Divisione Ambiente e Mobilità
99 10627/06
Settore Parcheggi
OGGETTO: PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE
SITA IN VIA PAGLIANI IN DIRITTO DI SUPERFICIE - REVOCA DELLA CONCESSIONE
DELL'AREA - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 18 maggio 1998 (mecc. 9802630/39), esecutiva dal 1°
giugno 1998, è stata approvata la concessione in diritto
di superficie dell'area comunale di via Pagliani alla Società
Cooperativa Saturno II a r.l. con sede c/o il Consorzio AS.CO.T.
a Torino in corso Peschiera 255 nella persona del Legale Rappresentante
Geom. Alberto MASOERO, rinviando a successivo provvedimento deliberativo
l'approvazione del progetto definitivo del manufatto ed esecutivo
della sistemazione superficiale.
In data 25 febbraio 1997 la Giunta Comunale
ha approvato la deliberazione (mecc. 9701150/06), esecutiva dal
18 marzo 1997, con la quale sono stati meglio definiti i termini
entro i quali i Concessionari richiedenti devono presentare il
progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione
superficiale, stabilendo che tale presentazione deve avvenire
entro 6 mesi dalla notifica dell'esecutività della deliberazione
con la quale è stata approvata la concessione ai medesimi
dell'area in diritto di superficie su cui realizzare i manufatti,
con la possibilità di ulteriori 6 mesi di proroga, allorché
la richiesta di proroga sia sufficientemente motivata; decorso
tale periodo senza che sia stato presentato il progetto, si procede
a revocare la concessione dell'area in diritto di superficie.
La Società Cooperativa a cui era
stata concessa l'area di via Pagliani in diritto di superficie
avrebbe dovuto presentare il progetto definitivo del manufatto
ed esecutivo della sistemazione superficiale entro il 5 aprile
1999, ma il 19 marzo 1999 è stata richiesta una proroga
dei termini per la presentazione dello stesso.
Si é ritenuto di procedere alla
concessione della proroga fino al 5 ottobre 1999 con deliberazione
della Giunta Comunale in data 11 maggio 1999 (mecc. 9903412/06)
esecutiva dal 1° giugno 1999.
La Società Cooperativa in data
2 novembre 1999 ha segnalato la volontà di rinunciare alla
concessione dell'area di via Pagliani.
Si rende pertanto ora necessario, con
il presente provvedimento, procedere alla revoca della suddetta
concessione alla Società Cooperativa Edilizia Saturno II
a r.l.
L'art. 32 della Legge 142/90 determina
le competenze dei Consigli Comunali limitatamente ad alcuni atti
ben precisati che costituiscono gli atti fondamentali dell'Ente.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, considerate le motivazioni
esplicitate in narrativa e che qui integralmente si richiamano,
la revoca della concessione in diritto di superficie dell'area
comunale di via Pagliani, per la realizzazione di un parcheggio
pertinenziale interrato per n. 27 posti auto così come
da deliberazione (mecc. 9802630/39), citata in narrativa, alla
Società Cooperativa Edilizia Saturno II a r.l., con sede
c/o il Consorzio AS.CO.T. a Torino in corso Peschiera 255 - C.F.
06033140010, nella persona del Legale Rappresentante Geom. Alberto
MASOERO, nato a Torino il 10 maggio 1968 e residente a Torino
in corso Monte Cucco 76, in quanto la suddetta società
ha espresso la volontà di rinunciare alla concessione dell'area
con lettera in data 2 novembre 1999, allegata alla presente deliberazione
(all. 1 - n. ).
La presente deliberazione non comporta
oneri di spesa a carico del Comune di Torino;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.