Divisione Servizi Civici e Tributari
99 09680/13
OGGETTO: DELIBERAZIONE C.C. N. 9810081/13 DEL 21/12/1998 ALL'OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI _ NORME REGOLAMENTARI _ APPROVAZIONE _ RETTIFICA.
Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Agevolazioni per terreni considerati non fabbricabili
utilizzati per attività agro-silvo-pastorale
Articolo 3 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali
Articolo 4 - Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni
principali
Articolo 5 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di
aree
Articolo 6 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
Articolo 7 - Fabbricati fatiscenti e inabitabili
Articolo 8 - Fabbricato parzialmente costruito
Articolo 9 - Modalità del pagamento dell'imposta da parte
dei contitolari
Articolo 10 - Accertamento
Articolo 11 - Entrata in vigore
Articolo 12 - Norme Transitorie
Articolo 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito
della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta comunale
sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre
1992 n. 504, e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente
regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Articolo 2 - Agevolazioni per terreni considerati non fabbricabili
utilizzati per attività agro-silvo- pastorale
1. Le aree utilizzate per attività
agro-silvo-pastorali non sono considerate fabbricabili ai sensi
dell'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 504/92 e beneficiano
delle agevolazioni previste dal successivo art. 9, alle seguenti
ulteriori condizioni:
a) in ottemperanza alle disposizioni di
cui al comma 2 dell'art. 58 D.Lgs. 446/97, il soggetto passivo
dell'ICI deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo
a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali
previsti dall'art. 11 della legge 09.01.1963 n. 9, con obbligo
di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
b) la quantità e qualità
di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola
da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo
familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore
al 50% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente
ai fini delle Imposte Dirette.
2. L'agevolazione suddetta deve essere
richiesta entro il mese di giugno dell'anno di competenza dal
soggetto passivo dell'imposta, con valore di autocertificazione
per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dal Comune.
L'agevolazione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi
delle condizioni sopra richiamate.
Articolo 3 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali
1. L'esenzione dall'ICI, prevista per
gli immobili utilizzati da enti non commerciali, pubblici e privati,
a condizione che negli stessi siano esercitate le attività
previste dall'art. 7, comma 1, lettera i), D. Lgs. n° 504/92,
è estesa agli enti ONLUS, regolarmente registrati all'anagrafe
istituita presso il Ministero delle Finanze. L'esenzione si applica
esclusivamente ai fabbricati dei quali anche i soggetti passivi
di imposta siano enti non commerciali, pubblici e privati, ovvero
enti ONLUS.
Articolo 4 - Estensione delle agevolazioni previste per
le abitazioni principali
1 Le cantine, i box, i posti macchina
coperti e scoperti e quant'altro costituisce pertinenza di un'abitazione
principale, anche se iscritti distintamente a Catasto, usufruiscono
della aliquota ridotta prevista per la stessa, purché utilizzati
dal titolare dell'unità immobiliare o dai suoi conviventi.
L'agevolazione è attribuita ad un solo box o posto macchina
per unità immobiliare.
La prevista detrazione per abitazione principale si applica, fino
alla concorrenza del suo ammontare, al complesso dell'I.C.I. dovuta
per unità immobiliare e per la relativa pertinenza.
2. In aggiunta alle fattispecie di abitazione
principale, considerate tali per espressa previsione legislativa,
ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione
d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa
dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992:
a) l'unità immobiliare posseduta
a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile
che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti utilizzata;
b) l'abitazione concessa dal proprietario
in uso gratuito a parenti fino al 2° grado o ad affini di
1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
c) due o più unità immobiliari
contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso
contribuente a condizione che venga comprovato che è stata
presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione
catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione
all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere
stata presentata la richiesta di variazione;
d) le unità immobiliari ad uso abitativo
assegnate dall'Agenzia territoriale per la casa della Provincia
di Torino a residenti nel Comune di Torino;
e) l'alloggio costituente l'unica proprietà
immobiliare,del quale il proprietario non può entrare in
possesso, pur avendo intimato lo sfratto all'occupante per necessità
propria o di un familiare, in quanto la competente Commissione
Prefettizia ha concesso più di tre accessi per motivi di
ordine pubblico.
Articolo 5 - Rimborso per dichiarata inedificabilità
di aree
1. Per le aree divenute inedificabili
a seguito di mutati strumenti urbanistici, si concede il rimborso
della maggiore somma versata tra l'imposta dovuta in base al valore
calcolato ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92 e
l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato
ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della stessa Legge, quale area
edificabile.
2. Condizione indispensabile per il rimborso
è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura
sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo
sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione
sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo sia
definitivo.
Articolo 6 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
1. L'Amministrazione, con specifico
provvedimento, determina, in conformità alle disposizioni
di legge, nonché al contenuto della deliberazione consiliare
n. 139/99 - mecc. n. 9904772/67 del 16 giugno 1999, con la quale
sono state approvate per il territorio comunale quaranta microzone,
i criteri e le procedure da utilizzare per stabilire i valori
medi delle aree fabbricabili.
2. Fermo restando che il valore delle aree
fabbricabili è quello venale in comune commercio, come
stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo
n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore
valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree,
risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori
a quelli stabiliti nella tabella che sarà allegata alla
deliberazione precitata.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato
il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella
che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai
sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete
alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale
titolo.
4. In deroga a quanto disposto nel precedente
comma 2 del presente articolo, qualora il soggetto passivo - nei
due anni successivi e sempre che le caratteristiche dell'area
nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini
del valore commerciale - abbia dichiarato o definito a fini fiscali
il valore dell'area in misura superiore del trenta per cento (30%)
rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale, il
Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.
5. Le norme dei commi precedenti si applicano
anche alle aree soggette ad utilizzazione edificatoria, alla demolizione
di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo
5, comma 6, del Decreto legislativo n. 504/1992.
Articolo 7 - Fabbricati fatiscenti e inabitabili
1. Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta
del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della
riduzione di cui al comma 1 art. 8 del D.Lgs 504/92, come sostituito
dall'art. 3 comma 55 della Legge n. 662/96, in base alle vigenti
norme edilizie del Comune sono identificate nelle sottoriportate
fattispecie:
a - Fabbricato non occupato da demolire;
b - Fabbricato non occupato recuperabile
solo mediante ricostruzione;
c - Fabbricato non occupato di cui i vincoli
urbanistici, e quelli posti dalle competenti Soprintendenze, impediscono
la demolizione o ricostruzione e impongono interventi edilizi
di ripristino sostanziale dell'edificio preesistente.
In ogni caso la fatiscenza deve non essere eliminabile con interventi
di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come meglio
specificati negli allegati tecnici approvati nel piano regolatore
con decreto della Giunta Regionale del 21/04/1995, n. 3/45091.
2. L'eventuale dichiarazione sostitutiva
in ordine allo stato di inagibilità, inabitabilità
o fatiscenza del fabbricato, deve essere presentata nei termini
previsti dalla legge per la dichiarazione di variazione.
Articolo 8 - Fabbricato parzialmente costruito
1. Nei complessi edilizi parzialmente costruiti,
le singole unità sono assoggettate all'imposta quali fabbricati
a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di accatastamento.
Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è
in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è
ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria
complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e
la volumetria della parte autonomamente assoggettata ad imposizione
come fabbricato.
Articolo 9 - Modalità del pagamento dell'imposta
da parte dei contitolari
1. I versamenti I.C.I. effettuati da
un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente
effettuati purché l'I.C.I. relativa all'immobile in questione
sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
2. Fermo restando il principio che ciascun
comproprietario è responsabile esclusivamente della quota
di imposta I.C.I. dovuta, la norma di cui al comma 1 è
applicabile a tutti gli eventuali recuperi di imposta dovuta relativi
a periodi per i quali non si sia verificata la decadenza dell'azione
accertatrice.
Articolo 10 - Accertamento
1. L'ufficio, entro e non oltre il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce
l'imposizione, qualora riscontri un omesso, insufficiente o tardivo
versamento del tributo dovuto, provvede a notificare anche a mezzo
posta con raccomandata a/r, l'atto di accertamento. Il suddetto
termine è prorogato, qualora intervengano disposizioni
nazionali, volte ad allungare i termini prescrizionali.
Articolo 11 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in
vigore il l° gennaio 1999.
Articolo 12 - Norme Transitorie
1. Le norme previste nell'art. 6 sono
applicabili dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data
di approvazione della prima deliberazione ivi prevista nel comma
1, fino a tale data si applicano le norme dell'art. 5, commi 5
e 6 del D.Lgs. n. 504/92.