Consiglio Comunale
9910336/02
OGGETTO: RIFORMA DELL'ASSISTENZA - DECRETO N. 221/1999 - ATTUAZIONE PUNTO 3.
Il Consiglio Comunale,
dei contenuti del testo predisposto dalla Commissione Affari
Sociali della Camera dei Deputati sulla riforma dell'assistenza
che reca il titolo "Disposizioni per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali" attualmente
all'esame dell'Aula di Montecitorio, e del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 221/1999;
che la nota prot. DAS/625/UL-607 inviata all'ANCI Nazionale in
data 15 ottobre 1999 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ufficio Legislativo del Ministro per la Solidarietà Sociale
precisa che:
1) le disposizioni del decreto 221/1999
hanno esclusivamente lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione
della condizione economica delle persone che richiedono prestazioni
sociali agevolate: inserimento in centri diurni di soggetti con
handicap e con limitata autonomia, accoglienza presso comunità
alloggio o istituti, frequenza asili nido e scuole materne comunali,
partecipazione a soggiorni di vacanza, ecc.;
2. il citato decreto
non deve essere utilizzato dai Comuni per pretendere contributi
economici dai congiunti, compresi i parenti tenuti agli alimenti,
di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate;
3. è confermato
il parere emesso dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale
dei Servizi Civili, Ufficio Studi e Affari Legislativi in data
8 giugno 1999, prot. 190 e 412 B.5 in base al quale le Pubbliche
Amministrazioni non possono imporre contribuzioni ai familiari
degli utenti dei servizi socio-assistenziali, inclusi quelli tenuti
agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
a) siano garantiti interventi obbligatori
e quindi esigibili alle persone e ai nuclei familiari in condizioni
di difficoltà economico-sociale e non in possesso dei mezzi
indispensabili per vivere, con particolare riguardo ai seguenti
soggetti:
- minori totalmente
privi di famiglia o con genitori fortemente carenti sul piano
educativo;
- persone con handicap
gravi, in particolare di natura intellettiva, che non sono in
grado di procurarsi con il lavoro il necessario economico per
vivere;
- adulti e anziani
con limitata autonomia e redditi inadeguati;
- gestanti e madri
nubili o coniugate con seri problemi personali, alle quali si
deve fornire il sostegno occorrente per il loro reinserimento
sociale e per il consapevole riconoscimento o non riconoscimento
dei loro nati;
- donne e uomini
che intendono uscire dalla schiavitù della prostituzione;
- persone senza
fissa dimora;
- carcerati ed
ex carcerati al fine di promuovere il loro reinserimento sociale,
ed i loro congiunti;
- minorenni sottoposti
a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
b) sia confermata l'attuale esclusiva destinazione
ai poveri dei patrimoni delle IPAB (ammontanti a ben 37 mila miliardi
come risulta dalle dichiarazioni del Ministro per la Solidarietà
Sociale) ed i relativi redditi;
c) sia confermato l'attuale divieto di
utilizzare i patrimoni immobiliari e mobiliari delle IPAB per
pagare le spese di gestione;
d) venga ribadita la competenza primaria
del Servizio Sanitario Nazionale per la cura dei malati di Alzheimer,
dei vecchi pazienti psichiatrici e degli altri anziani malati
cronici non autosufficienti;
e) siano definiti gli interventi che devono
essere assicurati direttamente dai Comuni singoli o associati
e che non possono essere appaltati ad altre organizzazioni pubbliche
e private allo scopo di garantire la totale riservatezza delle
condizioni personali dei cittadini coinvolti (ad esempio le cause
di non idoneità degli aspiranti adottanti);
Il Sindaco e l'Assessore competente
a disporre, considerato quanto previsto nel punto 3, l'immediata attuazione da parte di tutti gli uffici municipali delle norme di legge che non consentono agli Enti pubblici di pretendere contributi economici dai parenti, compresi quelli tenuti agli alimenti, degli assistiti maggiorenni.