo;
2) su
coperture piane di edifici interamente ad uso non residenziale
possono essere anche più di una a patto che risultino coordinate
da un progetto unitario.
Inoltre negli edifici di categoria III
tenendo validi i precedenti criteri, sono ammissibili anche interventi
a carattere pubblicitario generale.
F. 6. 2 LETTERE SINGOLE illuminate in modo
diretto e a luce riflessa o schermata.
Tali insegne risultano inseribili in maniera
analoga alla tipologia di cui al precedente punto F.6.1.
Gli elementi di elettrificazione (trasformatori,
scatole, cavi, ...) devono essere occultati o sistemati in posizioni
accettabili, con effetto ordinato non casuale.
La sporgenza massima dal filo della facciata,
supporti e zanche escluse, non può essere superiore a cm.
12.
F. 6. 3 LETTERE SINGOLE a luce interna
Tali insegne risultano inseribili in maniera
analoga alla tipologia di cui al precedente punto F.6.1.
La presenza di elementi illuminanti dentro
lettere realizzate totalmente in materiale plastico traslucido
le rende però non coerenti con gli edifici di categoria
I ove pertanto tali soluzioni non sono ammesse. La sporgenza massima
dal filo della facciata, supporti e zanche escluse, non può
essere superiore a cm. 15.
F. 7 CASSONETTI
In tutte le categorie di edifici sono
ammessi con sporgenza massima di cm. 5, purché collocati
al piano terreno nelle aperture con forma e dimensioni coerenti
con le partiture dei serramenti.
Negli edifici di categoria III, sono inoltre
ammesse nei pieni murari, in assenza di decorazioni o elementi
architettonici quali cornici, fasce, ecc..., immediatamente sopra
le forature con larghezza ad esse uguale, salvo che in presenza
di cornici ove la larghezza sarà determinata dal loro filo
esterno. Tenendo conto degli spazi appositi eventualmente presenti,
con attenzione alle scansioni delle masse e agli effetti di orizzontalità
e/o verticalità, possono essere ammesse anche soluzioni
passanti a collegamento di più aperture, purché
la sporgenza massima oltre il filo della facciata non sia superiore
a cm. 15.
Sulle coperture dei bassi fabbricati e
sulle pensiline sono ammessi cassonetti con altezza massima di
m. 2,00.
Non sono mai ammessi cassoni luminosi
sulle balaustre dei balconi nè sulle coperture degli edifici
pluripiano salvo che per edifici di categoria III, a tetto piano,
non residenziali, ove sono ammissibili soluzioni di altezza massima
pari a m. 2,00.
I cassonetti su pali propri e posizionati
su suolo privato sono ammessi purché coerenti dal punto
di vista formale.
1. Sui fabbricati è possibile
inserire insegne a bandiera di esercizio. Nella via Roma e in
altre vie o piazze della Parte A (escluse quelle vincolate ai
sensi della L. 1089/39) che il P.R.G. o il Piano Commerciale definiscono
di particolare rango funzionale per attività terziarie
commerciali e/o direzionali, sono ammissibili anche insegne pubblicitarie
a carattere pubblicitario generale, in coerenza con le norme fisiche,
nella tipologia filamento neon senza sottolettere e con l'esclusione
di soluzioni a tubi paralleli.
2. In ogni caso consentito, deve essere
rivolta particolare attenzione progettuale alla struttura di supporto.
3. Nelle tipologie B.1. (stendardi fissi
e sculture) e B.2. (plance, targhe e pannelli) possono essere
inseriti elementi illuminanti purché progettati contestualmente
all'insegna e non casualmente aggiunti.
B.P. PARAMETRI FISICI
Le insegne a bandiera devono:
- scostarsi dagli
spigoli degli edifici di una misura pari almeno allo sbalzo; qualora
non fosse possibile per la presenza di aperture e/o decorazioni
architettoniche di una misura comunque non inferiore di 50 cm.;
- avere uno sbalzo
interno alla larghezza del marciapiedi di almeno cm. 50;
- essere collocate
sugli edifici:
a) ad
altezza compresa tra m. 3,50 e m. 6,00 dal livello del marciapiede
per le insegne ad andamento orizzontale;
b) ad
altezza superiore a m. 3,50 dal livello del marciapiede per le
insegne ad andamento verticale; lo sviluppo verticale non deve
superare mai il filo inferiore della cornice di gronda.
In entrambe le soluzioni in presenza di
marciapiedi rialzati od in aree pedonali l'altezza minima può
essere ridotta a m. 2,80.
Le insegne a bandiera atte a individuare
servizi primari di pubblica utilità (ospedali, trasporti,
polizia, tabacchi e similari) anche nella tipologia B.5. (cassonetti
luminosi), se realizzate secondo le direttive emanate dagli enti
preposti, possono derogare rispetto ai parametri del presente
articolo.
Non sono mai ammesse insegne a bandiera
esterne nella parte bassa dell'edificio interessata dai portici
salvo che per segnalare la presenza di servizi primari di pubblica
utilità (ospedali, polizia, farmacie, ....).
Le insegne a bandiera su pali propri e
posizionate su suolo privato sono ammesse purchè coerenti
dal punto di vista formale.
B.T. INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO
Sono ammissibili le seguenti tipologie:
B.1 Stendardi fissi,
sculture
B.2 Plance, targhe
e pannelli non luminosi
B.3 Filamento neon
(non a tubi paralleli)
Edifici di categoria I
Nella parte basamentale con sagoma massima,
supporti esclusi, di cm. 50 x 70 o 70 x 50.
Edifici di categoria II e III
Nella parte basamentale con sagoma massima,
supporti esclusi, di cm. 100 x 70 o 50 x 150.
Ai piani superiori, la sola tipologia
B.3 Filamento neon (non a tubi paralleli), ad andamento verticale
con sagoma massima di m. 1,20 x 8,00 supporti esclusi.
Inoltre per i soli edifici di categoria
III ubicati in parte B sono ammesse ai piani superiori le tipologie
B.3 Filamento neon (non a tubi paralleli) e B.4 Lettere singole,
nel rispetto dei seguenti parametri:
a) le insegne a
bandiera ad andamento orizzontale devono essere contenute, supporti
esclusi, in una sagoma esterna con base B di misura maggiore o
uguale all'altezza H, dove B max. è cm. 200;
b) le insegne a
bandiera ad andamento verticale devono essere contenute, supporti
esclusi, in una sagoma esterna con altezza H di misura maggiore
della base B, dove B max. è cm. 150 e H max. è pari
a m. 12,00;
c) le insegne a
bandiera ad andamento misto devono rispettare le dimensioni risultanti
dalla combinazione dei punti precedenti.
Portici
Nei portici di tipologia storica, categoria
I e II, possono essere ammesse solamente piccole insegne a stendardo
o a targa, a scultura o similari, contenute, in una sagoma massima,
supporti esclusi, di cm. 50 x 70 o 70 x 50, da collocare sulla
parete di fondo, ad un'altezza minima di m. 2,80.
Nei portici di tipologia moderna, categoria
III, possono essere ammesse anche insegne a bandiera del tipo
a filamento neon e a lettere singole, contenute, in una sagoma
massima, supporti esclusi, di cm. 50 x 150 o 100 x 70, da collocare
sulla parete di fondo ad un'altezza minima di m. 2,80.
1. Insegne frontali (F) ed a bandiera
(B) possono unicamente essere collocate nella parete di fondo
dei portici ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti artt.
7 e 8; in particolare non è ammesso collocare mezzi pubblicitari
sulla porzione di facciata esterna per tutta l'altezza dei portici
salvo che per la segnalazione della presenza di servizi primari
di pubblica utilità.
2. Le insegne pubblicitarie, collocate
trasversalmente al senso di percorrenza e nelle arcate esterne,
se ammesse, devono essere contenute nella sagoma limite (nota
5) e sorrette da una struttura semplice ed ordinata.
P. 1 TRASVERSALI AL SENSO DI PERCORRENZA
Sono ammesse purché collocate ad
una distanza di almeno m. 2 dalle lampade dell'illuminazione pubblica,
se presenti in centro volta o sul soffitto, ed osservino una distanza
reciproca non inferiore a m. 10; con le seguenti limitazioni:
- negli edifici
di categoria I e II, sono inseribili esclusivamente per attività
di interesse pubblico nella sola tipologia filamento neon (non
a tubi paralleli);
- negli edifici
di categoria III sono inseribili anche per attività private,
insegne di esercizio nella tipologia filamento neon e/o lettere
singole.
P. 2 NELLE ARCATE ESTERNE
Negli edifici di categoria I e II sono
ammesse in via del tutto eccezionale, sul piano di fondo virtuale
dell'arcata, insegne in filamento neon semplice per servizi primari
di pubblica utilità, purché nell'arcata stessa non
esistano lampade dell'illuminazione pubblica.
E' altresì ammesso il ripristino
o la collocazione di insegne a plancia passante, a livello dei
capitelli quando ne risulti documentata, nella specifica tipologia
di portici, una valida realizzazione precedente storicizzata.
Esclusivamente negli edifici di categoria
III sono ammesse, sul piano di fondo virtuale dell'arcata, insegne
di esercizio in filamento neon.
1. Le insegne isolate nel terreno (totem)
accuratamente progettate in funzione della situazione circostante,
dello spazio utile disponibile e delle visuali, devono risultare
rifiniti in modo accurato su tutte le fronti.
2. Nella Parte A possono essere collocate
insegne isolate di esercizio solo su terreno privato con dimensioni,
forma e materiali coerenti con l'ambiente, quando sia dimostrata
la difficoltà di inserimento o l'inefficacia di quelle
frontali o a bandiera.
3. Nella Parte B su terreno privato è
possibile realizzare nuove soluzioni anche a carattere generale
e per integrare l'apparato pubblicitario di esercizio.
4. Sul sedime pubblico oppure gravato da
servitù di pubblico passaggio (vie pedonali, marciapiedi,
portici...) si individuano i seguenti casi:
T. 1 TOTEM DI FRUIZIONE PEDONALE (h <
m.3,00 e L < m.1,50)
I totem di fruizione pedonale devono lasciare
uno spazio libero per il passaggio di almeno m. 1,50 intorno all'intero
perimetro della proiezione sul pavimento. Nel rispetto delle norme
vigenti in tema di circolazione devono essere progettati e realizzati
con particolare attenzione a non provocare situazioni di pericolo,
del cui evento comunque sarà sempre responsabile il proprietario
richiedente o avente titolo (Art. 6).
Nella Parte A ed in prospicienza di edifici
vincolati ai sensi della legge 1089/39 possono essere collocati
solo manufatti di modesto impatto ed accurata realizzazione (griglie,
figure, sculture...).
Detti totem potranno essere utilizzati
temporaneamente per segnalare manifestazioni di interesse comune
ovvero in maniera fissa solamente se di segnalazione d'esercizio
in aree pedonali, centri commerciali naturali, ecc., con modalità
da valutarsi singolarmente con gli uffici del Settore Arredo e
Immagine Urbana.
T. 2 TOTEM DI FRUIZIONE AUTOMOBILISTICA
(h > m.3,00 e L > m.1,50)
Oltre a quanto sopraindicato, i cosiddetti
pastorali (insegne a bandiera su palo singolo, realizzabili
con pannelli o plance, filamento neon, lettere singole, cassoni)
possono essere collocati sul suolo pubblico solamente nella Parte
B, in posizioni e con dimensioni verificate nel contesto.
Tra le attività private, sul suolo
pubblico, è consentita la sola segnalazione degli impianti
distribuzione carburanti, in quanto di interesse comune, tali
pastorali nel resto del territorio possono raggiungere le dimensioni
standard secondo le linee pubblicitarie uniformi su tutto il territorio
nazionale; nella ZUCS, sono eccezionalmente ammissibili purché
con dimensioni ridotte (cm. 80 x 80 su palo alto m. 4,00).
In ogni caso la sagoma limite del totem
deve risultare interna di almeno cm. 50 al filo del marciapiede
o della carreggiata.
1. Gli impianti per affissioni sono
i supporti atti ad ospitare manifesti cartacei o similari, sistematicamente
applicati dal Servizio Affissioni o dalle imprese titolari delle
concessioni affidate con le procedure di legge.
Il totale degli impianti permanenti per affissioni non può
superare i mq 70.000 (da cui sono esclusi quelli temporanei, su
steccati e cantieri) così ripartiti:
formati grandi mq.
38.000 pari al
54%
formati medio piccoli mq.
32.000 pari al
46%
Per le affissioni di natura istituzionale o sociale, il Civico
Servizio Affissioni svolge l'attività necessaria all'Amministrazione
comunale ed a tutti gli altri Enti Pubblici (Stato, Regione....)
che ne fanno richiesta; per quella ideologica la Città
riserva una quantità di mq. compresa nelle quote di cui
sopra, e da eseguire dai soggetti aventi diritto; per la restante
parte di natura commerciale può farsi luogo l'affidamento
a privati per l'effettuazione di affissioni dirette.
2. I formati utilizzabili sono esclusivamente:
* 70 x 100, 100 x 140, (piccoli)
* 140 x 200, 200 x 140, 200 x 280, (medi)
* 400 x 300 e 600 x 300 (grandi).
3. Gli impianti per le affissioni (sostegni,
cornici, plance e coloriture) sono da ricondursi alla linea unificata
Città di Torino; per gli impianti murali di grande formato
sono anche ammesse le cornici metalliche componibili ad angoli
arrotondati. Altre eventuali proposte tipologiche, se ritenute
utili dall'Amministrazione, saranno verificate dal Settore Arredo
e Immagine Urbana.
Le intelaiature sul retro dei pannelli devono essere rivestite
in modo uniforme e decoroso.
4. Gli impianti, sia murali che isolati,
possono essere dotati di luci interne o di elementi illuminanti,
purché il sistema di illuminazione risulti integrato e
coerente alla linea dell'impianto (ad eccezione di quelli collocati
sui muri di cinta e le recinzioni a giorno che al fine di limitare
le sporgenze non possono mai essere dotati di luci interne).
Gli impianti murali dotati di luci interne non devono superare
un ingombro massimo di cm. 30.
5. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni
devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo
e logo, contenuto nella misura di cm. 30 x 15, della ditta proprietaria
o utilizzatrice.
A. 1 PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA
Su edifici di categoria I non sono ammessi nuovi impianti per
affissioni; è consentito conservare eventuali preesistenze
di pregio.
Edifici di categoria II ed
edifici di categoria III della sola parte A
si considerano i seguenti casi:
* edifici residenziali: non sono ammessi
impianti per affissioni.
* edifici non residenziali nella Parte
A: sono ammessi nuovi impianti solo per affissioni di natura sociale,
istituzionale o ideologica in numero massimo di due per ogni edificio,
con dimensioni 70 x 100 o 100 x 140, da collocarsi sui pieni murari,
in analogia con le insegne frontali senza interferire con eventuali
elementi architettonici (lesene, riquadrature, cornici...)
* edifici non residenziali nella Parte
B: sono ammessi nuovi impianti in numero massimo di quattro per
ogni edificio, anche di natura privata o commerciale (misure 70
x 100, 100 x 140, 140 x 200), da collocarsi sui pieni murari,
senza interferire con eventuali elementi architettonici, in analogia
con le insegne frontali.
Edifici di categoria III della sola parte B
In aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti per edifici
anche residenziali, nel caso in cui le facciate siano prive di
finestrature e di decori o segni particolari progettati, possono
essere collocate plance per grandi impianti per una superficie
massima di mq. 72, (pari a quattro impianti 6 x 3) sino ad occultare
una porzione di muratura inferiore al 50% del totale, con un distacco
dagli spigoli non inferiore a cm. 50. Per gli impianti sospesi
la massima sporgenza, compresi anche zanche ed ancoraggi, è
di cm. 15 (cm. 30 per quelli dotati di luci interne); per gli
impianti accostati alla muratura, ma su supporti propri infissi
sul terreno di pertinenza dell'edificio, la massima sporgenza,
tutto compreso, è di cm.40.
Sui muri di cinta della Parte A del territorio cittadino, sono
ammissibili impianti solo per affissioni di natura sociale, istituzionale
o ideologica con dimensioni 70 x 100 o 100 x 140, da collocarsi
nel rispetto della eventuale presenza di lesene, riquadrature,
zoccoli... tenendo conto che non possono essere collocati più
di due impianti ogni cento metri di muro disponibile.
Sui muri di cinta della Parte B privi di decorazioni o segni particolari
progettati sono ammesse plance per affissioni la cui altezza non
può superare quella del manufatto edilizio e la superficie
massima coperta deve risultare inferiore al 30% di quella totale.
Sulle recinzioni a giorno permanenti della Parte A è ammessa
la collocazione di un solo impianto per affissioni di natura sociale,
istituzionale o ideologica, con due tabelle adiacenti aventi dimensioni
70 x 100 od una avente dimensione 100 x 140, con sporgenza massima
di cm. 5, compresi zanche ed ancoraggi.
Sulle recinzioni a giorno permanenti della Parte B è ammessa
la collocazione di più impianti la cui altezza non può
superare quella del manufatto e la superficie massima coperta
deve risultare inferiore al 30% di quella totale.
Nella Parte B sono anche ammesse collocazioni di impianti totalmente
al di sopra sia dei muri di cinta che delle recinzioni a giorno
permanenti, nel caso in cui questi manufatti non superino l'altezza
di m. 3,00 e non ne sia superata l'altezza per più di m.
3,50, cornici comprese.
Sulle coperture a tetto piano o a falde, in qualunque tipo di
edificio compresi i bassi fabbricati, non sono mai ammessi impianti
per affissioni.
A. 2 PERMANENTI ISOLATI (monofacciali, bifacciali, altro)
Gli impianti isolati per affissioni possono essere collocati sui
sedimi pubblici e privati: non sono ammessi sui marciapiedi di
larghezza inferiore a m. 3,00, sulle banchine spartitraffico di
larghezza inferiore a m. 1,50 e sulle aiuole con tappeti erbosi,
su queste ultime, possono essere ammesse deroghe solamente se
verificate con il Settore Verde Pubblico.
La collocazione di ogni impianto, nel rispetto delle vigenti disposizioni
del Codice della strada, deve determinare la proiezione a terra
distante non meno di m. 0,50 dalla carreggiata e m. 1,50 dal più
vicino binario tranviario.
Nella Parte A del territorio comunale sono ammessi di massima
solo impianti colonnina e, parallelamente al senso
di marcia, a pannello 140 x 200 (stendardo verticale) della linea
unificata Città di Torino: ogni inserimento, singolo o
in serie, deve essere definito con progetto atto a precisare le
posizioni, le reciproche distanze e tale da coordinare formalmente
nella scena urbana aspetti funzionali e ambientali; nei viali
alberati deve essere garantita la salvaguardia dell'apparato radicale
- distanza minima della buca di scavo dal filo tronco m. 3,00
- e la scansione ricorrente.
Nella Parte B sono inseribili anche quelli di formato 200 x 280,
400 x 300 e 600 x 300 della linea unificata Città di Torino,
o altri verificati dal Settore Arredo e Immagine Urbana per i
quali oltre alle sopraindicate distanze di sicurezza, per ogni
postazione (nota 6) sul terreno pubblico e privato, deve essere
sempre osservato un arretramento minimo dal limite della carreggiata
tale da non ostacolare la visibilità da parte degli utenti
della strada ed una distanza di almeno m. 30 (per il formato 200
x 280) e m. 50 (per i formati 400 x 300 e 600 x 300) da qualunque
altro grande impianto.
Il livello del bordo inferiore di ciascun impianto dal suolo deve
risultare compreso tra m. 2,00 e m. 3,00, e l'altezza massima
di tutto il manufatto, supporti compresi, non essere superiore
a m. 6,50.
Se la collocazione risulta parallela all'asse viario in ogni postazione
pubblicitaria sono ammessi un numero massimo di 4 manufatti che
devono risultare regolarmente scanditi con un intervallo tra m.
0,50 e m. 1,00.
La collocazione può risultare anche perpendicolare o inclinata
rispetto all'asse (comunque uguale per tutti gli impianti per
tratti di via omogenei): in tale caso è possibile inserire
solamente manufatti singoli (mono o bifacciali).
Non è ammesso:
* realizzare mezzi bifacciali con il semplice
accostamento di quelli monofacciali,
* collocare impianti isolati sovrapposti.
A. 3 ADDENSAMENTI PUBBLICITARI
Si definiscono addensamenti pubblicitari le situazioni che nel
territorio consentono localizzazioni intensive (maggiori di quanto
indicato ai punti A.1. e A.2.) di impianti per affissioni.
Gli addensamenti pubblicitari, da realizzarsi sulla base di progetti
integrati, possono essere localizzati:
* in tutto il territorio cittadino, a schermatura
temporanea di visuali non coerenti (vuoti urbani e/o situazioni
di disordine...);
* nella Parte B del territorio cittadino
in aree a parcheggio di grandi centri commerciali, espositivi,
sportivi o per il tempo libero.
Si determinano così situazioni a particolare vocazione
pubblicitaria ove possono essere pensate soluzioni originali ravvicinate,
sovrapposte (altezza max. m. 10) in modi o posizioni indipendenti
dai parametri di distanza reciproca indicati ai punti precedenti.
A. 4 IMPIANTI TEMPORANEI PER PUBBLICITA'
Gli impianti temporanei per affissioni, oltre che nei casi sopraindicati
di addensamenti di schermatura, sono ammessi solo su steccati,
cantieri o recinzioni provvisorie (reti metalliche) dove devono
essere collocati in modo ordinato, in proporzione al manufatto
di sostegno e, in caso di pendenza, con gradini regolari; non
devono lasciare spazi di discontinuità casuali o irregolari.
Le quantità ed i parametri sono determinati dalle dimensioni
del supporto ed in funzione della situazione ambientale.
Nei cantieri (ove gli spazi sono prioritariamente riservati alla
Città e l'utilizzo privato può farsi luogo con apposita
motivata concessione) non sono ammesse affissioni dirette su tavolati
o su lamiere lisce, ondulate o grecate, ma devono essere previste
apposite plance per garantire un'affissione ordinata.
Non sono ammessi impianti isolati temporanei per affissioni salvo
che in caso di locandine o manifesti atti a segnalare manifestazioni
di pubblico interesse, di formato massimo cm. 70 x 100. Questi
possono essere collocati nelle aree pedonali, ivi compresi i portici,
su appositi supporti di tipologia unificata o di forma libera
purché verificata dal competente Settore Arredo e Immagine
Urbana (vedi totem pedonali, Art. 10 T.1.).
1. I cartelli e tabelloni pubblicitari
di interesse generale che per le loro caratteristiche fisiche
e formali non possono essere considerati insegne (plance, targhe,
pannelli), le frecce indicatrici di attività pubbliche
e private, le paline... costituiscono l'insieme degli impianti
di cartellonistica che, con carattere di permanenza
o saltuarietà, vengono collocati nel territorio cittadino.
Gli impianti di cartellonistica più diffusi
vengono indicati di seguito; altre proposte tipologiche saranno
verificate in dettaglio dal Settore Arredo e Immagine Urbana.
In ogni caso non sono ammesse realizzazioni di tipo casuale, incastellature
informali di tubi, blocchi in cemento, ecc...
2. Gli impianti, sia murali che isolati,
possono essere dotati di luci interne o di elementi illuminanti,
purché il sistema di illuminazione risulti integrato e
coerente alla linea dell'impianto (ad eccezione di quelli collocati
sui muri di cinta e le recinzioni a giorno che al fine di limitare
le sporgenze, non possono mai essere dotati di luci interne).
Gli impianti murali dotati di luci interne, non devono superare
un ingombro massimo di cm. 30.
3. Non sono ammissibili detti impianti
nelle aree ricadenti all'interno del Sistema delle aree protette
della fascia fluviale del Po, ed in particolare per la porzione
di territorio inserita in Parchi, Riserve naturali ed aree protette
regionali.
4. Tutti gli impianti devono essere contrassegnati
con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura
di cm. 30 x 15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
C. 1 PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA
Fatto salvo quanto indicato per le insegne
frontali (art.7, punto F.4.) la collocazione di cartelli o tabelloni
è ammessa solamente su edifici di categoria III nelle facciate
prive di finestrature o di decori o segni particolari progettati.
In tal caso l'impianto di cartellonistica può essere collocato
sino ad occultare una porzione di muratura inferiore al 50% del
totale. Impianti murali sono ammessi sui muri di cinta privi di
fasce, cornici, lesene... in analogia con le insegne frontali.
La superficie massima coperta deve risultare inferiore al 30%
di quella totale, mentre l'altezza del cartello o tabellone non
può superare quella del manufatto edilizio. Per gli impianti
murali sospesi la massima sporgenza, compresi anche zanche ed
ancoraggi, è di cm. 30; per impianti accostati alla muratura,
ma su supporti propri infissi su terreno di pertinenza, la massima
sporgenza, tutto compreso, è cm. 40.
Nella Parte B del territorio comunale
sugli edifici di I e II categoria e di proprietà pubblica,
possono essere consentiti impianti di cartellonistica se gli edifici
sono oggetto di progetto unitario e con il parere vincolante della
Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte.
Sulle coperture, a tetto piano o a falde,
in qualunque tipo di edificio compresi i bassi fabbricati, non
possono essere collocati cartelli e tabelloni di nessun tipo.
C. 2 PERMANENTI ISOLATI
Gli impianti isolati di cartellonistica
possono essere collocati su sedimi pubblici o privati: non sono
ammessi sui marciapiedi di larghezza inferiore a m. 3,00, sulle
banchine spartitraffico di larghezza inferiore a m. 1,50 e sulle
aiuole con tappeti erbosi possono essere ammesse deroghe solamente
se autorizzate dal Settore Verde Pubblico Gestione.
La collocazione deve avvenire nel rispetto
delle vigenti disposizioni del Codice della strada; in particolare
non sono ammessi lungo le autostrade e le tangenziali.
La proiezione a terra di ogni impianto
isolato deve risultare distante non meno di m. 0,50 dalla carreggiata
e m. 1,50 dal più vicino binario tranviario.
In presenza di spazi verdi ed alberature
deve essere garantita la salvaguardia dell'apparato radicale -
distanza minima dalla buca di scavo dal filo tronco m. 3,00 -
e la scansione ricorrente.
Condizioni specifiche sono indicate per
le seguenti tipologie:
C. 2. 1. CARTELLI E TABELLONI
Nella Parte A del territorio comunale
non è mai ammessa la collocazione di cartelli e tabelloni
isolati di alcun tipo.
I formati utilizzabili nella Parte B sono
esclusivamente 150 x 200, 200 x 150, 300 x 200, 400 x 300 e 600
x 300; deve essere sempre osservato un arretramento minimo dal
limite della carreggiata tale da non ostacolare la visibilità
da parte degli utenti della strada e con distanza da altri impianti
analoghi di almeno m. 30 per i formati 150 x 200, 200 x 150, 300
x 200 e m. 50 per i formati 400 x 300, 600 x 300.
I supporti di sostegno devono risultare
verticali e per i due formati 400 x 300 e 600 x 300 laterali al
cartello, in analogia con i supporti unificati per affissioni
della Città.
C. 2. 2. INDICATORI DI INTERESSE GENERALE
Tutti i cartelli indicatori di interesse
generale (stradali, carattere turistico o di servizio) integrano
la segnaletica stradale: come questa pertanto vengono realizzati
e collocati nelle posizioni opportune dalla Città o altri
Enti attraverso gli uffici a ciò delegati, in ottemperanza
alla vigente legislazione, secondo un progetto unitario articolato
nelle varie funzioni
C. 2. 3. INDICATORI DI ATTIVITA' CON FRECCE
DIREZIONALI
Nella sola Parte B del territorio comunale
possono essere inseriti anche indicatori multipli di attività
private.
Per individuare la presenza di raggruppamenti
di attività private industriali, commerciali o di servizio
possono essere usati cartelli indicatori di attività private
con frecce direzionali.
La posizione di tali sistemi integrati
di segnalazione ed indicazione, multipli e componibili, deve essere
attentamente studiata in relazione alla segnaletica stradale,
con una distanza di almeno m. 50 da ogni altra postazione analoga.
I cartelli indicatori, realizzati secondo
un unico progetto grafico, devono essere collocati su sostegni
laterali unitari di altezza massima pari a m. 3,00; si possono
prevedere al massimo tre moduli contigui per ogni postazione (ogni
modulo può contenere da quattro a sei indicatori di attività).
La progettazione di detti elementi deve
comunque rispondere alle indicazioni del Codice della Strada e
del Regolamento d'applicazione.
C. 3 A CARATTERE TEMPORANEO O ECCEZIONALE
C. 3. 1. CARTELLI, TABELLONI E PALINE
Nella Parte A del territorio comunale
e nel perimetro compreso tra i corsi Moncalieri, Casale, Novara,
Vigevano, Mortara, Svizzera, Racconigi, Rosselli, Dante (nota
7) non è mai ammessa la collocazione di cartelli, tabelloni
e paline a carattere temporaneo su preesistenza edilizia o isolati,
salvo i totem pedonali (vedi Art. 10 T.1.).
Nella Parte B, per la pubblicizzazione
di manifestazioni pubbliche o private di interesse generale, possono
essere collocati cartelli e tabelloni temporanei realizzati con
materiale adeguato, per un tempo massimo pari alla durata della
manifestazione, da 5 giorni prima, sino a 5 giorni dopo, comunque
per un tempo non superiore ai 30 giorni, nel rispetto della situazione
ambientale e delle indicazioni dell'art. 51 del regolamento del
Codice della strada.
In particolare, in caso di manifestazioni
di rilevante interesse pubblico (congressi, fiere campionarie,
spettacoli, particolari iniziative di carattere commerciale, gare
sportive ...), è consentita anche la collocazione di paline
(80 x 120 o 120 x 80) ai lati delle carreggiate veicolari e nelle
banchine spartitraffico anche inerbite, purché venga in
ogni caso garantita l'integrità delle piante e del verde
pubblico, per segnalare e guidare verso le sedi opportune. Il
messaggio riferito alla manifestazione deve risultare preminente
rispetto a forme di pubblicità a carattere generale non
attinenti alla manifestazione stessa: nome o simbolo di eventuali
sponsor sarà contenuto in uno spazio inferiore ad 1/3 della
superficie utile.
Le paline con frecce indicatrici delle
manifestazioni, in numero massimo di 250, dovranno essere collocate
secondo l'itinerario di interesse delle medesime, rispettando
la specifica normativa vigente in materia di segnaletica per la
circolazione stradale.
Devono essere sempre osservati i seguenti
parametri:
* distanza tra
un manufatto e l'altro o da altri impianti pubblicitari superiore
a m. 20; per le paline detta distanza può scendere a m.
10. La distanza di tutti questi elementi non può essere
inferiore a m. 20 dagli incroci;
* dimensioni massime
delle plance pari a cm. 80 x 120 o 120 x 80;
* la proiezione
a terra della loro massima sporgenza dovrà distare non
meno di m. 0,50 dalla carreggiata più vicina e non meno
di m. 1,50 dal più vicino binario tranviario;
* i manufatti non
dovranno mascherare segnali stradali o lanterne semaforiche, oppure
essere collocati in corrispondenza di occupazioni di suolo pubblico
già in atto.
C. 3. 2. SU CANTIERE O RECINZIONE PROVVISORIA
Su steccati, cantieri o recinzioni provvisorie
(reti metalliche), cartelli e tabelloni temporanei possono essere
collocati in modo ordinato, in proporzione al manufatto di sostegno
e, in caso di pendenza, con gradini regolari; non devono lasciare
spazi di discontinuità casuali o irregolari; le altezze
e le quantità sono determinate dalle dimensioni del manufatto
di supporto preesistente e dalla situazione ambientale.
1. Non è ammesso, di massima,
collocare supporti per affissioni né cartelli pubblicitari
su fioriere, orologi, cassoni e cestini per rifiuti, campane raccolta
vetro, panchine, parapetti e balaustre stradali, pensiline, lampioni,
ed altri manufatti assimilabili, salvo che in una linea progettuale
appositamente studiata in origine, coerente all'immagine della
Città.
2. Sulle pensiline per l'attesa dei mezzi
pubblici, eventuali supporti per affissioni e cartelli pubblicitari
possono trovare sede preferibilmente sulla parete di fondo, salvo
la sussistenza di motivi di interconnessione visiva; sulle paline
che indicano le linee ed i percorsi possono trovare posto solamente
sulla facciata non interessata da indicazioni di servizio.
Sui chioschi per giornali, fiori, bar, informazioni ... non è
ammesso alcun impianto per affissioni o di cartellonistica
fatti salvo l'inserimento di insegne di esercizio o a carattere
generale inerente all'attività negli spazi e con i modi
previsti dal progetto del manufatto.
3. Le tende dei negozi, da collocarsi nelle
aperture delle facciate (mai sotto i portici e le gallerie) con
larghezza ad esse uguale e, per quelle al piano terreno, ad un'altezza
non inferiore a m. 2,00 e con una sporgenza massima di m. 1,50
inferiore di almeno cm. 50 rispetto alla larghezza del marciapiede
prospiciente, possono essere interessate da scritte pubblicitarie
di esercizio.
Nei portici sono consentite tende alla romana, poste parallelamente
al senso di marcia, contenute e collocate sul virtuale piano di
fondo dell'arcata stessa, scorrevoli sino all'altezza del capitello
e fisse all'arco. Nel caso in cui le arcate siano interessate
da lampade della pubblica illuminazione, il richiedente l'autorizzazione
dovrà assumere formale impegno a chiuderle durante l'accensione
dell'illuminazione pubblica. Possono essere interessate da scritte
pubblicitarie anche a carattere generale per una superficie non
superiore ad un quarto di quello del telo interessato.
Non sono ammesse in nessun caso tende nelle arcate di testa perpendicolari
al senso di marcia del percorso porticato.
1. Tali impianti pubblicitari, che risultano
prevalentemente a carattere temporaneo, devono essere realizzati
in robusto materiale tessile o analogo, opportunamente ancorati
ai sostegni di supporto. Questi, da unificarsi mediante sistemi
studiati appositamente per le singole situazioni (per i pali,
le facciate, i balconi, i pilastri dei portici..), devono essere
realizzati con cura, escludendo lacci e corde informali, nonché
non possono essere utilizzate le alberature come supporto per
detti ancoraggi. L'uso di supporti appositi deve essere verificato,
per tipo, forma e localizzazione dal Settore Arredo e Immagine
Urbana, ammettendo anche l'utilizzo di portalampada, pali, ecc...
di proprietà pubblica o privata, acquisito il parere favorevole
dell'ente proprietario competente.
2. Gli striscioni attraverso le vie non
ammessi nella Parte A del territorio cittadino, sono consentiti
nella Parte B in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo
quali congressi, fiere campionarie, gare sportive ... e possono
restare nella stessa posizione da 5 giorni prima dell'inizio della
manifestazione sino a 5 giorni dal termine della stessa. Gli striscioni
non possono risultare in numero superiore a due per ogni isolato
e comunque a distanza reciproca inferiore a m. 40. L'altezza da
terra deve risultare superiore a m. 5 e la collocazione, simmetrica
rispetto alla mezzeria della via, perpendicolare al senso di marcia
dei veicoli.
3. Esclusivamente in situazioni eccezionali
per le attività, quali cessazioni dal commercio o cambio
di esercizio, possono essere collocati in modo ordinato e di piatto,
per un tempo massimo di 30 giorni, teli pubblicitari o similari,
sulle porzioni di facciata relative all'attività interessata.
4. Le bandiere, gli stendardi ed i gonfaloni
in materiale tessile o similare, caratterizzati da maggiore compatibilità
ambientale, possono essere inseriti anche nella Parte A del territorio
cittadino per manifestazioni temporanee di interesse generale
quali fiere, saloni, congressi ... purché colori, dimensioni
e tipologie siano studiati attentamente in funzione di ogni particolare
situazione. Possono restare nella stessa posizione da 5 giorni
prima dell'inizio della manifestazione sino a 5 giorni dal termine
della stessa. Per la pubblicità privata possono essere
ammessi, con attenzione al sito, alle visuali ed alla viabilità,
invece di altri tipi di insegne.
Eccezionalmente possono anche essere accettate soluzioni per collocazioni
di stendardi, gonfaloni e similari (addobbi, festoni o luminarie)
trasversali alle vie, in occasione di particolari momenti o manifestazioni,
purché esista un progetto unitario atto a consentire una
valutazione complessiva dell'intervento; in tal caso, in analogia
con gli striscioni, l'altezza minima da terra sarà di m.
5,00 e la collocazione, perpendicolare al senso di marcia dei
veicoli, simmetrica rispetto alla mezzeria della via.
Nella Parte B del territorio, bandiere, stendardi e gonfaloni
sono ammissibili purché collocati in posizioni e con altezza
e/o sporgenza tali da non creare ostacoli alla viabilità.
1. Le insegne esistenti, se autorizzate
prima del 1/1/1999, dovranno essere regolarizzate con le presenti
norme al momento della volturazione con un nuovo titolare dell'esercizio.
Nel caso che la difformità dalle presenti norme non sia
particolarmente rilevante, la Commissione Tecnica per la pubblicità
e le pubbliche affissioni, se funzionante, può proporre
una proroga all'adeguamento, per un periodo non superiore ad anni
tre.
2. Gli impianti per affissioni e cartellonistica
dovranno essere regolarizzati alla scadenza dell'autorizzazione,
e comunque entro tre anni dall'entrata in vigore del Piano.
3. La superficie per i grandi formati,
indicata all'art.11 in mq. 38.000 è temporaneamente aumentata
a mq. 43.000 per adeguarsi alla sentenza del Consiglio di Stato
n. 624/97, ove ha ripreso efficacia la concessione e il relativo
contratto stipulato tra la Città di Torino e la ditta Pubbligest
S.p.A. che prevede l'installazione di impianti pubblicitari sul
territorio cittadino.
Con l'attuazione del Piano (e comunque entro tre anni dalla sua
entrata in vigore), che prevede una riduzione dei grandi formati,
la superficie relativa sarà ricondotta alla quota max di
mq. 38.000.
Note:
1) Non sono trattati i seguenti mezzi pubblicitari
caratterizzati da inconsistenza fisica o da labilità formale:
trasmissioni sonore, proiezioni in luoghi pubblici, pubblicità
ambulante e/o su veicoli.
2) Per sagoma limite delle insegne nelle
arcate dei portici, si intende la figura il cui perimetro contiene
la massima estensione dell'impianto pubblicitario. Essa si costruisce
nel modo seguente: la base è la linea orizzontale condotta
per l'imposta del capitello, lateralmente si tracciano due linee
verticali distanti cm. 50 dal capitello stesso da un lato e dalla
parete di fondo dall'altro e superiormente si traccia una linea
simile alla sezione del portico, con un raggio (o freccia o altezza)
pari a 2/3 di quello dell'arcata. La figura così costruita
può, in caso di portici a sezione particolarmente allungata,
avere un ampliamento verso il basso, mediante una traslazione
della linea di base sino ad un'altezza non inferiore a m. 4 e
con larghezza pari all'arco di chiusura.
3) Per postazione si intende
un raggruppamento di impianti contigui.
4) I corsi Moncalieri, Svizzera, Racconigi,
Rosselli e Dante sono da considerarsi inclusi nel perimetro.