Divisione Economia e Sviluppo
99 10879/16
Settore Commercio
OGGETTO: PARCO DEL VALENTINO. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO. DEROGA TRANSITORIA ALL'ART. 14 DEL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.
Proposta dell'Assessore Alfieri.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 22 dicembre 1998 (mecc. 9809737/16), esecutiva dal 7 gennaio
1999, era stato autorizzato, in via transitoria e sino al 31 dicembre
1999, in deroga all'art. 14 del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana
approvato il 1° aprile 1996, il rinnovo dell'autorizzazione
ad occupare suolo pubblico nel Parco del Valentino ai dieci operatori
di commercio su area pubblica già presenti nell'area, e
ciò al fine di non privare l'utenza del Parco di un servizio
sino allora erogato, secondo il posizionamento dei chioschi nei
siti individuati, con l'impegno di addivenire al completamento
della procedura necessaria ad ottenere l'autorizzazione edilizia
ai sensi di legge ed alla conseguente installazione delle nuove
strutture.
Nel rispetto delle indicazioni della Commissione
Igienico Edilizia, l'Arredo Urbano faceva pervenire un progetto
di chiosco a pianta esagonale che nello stile si rifaceva a modelli
storici di chioschi presenti nei Parchi torinesi, con possibilità
di diversificazione per quanto riguarda le dimensioni e la colorazione,
si da coniugare le esigenze di impatto e di inserimento delle
strutture rispetto al contesto ambientale, storico e paesaggistico
del Parco del Valentino, nonché planimetria riportante
i siti individuati per la collocazione delle strutture valutati
nel massimo rispetto alle emergenze del Parco storico ed ai flussi
di frequentazione e tesi al miglioramento dell'utilizzo dell'area
e al calo del degrado derivante da una disordinata e casuale collocazione
delle strutture.
Entrambi i progetti avevano ottenuto il
parere favorevole della Sopraintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici
e del Parco Fluviale del Po Torinese.
La data del 31 dicembre 1999 era stata
ritenuta sufficiente all'espletamento della procedura e al conseguente
ottenimento delle occorrenti autorizzazioni edilizie, e lo sarebbe
stata, se a seguito della piena del fiume Po nel mese di aprile,
gli Uffici Tecnici preposti non avessero richiesto il riesame
delle distanze di assoluta sicurezza dalle sponde fluviali per
l'installazione di strutture fisse, portandole dai 10 metri dal
ciglio della sponda, fino ad allora indicati dal Magistrato per
il Po, ad una distanza decisamente superiore ma garantente, in
caso di imprevista esondazione del fiume Po, la sicurezza degli
operatori commerciali.
Si è pertanto dovuto rivedere in
gran parte il piano localizzativo delle strutture in particolare
quelle la cui collocazione era stata individuata tenendo conto
delle indicazioni del Magistrato del Po (10 metri).
Ciò ha comportato ulteriori sopralluoghi
e richieste di parere nonché riunioni con i vari Enti e
Settori interessati alla problematica, con il risultato che i
tempi indicati per la formalizzazione delle procedure non hanno
potuto essere rispettati.
In proposito, al fine di addivenire ad
una celere soluzione è stata indetta una Conferenza di
Servizio alla quale parteciperanno tutti gli Enti variamente interessati
(Ente Parco, Magistrato del Po, Sopraintendenza, A.S.L., Suolo
Pubblico, Arredo Urbano, Edilizia Privata, ecc.).
Pertanto, sino al completamento della
procedura di autorizzazione edilizia prevista ed alla conseguente
installazione dei chioschi, si ritiene opportuno, al fine di non
privare l'utenza del Parco nei prossimi mesi del servizio fin
qui erogato, di autorizzare in deroga ai vincoli previsti dall'art.
14 del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, che gli operatori
che già vi svolgono l'attività in forma ambulante,
possono continuare la propria attività occupando le aree
di suolo pubblico individuate, per la collocazione definitiva
dei chioschi e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2000.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
A maggioranza dei presenti, con l'astensione
dell'Assessore Hutter;
1) di autorizzare la concessione, in
via transitoria e sino e non oltre il 31 dicembre 2000, in deroga
all'art. 14 del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana approvato
il 1° aprile 1996, il rinnovo dell'autorizzazione ad occupare
suolo pubblico nel Parco del Valentino ai dieci operatori di commercio
in forma ambulante già presente nell'area, secondo il posizionamento
dei chioschi nei siti individuati, sino al completamento della
procedura necessaria ad ottenere l'autorizzazione edilizia ai
sensi di legge ed alla conseguente installazione delle nuove strutture;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990,
n. 142.