Servizio Centrale Risorse Finanziarie
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OGGETTO: METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO: APPROVAZIONE CONVENZIONE
CON LA SATTI S.P.A. PER REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI FINANZIARI COMUNE
-SATTI S.P.A..
Proposta del Vicesindaco Carpanini.
- Vista la deliberazione del Consiglio
Comunale del 23 luglio 1991 in cui viene ribadita e formalizzata
la determinazione della Civica Amministrazione di realizzare la
linea 1 di Metropolitana Automatica da Campo Volo a Porta Nuova
- con successive prosecuzioni verso il Comune di Rivoli e oltre
Porta Nuova -individuando quale sistema innovativo a totale automazione
di riferimento la tecnologia VAL, sulla base delle valutazioni
comparative effettuate dall'apposito gruppo di lavoro nominato
con la deliberazione del 20 marzo 1990.
- Vista la deliberazione del CIPE del 20
novembre 1995 con la quale si è proceduto al riparto delle
risorse recate dall'art. 9 della Legge n. 211/1992, assegnando
al Comune di Torino un contributo trentennale di L. 33.918 milioni
per il parziale finanziamento - nella misura del 29,94% - del
costo totale stimato dell'intervento come definito nell'ambito
del piano d'intervento trasmesso nei prescritti termini
al competente Ministero dei Trasporti.
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale
del 21 maggio 1996 (mecc. 9603428/59), con la quale si approva
il progetto esecutivo della Linea 1 della metropolitana automatica
nel tracciato Collegno-Porta Nuova nei termini prescritti dall'art.
5 della Legge n. 211/1992, ai fini degli adempimenti approvativi
di cui all'art. 2 della Legge n. 1042/1969.
- Vista la deliberazione del Consiglio
Comunale del 26 febbraio 1997 (mecc. 9700273/24), con la quale
è stata approvata l'iscrizione nel bilancio pluriennale
1997/1999 della spesa di L. 1.401 miliardi per gli investimenti
inerenti alla costruzione della Linea 1 della metropolitana di
Torino, nonché il finanziamento della suddetta spesa.
- Visto il Decreto M.C.T.C. prot. 365(55)/211
del 13 maggio 1997, col quale è stato approvato in linea
tecnica ed economica - subordinatamente alle prescrizioni impartite
dalla Commissione Interministeriale di cui alla Legge n. 104269
come integrata dall'art. 5 della Legge n. 211/92, espresso con
Voto n. 115/211 TO del 25 marzo 1997, parte integrante del Decreto
- il progetto della metropolitana automatica di Torino, redatto
secondo il sistema VAL, tratta Campo Volo-Porta Nuova, nei seguenti
termini (1) parte tradizionale: approvazione definitiva; (2) parte
innovativa: approvazione preliminare con riserva di approvazioni
successive in relazione agli sviluppi progettuali.
- Vista la deliberazione del Consiglio
Comunale del 14 dicembre 1998 (mecc. 9809756/59), con la quale
è stato individuato nella Satti S.p.A. il soggetto attuatore
cui affidare, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 211/1992 la
realizzazione e la gestione della Linea 1 della Metropolitana
automatica di Torino, demandando alla Giunta Comunale d'intesa
con la medesima società Satti S.p.A. di compiere una verifica
circa l'attualità del piano economico finanziario approvato
dalla Giunta Comunale, contestualmente al progetto esecutivo,
con la deliberazione del 21 maggio 1996 sopracitata e trasmesso
a suo tempo al Ministero dei Trasporti.
- Vista la deliberazione del CIPE del 21
aprile 1999 con la quale il contributo, previsto dall'art. 9 della
Legge n. 211/92, a seguito dei provvedimenti di rifinanziamento
successivamente adottati (segnatamente: art. 1 del D.L. n. 199/1996
reiterato con il D.L. n. 517/1996, convertito dalla Legge n. 611/1996;
art. 10 del D.L. n. 457, convertito dalla Legge n. 30/1998; art.
3 comma 4 della Legge n. 194/1998; art. 50 della Legge n. 448/1998)
è stato elevato al 60% del costo complessivo degli interventi
di realizzazione delle metropolitane e dei sistemi di trasporto
rapido di massa, assumendo a base di rifermento il minore tra
il costo a suo tempo considerato dal medesimo CIPE ed il costo
approvato in sede tecnica dal Ministero dei Trasporti, per cui
il contributo trentennale in precedenza assegnato per la linea
1 di Metropolitana automatica di Torino è stato elevato
di L. 9.425 milioni annui, in modo da assicurare il finanziamento
a carico dello Stato nella misura del 60% dell'importo di L. 1.169.100
milioni considerato nella precedente deliberazione CIPE del 20
novembre 1995.
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale
dell'11 novembre 1999 (mecc. 9909685/24) con la quale è
stato approvato il piano economico finanziario aggiornato d'intesa
con la società SATTI, con la collaborazione del CREDIOP,
appositamente incaricato dalla stessa società SATTI, previa
procedura concorrenziale di affidamento ad evidenza pubblica,
che verifica e documenta l'equilibrio economico finanziario della
gestione delle attività di progettazione, realizzazione
e successivo esercizio della linea 1 di metropolitana automatica,
assumendo a riferimento i costi stimati del progetto, nonchè
il contributo statale di Lire 701,460 miliardi (come definito
dal CIPE nella deliberazione del 21 aprile 1999 suindicata) ed
i complementari apporti finanziari assicurati dal Comune di Torino
e dalla Regione Piemonte per complessivi 400 miliardi (di cui
300 a carico del Comune e 100 a carico della Regione).
Considerato
- che gli impegni finanziari assunti -
in base al suddetto piano economico finanziario aggiornato dalla
Società SATTI saranno ragionevolmente sostenibili a fronte
dei risultati economici previsti dall'esercizio della metropolitana
che consentiranno anche un adeguato livello di rinnovo degli impianti
e del materiale mobile nell'arco della durata della concessione;
- che la Convenzione Quadro,
stipulata in data 27/01/1999 dalla SATTI col Comune di Torino
a seguito dell'affidamento di cui alla succitata deliberazione
del Consiglio Comunale del 14 dicembre 1998, si limita a disciplinare
gli aspetti giuridici generali dell'affidamento, rinviando ad
apposite Convenzioni di dettaglio, che dovranno anche individuare
le coperture finanziarie necessarie, la specifica disciplina delle
singole fasi dell'attività affidata;
- che la SATTI a seguito dell'affidamento
è subentrata a a tutti gli effetti al Comune di Torino
quale soggetto attuatore dell'intervento ed è pertanto
tenuta a provvedere direttamente agli adempimenti previsti in
ordine all'attivazione dei finanziamenti ex art. 8 della legge
n. 211/1992, compresi i mutui Cassa DD.PP. con ammortamento a
carico del Ministero dei Trasporti relativi al contributo statale;
- che pertanto occorre provvedere alla
preventiva stipula di apposita convenzione di dettaglio, integrativa
della Convenzione Quadro SATTI-Comune di Torino del 27/01/1999
per la definizione delle modalità di finanziamento e cofinanziamento
delle attività, già avviate e da avviare, per la
progettazione e la realizzazione dell'opera, nonchè dei
criteri di contabilizzazione e rendicontazione dei relativi costi.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento
delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32
sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli
Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare l'allegato schema di
convenzione di dettaglio, demandando al Sindaco il relativo perfezionamento
(all. 1 - n. );
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.