Divisione Edilizia e Urbanistica
99 09983/09
AA
OGGETTO: PROGETTO DI PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) ADOTTATO CON DELIBERAZIONE N. 1/99 DELL'11 MAGGIO 1999 DAL COMITATO ISTITUZIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO. PRESA D'ATTO.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 1/99 dell'11 maggio
1999, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino
del fiume Po, ha adottato il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico
(art. 17, comma 6 ter e art. 18, comma 10, della Legge 18 maggio
1989 n. 183).
Dell'avvenuta adozione è stata
data notizia sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1999.
Tale deliberazione, unitamente ai suoi
elaborati tecnici, è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi, ovvero dal 6 al 21
agosto 1999 in conformità a quanto prescritto all'art.
6 della stessa; dell'avvenuta pubblicazione è stata informata
la Regione Piemonte che con nota del 13 settembre 1999, prot.
n. 5370/23, ne ha preso atto.
Occorre ora procedere nel rispetto degli
articoli contenuti nella suddetta deliberazione assumendone ogni
provvedimento di competenza.
Ai sensi dell'art. 2, 1° comma, della
deliberazione n. 1/99, i Comuni di cui all'Allegato 4, - Comuni
del territorio collinare e montano interessati dalla delimitazione
delle aree in dissesto-, prendono atto del quadro dei dissesti
rappresentato nell'Allegato 4 Delimitazione delle aree in
dissesto - Cartografia in scala 1:25.000 dell'Elaborato 2 di Piano
Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici. Inoltre, ai
sensi dei successivi capoversi dello stesso art. 2 è previsto
che i Comuni adottino i provvedimenti di competenza per assicurare
la compatibilità degli strumenti urbanistici se gli stessi
non tengano conto dello stato di dissesto rappresentato nel Progetto
di Piano.
L'art. 13 della stessa deliberazione prevede,
inoltre, la possibilità per l'assetto idrogeologico di
presentare osservazioni sullo stesso Progetto.
Dal confronto con lo strumento urbanistico
vigente e gli allegati studi geologici sono state rilevate alcune
difformità rispetto alle aree in dissesto individuate nelle
tavole del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico di cui sopra.
A tal proposito va richiamato che la Civica
Amministrazione ha avviato un approfondimento delle condizioni
idrogeologiche affidando un incarico di consulenza in materia
con deliberazione n. 7374 della Giunta Comunale del 30 dicembre
1996 (mecc. 9608955/09), esecutiva dal 2 febbraio 1997.
Tale incarico riguardante le aree inondabili
comprese nelle fasce dei corsi d'acqua torinesi e l'intero territorio
collinare è finalizzato a integrare e approfondire le analisi
effettuate per la redazione del P.R.G. (approvato con D.G.R. del
21 aprile 1995 n. 3 - 45091 e pubblicato sul B.U.R. n.21 del 24
maggio 1995), che devono essere aggiornate anche ai fini di rispondere
ai requisiti richiesti dalla circolare 7/LAP del 1996 L.R.
5 dicembre 1977 n. 56, e successive modifiche e integrazioni -
Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a
supporto degli strumenti urbanistici.
In particolare l'incarico concerne un
programma di indagini miranti a individuare le condizioni e le
aree in situazioni di rischio in cui escludere o limitare gli
interventi insediativi.
La consegna dei risultati delle indagini
è prevista per la fine del corrente anno.
Per tale motivo l'Amministrazione Comunale,
sentiti anche i competenti uffici regionali, in mancanza dei risultati
che sono in corso di definizione, non ritiene opportuno presentare
osservazioni sul progetto di piano, poiché le stesse sarebbero
formulate solo sulla scorta degli elaborati di P.R.G. approvati
e vigenti.
Peraltro il P.A.I. prevede, all'art. 3
bis della deliberazione 1/99 che le amministrazioni possano adottare,
prima dell'approvazione finale del P.A.I., provvedimenti di individuazione
e regolamentazione di aree a rischio geologico, idrogeologico
e valanghivo, comprese eventuali misure di salvaguardia, in coerenza
con i principi e le finalità del P.A.I.. Detti provvedimenti,
che dovranno essere comunicati all'Autorità di Bacino,
integrati da una relazione illustrativa, per la valutazione di
compatibilità e in coerenza con le previsioni del P.A.I.
saranno considerati integrativi e, per quanto riguarda la loro
efficacia, sostitutivi delle prescrizioni del P.A.I.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Vista la Legge 18 maggio 1989 n. 183 e
s.m.i.;
Vista la deliberazione n. 1/99 dell'11
maggio 1999 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di
Bacino del fiume Po;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977
n. 56 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale
del 30 dicembre 1996 (mecc. 9908955/09);
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1) di prendere atto del quadro dei dissesti
rappresentato nell'Allegato 4 Delimitazione delle aree in
dissesto - Cartografia in scala 1:25.000 dell'Elaborato
2 di Piano Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici
- Inventario dei centri abitati montani esposti al pericolo;
2) di rinviare alla conclusione delle indagini
di cui all'incarico di consulenza idrogeomorfologica, citata in
premessa, l'adozione di eventuali provvedimenti, ai sensi dell'art.
3 bis della deliberazione n. 1/99, di adozione del Piano Stralcio
per l'Assetto Idrogeologico, di individuazione e regolamentazione
di aree a rischio geologico e valanghivo;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3°comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.