Divisione Servizi Educativi

99 11452/07

Settore Servizi Integrativi e Convenzioni

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 FEBBRAIO (h. 16,00)

(proposta dalla G.C. 29 dicembre 1999)

OGGETTO: CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' DI TORINO _ REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI TORINO _ CITTA' DI TORINO E ISEF PER IL FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA INTERFACOLTA' IN SCIENZE MOTORIE. APPROV. CONTRIBUTO L. 150.000.000. EURO 77468,53 ANNUO.

    Proposta dell'Assessore Pozzi,
    di concerto con gli Assessori Perone e Artesio.

    Con decreto del Presidente della Repubblica n. 1429 del 10/12/1959 è stato giuridicamente riconosciuto l'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino, ai sensi degli artt. 22 e 28 della legge 7/2/1958 n. 88, ed è stata approvata e resa esecutiva una convenzione, con annesso statuto, per l'istituzione ed il mantenimento di tale Istituto, stipulata tra la Provincia di Torino la Città di Torino l'Università degli Studi di Torino, la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Torino e l'Unione Industriale di Torino;
-    il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Torino, nell'adunanza del 15 giugno 1998, ha deliberato l'attivazione di un Corso di Laurea interfacoltà in Scienze motorie a partire dall'a.a. 1999/2000 a cui risultano interessate le Facoltà di Farmacia, di Medicina e Chirurgia, di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, di Medicina Veterinaria, di Lettere e Filosofia, di Psicologia e di Scienze della Formazione;
-    il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino, nella riunione del 27/10/1998, ha deliberato di proporre all'Università di Torino l'istituzione di una struttura didattica speciale, ai sensi dell'art. 50 dello statuto dell'Università degli Studi di Torino, cui affidare la realizzazione del Diploma Universitario e del Corso di Laurea in Scienze Motorie;
-    il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Torino, nell'adunanza dell'1.3.1999, aderendo alla proposta dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica, ha modificato la propria deliberazione del 15 giugno 1998 approvando, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto dell'Università, l'istituzione della Scuola Universitaria in Scienze Motorie, quale struttura didattica speciale cui affidare la realizzazione del Corso di Laurea e del Corso di Diploma Universitario in Scienze Motorie.
   Tenuto conto che la scuola può soddisfare la domanda di formazione proveniente dal territorio cittadino e che può realizzare attività di studio e di formazione rivolte a studenti, diplomati e laureati nonchè promuovere attività collaterali di interesse didattico e scientifico per la Città.
    Si ritiene pertanto opportuno che il Comune di Torino partecipi al funzionamento della scuola attraverso l'erogazione di un contributo di L. 150.000.000 Euro 77.468,53.= annuo (al lordo delle eventuali ritenute di legge) per il periodo di quattro anni accademici con riferimento all'attivazione del primo ciclo di studi completo così come previsto dalla Convenzione, nonché per la propria competenza con la messa a disposizione di palestre, campi sportivi e piscine di proprietà convenzionati con i relativi impianti e attrezzature , compatibilmente con le esigenze inerenti alla normale destinazione dei medesimi .
    Per quanto riguarda l'utilizzo degli impianti sportivi previsti all'art. 4 comma c) dell'allegato schema di Convenzione è stato richiesto con nota del 24.9.1999 prot. n. 15088 alle Divisioni competenti di specificare le modalità e i limiti dell'utilizzo degli impianti sopraccitati.
    Con nota del 3.11.1999 prot. n. D06/D-3012/1143/IX.8.1 la Divisione Economia e Sviluppo ha espresso il seguente parere: per le strutture decentrate e a conduzione diretta, le richieste di fruizione dovranno essere inoltrate alle rispettive Circoscrizioni competenti, mentre per quelle assegnate in gestione partecipata potranno essere interpellate direttamente le società concessionarie; per gli impianti centralizzati continuerà il rapporto già in corso cioè di disponibilità ma non di priorità nei confronti delle scuole dell'obbligo e superiori, prescrizione quest'ultima da formalizzare anche a salvaguardia dei progetti e delle attività sviluppate centralmente e sul territorio.
    In esito a quanto su esposto si rende ora necessario addivenire alla stipula di una convenzione che regoli i rapporti tra le parti.
    Lo schema di convenzione allegato è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e definisce i rapporti tra i diversi Enti direttamente coinvolti.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare per i motivi espressi in narrativa lo schema dell'allegata convenzione avente la durata di quattro anni accademici con riferimento all'attivazione del primo ciclo di studi completo (all. 1 - n. ) che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tra l'Università degli Studi di Torino, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino e l'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino per il funzionamento e lo sviluppo della scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie, istituita dall'Università di Torino ai sensi dell'art. 50 del proprio Statuto;
2)    di demandare ai Settori competenti le determinazioni dei provvedimenti per la messa a disposizione di palestre, campi sportivi e piscine di proprietà o convenzionati, con i relativi impianti ed attrezzature compatibilmente con quanto indicato in narrativa;
3)     di individuare quale beneficiario del contributo di L. 150.000.000.= Euro 77468,53.= annuo al lordo delle eventuali ritenute di legge la SCUOLA UNIVERSITARIA IN SCIENZE MOTORIE con sede in Torino in piazza Bernini, 12;
4)    di adottare successivo provvedimento per l'impegno della relativa spesa per la devoluzione del contributo per l'attuazione dell'accordo in oggetto previsto nello schema dell'allegata Convenzione.