Divisione Servizi Civici e Tributari

99 09912/13

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 DICEMBRE 1999

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE: REGOLAMENTO - APPROVAZIONE

    Proposta del Vicesindaco Carpanini.

    Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono state introdotte sostanziali innovazioni alla disciplina dei tributi locali.
    In particolare, oltre ad istituire l'imposta regionale sulle attività produttive, con gli artt. 36 e 51 sono stati aboliti alcuni tributi comunali. Inoltre, con l'articolo 52 è stata ampliata la potestà regolamentare delle provincie e dei comuni in materia di entrate, mentre con gli articoli 62 e 63 è stata data facoltà ai comuni di adottare con regolamento, rispettivamente un canone sulle iniziative pubblicitarie in luogo dell'imposta sulla pubblicità di cui al capo primo del D.Lgs. 507/93 e un canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche in sostituzione della T.O.S.A.P. di cui al capo secondo dello stesso Decreto Legislativo.
    La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998 ha approvato l'istituzione a decorrere dal 1° gennaio 1999, del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Ciò ha consentito l'avvio di una notevole semplificazione e razionalizzazione delle procedure di istruttoria e rilascio delle autorizzazioni, nonché una più efficace e sollecita procedura di riscossione.
    Al fine di omogeneizzare anche sul piano normativo un settore delle entrate con notevoli affinità, per le stesse motivazioni che hanno giustificato l'adozione del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si ritiene ora di istituire il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari recependo i criteri informatori previsti dall'articolo 62 del Decreto Legislativo 446/97 già citato e principalmente:
a)    è stata individuata la tipologia dei mezzi pubblicitari esterni che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente (artt. 2 _3 _ 11 _ 14 _ 15);
b)    sono state previste le procedure per il rilascio e per il rinnovo della autorizzazione (artt. 3 _ 4 _ 5 _ 6);
c)    sono state indicate le modalità di impiego dei mezzi pubblicitari e le modalità e termini dei pagamenti del canone (artt. 7 _ 8 _ 10 _ 17);
d)    la tariffa è stata determinata con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale (artt. 13 _ 14 _ 15 _ Alleg. A);
e)    i mezzi pubblicitari collocati senza la preventiva autorizzazione sono stati equiparati, ai soli fini del pagamento del canone, a quelli autorizzati con l'applicazione della sanzione nella misura massima pari al duecento per cento della relativa tariffa (art. 22);
f)    per i mezzi pubblicitari installati su beni privati è stata prevista una tariffa inferiore del 50 per cento rispetto ai mezzi pubblicitari installati sui beni pubblici (art. 14 comma 6 e punto D dell'allegato “A”) garantendo in tal modo quanto stabilito dal comma f dell'art. 62 D.Lgs. 446/97 il quale impone che la prima sia inferiore di almeno un terzo;
g)    sono stati individuati con carattere di generalità, divieti, limitazioni e agevolazioni (artt. 10 _ 18 _ 19 _ 20;
h)    se la pubblicità abusiva non viene rimossa sono applicate le sanzioni accessorie della copertura della pubblicità e della rimozione a cura del comune addebitando ai responsabili dell'infrazione le spese sostenute (art. 23).
    Per quanto riguarda la suddivisione del territorio, si è deciso di fare riferimento al viario cittadino già adottato per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche che stabilisce la suddivisione in cinque categorie, anziché in due zone, normale e speciale, in uso per l'imposta sulla pubblicità.
    La graduazione della tariffa è stata calibrata in modo da attenuare, in linea di massima, l'onere del canone per le insegne di esercizio anche luminose, gravando in modo più sensibile sulle altre forme pubblicitarie di maggiori dimensioni.
    Peraltro ciò trova una duplice giustificazione nel fatto che questi impianti incidono notevolmente sull'ambiente urbano e non rispondono ad esigenze primarie tipiche dell'insegna di esercizio che è irrinunciabile per qualsiasi attività, ma bensì a logiche tipicamente commerciali.
    La tariffa ordinaria riferita al metro quadrato annuo sarà approvata insieme alle altre tariffe per forme particolari di pubblicità, contestualmente al bilancio di previsione.
    Il presente provvedimento comprensivo degli allegati è stato inviato alle Circoscrizioni per il parere previsto dal regolamento sul decentramento, hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1-3-7 (all. 2-3-4 - nn. ), hanno espresso parere contrario le Circoscrizioni 4-8 (all. 5-6 - nn. ); non sono pervenuti i pareri delle Circoscrizioni 2-5-6-9-10.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare per le motivazioni e le modalità espresse nella parte narrativa del presente provvedimento che integralmente si richiamano, il regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie della Città di Torino allegato al presente provvedimento (all. 1 - n. ) che ne costituisce parte integrante;
2)    di approvare i coefficienti di maggiorazione o di riduzione della tariffa ordinaria da applicare alle varie fattispecie pubblicitarie quale risultano dal documento allegato al regolamento (all. A - n. ) che ne costituisce parte integrante;
3)    la tariffa ordinaria sarà approvata contestualmente al bilancio di previsione secondo quanto previsto dall'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
4)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.


ALLEGATO 1 - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE DELLA CITTA' DI TORINO

TITOLO I - L'AUTORIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

ARTICOLO 1 - AMBITO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1.    Il presente regolamento è adottato a norma dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed attua quanto previsto dal successivo art. 62, istituendo il canone per l'autorizzazione comunale concernente le iniziative pubblicitarie esterne che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca dell'atto di autorizzazione nonchè i criteri della determinazione e applicazione del canone stesso.

2.    Il presente regolamento dà altresì attuazione alla facoltà concessa ai Comuni dall'art. 23 del D.Lgvo n. 285/92 e successive modificazioni e relative norme di esenzione ed attuazione (D.P.R. 16/09/96 n. 610).

ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTI DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL CANONE

1.    Sono oggetto dell'autorizzazione le iniziative pubblicitarie esterne percepibili dalla pubblica via attuate o installate in luoghi pubblici o privati.

2.    Non è oggetto dell'autorizzazione la pubblicità effettuata all'interno di locali chiusi.

3.    E' soggetta all'autorizzazione la pubblicità effettuata negli stadi e negli altri impianti sportivi, anche parzialmente a cielo aperto, nelle aree mercatali, nelle gallerie commerciali, nelle stazioni di trasporto pubblico, nei sottopassi e simili.

4.    Salvo i casi espressamente previsti da leggi statali o regionali, o da regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere le iniziative pubblcitarie di cui all'art. 1 senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione e aver pagato il canone.

ARTICOLO 3 - AUTORIZZAZIONE

1.    Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti o temporanee.
Sono permanenti quelle autorizzate con atti aventi durata non inferiore ad un anno solare.
Sono temporanee quelle autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno solare.
    
2.    Chiunque intenda installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari esterni o intraprendere altre iniziative pubblicitarie che incidano sull'arredo urbano o sull'ambiente, deve essere preventivamente autorizzato dalla Civica Amministrazione su domanda dell'interessato redatta in conformità alla legge sul bollo ove previsto. La domanda deve essere presentata anche se 1'impianto pubblicitario è esente dal canone, fatte salve le eccezioni previste dal presente regolamento. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.

3.    L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto formale, il cui possesso è necessario ai fini di poter effettuare la pubblicità richiesta. Essa deve essere esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza e deve essere custodita presso l'esercizio o presso la sede legale del titolare se essa è ubicata nell'ambito del territorio cittadino, ovvero sul veicolo pubblicizzato.

4.    L'installazione di mezzi pubblicitari deve essere effettuata nel rispetto di quanto stabilito dal Piano Generale degli impianti pubblicitari (deliberazione del Consiglio Comunale del 02/03/98).

5.    Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei serramenti o dei partiti architettonici, occorre preliminarmente acquisire la prescritta concessione edilizia, che dovrà essere allegata alla domanda.

6.    Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.

7.    Nei casi seguenti, pur essendo obbligatorio presentare preventiva comunicazione corredata dal certificato di pagamento, l'autorizzazione formale è sostituita dalla quietanza di pagamento del canone:
a)    pubblicità effettuata con veicoli o altri similari;
b)    pubblicità relativa a vendite o locazioni degli immobili collocate su stabili di nuova o vecchia costruzione;
c)    pubblicità su ponteggi e aree di cantiere inerenti alle ditte o imprese ivi operanti;
d)    pubblicità temporanea in occasione di manifestazioni cittadine;
e)    striscioni, locandine, stendardi provvisori, teli, paline e altre installazioni per le iniziative e in base alle modalità previste dagli artt. 12 C3 e seguenti - 13 - 14 del piano Generale degli Impianti;
f)    pubblicità in forma ambulante (art.14 punto 7);
g)    le iniziative pubblicitarie di cui all'art. 2 comma 3.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1.    Prima di effettuare qualsiasi pubblicità gli interessati devono presentare domanda al competente ufficio comunale, su moduli forniti dall'ufficio. A tale obbligo è soggetto chi intende modificare il mezzo pubblicitario in atto. Non è considerata modifica la variazione di dicitura o del logo ove il mezzo pubblicitario rimanga inalterato nelle sue dimensioni e tipologie già autorizzate.

2.    Per le forme pubblicitarie che dovranno essere installate su aree ed edifici protetti, sottoposti al vincolo della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, dovrà essere preventivamente acquisito, a cura dell'interessato, il parere scritto favorevole di detto Ente che dovrà essere allegato alla domanda.

3.    Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a)    due fotografie recenti a colori (formato minimo 10x15) della posizione richiesta. Per la pubblicità da collocare su edifici una delle due fotografie deve essere estesa al basamento e tale da consentire l'esatta visione delle zone laterali con le insegne o pubblicità già esistenti. Quando la pubblicità interessa lo spigolo del fabbricato la fotografia dovrà anche documentare il risvolto del basamento. Le fotografie relative ad insegne di esercizio devono essere riprese con saracinesche alzate. Eventuali riproduzioni fotografiche al computer sono ammesse solo come documentazione complementare;
b)    un disegno esecutivo del mezzo pubblicitario, da produrre sull'apposito modulo fornito dall'Ufficio, più una copia fotostatica (fronte e retro) del modulo stesso. Il disegno dovrà contenere la precisazione di quote, sezioni, materiali, colori, l'esatta dicitura e carattere grafico proposto, con preciso riferimento agli elementi della facciata interessata dalla pubblicità. in scala grafica 1:50 sia per la facciata che per il mezzo pubblicitario;
    Inoltre:
    *    per le collocazioni di insegne a bandiera deve essere indicata anche la larghezza della via, la natura del marciapiede (rialzato o a raso) e la relativa larghezza;
    *    per le collocazioni su sedime pubblico privato deve essere allegato anche il rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500 della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi: marciapiedi, recinzioni, alberatura, elementi di arredo, edifici;
c)    nulla-osta del proprietario dell'edificio o dell'area interessata; ovvero in caso di condominio, l'autorizzazione dell'amministratore come espressione della volontà emersa dall'assemblea condominiale;
d)    per la collocazione di qualsiasi tipo di tenda. relativa ad attività commerciale o artigianale pubblicizzata, dovrà essere allegata alla documentazione un campione del tessuto;
e)    per gli impianti pubblicitari di grande formato aventi superficie comunque superiori a metri quadrati 8,5 e per tutti quelli collocati sui tetti aventi struttura soggetta ad impatto eolico è richiesto progetto asseverato ai sensi della vigente normativa.
    Per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici è necessario allegare dichiarazione di idoneità, in riferimento alla legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti, rilasciati dalla ditta installatrice del manufatto.

4.    La domanda relativa alla collocazione di pubblicità provvisoria (cartelli, paline, striscioni, gonfaloni e simili) su suolo pubblico in località diverse da quelle prestabilite dall'ufficio competente deve essere corredata del disegno e del rilievo quotato di cui al precedente comma 3 punto b); se la pubblicità provvisoria deve essere collocata su immobili ed aree private, alla domanda va allegata la fotografia dell'immobile e delle sue adiacenze.

5.    Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari, per la loro variazione, non sia corredata dalla documentazione prevista dal presente articolo e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, anche verbale, da parte dell'ufficio, la domanda stessa verrà archiviata.

6.    L'Ufficio Comunale competente entro i 90 giorni successivi alla presentazione della domanda concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Il termine di 90 gg è prorogato dei tempi necessari per l'acquisizione dei pareri di altri Enti. I termini di cui sopra saranno considerati interrotti nel caso in cui l'Ufficio Comunale inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione ritenuta necessaria. In questi casi i termini saranno sospesi fino alla produzione degli atti richiesti prorogato dei tempi necessari per l'acquisizione dei pareri di altri Enti.

7.    Con provvedimento assunto dalla Giunta Comunale è nominata una commissione consultiva incaricata di esaminare le domande per la collocazione di impianti pubblicitari.

ARTICOLO 5 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE - RINNOVO - REVOCA - DUPLICATI

1.    L'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 53 comma 6 del DPR 610/96, ha validità per un periodo di 3 anni ed è rinnovabile; negli altri casi la durata è prevista nell'autorizzazione stessa.

2.    Per la pubblicità a validità ultraannuale, la domanda di rinnovo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e deve essere corredata della documentazione richiesta dall'ufficio:
a -    dalla documentazione fotografica alla data della domanda, dell'impianto pubblicitario installato;
b -    dall'autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 di conformità del mezzo pubblicitario in opera, a quanto in precedenza autorizzato.
Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3.    L'autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria ed è revocabile oltreché nei casi di mancato pagamento e difformità rispetto all'oggetto dell'autorizzazione, in qualunque momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.

4.    Il mancato ritiro dell'autorizzazione, ovvero la mancata attivazione della pubblicità richiesta, entro 90 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio dell'autorizzazione, comporta l'annullamento dell'autorizzazione.

5.    Alla domanda per ottenere un duplicato dell'atto dell'autorizzazione deve essere allegata una dichiarazione redatta ai sensi della precitata Legge 15/68 contenente la descrizione dettagliata e le dimensioni dei mezzi in opera.

ARTICOLO 6 - VOLTURE DELL'AUTORIZZAZIONE, VARIAZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO

1.    Entro 90 giorni dalla cessione, o dall'affitto dell'azienda, ovvero dalla trasformazione o fusione della società titolare dell'autorizzazione, deve essere presentata domanda di voltura dal nuovo soggetto titolare. La domanda dovrà contenere la dichiarazione redatta ai sensi della legge n. 15/68, di conformità del mezzo pubblicitario in opera a quello a suo tempo autorizzato.

2.    Non è concessa la voltura dell'autorizzazione se l'intestatario di quest'ultima non risulta in regola con il pagamento del canone.

3.    Non è necessario effettuare la voltura dell'autorizzazione relativa ad una insegna nel caso in cui l'esercizio sia concesso in gerenza o locazione commerciale che comunque non abbia dato luogo a cessione.

4.    Per effettuare variazione del mezzo pubblicitario è necessario corredare la domanda con:
a)    Documentazione fotografica alla data della domanda dell'impianto pubblicitario in opera con formato minimo 10 x 15;
b)    I documenti previsti all'art. 4 comma 3 punto b);

5.    L'omessa presentazione della domanda di voltura o l'effettuazione abusiva di variazione del mezzo pubblicitario, comporta la decadenza delle autorizzazioni precedentemente concesse e tutti gli impianti in atto saranno considerati abusivi.

ARTICOLO 7 - CESSAZIONE DELLA PUBBLICITA', MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E RIMOZIONE

1.    La denuncia di cessazione della pubblicità o la revoca dell'autorizzazione comporta l'obbligo della restituzione dell'autorizzazione e della rimozione integrale dell'impianto nonché il ripristino delle condizioni preesistenti. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 22 del presente Regolamento.

2.    Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza e allo stato di manutenzione e solleva la Civica Amministrazione da ogni responsabilità civile o penale conseguente alla realizzazione dell'iniziativa.

3.    I mezzi pubblicitari, le insegne di esercizio, le targhe, i pannelli, i cartelli in genere e gli impianti per affissioni devono essere sottoposti a periodici accertamenti sullo stato di conservazione a cura dei titolari dell'autorizzazione e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica. l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino fissandone il termine. Trascorso inutilmente il

termine stabilito, il Comune procederà alla revoca dell'autorizzazione e alla rimozione coatta addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 90 giorni.

4.    E' consentito, previa nulla osta dell'ufficio competente, un lieve spostamento o un diverso orientamento del mezzo pubblicitario sia per esigenze di pubblica utilità sia per adattare il mezzo in opera alle innovazioni intervenute sull'assetto viario o ambientale.

5.    Sui cartelli pubblicitari, al fine di facilitare i controlli e indirizzare sollecitamente gli interventi resisi necessari, dovrà essere indicata la ditta proprietaria o quella che ha eseguito il collocamento del cartello stesso. Il contrassegno non deve superare le misure di cm. 30 x 15.

6.    La rimozione unilaterale del mezzo pubblicitario nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Autorità Competente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuta la restituzione della quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario, esclusa ogni altra indennità o compenso.

ARTICOLO 8 - NORME TECNICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI IN OCCASIONE Dl MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE VARIE


1.    La collocazione provvisoria di cartelli di dimensioni massime m. 6 x 3, di gonfaloni, paline con dimensioni massime di m. 1,20 x 0,80 ed altri supporti pubblicitari provvisori è autorizzata in occasione di saloni di esposizione, manifestazioni, mostre, convegni a carattere istituzionale, commerciale, culturale, politico, sindacale, religioso, sportivo e di altre manifestazioni di rilevante interesse per la Città.
Dette forme pubblicitarie, dovranno essere installate su strutture e nelle posizioni consentite, e possono rimanere in opera solamente durante il periodo della manifestazione cui si riferiscono e comunque per un tempo non superiore ai 30 giorni, compresi i tempi necessari per la posa in opera e rimozione. Le autorizzazioni non possono comunque essere rinnovate, salvo quelle in cui siano titolari istituzioni pubbliche.

2.    Le paline, con le limitazioni e le modalità tecniche previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, potranno essere collocate anche per iniziative commerciali, collegate o no alle manifestazioni precitate, per un periodo massimo (compresi i tempi necessari per la posa in opera e rimozione) di 15 giorni, coincidenti con la prima o la seconda quindicina di ogni mese.
Le domande ed i relativi pagamenti non potranno essere effettuati prima di 10 giorni dall'inizio della quindicina.

3.    Le palme e i gonfaloni pubblicizzanti iniziative commerciali non potranno essere collocate entro il perimetro delimitato dai corsi; Moncalieri, Novara, Vigevano, Mortara, Svizzera, Racconigi, Rosselli,

Dante ad eccezione del sedime stradale dei corsi Novara, Vigevano, Mortara. I gonfaloni pubblicizzanti iniziative commerciali non potranno essere collocati all'interno della Zona Aulica.

4.    Nell'autorizzare la pubblicità relativa ai saloni di esposizione predetta, dovrà essere data precedenza a quella degli Enti promotori.

5.    Le transenne parapedonali sono autorizzate, in conformità a quanto disposto dall'art. 51/8 del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 285/92, sentito il parere del Settore Arredo Urbano della Divisione Ambiente e Mobilità che definisce le dimensioni, le tipologie e i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti tenuto conto delle circostanze, contesto storico-ambientale e architettonico del luogo. Le stesse non potranno essere collocate a meno di metri 3 da altri impianti pubblicitari.

ARTICOLO 9 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO CITTADINO


1.    Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari, in aderenza a quanto previsto dal nuovo P.R.G. che ha stabilito che anche gli interventi della pubblicità debbano confrontarsi con un'articolazione del territorio cittadino che tenga conto degli elementi strutturali storico-urbanistici, il Piano Generale degli impianti pubblicitari (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 marzo 1998) prevede la suddivisione del territorio in zona A e zona B. Al contenuto tecnico-programmatico di tale piano deve adeguarsi chi intende attuare iniziative pubblicitarie che sono ivi dettagliatamente elencate ed esaminate sotto il profilo della loro maggiore o minore incidenza sull'ambiente e sull'arredo urbano.

ARTICOLO 10 - LIMITI E DIVIETI PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE


1.    Tenuto conto dei limiti imposti dal vigente codice della strada (art. 23 D. Lgs. 285/92 - artt. dal 47 al 59 del D.P.R. 495/92 - D.P.R. 610/96) ai mezzi pubblicitari che interessano la viabilità, sono in generale vietati:
A.    I mezzi pubblicitari di qualunque specie e le tende che per dimensioni, forma, colore, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia..
B.    I cartelli e le paline collocati sul suolo pubblico o privato posizionati a meno di 3 metri dagli incroci, impianti semaforici e dagli altri mezzi pubblicitari.
C.    I mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possono produrre abbagliamento e quelli a messaggi variabili aventi un periodo di variabilità inferiore a 30 secondi in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
D.    I mezzi pubblicitari con l'inserimento di luci di colore rosso, verde o giallo, collocati ad una distanza inferiore a metri 15 dagli impianti semaforici (ad eccezione delle deroghe previste dalla legge).
E.    Le preinsegne, che non possono comunque essere né luminose né illuminate, di dimensioni superiori a m. 1,5 x 0,30 o inferiori a m. 1,20 x 0,20 posizionate a meno di 3 metri dagli incroci, impianti semaforici e dagli altri mezzi pubblicitari. La collocazione fino ad un massimo di 6 preinsegne per ogni impianto non è ammessa all'interno della parte A del territorio comunale così come indicato nel

Piano Generale degli Impianti, e non deve distare più di 5 km dal luogo ove è ubicata la ditta.
F.    Sono inoltre vietate:
    1)    Le scritte con caratteri adesivi fuori dal vano della vetrina o della porta d'ingresso dell'esercizio.
    2)    Le scritte con vernice su fondo stradale, sugli alberi e sui pali.
    3)    Mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi
    4)    Cartelli, piloni, paline relativi a singoli punti di vendita carburanti al di fuori dei loro singoli ambiti di pertinenza.
    5)    La collocazione di qualunque installazione pubblicitaria diversa da quella segnaletica sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate
    6)    L'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali
    7)    L'apposizione sui chioschi di mezzi pubblicitari non attinenti all'attività svolta
    8)    L'affissione di manifesti al di fuori degli appositi spazi
    9)    La pubblicità fonica al di fuori delle seguenti fasce orarie: 9,30 - 12,30 / 15,30 - 18.30 e in prossimità di ospedali e cliniche.

TITOLO II - L'APPLICAZIONE DEL CANONE

ARTICOLO 11 - NATURA ED OGGETTO DEL CANONE

1.    Il canone previsto dal presente regolamento è il corrispettivo che deve essere pagato a fronte di un provvedimento amministrativo di autorizzazione implicito o formale emesso dal Comune di Torino che consente al richiedente di installare od effettuare iniziative pubblicitarie nell'ambito del territorio comunale.

2.    Il canone è corrisposto in base alle tariffe determinate dal Comune per le singole fattispecie.

ARTICOLO 12 - SOGGETTO PASSIVO E TITOLARITA' DEL CANONE

1.    Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione.

2.    E' solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3.    Salvo i casi previsti dagli artt. 3 e 18 del presente regolamento, qualsiasi iniziativa pubblicitaria posta in essere senza la preventiva autorizzazione o per la quale non è corrisposto il canone è da considerarsi abusiva.

ARTICOLO 13 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE

1.    Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:

A)    Il maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione e alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione dell'impianto pubblicitario.
B)    Per le insegne di esercizio la maggiore o minore importanza delle vie, strade, piazze ed aree pubbliche desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e commerciale e densità di traffico pedonale o veicolare.
    A tal fine è recepita la suddivisione delle strade cittadine in 5 categorie prevista dall'art. 9 del Regolamento per l'applicazione del canone sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed approvate con deliberazione dal Consiglio Comunale del 21/12/1998.

ARTICOLO 14 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - CRITERI GENERALI

1.    Al fine di tenere conto del maggiore o minore impatto ambientale, dell'incidenza sull'arredo urbano degli specifici mezzi pubblicitari, nonché della collocazione degli stessi su bene pubblico o privato, alla tariffa ordinaria sono applicati predeterminati coefficienti moltiplicatori. Le tipologie di impianti che sono soggetti all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa di riferimento sono indicati nell'allegato A del presente regolamento

2.    In rapporto alla maggiore o minore incidenza sull'arredo urbano dei mezzi pubblicitari i canoni sono diversificati a seconda se gli stessi sono:
a -     opachi ovvero luminosi o illuminati.
b -    di superficie complessiva fino a mq. 5,50 (l° scaglione), tra mq. 5,51 e 8,50 (2° scaglione) ovvero superiore a mq. 8,50 (3° scaglione).

3.    Per le insegne d'esercizio, le strade, aree e spazi pubblici in cui le stesse sono collocate, sono classificate nelle cinque categorie di cui alla lettera B del precedente art. 13 e a ciascuna, è attribuito un coefficiente come sotto indicato:
categoria    1     coefficiente    1,00;
        2                0,85;
        3                0,75;
        4                0,65;
        5                0,50.

4.    Se l'insegna di esercizio autorizzata è allocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse per tutto l'impianto si applica la tariffa prevista per l'indirizzo ove ha sede l'attività.

5.    Sono equiparate alle insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari collocati nelle sedi di attività economiche se relativi a marchi o prodotti oggetto dell'attività ivi svolta.

6.    Se la pubblicità viene effettuata su suolo comunale, le singole tariffe sono maggiorate in attuazione di quanto previsto dall'art. 62 punto 2 f) della Legge 446/97.

7.    Tariffe e maggiorazioni differenziate sono determinate per:
a)    pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa;
b)    pubblicità effettuata con veicoli per conto terzi;
e)    pannelli e proiezioni con messaggio variabile e simili;
d)    pubblicità effettuata con striscioni attraverso vie o piazze;
e)    pubblicità con aeromobili o palloni frenati;
f)    pubblicità in forma ambulante (distribuzione manifestini, mezzi o cartelli pubblicitari portati da persone);
g)    pubblicità effettuata in forma sonora;
h)    pubblicità effettuata con mezzi gonfiabili e volumetrici.
Per la definizione oggettiva dei singoli mezzi pubblicitari e per le loro caratteristiche generali e specifiche si intendono recepite le norme contenute nell'art. 47 e seguenti del D.P.R. 495/92 nonché quelle previste dal Piano Generale degli impianti pubblicitari (deliberazione del Consiglio Comunale del 2 marzo 1998) che ha fissato i limiti dimensionali e le distanze da osservare per la posa in opera degli stessi impianti nell'ambito del centro abitato cittadino.

8.    Le tariffe previste al 1° comma del presente articolo sono approvate dal Consiglio Comunale con la deliberazione da allegare al bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 446/97. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione per l'anno successivo di quelle in vigore.

ARTICOLO 15 - MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

1.    Per determinare le tariffe delle varie tipologie di mezzi pubblicitari occorre tenere presente:

A)    Norme a carattere generale:
    a)    per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte;
    b)    il canone è commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero e dalla dimensione dei messaggi in esso contenuti;
    c)    per i mezzi pubblicitari costituiti da parti luminose e da parti opache la liquidazione del canone si dovrà calcolare sulla base di tariffe differenziate;
    d)    per i mezzi pubblicitari bifacciali il canone è calcolato in base alle superfici di ogni singola facciata;

B)    Norme specifiche:
    a)    sono considerati mezzi pubblicitari autonomi le insegne o simili che diffondono un messaggio compiuto;
    b)    il canone per la pubblicità all'esterno di veicoli per il trasporto pubblico, è dovuto soltanto se la licenza di esercizio è rilasciata dal Comune di Torino;
    c)    il canone per la pubblicità esterna installata su veicoli ad uso privato e loro eventuali rimorchi:
        -    se effettuata per conto proprio da una impresa è dovuto, fermo restando l'esenzione prevista dal successivo art. 18 punto 2 - e), se il proprietario è residente in Torino ovvero se l'impresa ha in Torino la sede o una dipendenza o una succursale;
        -    se effettuata per conto altrui è dovuto per il periodo in cui i veicoli operano nel territorio del Comune di Torino;
            il canone previsto al precedente punto C) è dovuto dall'eventuale rimorchio (considerato come veicolo autonomo) anche se lo stesso circoli occasionalmente;
    d)    il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi;
    e)    il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;
    f)    per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto di diffusione della pubblicità, ovvero per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite (dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 dei giorni non festivi);
    g)    per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate;
    h)    per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
    i)    i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come un unico mezzo pubblicitario.

ARTICOLO 16 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1.    Il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari è il corrispettivo annuale (per le autorizzazioni permanenti) o giornaliero (per quelle temporanee) rapportato all'unità di misura prevista in relazione alle singole tipologie di mezzi pubblicitari impiegati. Il canone minimo non può essere inferiore a quello corrispondente a 10 giorni;

2.    Il corrispettivo giornaliero è pari alla trecentesima parte di quello annuale;

3.    Il canone annuo o giornaliero deve essere indicato nell'atto di autorizzazione se previsto;

4.    Per le insegne di esercizio il canone è commisurato alla superficie di ogni insegna posta in essere nell'esercizio stesso arrotondata per eccesso al mezzo metro quadrato superiore. Per gli altri mezzi pubblicitari, se inferiori al metro quadrato, le superfici si arrotondano per eccesso ad un metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

ARTICOLO 17 - MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1.    Autorizzazioni di durata inferiore o uguale all'anno:
Il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e completato entro la data di scadenza della stessa.
Qualora l'importo del canone superi L. 3.000.000 sarà facoltà dell'ufficio concederne la rateazione.
La riscossione è gestita dal Comune in forma diretta. Il pagamento deve avvenire tramite posta a mezzo di c.c.p. ovvero tramite assegno circolare non trasferibile o per contanti presso le casse municipali abilitate o presso la Tesoreria Comunale ovvero nelle altre forme stabilite dalla Amministrazione Civica.

2.    Autorizzazioni di durata superiore all'anno:
Il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, con le modalità di cui al comma precedente, contestualmente al rilascio della stessa e, se rateizzato, completato entro la fine dell'anno.
Il canone relativo agli anni successivi è riscosso dal Comune conformemente alle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46 come sostituito dall'art. 2. comma 1 lettera c) del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 326.

3.    Tutti i versamenti sono arrotondati alle mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire, per eccesso se superiore.

ARTICOLO 18 - FORME PUBBLICITARIE NON ASSOGGETTATE AL CANONE

1.    Sono esenti dal pagamento del canone e non necessitano di autorizzazione:

a)    I mezzi pubblicitari, in forma stampata o dipinta ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscono all'oggetto dell'attività dell'esercizio;
b)    gli avvisi al pubblico collocati in aree visibili dalla pubblica via purché non superino la superficie di mezzo metro quadrato, nonché quelli riguardanti la localizzazione o l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità.
c)    gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
d)    le targhe collocate presso l'ingresso degli edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato limitatamente ad una per ogni attività, purché l'edificio non sia sottoposto a vincoli e vengano osservate le prescrizioni del Piano Generale degli impianti pubblicitari;
e)    i manifesti e le locandine collocate sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione;
f)    la pubblicità non avente le caratteristiche di insegna permanente relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
g)    la pubblicità esposta presso le stazioni e le fermate dei Servizi di trasporto e parcheggio pubblico o nelle pensiline se inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
h)    l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa se contenuta in una superficie inferiore a mezzo metro quadrato sui veicoli dell'impresa stessa;
i)    le locandine, la pubblicità effettuata in forma sonora, la distribuzione di volantini e le altre forme di propaganda ambientale di cui all'art. 14 comma 7 lettera f) non relative ad attività economiche;
l)    i mezzi pubblicitari ad eccezione dei volantini, di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati.

2.    Sono esenti dal pagamento del canone, ma necessitano di autorizzazione (sempreché non rientrino nei casi di cui al comma 1);
a)    la pubblicità effettuata per i propri fini istituzionali dallo Stato, dagli enti pubblici, dalle Aziende speciali e dalle Istituzioni del Comune di Torino;
b)    le insegne, targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di associazioni, fondazioni, partiti politici, comitati ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro. Per i circoli privati e associazioni sportive non dovrà essere superata la superficie di mezzo metro quadrato;
c)    le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
d)    le preinsegne di informazione turistica;
e)    la pubblicità relativa ad iniziative aventi esclusivo scopo benefico, assistenziale e religioso.

ARTICOLO 19 - RIDUZIONE DEL CANONE

1.    Il canone è ridotto a metà:

a)    per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, partiti politici, sindacati ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti;
b)    per la pubblicità relativa a manifestazioni culturali e sportive, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c)    per la pubblicità relativa agli spettacoli viaggianti.

ARTICOLO 20 - COMMISURAZIONE DEL CANONE PER SITUAZIONI PARTICOLARI

1.    Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale:
a)    stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità;
b)    per eventi eccezionali e per manifestazioni di rilevante interesse turistico per la Città, determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia della pubblicità.

2.    Per le zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che comportano rilevanti limitazioni al traffico veicolare o pedonale di durata superiore a 6 mesi, i canoni relativi alle insegne di esercizio all'interno della zona possono essere ridotti fino all'esenzione per il periodo interessato alla limitazione.

3.     In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per le insegne d'esercizio.

ARTICOLO 21 - RIMBORSI

1.    Alla restituzione delle somme indebitamente versate dall'occupante a titolo di canone si provvede con le modalità previste dall'apposito Regolamento delle Entrate (C.C. mecc. n. 9908506/13).

ARTICOLO 22 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI

1.    Ai mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione, si applicano, nella misura massima, le sanzioni previste dall'art. 62, comma 2, lett. e) e dal comma 4 del D. Lgs. 446/97.

2.    Per il mancato o parziale versamento del canone si fa riferimento:
-    per l'applicazione delle sanzioni si rinvia alle indicazioni della Giunta Comunale, con la quale l'Amministrazione individua i "Criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità per le entrate comunali di natura fiscale";
-    per gli interessi all'art. 14 del precitato Regolamento.

3.    Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 23 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni alle norme del presente Regolamento e del Piano Generale degli Impianti pubblicitari, sono punite secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 2 del D.L.vo 507/93 con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da lire 200.000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2.    Ai fini della determinazione del canone e della relativa sanzione, salvo prova contraria, la pubblicità abusiva si intende iniziata trenta giorni precedenti il verbale di contestazione.

ARTICOLO 23 - PUBBLICITÀ ABUSIVA - SANZIONI ACCESSORIE

1.    Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, o installati in modo difforme o per i quali non sia stato pagato il relativo canne, risultante da contestuale processo verbale di contestazione. Nello stesso verbale viene disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio anche tramite impresa addebitando ai responsabili le spese sostenute. In attesa della rimozione il Comune procede

alla copertura della pubblicità. Il Comune può provvedere alla rimozione immediata degli impianti abusivi, addebitando ai responsabili le spese sostenute, per ragioni attinenti la circolazione stradale, l'ordine pubblico o la tutela dell'ambiente.

2.    Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, verrà depositato in locali o aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere ordinanza di sequestro.

ARTICOLO 24 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1.    Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000. Dalla stessa data cessa l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità prevista dal D.P.R. 507/93, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale disciplinato dal presente Regolamento.

2.    Le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 01.01.2000 sono rinnovate, con il pagamento del canone previsto a decorrere da tale data, con riserva di procedere entro lo stesso anno alla loro revoca se le stesse sono in contrasto con le norme del presente regolamento.

3.    Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

4.    E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni attualmente in vigore è abrogato, con esclusione delle parti riguardanti le pubbliche affissioni e dell'art. 11, concernente la commissione sulla pubblicità, che decadrà dal momento della nomina della commissione prevista dall'art. 4 comma 7.

5.    Fino all'approvazione delle nuove tariffe che avverrà contestualmente al bilancio di previsione 2000, alla pubblicità provvisoria si applicano le tariffe in vigore nel 1999.

ALLEGATO A - CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI
MOLTIPLICATORI

A - Tariffa ordinaria relativa ai mezzi pubblicitari

    La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadrato e per anno solare, determinata, nei tempi e con le modalità previste al precedente art. 14, è riferita alla prima categoria del viario cittadino ed è relativa ai mezzi pubblicitari non luminosi aventi superficie fino a mq. 5,50 installati su beni privati.

B - Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari

1.    Maggiorazioni correlate alla superficie:
-    per superfici comprese tra mq. 5,51 e 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 1,66 della tariffa ordinaria sulla parte eccedente mq. 5,50;
-    per superfici eccedenti mq. 8,50 si applica il coefficiente moltiplicatore 2,50 della tariffa ordinaria sulla parte eccedente mq. 8,50.

2.    Maggiorazioni per la pubblicità luminosa o illuminata:
Per tale pubblicità si applica il coefficiente moltiplicatore 1,66.

3.    La tariffa ordinaria delle insegne di esercizio è determinata applicando i coefficienti moltiplicatori relativi alla maggiore o minore importanza delle vie, piazze ed aree pubbliche di cui all'art. 14 comma 3 e precisamente:
    categoria    1     coefficiente    1,00;
            2                0,85;
            3                0,75;
            4                0,65;
            5                0,50.

4.    Casi particolari :
    a)    Pubblicità per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa (indipendentemente dalla superficie occupata):
        1.    veicoli con portata inferiore a 30 q.li: alla tariffa ordinaria relativa ad un mq. Per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 1,8;
        2.    veicoli con portata superiore ai 30 q.li: alla tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 2,6;
        3.    per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata;
        4.     per i veicoli a due o tre ruote si applica la tariffa ordinaria relativa ad un mq. per anno solare con coefficiente 1,00;         5.    se la pubblicità è effettuata con cartelli o altre strutture aggiuntive, alle tariffe di cui ai precedenti punti 1-2-3 si applica l'ulteriore coefficiente 3,00;

    b)    Pubblicità per conto terzi su veicoli e natanti adibiti ad uso pubblico e privato:
        -    Alla tariffa ordinaria per anno solare si applica il coefficiente moltiplicatore 0,70 con le maggiorazioni previste in base alla superficie;
        -    Per le pubblicità in forma volumetrica o con mezzi gonfiabili, si applica la tariffa ordinaria con coefficiente moltiplicatore 4,00 e con le maggiorazioni previste in base alla superficie;
    
    c)    Pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente per conto terzi: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste per le superfici e la luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00;

    d)    Pubblicità volumetrica e gonfiabile o con teli: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste per le superfici e la luminosità, si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00.

C - Tariffe giornaliere per tipologie specifiche di pubblicità da determinarsi con apposita deliberazione del Consiglio Comunale
-    Pubblicità effettuata mediante:
1)    diapositive o proiezioni o simili;
2)    striscioni attraverso vie;
3)    aeromobili, palloni frenati, dirigibili o simili;
4)    distribuzione di manifestini, persone circolanti con cartelli e simili;
5)    forma sonora da punto fisso o itinerante;
6)    paline;
7)    gonfaloni:
8)    cartelli provvisori.

D - Pubblicità diversa dalle insegne di esercizio effettuata su spazi ed aree pubbliche ovvero su beni appartenenti al Comune o dati in godimento allo stesso
-    Alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente moltiplicatore 2,00.
Questa maggiorazione non si applica alla pubblicità su veicoli e alle forme pubblicitarie di cui alla precedente lettera C, punti 3 - 4 - 5.