Divisione Ambiente e Mobilità
99 09704/06
Settore Parcheggi
OGGETTO: PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE SITA IN VIA MEUCCI ANGOLO VIA CONFIENZA - REVOCA DELLA CONCESSIONE DELL'AREA - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Corsico.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 26 gennaio 1998 (mecc. 9709539/39), esecutiva dal 9 febbraio
1998, è stata approvata la concessione in diritto di superficie
dell'area comunale di via Meucci angolo via Confienza a proprietari
vari così rappresentati: 50% dall'Ing. Gianfranco PATTA
e per il 50% dalla Società Cooperativa Omnibox a r.l.,
rinviando a successivo provvedimento deliberativo l'approvazione
del progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione
superficiale.
In data 25 febbraio 1997 la Giunta Comunale
ha approvato la deliberazione (mecc. 9701150/06), esecutiva dal
18 marzo 1997, con la quale sono stati meglio definiti i termini
entro i quali i Concessionari richiedenti devono presentare il
progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione
superficiale, stabilendo che tale presentazione deve avvenire
entro 6 mesi dalla notifica dell'esecutività della deliberazione
con la quale è stata approvata la concessione ai medesimi
dell'area in diritto di superficie su cui realizzare i manufatti,
con la possibilità di ulteriori 6 mesi di proroga, allorchè
la richiesta di proroga sia sufficientemente motivata; decorso
tale periodo senza che sia stato presentato il progetto, si procede
a revocare la concessione dell'area in diritto di superficie.
I Concessionari a cui era stata concessa
l'area di via Meucci angolo via Confienza in diritto di superficie
avrebbero dovuto presentare il progetto definitivo del manufatto
ed esecutivo della sistemazione superficiale entro il 1° ottobre
1998, ma il 17 settembre 1998 hanno richiesto una proroga dei
termini per la presentazione dello stesso.
Si è ritenuto di procedere alla
concessione della proroga fino al 1° aprile 1999 con deliberazione
della Giunta Comunale in data 22 ottobre 1998 (mecc. 9808672/39),
esecutiva dal 12 novembre 1998.
Poiché, nonostante i ripetuti solleciti,
il progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione
superficiale non è stato presentato, si rende ora necessario,
con il presente provvedimento, procedere alla revoca della concessione
dell'area di via Meucci angolo via Confienza ai Concessionari.
L'art. 32 della Legge 142/90 determina
le competenze dei Consigli Comunali limitatamente ad alcuni atti
ben precisati che costituiscono gli atti fondamentali dell'Ente.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, considerate le motivazioni esplicitate
in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la revoca
della concessione in diritto di superficie dell'area comunale
di via Meucci angolo via Confienza, su cui avrebbe dovuto essere
realizzato un parcheggio pertinenziale per n. 160 posti auto così
come approvato dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data
26 gennaio 1998 (mecc. n. 9709539/39), esecutiva dal 9 febbraio
1998, a proprietari vari così rappresentati:
- 50% dall'Ing. Gianfranco PATTA, nato a Brescia il 15 novembre
1939 e domiciliato a Torino in Corso Duca degli Abruzzi 27 - C.F.
PTT GFR 39S15 B157H;
- 50% dalla Società Cooperativa Omnibox a r.l.,con sede
a Torino in Corso Lione 72, nella persona del Presidente e Legale
Rappresentante Dott. Giuseppe MANFREDI, nato a Farignano (CN)
il 15 luglio 1946, domiciliato a Torino in Via Sacchi 2 - C.F.
MNF GPP 46L15 D499N.
La presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico
del Comune di Torino;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8
giugno 1990 n. 142.