Servizio Centrale Risorse Finanziarie

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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 GENNAIO 2000

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONCESSIONE DI GESTIONE. PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA DEL MUTUO DI L. 100.000.000 (EURO 51.645,69) DA CONTRARSI TRA L'ASSOCIAZIONE “ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA” E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER INSEDIAMENTO PALESTRA DI SCHERMA, SPOGLIATOI E SERVIZI.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini,
    di concerto con l'Assessore Passoni.

    Con deliberazione n. 32 del Consiglio Comunale del 15 febbraio 1999 (mecc. 9900359/10) è stata approvata la concessione in gestione della porzione dell'immobile di proprietà municipale sito in Corso Taranto n. 160 all'Associazione sportiva “Accademia Scherma Marchesa” ed in data 23 luglio 1999 è stata stipulata apposita convenzione per regolare i rapporti tra le parti.
    La Società sportiva, con nota in data 3 maggio 1999, ha richiesto il rilascio della garanzia fideiussoria della Città sul contraendo mutuo agevolato con l'Istituto per il Credito Sportivo per il finanziamento di un progetto, ammesso al Programma Pluriennale Regionale 1996/1998, di ristrutturazione locali per insediamento palestra di scherma, comportante una spesa di Lire 100.000.000.
    Il rilascio delle fideiussioni a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o ristrutturazione di opere a fini sportivi è regolato dall'art. 49, comma 2 bis, del D.Lgs. 77/95 e successive modifiche, che prevede l'esistenza delle seguenti condizioni:
-    progetto approvato dall'ente locale e stipulazione di convenzione che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
-    acquisizione della struttura al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
-     convenzione che regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia alla realizzazione o alla ristrutturazione dell'opera.
    Poiché il Settore Tecnico Edilizia Sportiva ha attestato la congruità dell'importo preventivato per le opere (nota del 15 maggio 1999 prot. 1109) e degli artt. 2-4 e 6 della Convenzione risulta che la Società si impegna a mettere a disposizione della Circoscrizione n. 6 l'impianto in oggetto, che le eventuali nuove strutture si intendono acquisite in proprietà del Comune e che il Comune potrà revocare la concessione nel caso in cui le opere non siano iniziate ed ultimate nei termini stabiliti, si ritengono soddisfatte le condizioni previste dalla legge.
    Visto che l'Istituto per il Credito Sportivo con nota dell'11 novembre 1999, prot. n. 012074, ha comunicato che il proprio Consiglio di Amministrazione ha deliberato nell'Adunanza del 5 ottobre 1999 la concessione di un mutuo di L. 100.000.000 a favore dell'Associazione “Accademia Scherma Marchesa” per l'esecuzione delle suddette opere:
-    ristrutturazione e messa a norma dei locali palestra ad uso sala scherma, posa delle pedane metalliche a norma Federale e realizzazione del relativo impianto elettrico;
-    ristrutturazione degli spogliatoi, suddivisione degli stessi in maschili e femminili e realizzazione di un piccolo laboratorio per la manutenzione delle armi;
-    ristrutturazione dei servizi con suddivisione degli stessi in maschili e femminili;
per la durata di anni 15 al tasso semestrale del 2,50%, pari al tasso nominale annuo del 5%, assistito da un contributo annuo nominale negli interessi del 2,75% su L. 50.000.000 (Convenzione Regione Piemonte) e dell'1,75% su L. 50.000.000 (per contributo I.C.S.) e da garantirsi con fideiussione solidale di questo Comune ai sensi dell'art. 49, comma 3, del D.Lgs. 77 del 25 febbraio 1995 così come modificato dal D.Lgs. 336 dell'11 giugno 1996.
    Considerato che gli interessi annuali delle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. 77/95 e accertato che con la prestazione della presente garanzia fideiussoria tali interessi aggiunti a quelli dei mutui precedentemente contratti non comportano iscrizioni a bilancio di somme, per interessi, superiori al limite di cui all'art. 46, comma 1, e dell'art. 49, comma 3, del D.Lgs. 77/95 così come modificato dal D.Lgs. 336 dell'11 giugno 1996.
    Considerato che l'ammontare dell'obbligazione fideiussoria del Comune è variabile in ordine alle singole somministrazioni effettuate al mutuatario fino all'inizio dell'ammortamento del mutuo e corrisponde ad un importo pari al capitale erogato, agli eventuali interessi di preammortamento, agli eventuali interessi di mora nella misura convenuta con il mutuatario nel contratto condizionato e negli atti di erogazione per il caso di ritardo nel pagamento degli interessi di preammortamento, nonché alle spese e a quant'altro dovuto dal mutuatario per il titolo in questione.
    Considerato che a partire dall'inizio dell'ammortamento del mutuo in oggetto, per 15 anni e comunque fino alla completa estinzione del mutuo, l'obbligazione fideiussoria del Comune corrisponde alla rata di ammortamento del mutuo stesso, che verrà fissata nell'atto di erogazione finale e quietanza, nonché a quanto dovuto all'Istituto per il Credito Sportivo dal mutuatario in caso di ritardo nei pagamenti, revoca o sospensione del contributo negli interessi, risoluzione del contratto, e comunque derivante dal rapporto di mutuo contratto dall'Associazione “Accademia Scherma Marchesa”.
    Considerato altresì che la fideiussione non costituisce impegno contabile in quanto non dà origine ad alcun movimento finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza dell'obbligato principale, talché il relativo importo non può essere iscritto in bilancio tra i residui ma soltanto segnalato tra le passività dello Stato Patrimoniale.
    Considerato, tuttavia che il Comune ha previsto nel proprio bilancio, nell'ambito del fondo di riserva di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 77/95, e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, somme in misura adeguata alla copertura degli oneri derivanti dalla garanzia fideiussoria, da utilizzare in sede di variazione di bilancio con la procedura di cui al comma 2 del citato art. 8 del D.Lgs. 77/95, nel caso in cui il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, per l'importo che l'Istituto per il Credito Sportivo reclamerà con l'escussione della garanzia.
    Visti altresì gli schemi dello stipulando contratto di mutuo e del capitolato dei patti e delle condizioni generali, allegati al presente provvedimento.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di concedere fideiussione solidale, ai sensi dell'art. 49 comma 2 bis del D.Lgs. 77/95, a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo e nell'interesse dell'Associazione “Accademia Scherma Marchesa” a garanzia del mutuo di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) per il finanziamento delle opere di ristrutturazione della porzione di immobile sito in corso Taranto 160, per tutta la durata del mutuo in conformità dei patti e condizioni specificati nell'art. 6 dello schema di contratto di mutuo;
2)    di approvare lo schema del contratto di mutuo ed il capitolato dei patti e condizioni generali che vengono allegati al presente provvedimento (al. 1 e 2 - nn. );
3)    di dare atto che con la prestanda fideiussione non vengono superati i limiti di cui all'art. 46, comma 1, ed all'art. 46, comma 1, ed all'art. 49, comma 3, del D.Lgs. 77/95 come modificato dal D.Lgs. 336/96 e che sono stati rispettati i criteri indicati nell'art. 49 del citato D.Lgs. 77/95 e successive modifiche;
4)    di obbligarsi a restituire all'Istituto finanziatore, nel caso in cui il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, tutto quanto ad esso Istituto dovuto dal mutuatario stesso per capitale mutuato, interessi, anche di preammortamento e moratori, spese ed accessori, nessuna esclusa, nonché di soddisfare ogni altro obbligo facente carico al mutuatario dal suddetto contratto di mutuo, dal relativo allegato capitolato e dalle norme vigenti in materia, compreso il rimborso all'Istituto per il Credito Sportivo di quanto ad esso dovuto dal mutuatario in caso di revoca o sospensione del contributo negli interessi e di risoluzione del contratto per qualsiasi motivo avvenuta, prevedendo in bilancio, nel fondo di riserva di cui all'art. 8 del D.Lgs. 77/95 nel rispetto dei limiti di cui al comma 1 del predetto articolo 8, le relative somme in misura adeguata alla copertura della garanzia fideiussoria assunta, da utilizzarsi con atti di variazione di bilancio, a seguito di escussione della garanzia da parte dell'Istituto mutuante;
5)    di obbligarsi ad adottare tutti i necessari provvedimenti al fine di ottemperare alle obbligazioni di garanzie assunte;
6)    di iscrivere la fideiussione nella passività dello Stato Patrimoniale della Città, con decorrenza dell'anno 1999;
7)    di dare mandato al Direttore Finanziario dott. Domenico Pizzala od in sua vece al Dirigente Finanza e Fiscale dott. Filippo Dentamaro, ai sensi dell'art. 19 punto 3 del Regolamento per i contratti approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione del 15 marzo 1999 a compiere in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune, tutte le operazioni necessarie per la concessione della fideiussione intervenendo nel contratto di mutuo;
8)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.