Divisione Economia e Sviluppo

99 10879/16

Settore Commercio

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 DICEMBRE 1999

(proposta dalla G.C. 2 dicembre 1999)

OGGETTO: PARCO DEL VALENTINO. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO. DEROGA TRANSITORIA ALL'ART. 14 DEL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

    Proposta dell'Assessore Alfieri.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 1998 (mecc. 9809737/16), esecutiva dal 7 gennaio 1999, era stato autorizzato, in via transitoria e sino al 31 dicembre 1999, in deroga all'art. 14 del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana approvato il 1° aprile 1996, il rinnovo dell'autorizzazione ad occupare suolo pubblico nel Parco del Valentino ai dieci operatori di commercio su area pubblica già presenti nell'area, e ciò al fine di non privare l'utenza del Parco di un servizio sino allora erogato, secondo il posizionamento dei chioschi nei siti individuati, con l'impegno di addivenire al completamento della procedura necessaria ad ottenere l'autorizzazione edilizia ai sensi di legge ed alla conseguente installazione delle nuove strutture.
    Nel rispetto delle indicazioni della Commissione Igienico Edilizia, l'Arredo Urbano faceva pervenire un progetto di chiosco a pianta esagonale che nello stile si rifaceva a modelli storici di chioschi presenti nei Parchi torinesi, con possibilità di diversificazione per quanto riguarda le dimensioni e la colorazione, si da coniugare le esigenze di impatto e di inserimento delle strutture rispetto al contesto ambientale, storico e paesaggistico del Parco del Valentino, nonché planimetria riportante i siti individuati per la collocazione delle strutture valutati nel massimo rispetto alle emergenze del Parco storico ed ai flussi di frequentazione e tesi al miglioramento dell'utilizzo dell'area e al calo del degrado derivante da una disordinata e casuale collocazione delle strutture.
    Entrambi i progetti avevano ottenuto il parere favorevole della Sopraintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e del Parco Fluviale del Po Torinese.
    La data del 31 dicembre 1999 era stata ritenuta sufficiente all'espletamento della procedura e al conseguente ottenimento delle occorrenti autorizzazioni edilizie, e lo sarebbe stata, se a seguito della piena del fiume Po nel mese di aprile, gli Uffici Tecnici preposti non avessero richiesto il riesame delle distanze di assoluta sicurezza dalle sponde fluviali per l'installazione di strutture fisse, portandole dai 10 metri dal ciglio della sponda, fino ad allora indicati dal Magistrato per il Po, ad una distanza decisamente superiore ma garantente, in caso di imprevista esondazione del fiume Po, la sicurezza degli operatori commerciali.
    Si è pertanto dovuto rivedere in gran parte il piano localizzativo delle strutture in particolare quelle la cui collocazione era stata individuata tenendo conto delle indicazioni del Magistrato del Po (10 metri).
    Ciò ha comportato ulteriori sopralluoghi e richieste di parere nonché riunioni con i vari Enti e Settori interessati alla problematica, con il risultato che i tempi indicati per la formalizzazione delle procedure non hanno potuto essere rispettati.
    In proposito, al fine di addivenire ad una celere soluzione è stata indetta una Conferenza di Servizio alla quale parteciperanno tutti gli Enti variamente interessati (Ente Parco, Magistrato del Po, Sopraintendenza, A.S.L., Suolo Pubblico, Arredo Urbano, Edilizia Privata, ecc.).
    Pertanto, sino al completamento della procedura di autorizzazione edilizia prevista ed alla conseguente installazione dei chioschi, si ritiene opportuno, al fine di non privare l'utenza del Parco nei prossimi mesi del servizio fin qui erogato, di autorizzare in deroga ai vincoli previsti dall'art. 14 del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, che gli operatori che già vi svolgono l'attività in forma ambulante, possono continuare la propria attività occupando le aree di suolo pubblico individuate, per la collocazione definitiva dei chioschi e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2000.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    A maggioranza dei presenti, con l'astensione dell'Assessore Hutter;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di autorizzare la concessione, in via transitoria e sino e non oltre il 31 dicembre 2000, in deroga all'art. 14 del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana approvato il 1° aprile 1996, il rinnovo dell'autorizzazione ad occupare suolo pubblico nel Parco del Valentino ai dieci operatori di commercio in forma ambulante già presente nell'area, secondo il posizionamento dei chioschi nei siti individuati, sino al completamento della procedura necessaria ad ottenere l'autorizzazione edilizia ai sensi di legge ed alla conseguente installazione delle nuove strutture;
2)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.