Consiglio Comunale

9910336/02

CITTA'  DI  TORINO

MOZIONE N. 1

Approvata dal Consiglio Comunale il 10 gennaio 2000

OGGETTO: RIFORMA DELL'ASSISTENZA - DECRETO N. 221/1999 - ATTUAZIONE PUNTO 3.

“Il Consiglio Comunale,

PRESO ATTO:

dei contenuti del testo predisposto dalla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati sulla riforma dell'assistenza che reca il titolo "Disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" attualmente all'esame dell'Aula di Montecitorio, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999;
che la nota prot. DAS/625/UL-607 inviata all'ANCI Nazionale in data 15 ottobre 1999 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Legislativo del Ministro per la Solidarietà Sociale precisa che:
1)    le disposizioni del decreto 221/1999 hanno esclusivamente lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione della condizione economica delle persone che richiedono prestazioni sociali agevolate: inserimento in centri diurni di soggetti con handicap e con limitata autonomia, accoglienza presso comunità alloggio o istituti, frequenza asili nido e scuole materne comunali, partecipazione a soggiorni di vacanza, ecc.;
    2.    il citato decreto non deve essere utilizzato dai Comuni per pretendere contributi economici dai congiunti, compresi i parenti tenuti agli alimenti, di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate;
    3.    è confermato il parere emesso dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili, Ufficio Studi e Affari Legislativi in data 8 giugno 1999, prot. 190 e 412 B.5 in base al quale le Pubbliche Amministrazioni non possono imporre contribuzioni ai familiari degli utenti dei servizi socio-assistenziali, inclusi quelli tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;

ESPRIME VOTI AFFINCHE':

a)    siano garantiti interventi obbligatori e quindi esigibili alle persone e ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà economico-sociale e non in possesso dei mezzi indispensabili per vivere, con particolare riguardo ai seguenti soggetti:
    -    minori totalmente privi di famiglia o con genitori fortemente carenti sul piano educativo;
    -    persone con handicap gravi, in particolare di natura intellettiva, che non sono in grado di procurarsi con il lavoro il necessario economico per vivere;
    -    adulti e anziani con limitata autonomia e redditi inadeguati;
    -    gestanti e madri nubili o coniugate con seri problemi personali, alle quali si deve fornire il sostegno occorrente per il loro reinserimento sociale e per il consapevole riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati;
    -    donne e uomini che intendono uscire dalla schiavitù della prostituzione;
    -    persone senza fissa dimora;
    -    carcerati ed ex carcerati al fine di promuovere il loro reinserimento sociale, ed i loro congiunti;
    -    minorenni sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
b)    sia confermata l'attuale esclusiva destinazione ai poveri dei patrimoni delle IPAB (ammontanti a ben 37 mila miliardi come risulta dalle dichiarazioni del Ministro per la Solidarietà Sociale) ed i relativi redditi;
c)    sia confermato l'attuale divieto di utilizzare i patrimoni immobiliari e mobiliari delle IPAB per pagare le spese di gestione;
d)    venga ribadita la competenza primaria del Servizio Sanitario Nazionale per la cura dei malati di Alzheimer, dei vecchi pazienti psichiatrici e degli altri anziani malati cronici non autosufficienti;
e)    siano definiti gli interventi che devono essere assicurati direttamente dai Comuni singoli o associati e che non possono essere appaltati ad altre organizzazioni pubbliche e private allo scopo di garantire la totale riservatezza delle condizioni personali dei cittadini coinvolti (ad esempio le cause di non idoneità degli aspiranti adottanti);

TUTTO CIO' PREMESSO

IMPEGNA

    Il Sindaco e l'Assessore competente

a disporre, considerato quanto previsto nel punto 3, l'immediata attuazione da parte di tutti gli uffici municipali delle norme di legge che non consentono agli Enti pubblici di pretendere contributi economici dai parenti, compresi quelli tenuti agli alimenti, degli assistiti maggiorenni.”