Divisione Economia e Sviluppo
99 10885/01
Settore Affari Generali e Manifestazioni
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006. PROVVEDIMENTI.
Proposta del Sindaco Castellani.
A Seul, in data 19 giugno 1999, il
Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.) ha scelto la Città
di Torino quale sede dei XX Giochi Olimpici Invernali che si svolgeranno
nel 2006.
E' stata così riconosciuta l'elevata
qualità della proposta di candidatura elaborata con assiduo
impegno dall'Associazione Torino 2006 e l'efficace
campagna promozionale svolta a livello internazionale, nonché
l'ampio consenso dimostrato dal sostegno delle massime autorità
dello Stato, del mondo politico e delle forze sociali ed economiche
italiane.
In previsione che l'assegnazione di tali
giochi ricadesse su Torino, la Giunta Comunale, con propria deliberazione
del 25 maggio 1999 (mecc. 9904353/01), esecutiva dal 15 giugno
1999 autorizzava la sottoscrizione da parte del Sindaco dell'accordo
con la Città ospite per i Giochi Olimpici Invernali dell'anno
2006 che in effetti è stato poi stipulato dalle parti a
Seul nella data sopra menzionata.
Tale accordo, che codifica gli impegni
da ottemperare per garantire il miglior successo dei giochi; prevede,
tra l'altro, che la Città e il Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (C.O.N.I.), non più tardi di otto mesi dopo la
stipula del disciplinare, costituiscano un Comitato per
l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006.
Al fine di avviare la costituzione di
detto organismo si è provveduto, d'intesa con gli Enti
e le istituzioni interessate a redigere lo schema di statuto del
Comitato, contemporaneamente si è lavorato, con le autorità
dell'amministrazione centrale, all'elaborazione del disegno di
legge istitutivo dell'Agenzia Torino 2006, per la
realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche
e delle infrastrutture viarie necessarie allo svolgimento dei
Giochi Olimpici.
Al Comitato per l'Organizzazione
dei XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006 sarà
attribuita personalità giuridica di diritto privato ed
avrà lo scopo di organizzare lo svolgimento dei giochi
olimpici secondo quanto previsto dalla carta Olimpica e dal contratto
stipulato tra il C.I.O., la Città di Torino ed il C.O.N.I.
Occorre quindi provvedere agli atti necessari alla costituzione
del Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici
Invernali - Torino 2006 e all'approvazione del relativo
statuto così come risulta dal testo unito alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di autorizzare, per le motivazioni
espresse in narrativa, la partecipazione della Città di
Torino alla costituzione del Comitato per l'Organizzazione
dei XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006, organismo
responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento dei XX Giochi
Olimpici Invernali del 2006;
2) di approvare lo schema di Statuto del
sopracitato Comitato in via di costituzione allegato alla presente
deliberazione (all. 1 - n. ) per farne parte integrante e sostanziale.
Il Sindaco o un suo delegato interverrà
alla stipulazione dell'atto costitutivo del Comitato per
l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006
con facoltà di apportare allo Statuto quelle varianti di
ordine formale che in tale sede si renderanno necessarie e a provvedere
alle designazioni occorrenti nella sede medesima;
3) di assumere a carico della Città,
le spese di atto per il rogito al notaio, la cui individuazione
sarà oggetto di successivo provvedimento;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
Art. 1 - Denominazione
È costituita una Fondazione per l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006 che assume la denominazione
Art. 2 - Sede
Il "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI
INVERNALI - TORINO 2006" ha sede in Torino.
Esso può istituire e sopprimere uffici amministrativi e
di rappresentanza.
Art. 3 - Scopo
Il "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI
INVERNALI - TORINO 2006" costituito dalla Città di
Torino e dal C.O.N.I. ha lo scopo di curare l'organizzazione e
lo svolgimento, senza fini di lucro, dei XX Giochi Olimpici Invernali
del 2006 e dei Giochi Paraolimpici, in attuazione e nel rispetto
delle disposizioni contenute nella Carta Olimpica e nell'accordo
(Host City Contract) firmato a Seul il 19 giugno 1999 tra il C.I.O.,
il C.O.N.I. e la Città di Torino.
L'organizzazione dei Giochi rispetterà gli obblighi e perseguirà
le finalità di interesse generale che ispirano la Carta
Olimpica ivi compreso il codice etico in essa contenuto.
Per il raggiungimento dello scopo il "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE
DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" può
svolgere anche attività commerciali ed accessorie, attuare
ogni operazione finanziaria e patrimoniale, attiva e passiva,
di natura mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria ed utile
e partecipare a società ed enti aventi finalità
analoghe od affini.
Il "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI
INVERNALI - TORINO 2006" svolge la propria attività
principalmente nella Regione Piemonte.
Art. 4 - Patrimonio
Il patrimonio del "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" è costituito:
a) - dai contributi conferiti dai costituenti, come risulta
anche dall'atto costitutivo;
b) - dai contributi e dalle elargizioni disposti dai costituenti,
dal Comitato Internazionale Olimpico, da Enti pubblici e privati
e da quanti altri possono essere interessati alle sue finalità;
c) - dai proventi derivanti o connessi all'attività di
realizzazione dei Giochi e delle manifestazioni collaterali ivi
compresi i diritti nascenti dalla utilizzazione economica degli
stessi, dalle sponsorizzazioni, dai ricavi pubblicitari e di lotterie;
d) - da ogni ulteriore apporto in denaro o in natura che riceve;
e) - dai beni mobili e immobili, materiali ed immateriali che
pervengono al "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI
OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" a qualsiasi titolo.
L'accettazione dei beni e delle elargizioni di cui sopra ed il
loro impiego per la realizzazione degli scopi indicati all'articolo
3 sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, essendo il
patrimonio interamente utilizzabile alla realizzazione degli scopi
del Comitato.
Art. 5 - Organi
Organi del "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI
OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" sono:
1) - il Consiglio di Amministrazione,
2) - l'Ufficio di Presidenza,
3) - il Presidente,
4) - il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 6. - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
- il prof. Valentino CASTELLANI che, come Sindaco della Città
di Torino, ha sottoscritto a Seul I'Host City Contract e che assume
la carica di Presidente;
- quattro Vice Presidenti, dei quali uno con funzioni e qualifica
di Vice Presidente Vicario;
- il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- il Segretario Generale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- i membri italiani del Comitato Internazionale Olimpico;
- il Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali;
- il Presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio;
- il Presidente della Federazione Italiana Sport Disabili;
- il Sindaco della Città di Torino o un suo delegato permanente;
- un rappresentante della Città di Torino, nominato dal
Sindaco in carica;
- il Presidente della Regione Piemonte o un suo delegato permanente;
- un rappresentante della Regione Piemonte, nominato dal Presidente
della Regione in carica;
- il Presidente della Provincia di Torino o un suo delegato permanente;
- un rappresentante della Provincia di Torino, nominato dal Presidente
della Provincia in carica;
- il Presidente della Camera di Commercio di Torino o un suo delegato
permanente;
- due rappresentanti dei nove Comuni e delle tre Comunità
Montane interessati dai Giochi Olimpici, dei quali uno in rappresentanza
dei sei Comuni dell'Alta Valle Susa e della Comunità Montana
Alta Valle Susa ed uno in rappresentanza dei tre Comuni di Pinerolo,
Pragelato e Torre Pellice e delle Comunità Montane Val
Chisone e Val Pellice;
- il rappresentante permanente dei nove Comuni e delle tre Comunità
Montane interessati ai Giochi Olimpici che farà parte dell'Ufficio
di Presidenza;
- due atleti vincitori di medaglie olimpiche, cooptati dal Consiglio
di Amministrazione.
I Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio
di esercizio del 2006.
Fatta eccezione per il Presidente del Comitato, qualora durante
il mandato uno dei componenti del Consiglio dovesse, per qualsiasi
motivo, cessare dalla carica che comporta la presenza in Consiglio
sua o del suo delegato, ad esso subentra il successore nella carica
stessa o la persona delegata in via permanente dal Rappresentante
dell'Ente competente.
Art. 7 Consiglio di Amministrazione - Funzionamento
Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto
dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice
Presidente Vicario.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno,
entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo
del successivo esercizio ed entro il mese di giugno per l'approvazione
del conto consuntivo.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce inoltre tutte le volte
che il Presidente Io ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta
scritta dalla maggioranza dei suoi membri.
La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno cinque
giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata
urgenza, con preavviso di almeno due giorni, anche mediante comunicazione
telegrafica o a mezzo fax.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,
l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito
con la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni
sono assunte a maggioranza dei presenti.
Per le delibere concernenti le proposte di modifica dello Statuto,
la trasformazione, la liquidazione e l'estinzione del "COMITATO
PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO
2006" è necessario il voto favorevole di almeno i
due terzi dei componenti in carica.
La proposta di revoca di uno o più membri dell'Ufficio
di Presidenza deve essere presentata per iscritto ed in forma
motivata da almeno la metà dei componenti in carica del
Consiglio di Amministrazione, è iscritta all'ordine del
giorno del Consiglio di Amministrazione già convocato,
se la seduta si tiene non prima di cinque giorni dalla proposta,
o all'ordine del giorno del successivo Consiglio di Amministrazione
da tenersi entro quindici giorni ed è approvata con il
voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica.
In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede
il Consiglio.
Delle riunioni del Consiglio sono redatti, su apposito libro debitamente
bollato e vidimato, i verbali che sono sottoscritti dal Presidente
e dal Segretario o da un Notaio.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio
di Amministrazione si tengano per teleconferenza, a condizione
che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro
consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo
reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi
tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in
cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario
della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione
del verbale sul relativo libro.
Art. 8 - Consiglio di Amministrazione - Poteri
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari
per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del "COMITATO
PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO
2006".
In particolare ed a titolo esemplificativo, ma non esaustivo,
il Consiglio di Amministrazione:
1) - stabilisce in via generale l'azione da svolgere per la
realizzazione degli scopi del "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE
DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006".;
2) - approva i programmi di attività, in aderenza alle
finalità statutarie, anche per quanto concerne quelle previste
per la "Agenzia per le Olimpiadi Invernali di Torino 2006"
preposta alla realizzazione ed all'esecuzione degli impianti sportivi,
per le infrastrutture olimpiche, per le infrastrutture viarie
e per tutte quelle altre necessarie all'effettuazione dei Giochi
dopo aver acquisito il parere delle Assemblee Consultive;
3) - approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo determinando
anche compensi, remunerazioni e rimborsi spese per i propri componenti;
4) - provvede alla nomina di tre Vice Presidenti permanenti, d'intesa
tra il Presidente della Regione Piemonte, il Presidente della
Provincia di Torino ed il Sindaco della Città di Torino.
Il quarto Vice Presidente permanente è designato dal Presidente
del C.O.N.I.;
5) - delega poteri all'Ufficio di Presidenza, al suo Presidente
o ad altro componente dell'Ufficio di Presidenza, in aggiunta
a quelli previsti nei successivi articoli;
6) nomina il Direttore Generale del "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE
DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - Torino 2006" ed eventualmente
un Vice Direttore Generale ed i Direttori di Settore, definendone
compiti e durata. La nomina avviene con il voto favorevole di
almeno due terzi dei componenti in carica;
7) - nomina un Segretario definendone compiti e durata;
8) - delibera in merito alla partecipazione a società ed
enti, necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità
istituzionali, delegando al Presidente, con facoltà di
farsi sostituire da procuratori speciali, i relativi poteri;
9) - accetta i contributi, le donazioni, i lasciti, nonché
effettua gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
10) - approva e modifica regolamenti interni per il funzionamento
del "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI
INVERNALI - TORINO 2006", dell'Assemblea Consultiva e del
Collegio di Garanzia;
11) - nomina un nuovo Presidente nel caso in cui il prof. Valentino
CASTELLANI rinunci alla carica di Presidente;
12) - propone all'approvazione del C.O.N.I. e del Consiglio Comunale
di Torino in ordine alle modifiche dello Statuto con particolare
riguardo a quelle che si rendessero necessarie per adeguare lo
stesso alla Carta Olimpica, alla trasformazione, alla liquidazione
ed all'estinzione del "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI
XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - Torino 2006", con la maggioranza
dei due terzi dei propri componenti;
13) - garantisce la continuità con l'attività svolta
dalla "ASSOCIAZIONE TORINO 2006", che ha promosso la
candidatura olimpica della Città di Torino;
14) - revoca i componenti dell'Ufficio di Presidenza con il voto
motivato dei due terzi dei suoi componenti in carica.
Art. 9 - Ufficio di Presidenza
L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dai
quattro Vice Presidenti permanenti, dal rappresentante permanente
dei nove Comuni e delle tre Comunità Montane interessati
dai Giochi Olimpici e da un rappresentante permanente del C.O.N.I.
designato dal Presidente di tale ente.
I componenti dell'Ufficio di Presidenza possono essere revocati
con il voto motivato dei due terzi dei componenti in carica del
Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore Generale partecipa alle riunioni dell'Ufficio di
Presidenza con voto consultivo.
L'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente o,
in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente Vicario.
L'Ufficio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente
con modalità e procedure analoghe a quelle previste per
il Consiglio di Amministrazione.
L'Ufficio di Presidenza deve:
1 ) - agire nell'ambito delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
2) - predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo
e ogni altro atto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
3) - deliberare in merito all'assunzione del personale determinandone
compiti e trattamento economico;
4) - deliberare in merito all'apertura di conti correnti bancari
anche passivi, nonché relativamente ad ogni altra operazione
bancaria e finanziaria;
5) - assicura l'attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio
di Amministrazione.
L'Ufficio di Presidenza opera secondo quanto stabilito da apposito
regolamento adottato dall'Ufficio stesso e comunque ogni Vice
Presidente avrà deleghe specifiche nell'ambito delle competenze
che saranno individuate dal Consiglio di Amministrazione.
L'Ufficio di Presidenza costituisce il Comitato operativo per
le Paraolimpiadi che opererà all'interno dell'Organizzazione
Generale dei Giochi e può altresì costituire Comitati
operativi di coordinamento tecnico, scientifico e consultivo formati
anche da esterni all'Ufficio, stabilendone i relativi compiti,
durata, retribuzioni e modalità di funzionamento.
Art. 10 - Presidente
Il Presidente del "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX
GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" è il prof.
Valentino CASTELLANI al quale spettano la firma e la rappresentanza
legale del "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI
INVERNALI - TORINO 2006" di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente può essere revocato con il voto motivato
dei due terzi dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente:
- cura rapporti interni tra gli organi del "COMITATO PER
L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - Torino 2006".
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Ufficio
di Presidenza;
- adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del
Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio nella
riunione immediatamente successiva;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
e dell'Ufficio di Presidenza e garantisce l'amministrazione del
Comitato;
- può nominare o revocare procuratori per singoli atti
o categorie di atti nei limiti dei propri poteri.
In caso di sua assenza od impedimento, anche temporaneo, le sue
funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.
Art. 11 - Direttore Generale
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione
con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti in
carica.
Il Direttore Generale:
- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Ufficio
di Presidenza con voto consultivo;
- dirige e coordina, sotto la sorveglianza del Presidente, l'attività
operativa del "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI
OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" nei limiti dei compiti
assegnatigli dal Consiglio di Amministrazione, dall'Ufficio di
Presidenza e/o dal Presidente;
- collabora con il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione e dell'Ufficio di Presidenza;
- è capo del personale con tutti i conseguenti poteri e
responsabilità;
- è unico responsabile della regolarità amministrativa
e della conformità alla legge degli atti compiuti dal "COMITATO
PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO
2006".;
- ha poteri di firma nell'ambito delle deleghe e dei poteri attribuiti
dal Consiglio di Amministrazione all'Ufficio di Presidenza ed
al Presidente e da questi ultimi al Direttore Generale.
Il Direttore Generale può delegare, sotto la sua personale
responsabilità, parte delle proprie attribuzioni al Vice
Direttore Generale, se nominato, ed ai Direttori di Settore e
può, se necessario, nominare procuratori "ad negotia"
per singoli atti o categorie di atti solo nell'ambito dei suoi
poteri.
Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da quattro
membri effettivi e da quattro membri supplenti, tutti designati
dai legali rappresentanti degli enti, e precisamente: uno effettivo
ed uno supplente rispettivamente dalla Regione Piemonte, dalla
Provincia di Torino, dalla Citta di Torino e dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano che provvedono all'occorrenza alle corrispondenti
sostituzioni.
Il membro effettivo designato dalla Regione Piemonte assume la
carica di Presidente.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica
tre anni e possono essere confermati alla scadenza. Il Collegio
dei Revisori dei Conti esercita le sue funzioni con diritto-dovere
di provvedere al controllo della gestione finanziaria, di accertare
la regolare tenuta delle scritture contabili e di esprimere il
proprio parere mediante apposite relazioni annuali sul bilancio
preventivo e sul conto consuntivo da presentare al Consiglio di
Amministrazione.
I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione e dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 13 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ogni anno.
L'Ufficio di Presidenza deve presentare al Consiglio di Amministrazione
per ogni esercizio un bilancio preventivo, accompagnato da una
relazione previsionale sull'attività ed un conto consuntivo
corredato dalla relazione sulla Presidenza e dalla descrizione
dell'attività svolta.
Art. 14 - Bilancio Preventivo
Il bilancio preventivo deve individuare, in base alle risorse
finanziarie disponibili e preventivabili, l'attività che
il "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI
INVERNALI - TORINO 2006" svolgerà nell'anno successivo.
Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dal Consiglio
di Amministrazione entro il 30 novembre di ogni anno e sarà
inviato al C.I.O. per le sue eventuali osservazioni.
Art. 15 - Conto consuntivo
Il conto consuntivo, da approvarsi da parte del Consiglio di
Amministrazione entro il 30 giugno di ogni anno, raccoglie i risultati
finanziari ed economici dell'attività svolta nell'anno
precedente ed è accompagnato dalla relazione illustrativa
dell'Ufficio di Presidenza da quella del Collegio dei Revisori
dei Conti.
Il bilancio deve essere soggetto a certificazione da parte di
una Società di Revisione iscritta nell'apposito albo tenuto
dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e
scelta dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 16 - Assemblee Consultive
E' prevista un'Assemblea Consultiva composta dai rappresentanti
dei nove Comuni e delle tre Comunità Montane interessati
dai Giochi, da altri Comuni e Comunità Montane dell'area
coinvolta e dai rappresentanti delle Associazioni, degli Enti
e di altri organismi che siano l'espressione dell'area destinata
ad ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2006.
I membri dell'Assemblea Consultiva sono nominati, con decisione
motivata, dal Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea ha compiti consultivi per il Consiglio di Amministrazione
che ne regola compiti e funzionamento.
Per tutto quanto riguarda il territorio della Città di
Torino, anche per quanto concerne i programmi di attività
ed i poteri per le attività previste per la 'Agenzia per
le Olimpiadi Invernali di Torino 2006' l'Assemblea Consultiva
è il Consiglio Comunale di Torino.
Ai fini di assolvere gli obblighi previsti con modalità
coerenti con il principio dello sviluppo sostenibile tali da promuovere
la difesa dell'ambiente e per meglio consultarsi con il C.I.O.
sui problemi di carattere ambientale è prevista un'Assemblea
Consultiva Ambientale, composta dagli Assessori all'Ambiente della
Città di Torino, della Provincia di Torino, della Regione
Piemonte e delle Comunità montane interessate dai giochi,
dai rappresentanti degli enti ambientali competenti per territorio
e dai rappresentanti delle associazioni ambientaliste.
Le Assemblee Consultive devono esprimere il loro parere entro
trenta giorni.
Art. 17 - Collegio di Garanzia
E' istituito un Collegio di Garanzia composto da tre personalità di alto profilo nominate: una dal Presidente del C.I.O., una dal Presidente della Corte Costituzionale ed una dal Presidente della Corte di Appello di Torino.
Art. 18 - Comitato d'Onore
Su proposta del Presidente del "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006", il Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente della Regione Piemonte, il Presidente della Provincia di Torino, il Sindaco della Città di Torino ed il Presidente del C.O.N.I., istituisce il Comitato d'Onore.
Art. 19 - Scioglimento
Il "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI
INVERNALI - TORINO 2006" cessa la propria attività
con l'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio
2006.
In tale occasione, il Consiglio di Amministrazione cessa e nomina
un organo con funzioni di liquidatore.
Art. 20 - Devoluzione dei beni
Terminata la liquidazione, l'eventuale residuo attivo del patrimonio sarà così devoluto:
- il 20% (venti per cento) al C.I.O.
- il 20% (venti per cento) al C.O.N.I.
- il restante 60% (sessanta per cento) alla Città di Torino
che, d'intesa con il C.O.N.I., lo destinerà ad interventi
sportivi e di ripristino delle condizioni ambientali nei comuni
coinvolti dall'evento.
I beni mobili e le attrezzature che sono serviti per l'organizzazione
dei Giochi e che non saranno ritenuti necessari per la funzionalità
successiva degli impianti sportivi, potranno essere alienati,
ovvero assegnati a titolo gratuito e per destinazione a fini sportivi
di base, a Federazioni Sportive, Enti Locali o C.O.N.I..
Art. 21 - Riconoscimento
Il "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - Torino 2006" chiederà alla Regione Piemonte il riconoscimento della personalità giuridica.
Art. 22 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento
ai principi generali del diritto ed alle norme del Codice Civile.