Consiglio Comunale
9909848/02
OGGETTO: CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLO STADIO DELLE ALPI - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VIGILANZA DI CUI ALL'ART. 5 DELLA CONVENZIONE.
- in data 1 agosto 1997 veniva stipulata
la convenzione per la concessione della gestione dello Stadio
delle Alpi fra Comune di Torino, PUBBLI-GEST S.p.A., Juventus
F.C. S.p.A., Torino Calcio S.p.A.;
- tale convenzione norma obblighi e doveri
del concedente e del concessionario, nonché delle società
di calcio;
- l'art. 8 della convenzione "Impegno
delle squadre di calcio" recita testualmente: "la Juventus
S.p.A. ed il Torino Calcio S.p.A. si impegnano a disputare nello
Stadio delle Alpi tutte le proprie partite casalinghe di campionato
e di coppa nazionale ed internazionale almeno sino al termine
della stagione calcistica 1999/2000";
- in data 8 agosto 1997 veniva contestualmente
sottoscritta fra le società PUBBLI-GEST S.p.A. e la Juventus
F.C. S.p.A., con atti disgiunti, la convenzione per l'utilizzo
dello Stadio delle Alpi per un canone complessivo annuo di lire
7.000.000.000 da ripartirsi "dividendo lire 7.000.000.000
per la somma degli eventi disputati da Torino e Juventus e moltiplicando
il risultato ottenuto per il numero degli eventi effettivamente
disputati da ognuna delle due squadre";
- la Juventus F.C. S.p.A. ha già
disputato tre partite della fase di qualificazione di Intertoto
nello Stadio di Cesena ed una di qualificazione UEFA nella Città
di Palermo ed altre potrebbe accingersi a disputare fuori città
nel corso della stagione calcistica 1999/2000;
- da tale scelta unilaterale della Juventus
F.C. S.p.A. stante l'attuale trend positivo della Juventus in
coppa UEFA, ed altrettanto auspicabile trend positivo in coppa
Italia fino al raggiungimento delle rispettive finali, deriverebbe
un danno economico a carico del Torino Calcio di oltre L. 280.000.000,
danno che potrebbe ulteriormente accrescersi nella malaugurata
ipotesi che la Juventus F.C. fosse eliminata dalle coppe in uno
dei prossimi turni.
il Torino Calcio S.p.A. ha sollecitato il signor Sindaco all'esercizio del controllo di gestione al fine del rispetto della citata convenzione da parte di tutti i contraenti, preannunciando che in caso di controversia con la Juventus F.C. e la PUBBLI-GEST al fine di tutelare i propri interessi potrà rivalersi nei confronti della Città di Torino quale concedente e garante del rispetto della convenzione.
il Sindaco
- ad attivare un tavolo di confronto
con le parti in causa al fine di dirimere la controversia in atto,
nell'ambito dell'esercizio della facoltà di controllo di
cui all'art. 5 della convenzione quale atto preventivo dell'eventuale
diritto di rivalsa nei confronti della Città da parte del
Torino Calcio;
- a richiamare, con apposito atto legale,
la società Juventus F.C. S.p.A. al rispetto dell'art. 8
della convenzione a suo tempo sottoscritta fra le parti.