Divisione Servizi Educativi
99 11452/07
Settore Servizi Integrativi e Convenzioni
OGGETTO: CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' DI TORINO _ REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI TORINO _ CITTA' DI TORINO E ISEF PER IL FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA INTERFACOLTA' IN SCIENZE MOTORIE. APPROV. CONTRIBUTO L. 150.000.000. EURO 77468,53 ANNUO.
Proposta dell'Assessore Pozzi,
di concerto con gli Assessori Perone e
Artesio.
Con decreto del Presidente della Repubblica
n. 1429 del 10/12/1959 è stato giuridicamente riconosciuto
l'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino, ai sensi
degli artt. 22 e 28 della legge 7/2/1958 n. 88, ed è stata
approvata e resa esecutiva una convenzione, con annesso statuto,
per l'istituzione ed il mantenimento di tale Istituto, stipulata
tra la Provincia di Torino la Città di Torino l'Università
degli Studi di Torino, la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura
di Torino e l'Unione Industriale di Torino;
- il Senato Accademico dell'Università
degli Studi di Torino, nell'adunanza del 15 giugno 1998, ha deliberato
l'attivazione di un Corso di Laurea interfacoltà in Scienze
motorie a partire dall'a.a. 1999/2000 a cui risultano interessate
le Facoltà di Farmacia, di Medicina e Chirurgia, di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali, di Medicina Veterinaria, di Lettere
e Filosofia, di Psicologia e di Scienze della Formazione;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto
Superiore di Educazione Fisica di Torino, nella riunione del 27/10/1998,
ha deliberato di proporre all'Università di Torino l'istituzione
di una struttura didattica speciale, ai sensi dell'art. 50 dello
statuto dell'Università degli Studi di Torino, cui affidare
la realizzazione del Diploma Universitario e del Corso di Laurea
in Scienze Motorie;
- il Senato Accademico dell'Università
degli Studi di Torino, nell'adunanza dell'1.3.1999, aderendo alla
proposta dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica, ha modificato
la propria deliberazione del 15 giugno 1998 approvando, ai sensi
dell'art. 50 dello Statuto dell'Università, l'istituzione
della Scuola Universitaria in Scienze Motorie, quale struttura
didattica speciale cui affidare la realizzazione del Corso di
Laurea e del Corso di Diploma Universitario in Scienze Motorie.
Tenuto conto che la scuola può soddisfare
la domanda di formazione proveniente dal territorio cittadino
e che può realizzare attività di studio e di formazione
rivolte a studenti, diplomati e laureati nonchè promuovere
attività collaterali di interesse didattico e scientifico
per la Città.
Si ritiene pertanto opportuno che il Comune
di Torino partecipi al funzionamento della scuola attraverso l'erogazione
di un contributo di L. 150.000.000 Euro 77.468,53.= annuo (al
lordo delle eventuali ritenute di legge) per il periodo di quattro
anni accademici con riferimento all'attivazione del primo ciclo
di studi completo così come previsto dalla Convenzione,
nonché per la propria competenza con la messa a disposizione
di palestre, campi sportivi e piscine di proprietà convenzionati
con i relativi impianti e attrezzature , compatibilmente con le
esigenze inerenti alla normale destinazione dei medesimi .
Per quanto riguarda l'utilizzo degli impianti
sportivi previsti all'art. 4 comma c) dell'allegato schema di
Convenzione è stato richiesto con nota del 24.9.1999 prot.
n. 15088 alle Divisioni competenti di specificare le modalità
e i limiti dell'utilizzo degli impianti sopraccitati.
Con nota del 3.11.1999 prot. n. D06/D-3012/1143/IX.8.1
la Divisione Economia e Sviluppo ha espresso il seguente parere:
per le strutture decentrate e a conduzione diretta, le richieste
di fruizione dovranno essere inoltrate alle rispettive Circoscrizioni
competenti, mentre per quelle assegnate in gestione partecipata
potranno essere interpellate direttamente le società concessionarie;
per gli impianti centralizzati continuerà il rapporto già
in corso cioè di disponibilità ma non di priorità
nei confronti delle scuole dell'obbligo e superiori, prescrizione
quest'ultima da formalizzare anche a salvaguardia dei progetti
e delle attività sviluppate centralmente e sul territorio.
In esito a quanto su esposto si rende
ora necessario addivenire alla stipula di una convenzione che
regoli i rapporti tra le parti.
Lo schema di convenzione allegato è
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e definisce
i rapporti tra i diversi Enti direttamente coinvolti.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare per i motivi espressi
in narrativa lo schema dell'allegata convenzione avente la durata
di quattro anni accademici con riferimento all'attivazione del
primo ciclo di studi completo (all. 1 - n. ) che è parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento tra l'Università
degli Studi di Torino, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino,
la Città di Torino e l'Istituto Superiore di Educazione
Fisica di Torino per il funzionamento e lo sviluppo della scuola
Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie, istituita
dall'Università di Torino ai sensi dell'art. 50 del proprio
Statuto;
2) di demandare ai Settori competenti le
determinazioni dei provvedimenti per la messa a disposizione di
palestre, campi sportivi e piscine di proprietà o convenzionati,
con i relativi impianti ed attrezzature compatibilmente con quanto
indicato in narrativa;
3) di individuare quale beneficiario del
contributo di L. 150.000.000.= Euro 77468,53.= annuo al lordo
delle eventuali ritenute di legge la SCUOLA UNIVERSITARIA IN SCIENZE
MOTORIE con sede in Torino in piazza Bernini, 12;
4) di adottare successivo provvedimento
per l'impegno della relativa spesa per la devoluzione del contributo
per l'attuazione dell'accordo in oggetto previsto nello schema
dell'allegata Convenzione.