Divisione Ambiente e Mobilità

99 10627/06

Settore Parcheggi

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 6 DICEMBRE 1999

(proposta dalla G.C. 30 novembre 1999)

OGGETTO: PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE SITA IN VIA PAGLIANI IN DIRITTO DI SUPERFICIE - REVOCA DELLA CONCESSIONE DELL'AREA - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Corsico.

    Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 maggio 1998 (mecc. 9802630/39), esecutiva dal 1° giugno 1998, è stata approvata la concessione in diritto di superficie dell'area comunale di via Pagliani alla Società Cooperativa Saturno II a r.l. con sede c/o il Consorzio AS.CO.T. a Torino in corso Peschiera 255 nella persona del Legale Rappresentante Geom. Alberto MASOERO, rinviando a successivo provvedimento deliberativo l'approvazione del progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione superficiale.
    In data 25 febbraio 1997 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione (mecc. 9701150/06), esecutiva dal 18 marzo 1997, con la quale sono stati meglio definiti i termini entro i quali i Concessionari richiedenti devono presentare il progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione superficiale, stabilendo che tale presentazione deve avvenire entro 6 mesi dalla notifica dell'esecutività della deliberazione con la quale è stata approvata la concessione ai medesimi dell'area in diritto di superficie su cui realizzare i manufatti, con la possibilità di ulteriori 6 mesi di proroga, allorché la richiesta di proroga sia sufficientemente motivata; decorso tale periodo senza che sia stato presentato il progetto, si procede a revocare la concessione dell'area in diritto di superficie.
    La Società Cooperativa a cui era stata concessa l'area di via Pagliani in diritto di superficie avrebbe dovuto presentare il progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione superficiale entro il 5 aprile 1999, ma il 19 marzo 1999 è stata richiesta una proroga dei termini per la presentazione dello stesso.
    Si é ritenuto di procedere alla concessione della proroga fino al 5 ottobre 1999 con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 maggio 1999 (mecc. 9903412/06) esecutiva dal 1° giugno 1999.
    La Società Cooperativa in data 2 novembre 1999 ha segnalato la volontà di rinunciare alla concessione dell'area di via Pagliani.
    Si rende pertanto ora necessario, con il presente provvedimento, procedere alla revoca della suddetta concessione alla Società Cooperativa Edilizia Saturno II a r.l.
    L'art. 32 della Legge 142/90 determina le competenze dei Consigli Comunali limitatamente ad alcuni atti ben precisati che costituiscono gli atti fondamentali dell'Ente.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, considerate le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la revoca della concessione in diritto di superficie dell'area comunale di via Pagliani, per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale interrato per n. 27 posti auto così come da deliberazione (mecc. 9802630/39), citata in narrativa, alla Società Cooperativa Edilizia Saturno II a r.l., con sede c/o il Consorzio AS.CO.T. a Torino in corso Peschiera 255 - C.F. 06033140010, nella persona del Legale Rappresentante Geom. Alberto MASOERO, nato a Torino il 10 maggio 1968 e residente a Torino in corso Monte Cucco 76, in quanto la suddetta società ha espresso la volontà di rinunciare alla concessione dell'area con lettera in data 2 novembre 1999, allegata alla presente deliberazione (all. 1 - n. ).
    La presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del Comune di Torino;
2)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

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