Servizio Centrale Risorse Finanziarie
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OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONCESSIONE DI GESTIONE. PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA DEL MUTUO DI L. 100.000.000 (EURO 51.645,69) DA CONTRARSI TRA L'ASSOCIAZIONE ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER INSEDIAMENTO PALESTRA DI SCHERMA, SPOGLIATOI E SERVIZI.
Proposta del Vicesindaco Carpanini,
di concerto con l'Assessore Passoni.
Con deliberazione n. 32 del Consiglio
Comunale del 15 febbraio 1999 (mecc. 9900359/10) è stata
approvata la concessione in gestione della porzione dell'immobile
di proprietà municipale sito in Corso Taranto n. 160 all'Associazione
sportiva Accademia Scherma Marchesa ed in data 23
luglio 1999 è stata stipulata apposita convenzione per
regolare i rapporti tra le parti.
La Società sportiva, con nota in
data 3 maggio 1999, ha richiesto il rilascio della garanzia fideiussoria
della Città sul contraendo mutuo agevolato con l'Istituto
per il Credito Sportivo per il finanziamento di un progetto, ammesso
al Programma Pluriennale Regionale 1996/1998, di ristrutturazione
locali per insediamento palestra di scherma, comportante una spesa
di Lire 100.000.000.
Il rilascio delle fideiussioni a favore
di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione
o ristrutturazione di opere a fini sportivi è regolato
dall'art. 49, comma 2 bis, del D.Lgs. 77/95 e successive modifiche,
che prevede l'esistenza delle seguenti condizioni:
- progetto approvato dall'ente locale e
stipulazione di convenzione che regoli la possibilità di
utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività
locale;
- acquisizione della struttura al patrimonio
dell'ente al termine della concessione;
- convenzione che regoli i rapporti tra
ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia alla realizzazione
o alla ristrutturazione dell'opera.
Poiché il Settore Tecnico Edilizia
Sportiva ha attestato la congruità dell'importo preventivato
per le opere (nota del 15 maggio 1999 prot. 1109) e degli artt.
2-4 e 6 della Convenzione risulta che la Società si impegna
a mettere a disposizione della Circoscrizione n. 6 l'impianto
in oggetto, che le eventuali nuove strutture si intendono acquisite
in proprietà del Comune e che il Comune potrà revocare
la concessione nel caso in cui le opere non siano iniziate ed
ultimate nei termini stabiliti, si ritengono soddisfatte le condizioni
previste dalla legge.
Visto che l'Istituto per il Credito Sportivo
con nota dell'11 novembre 1999, prot. n. 012074, ha comunicato
che il proprio Consiglio di Amministrazione ha deliberato nell'Adunanza
del 5 ottobre 1999 la concessione di un mutuo di L. 100.000.000
a favore dell'Associazione Accademia Scherma Marchesa
per l'esecuzione delle suddette opere:
- ristrutturazione e messa a norma dei
locali palestra ad uso sala scherma, posa delle pedane metalliche
a norma Federale e realizzazione del relativo impianto elettrico;
- ristrutturazione degli spogliatoi, suddivisione
degli stessi in maschili e femminili e realizzazione di un piccolo
laboratorio per la manutenzione delle armi;
- ristrutturazione dei servizi con suddivisione
degli stessi in maschili e femminili;
per la durata di anni 15 al tasso semestrale del 2,50%, pari al
tasso nominale annuo del 5%, assistito da un contributo annuo
nominale negli interessi del 2,75% su L. 50.000.000 (Convenzione
Regione Piemonte) e dell'1,75% su L. 50.000.000 (per contributo
I.C.S.) e da garantirsi con fideiussione solidale di questo Comune
ai sensi dell'art. 49, comma 3, del D.Lgs. 77 del 25 febbraio
1995 così come modificato dal D.Lgs. 336 dell'11 giugno
1996.
Considerato che gli interessi annuali
delle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono
alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'art. 46 del
D.Lgs. 77/95 e accertato che con la prestazione della presente
garanzia fideiussoria tali interessi aggiunti a quelli dei mutui
precedentemente contratti non comportano iscrizioni a bilancio
di somme, per interessi, superiori al limite di cui all'art. 46,
comma 1, e dell'art. 49, comma 3, del D.Lgs. 77/95 così
come modificato dal D.Lgs. 336 dell'11 giugno 1996.
Considerato che l'ammontare dell'obbligazione
fideiussoria del Comune è variabile in ordine alle singole
somministrazioni effettuate al mutuatario fino all'inizio dell'ammortamento
del mutuo e corrisponde ad un importo pari al capitale erogato,
agli eventuali interessi di preammortamento, agli eventuali interessi
di mora nella misura convenuta con il mutuatario nel contratto
condizionato e negli atti di erogazione per il caso di ritardo
nel pagamento degli interessi di preammortamento, nonché
alle spese e a quant'altro dovuto dal mutuatario per il titolo
in questione.
Considerato che a partire dall'inizio
dell'ammortamento del mutuo in oggetto, per 15 anni e comunque
fino alla completa estinzione del mutuo, l'obbligazione fideiussoria
del Comune corrisponde alla rata di ammortamento del mutuo stesso,
che verrà fissata nell'atto di erogazione finale e quietanza,
nonché a quanto dovuto all'Istituto per il Credito Sportivo
dal mutuatario in caso di ritardo nei pagamenti, revoca o sospensione
del contributo negli interessi, risoluzione del contratto, e comunque
derivante dal rapporto di mutuo contratto dall'Associazione Accademia
Scherma Marchesa.
Considerato altresì che la fideiussione
non costituisce impegno contabile in quanto non dà origine
ad alcun movimento finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza
dell'obbligato principale, talché il relativo importo non
può essere iscritto in bilancio tra i residui ma soltanto segnalato
tra le passività dello Stato Patrimoniale.
Considerato, tuttavia che il Comune ha
previsto nel proprio bilancio, nell'ambito del fondo di riserva
di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 77/95, e nel rispetto dei limiti
di cui al comma 1 del medesimo articolo, somme in misura adeguata
alla copertura degli oneri derivanti dalla garanzia fideiussoria,
da utilizzare in sede di variazione di bilancio con la procedura
di cui al comma 2 del citato art. 8 del D.Lgs. 77/95, nel caso
in cui il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento
delle sue obbligazioni, per l'importo che l'Istituto per il Credito
Sportivo reclamerà con l'escussione della garanzia.
Visti altresì gli schemi dello
stipulando contratto di mutuo e del capitolato dei patti e delle
condizioni generali, allegati al presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di concedere fideiussione solidale,
ai sensi dell'art. 49 comma 2 bis del D.Lgs. 77/95, a favore dell'Istituto
per il Credito Sportivo e nell'interesse dell'Associazione Accademia
Scherma Marchesa a garanzia del mutuo di L. 100.000.000
(Euro 51.645,69) per il finanziamento delle opere di ristrutturazione
della porzione di immobile sito in corso Taranto 160, per tutta
la durata del mutuo in conformità dei patti e condizioni
specificati nell'art. 6 dello schema di contratto di mutuo;
2) di approvare lo schema del contratto
di mutuo ed il capitolato dei patti e condizioni generali che
vengono allegati al presente provvedimento (al. 1 e 2 - nn. );
3) di dare atto che con la prestanda fideiussione
non vengono superati i limiti di cui all'art. 46, comma 1, ed
all'art. 46, comma 1, ed all'art. 49, comma 3, del D.Lgs. 77/95
come modificato dal D.Lgs. 336/96 e che sono stati rispettati
i criteri indicati nell'art. 49 del citato D.Lgs. 77/95 e successive
modifiche;
4) di obbligarsi a restituire all'Istituto
finanziatore, nel caso in cui il mutuatario mancasse al puntuale
ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, tutto quanto ad
esso Istituto dovuto dal mutuatario stesso per capitale mutuato,
interessi, anche di preammortamento e moratori, spese ed accessori,
nessuna esclusa, nonché di soddisfare ogni altro obbligo
facente carico al mutuatario dal suddetto contratto di mutuo,
dal relativo allegato capitolato e dalle norme vigenti in materia,
compreso il rimborso all'Istituto per il Credito Sportivo di quanto
ad esso dovuto dal mutuatario in caso di revoca o sospensione
del contributo negli interessi e di risoluzione del contratto
per qualsiasi motivo avvenuta, prevedendo in bilancio, nel fondo
di riserva di cui all'art. 8 del D.Lgs. 77/95 nel rispetto dei
limiti di cui al comma 1 del predetto articolo 8, le relative
somme in misura adeguata alla copertura della garanzia fideiussoria
assunta, da utilizzarsi con atti di variazione di bilancio, a
seguito di escussione della garanzia da parte dell'Istituto mutuante;
5) di obbligarsi ad adottare tutti i necessari
provvedimenti al fine di ottemperare alle obbligazioni di garanzie
assunte;
6) di iscrivere la fideiussione nella passività
dello Stato Patrimoniale della Città, con decorrenza dell'anno
1999;
7) di dare mandato al Direttore Finanziario
dott. Domenico Pizzala od in sua vece al Dirigente Finanza e Fiscale
dott. Filippo Dentamaro, ai sensi dell'art. 19 punto 3 del Regolamento
per i contratti approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione
del 15 marzo 1999 a compiere in nome, per conto ed in rappresentanza
del Comune, tutte le operazioni necessarie per la concessione
della fideiussione intervenendo nel contratto di mutuo;
8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.