Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
Settore Sist. Informativo Decentramento
99 09513/05
OGGETTO: 05 - ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER GLI APPROVVIGIONAMENTI ED ECONOMATO.
Proposta dell'Assessore Peveraro.
Il Regolamento per la Disciplina dei
Contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 15/3/1999, esecutiva dal 19/4/1999, prevede, all'art.
3, l'integrazione delle norme in esso contenute con l'emanazione
di un aggiornato regolamento in materia di Provveditorato ed Economato.
Il riassetto strutturale del Comune, avviato
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 maggio 1995,
ha determinato una radicale trasformazione delle funzioni e dell'organizzazione
degli uffici comunali, basate su criteri di autonomia e decentramento
divisionale.
Questa riorganizzazione ha avuto riflessi
notevoli sulle modalità di acquisto di beni e servizi e
sulla struttura stessa degli uffici economali, che da un lato
hanno ridimensionato le proprie funzioni "operative"
riducendo contestualmente il numero dei propri addetti e magazzini,
e d'altro lato hanno accentuato il ruolo di "servizio centrale"
impegnato nella programmazione degli acquisti e dei relativi procedimenti
e nella messa a punto di un sistema informativo generale per la
gestione di tutti gli acquisti comunali.
Nella nuova situazione il vigente Regolamento
economale, ancorchè adottato in tempi relativamente recenti,
necessita di una revisione che tenga conto dei notevoli cambiamenti
organizzativi intervenuti negli ultimi tempi.
Si è perciò avviata un'analisi
della situazione attuale, caratterizzata dall'attribuzione di
molte funzioni di acquisto agli uffici destinatari della fornitura,
rilevandone gli aspetti positivi e negativi.
Quando la funzione di acquisto è
demandata alla struttura utilizzatrice, infatti, si possono realizzare
gli apprezzabili vantaggi di una più mirata configurazione
delle caratteristiche dei beni e dei servizi da acquisire, della
responsabilizzazione diretta in ordine alle spese da sostenere
e dalla maggior rapidità dell'iter di negoziazione, considerato
che la complessità ed i tempi dei procedimenti sono minori
per i più ridotti importi degli acquisti decentrati.
Viceversa, la frantumazione delle negoziazioni
e dei fornitori mette in luce non pochi elementi negativi, come
ad esempio:
a) l'ampliamento della gamma dei beni e
servizi che potrebbero invece essere acquisiti in modo standardizzato;
b) la difficoltà di attuare una
politica di contenimento dei prezzi attraverso l'aumento dei volumi
unitari negoziati;
c) l' aggravio di costi di personale e
di spese di funzionamento derivanti dalla dispersione degli addetti
alle funzioni economali;
d) la difficoltà di controllare
e monitorare l'andamento della spesa.
Il nuovo Regolamento economale persegue
una soluzione equilibrata in cui al decentramento di funzioni
si accompagnino fondamentali regole comuni di trasparenza ed economicità
ed un monitoraggio che consenta una visione complessiva delle
spese per l'acquisto di beni e servizi da parte della struttura
comunale. Esso pertanto non è il "regolamento dell'Economato",
bensì il regolamento di tutti coloro che, nell'ambito dell'Amministrazione
comunale, svolgono attività negoziali per acquisire beni
o servizi. A questo proposito occorre ricordare che, nella nuova
situazione organizzativa, la somma degli acquisti decentrati supera
i contratti conclusi centralmente dall'Economato.
Nella nuova disciplina regolamentare assume
un ruolo determinante, per organizzare, gestire e controllare
il ciclo acquisti del Comune, la realizzazione del progetto "Sistema
informativo degli approvvigionamenti" in corso di attuazione
da parte del CSI Piemonte: solo l'entrata in funzione di tale
sistema informativo consentirà infatti di attuare pienamente
il nuovo Regolamento, che risulta in particolare sintonia con
le più recenti disposizioni in tema di trasparenza e riduzione
dei costi nella Pubblica Amministrazione, dettate dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n° 286 entrato in vigore lo scorso
2 settembre.
Ai sensi dell'art. 43 lett. e) del Regolamento
del Decentramento, il presente regolamento è stato anche
inviato, per le acquisizioni dei pareri, alle Circoscrizioni 1
- 10.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni:
1, 2, 3, 4, 8, 9, 10.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni:
5 e 7 (all. 2 - 3 - nn. ).
Ha espresso parere sfavorevole la Circoscrizione
6 (all. 4 - n. ).
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di revocare, per le motivazioni espresse
in narrativa, il Regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento
della Approvvigionamenti ed economato, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 aprile 1995;
2) di approvare il Regolamento per gli
approvvigionamenti e l'economato, allegato al presente provvedimento
di cui forma parte integrante (all. 1 - n. ).
Il presente provvedimento non comporta
onere di spese.
1. Il presente Regolamento integra la disciplina dell'attività negoziale del Comune stabilita dal Regolamento per i Contratti al fine di definire le procedure operative specifiche concernenti l'acquisizione di beni e l' affidamento di servizi.
2. Oggetto del Regolamento sono le competenze, i criteri e le modalità concernenti le fasi caratteristiche dell'attività negoziale, quali l' emissione delle richieste di fabbisogno, la scelta del contraente, i controlli qualitativi ed amministrativi sulle forniture di beni e di servizi, nonché la movimentazione e la conservazione dei beni mobili.
1 Il Regolamento ha validità
di carattere generale.
Sono pertanto tenuti all'osservanza della disciplina regolamentare:
a. il Servizio Centrale Acquisti, Contratti
e Appalti competente in linea generale nella materia;
b. i Servizi Centrali e le Divisioni (ivi
incluse le unità periferiche dipendenti) ai quali sono
demandate attribuzioni specifiche per l'acquisizione di beni e
servizi;
c. le Circoscrizioni nell'espletamento
delle competenze proprie e delegate;
d. gli Organi Comunali ed ogni altra unità
organizzativa dell'Ente, centrale o periferica, che espleti, anche
in via eccezionale e straordinaria, attività concernenti
l'acquisizione di beni o di servizi.
2. Nell'applicazione operativa delle
singole norme del Regolamento vanno tenute presenti - ove necessario
e per quanto pertinenti - le norme del Regolamento per i Contratti
e le disposizioni dettate da:
a. Regolamento di Organizzazione e ordinamento
della dirigenza;
b. Regolamento di Contabilità;
c. Regolamento sul Decentramento.
3. Le eventuali, ulteriori norme regolamentari di settore vigenti o emanande devono essere conformi al presente Regolamento; quelle in contrasto si intendono abrogate.
1. L'attività negoziale relativa
alle forniture di beni e servizi per i quali ricorrono esigenze
di omogeneità sostanziale e di standardizzazione qualitativa,
ovvero il perseguimento di economie di scala, è direttamente attribuita
al Servizio Centrale ACA al quale competono pertanto in esclusiva
- fatte salve per le Circoscrizioni le competenze di cui all'art.
4.2 - le negoziazioni relative a:
a. acquisti di mobili e arredi per ufficio
e per presidi socio-assistenziali, attrezzi, strumenti, materiali
tecnici e beni similari;
b. acquisti di macchine ed attrezzature
per ufficio con relativi materiali di consumo e servizi di assistenza
(esclusi strumenti e materiali informatici e telefonici e relativo
software);
c. acquisti di materiale di cancelleria,
stampati e materiali per pulizia;
d. acquisti di articoli di vestiario, accessori
e materiale vario antinfortunistico;
e. acquisti di articoli per cerimonie,
manifestazioni ed elezioni;
f. acquisti di medicinali e materiali per
assistenza igienico-sanitaria;
g. acquisto e noleggio di biancheria e
connessi servizi di lavatura e stiratura;
h. servizi di pulizia;
i. servizi di ristorazione per dipendenti
e utenti di servizi socio-assistenziali;
l. servizi di manutenzione e riparazione,
nonché provvista di accessori e parti di ricambio dei beni
di cui al punto a.;
m. servizi di trasporto per traslochi e
manifestazioni.
2. Al Servizio Centrale ACA competono inoltre:
a. la tenuta dell'Albo fornitori;
b. la gestione del sistema informativo
approvvigionamenti;
c. la rilevazione sistematica dei prezzi
di mercato per l'aggiornamento dell'archivio articoli;
d. la predisposizione di capitolati-tipo
ai quali si attengono i Servizi, le Divisioni e le Circoscrizioni
per le negoziazioni loro attribuite, fatte salve le peculiarità
di specifiche tipologie di affidamenti distintamente disciplinate;
e. la gestione dei magazzini di cui all'art.
18;
f. la cessione e la rottamazione dei beni
mobili radiati;
g. la vendita di beni mobili pervenuti
per donazione alla Civica Amministrazione.
1. I Servizi Centrali e le Divisioni sono competenti per le negoziazioni relative all'acquisizione di gruppi merceologici di beni e servizi caratteristici della propria attività istituzionale, elencati in via tassativa nell'allegato A, fatta salva l'osservanza di quanto previsto all'art. 7.5.
2. Le Circoscrizioni, nell'ambito di
quanto previsto dal Regolamento per il Decentramento, sono competenti
per l'attività negoziale inerente l'acquisizione di beni
e servizi che si rendono necessari al loro funzionamento. Relativamente
ai beni e servizi rientranti nei gruppi merceologici espressamente
riservati alla competenza del Servizio Centrale ACA, come da art.
3, ovvero dei Servizi Centrali e Divisioni, come specificato al
comma 1, le Circoscrizioni possono procedere alla negoziazione
per le forniture di importo unitario non eccedente L. 24.000.000
(circa EURO 12.395) IVA compresa, nell'ambito dello stanziamento
complessivo per spese correnti e in conto capitale.
Il limite di importo è riferito all'insieme di ciascun
fabbisogno, progetto od intervento avente carattere unitario;
non è pertanto consentita la suddivisione artificiosa in
più forniture, lavori o servizi.
3. Le funzioni economali dei Servizi Centrali, delle Divisioni e delle Circoscrizioni si coordinano, per tutti gli aspetti normativi e procedurali, con il Servizio Centrale ACA.
4. Relativamente ai contributi e/o proventi ricevuti con destinazione vincolata, i Servizi Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni possono procedere direttamente all'acquisizione dei relativi beni secondo le attribuzioni di cui all'art. 3 e con le modalità di cui al presente Regolamento. Per le acquisizioni di competenza del Servizio Centrale ACA, si provvede previo storno dei relativi fondi.
5. Per i Gruppi Consiliari si provvede direttamente agli acquisti come da Regolamento del Consiglio Comunale.
1. Il Servizio Centrale ACA è
incaricato della tenuta e dell'aggiornamento di un Albo dei Fornitori
del Comune secondo la procedura di cui all'art. 16 del Regolamento
per i Contratti.
L'Albo è distinto per gruppi merceologici secondo un piano
di classificazione che costituisce la base di riferimento per
i supporti informatici finalizzati alla gestione integrata degli
approvvigionamenti.
Nel predetto Albo sono inseriti anche i nominativi dei fornitori
selezionati a norma dell'art. 16, comma 2, del Regolamento per
i Contratti.
2. L'iscrizione all'Albo Fornitori è
di norma condizione per concorrere alle forniture di beni e servizi
negoziate mediante trattativa privata e affidamento in economia,
con la sola eccezione delle spese minute ed urgenti di cui all'art.
12 e delle prestazioni d'opera intellettuali (professionali e
artistiche).
Qualora l'Albo non rechi nominativi in numero sufficiente, ovvero
non comprenda il gruppo merceologico adeguato al fabbisogno specifico,
si può procedere in deroga al principio dell'obbligatorietà
dell'iscrizione per il fornitore da interpellare.
Nel caso in cui una fornitura di beni o servizi sia affidata ad
un contraente non iscritto all'Albo, il Servizio Centrale ACA
provvederà alla registrazione in apposita sezione, previa
informazione al Servizio, Divisione o Circoscrizione che ha negoziato
la fornitura.
Fino all'avvenuta registrazione non si dà corso agli effetti
contrattuali. Il fornitore ammesso ad eseguire la fornitura sulla
base di semplice registrazione è tenuto a richiedere l'iscrizione
all'Albo per poter procedere a successive negoziazioni. Ulteriori
deroghe dovranno essere adeguatamente motivate.
3. I dati relativi ai singoli fornitori
iscritti o registrati all'Albo sono consultabili dai Servizi Centrali,
dalle Divisioni e dalle Circoscrizioni. A tal fine ciascun Servizio,
Divisione e Circoscrizione comunica al Servizio Centrale ACA i
nominativi dei dipendenti abilitati in via tassativa al collegamento
informatico affinché siano dotati di chiave di accesso
secondo idonei profili di autorizzazione.
L'utilizzo delle informazioni desumibili è strettamente
limitato ai compiti d'ufficio ed è comunque subordinato
al rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela della
riservatezza.
4. Le attività di inserimento, iscrizione, registrazione, variazione, cancellazione, annullamento, ripristino dei dati inerenti i fornitori iscritti o iscrivibili all'Albo competono esclusivamente al Servizio Centrale ACA, nel rispetto dei vincoli connessi all'anagrafe fornitori gestita dalla procedura del bilancio.
1. I singoli articoli - beni o servizi
- sono individuati mediante la strutturazione a diversi livelli
dei gruppi merceologici previsti nel piano di classificazione
di cui all'art. 5.1.
Per ciascun articolo sono indicati: le quotazioni rilevate, i
prezzi effettivi risultanti dalle forniture più recenti
e, ove possibile, i dati tecnici caratteristici, le condizioni
ed i vincoli di gestione nonché le caratteristiche di efficienza
energetica e la possibilità di recupero da considerare
adeguatamente tra i criteri di acquisto.
2. Il Servizio Centrale ACA cura in
via continuativa l'osservazione e la rilevazione degli andamenti
delle quotazioni di mercato inerenti gli articoli codificati e
quelli similari che possono formare oggetto di negoziazione da
parte del Comune.
L'osservazione - effettuata avvalendosi, se del caso, anche di
ditte specializzate - si basa sulle pubblicazioni di Enti e istituzioni
di categoria, sulle informazioni reperibili presso altri Enti
pubblici significativi, sulle segnalazioni provenienti da Servizi
e Divisioni interessate, nonché dai fornitori effettivi
e potenziali.
3. Relativamente alle forniture di servizi,
l'unità elementare di osservazione dei prezzi è
indicativamente costituita dalla singola tipologia di prestazione.
Qualora la prestazione abbia per oggetto la messa a disposizione
di beni strumentali, è necessario configurare attendibilmente
il prezzo di mercato e la vita utile normale dei medesimi.
4. I dati tecnici ed economici costituenti l'archivio articoli e l'osservatorio prezzi sono consultabili, quale banca dati informatica nell'ambito della gestione integrata Approvvigionamenti, da Servizi Centrali, Divisioni e Circoscrizioni mediante i dipendenti autorizzati all'accesso all'Albo Fornitori secondo i criteri ed i limiti di cui all'art. 5.3.
1. I fabbisogni di beni o servizi sono
trasmessi esclusivamente mediante l'emissione di richieste conformi
alle istruzioni diramate dal Servizio Centrale ACA e contenenti
le indicazioni seguenti:
a. requisiti qualitativi degli articoli,
con eventuale ricorso ad allegati tecnici, evidenziando se trattasi
di forniture già precedentemente acquisite ovvero di nuovi
beni o servizi;
b. le quantità occorrenti con riferimento
ad un arco temporale annuale;
c. i tempi di utilizzo ed ogni altra informazione
pertinente la negoziazione;
d. il codice di intervento del bilancio
e il capitolo del PEG con i relativi oggetti.
Non è consentito suddividere artificiosamente un fabbisogno
unitario in più richieste.
2. La richiesta, debitamente approvata dal dirigente di Settore responsabile della funzione emittente per attestazione di conformità alle effettive esigenze, viene trasmessa alla funzione economale del Servizio, Divisione o Circoscrizione di appartenenza, ovvero al Servizio Centrale ACA secondo le competenze elencate negli artt. 3 e 4.
3. La funzione economale competente
integra la richiesta con tutti i necessari elementi di riferimento
e completa l'inserimento nel sistema informativo approvvigionamenti
secondo le modalità di accesso di cui all'art. 5.3 e ne
riscontra i dati con le informazioni risultanti dall'Archivio
articoli.
Al fine di attivare la negoziazione nei termini più economici,
anche tenendo conto dei volumi complessivi trattati o trattabili
in un arco temporale significativo, la funzione competente valuta
tutte le informazioni desumibili dall'Osservatorio prezzi e provvede
a consultare, se del caso, il Servizio Centrale ACA.
4. Il sistema informativo attribuisce
a ciascuna richiesta inserita un numero progressivo su base annuale.
Tale numero contraddistingue univocamente la richiesta nel corso
della procedura fino al completo esaurimento, ovvero annullamento,
dei fabbisogni indicati. Qualora una richiesta non risulti inserita
nel sistema, ovvero manchi delle indicazioni essenziali, non è
consentito dare corso all'acquisizione dei relativi beni o servizi,
con la sola eccezione delle spese minute ed urgenti regolate nel
successivo art. 11.
Il Servizio Centrale ACA, sulla base delle evidenze informatiche,
segnala alle funzioni interessate eventuali anomalie sostanziali
o procedurali riscontrate, dandone anche comunicazione all'Internal
Auditing.
5. Relativamente alle forniture di beni
e di servizi rientranti nelle specifiche competenze di Servizi
Centrali, Divisioni e Circoscrizioni come da art. 4 - ed escluse
quindi tutte le forniture di cui all'art. 3 - di importo superiore
a L. 120.000.000 (circa EURO 61.975), IVA compresa e con esclusione
delle prestazioni d'opera di carattere intellettuale, l'avvio
della trattativa privata deve essere preceduto da apposita comunicazione
al Servizio Centrale ACA.
Entro il termine massimo di 7 giorni lavorativi dal ricevimento
della comunicazione, il Servizio Centrale ACA, sulla base degli
elementi comunicati, può formulare osservazioni in merito
ai fornitori da contattare, ai prezzi, all'utilizzo di beni similari
o succedanei già disponibili ed alle modalità contrattuali
in genere.
Di tali osservazioni deve essere dato conto nel provvedimento
di affidamento.
1. La stipulazione degli atti negoziali
è subordinata alla adozione di apposito provvedimento emanato
secondo la specifica competenza, con assunzione di impegno sugli
interventi o capitoli di bilancio di previsione, nel limite degli
importi stanziati nel Piano Esecutivo di Gestione.
Relativamente al contenuto della deliberazione o determinazione
si rinvia al Regolamento per i Contratti.
2. Allo scopo di disciplinare il singolo
rapporto contrattuale la deliberazione o determinazione comprende il
capitolato speciale d'oneri nel quale sono predeterminate in modo
esauriente le caratteristiche qualitative, le condizioni e gli
obblighi connessi alle forniture, particolarmente per beni e servizi
complessi.
Tali capitolati definiscono in via generale:
a. le specifiche tecniche, quale insieme
delle caratteristiche richieste al bene ed al servizio in modo
che essi rispondano all'uso cui sono destinati;
b. i termini ed il luogo di consegna, ovvero
di effettuazione del servizio;
c. le modalità di controllo e collaudo
sulla conformità della fornitura a normative generali,
a campionari e simili;
d. le garanzie che il contraente deve prestare
per assicurare l'adempimento degli impegni;
e. le penalità per ritardi, difformità
ed altre eventuali inadempienze.
3. Le determinazioni che comportano impegni di spesa sono trasmesse al Servizio Risorse Finanziarie per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo quanto disposto dal Regolamento di Contabilità.
4. La scelta del contraente deve avvenire,
in linea generale, attraverso uno dei seguenti procedimenti:
a. asta pubblica;
b. licitazione privata;
c. appalto concorso.
L'attivazione delle procedure formali compete in ogni caso al
Servizio Centrale ACA al quale devono essere tempestivamente trasmessi
gli atti e la documentazione.
Nelle fattispecie ed entro i limiti indicati nei successivi artt.
9 e 10 è ammesso il ricorso a:
d. trattativa privata;
e. affidamento in economia.
5. Nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, il Comune può stipulare convenzioni per la fornitura di beni e servizi con Cooperative sociali di cui alla Legge 381/91.
1. Per l'affidamento delle forniture
si può procedere mediante trattativa privata nei casi tassativamente
previsti dalle norme nazionali per importi inferiori a EURO 200.000.
Inoltre, per importi pari o superiori a EURO 200.000, si può
procedere solo nei casi tassativamente previsti dalle norme europee.
2. Quando la trattativa privata non
sia preceduta da pubblicazione di bando, si effettua una gara
ufficiosa alla quale vengono invitati non meno di tre fornitori
idonei scelti tra quelli iscritti all'Albo per lo specifico gruppo
merceologico della fornitura da affidare.
I fornitori interpellati devono presentare le offerte e i preventivi
contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le
modalità di pagamento ed ogni altro elemento utile alla
scelta.
Essi devono altresì riconoscere l'obbligo di uniformarsi
comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti.
Qualora nell'ambito della prima terna pervenga l'offerta di un
solo fornitore e le quotazioni presentate siano superiori a quelle
risultanti dall'Osservatorio prezzi di cui all'art. 6, si deve
cautelativamente ripetere la gara ufficiosa, estendendo l'invito
ad una ulteriore terna di fornitori.
3. Il ricorso ad unico fornitore è
ammesso esclusivamente nei casi in cui, in relazione al bene o
servizio richiesto operino comprovati diritti di esclusiva o motivate
ragioni similari che non consentano la reperibilità di
altri soggetti.
Qualora il fornitore esclusivo non sia iscritto all'Albo, si attiverà
la procedura di cui all'art. 5.2.
4. Le motivazioni del ricorso alla trattativa
privata e le eventuali ragioni dell'unicità del fornitore
devono essere esaurientemente precisate.
Per le forniture a trattativa privata di beni e servizi di importo
superiore a L. 120.000.000 si osserva la procedura di cui all'art.
7.5.
5. Per la stipulazione degli atti negoziali si osservano le norme stabilite dal Regolamento per i Contratti.
1. Entro il limite di importo unitario di L. 24.000.000 (circa EURO 12.395) per singola fornitura IVA compresa è consentito procedere all'affidamento in economia, secondo la disciplina di cui all'art. 13, comma 1 del Regolamento per i contratti, per le forniture di beni e servizi specificate nei commi 3 e 4 seguenti.
2. Per gli affidamenti in economia,
quando non siano eseguiti in amministrazione diretta, possono
essere seguite le modalità procedurali di cui ai commi
2 e 3 dell'art. 9.
Il limite di importo di cui al comma 1 è riferito all'insieme
di ciascun fabbisogno, progetto od intervento avente carattere
unitario; non è pertanto consentita la suddivisione artificiosa
in più forniture, di beni o servizi.
3. Sono affidabili in economia esclusivamente le forniture di beni attribuite alla competenza specifica del Servizio Centrale ACA di cui all'art. 3.1, ovvero dei Servizi Centrali e Divisioni di cui all'art. 4.1 ovvero delle Circoscrizioni nei limiti di cui all'art. 4.2, - ciascuno per quanto rientrante nelle proprie specifiche competenze - nonché l'acquisto di materiali, utensili e mezzi per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta.
4. I Servizi Centrali, le Divisioni
e le Circoscrizioni possono altresì procedere all'affidamento
in economia delle forniture di servizi di seguito elencate in
via tassativa e sempreché non siano stati definiti contratti
quadro di cui all'art. 11:
a. manutenzione, riparazione e adattamento
di beni mobili;
b. l'acquisto di beni e l'installazione
di manufatti ed impianti relativi agli adeguamenti alle norme
per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
c. assicurazioni R.C. per veicoli e piccole
assicurazioni per attività specifiche;
d. prestazioni d'opera intellettuali (incarichi
professionali e artistici, collaborazioni coordinate per consulenza,
progettazione e similari) l'affidamento può essere effettuato
in economia anche nel caso di prestazioni d'opera intellettuali
di importo superiore regolate da specifiche disposizioni di legge;
e. studi, ricerche e relativo materiale;
f. organizzazione di convegni, congressi,
mostre e manifestazioni varie;
g. traduzioni e servizi di interpretariato;
h. abbonamenti ad agenzie di informazione
e simili;
i. trasporti, spedizioni, imballaggi e
facchinaggi;
l. rilegatura di libri, pubblicazioni
e documentazione d'ufficio;
m. stampa di circolari, bollettini, manifesti,
locandine e documentazione in genere;
n. lavori dattilografici, fotografici,
di fotocopiatura e riproduzione in genere.
1. Per conseguire gli obiettivi di massima economicità nelle forniture a carattere ripetitivo, i contratti negoziati secondo le modalità di cui agli artt. 8, 9 e 10 possono essere stipulati, in rapporto alla natura dei beni e servizi e nel rispetto dei principi stabiliti dalla vigente normativa, nella forma di contratti quadro o di convenzioni.
2. Il contratto quadro definisce, anche mediante allegati, le caratteristiche merceologiche dei singoli articoli, i prezzi unitari, l'importo globale (da intendersi quale massimo), la validità nel tempo, le date di consegna delle quantità stimate suddivise per lotti. Esso da luogo all'emissione di successivi ordini di consegna nei quali vengono precisate le quantità richieste per i singoli lotti, la destinazione e ogni ulteriore elemento utile per l'esecuzione.
3. La stipulazione degli atti negoziali
è disciplinata dal Regolamento per i contratti.
Il Servizio Centrale ACA cura le procedure formali inerenti la
stipulazione, gli adempimenti fiscali, la registrazione degli
atti e il deposito di cauzioni.
I contratti per i quali non necessita formale stipulazione di
atto sono conclusi mediante scambio di corrispondenza commerciale
a cura e a responsabilità del dirigente il Servizio, Divisione
o Circoscrizione che ha negoziato.
4. Le determinazioni e gli atti con
i quali si approvano contratti o comunque si autorizzano provvedimenti
che comportano spese a carico del bilancio comunale devono essere
trasmessi al Servizio Risorse Finanziarie per la registrazione
dei relativi impegni.
Nel caso di contratti quadro si assume l'importo massimo pattuito
per la fornitura quale riepilogativo degli importi previsti da
tutte le funzioni utilizzatrici alle quali viene singolarmente
riferito l'impegno di spesa di propria spettanza.
1. Le forniture aventi carattere di urgenza che, per la loro particolare natura di spese minute non sono oggetto delle procedure di cui agli articoli precedenti, possono essere disposte direttamente, secondo le modalità di seguito indicate, dai dirigenti delle singole funzioni interessate fino all'importo unitario di L. 500.000 (circa EURO 258) IVA compresa; esclusivamente dal Servizio Centrale ACA fino all'importo unitario di L. 5.000.000 (circa EURO 2.582) IVA compresa.
2. La motivazione dell'urgenza deve
essere comprovata in modo chiaro e trasparente e non derivare
da fatti o carenze di programmazione imputabili al richiedente.
Ciascuna fornitura di beni o servizi, singolarmente considerata,
deve esaurire lo scopo per cui è eseguita nei limiti di
spesa sopra stabiliti. La spesa relativa a dette forniture deve
essere impegnata con apposita determinazione nell'ambito dei pertinenti
stanziamenti di bilancio.
3. La negoziazione può avvenire
anche sulla base di informazioni verbali per spese di importo
fino a L. 500.000.
Il dirigente del Servizio, Divisione o Circoscrizione constatata
la regolarità del procedimento, autorizza sotto la propria
responsabilità l'emissione dell'ordine in forma scritta
al fornitore designato. La negoziazione per importi superiori
deve risultare da corrispondenza commerciale con più fornitori
specializzati che vengono invitati a presentare in forma scritta
al Servizio Centrale ACA le loro offerte. L'ordinazione avverrà
in forma scritta e conterrà tutte le indicazioni di resa
o di prestazione, nonché il pertinente codice di intervento
del bilancio e il capitolo del PEG con i relativi oggetti.
4. I giustificativi di spesa relativi alle acquisizioni di beni o servizi di cui ai commi precedenti vengono controllati e liquidati per quanto compatibile secondo le procedure di cui agli artt. 15 e 16 e si dà corso al loro pagamento immediato a valere sulla Cassa economale di cui all'art. 13, ovvero sulle Casse decentrate di cui all'art. 14.
1. Per provvedere ai pagamenti relativi alle spese minute ed urgenti di cui all'art. 12 disposti dal Servizio Centrale ACA per i quali si renda necessario il pagamento immediato ed il cui importo singolarmente considerato non superi L. 4.000.000 (circa EURO 2.065), è istituita - con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 9503669/05 - una Cassa Economale con dotazione annua di L. 70.000.000 (circa EURO 36.152) a valere su apposito stanziamento annuale deliberato nel Bilancio di previsione.
2. Le spese a valere sulla Cassa Economale
sono direttamente ordinate dal dirigente del Servizio Centrale
ACA a ciò delegato il quale è inoltre tenuto all'aggiornamento
di apposito Registro di Cassa debitamente numerato in ogni
pagina e vidimato dal Settore Ispettorato del Servizio Risorse
Finanziarie secondo la normativa prevista dal Regolamento di Contabilità,
conservando ordinatamente la relativa documentazione.
Il dirigente citato è personalmente responsabile delle
somme ricevute in consegna fino al momento della regolarizzazione
dei pagamenti effettuati.
3. Il Settore Ispettorato del Servizio Risorse Finanziarie procede a verifiche delle consistenze di Cassa e della relativa documentazione ogniqualvolta sia ritenuto opportuno, ovvero su richiesta del Sindaco o del Direttore Generale.
1. Per provvedere esclusivamente ai pagamenti relativi alle spese minute ed urgenti di cui all'art. 12, entro il limite unitario di L. 500.000, sono istituite, presso ogni Servizio Centrale, Divisione o Circoscrizione, Casse decentrate con dotazione annua reintegrabile sugli stanziamenti deliberati nel Bilancio di previsione, fino al limite annuo di L. 10.000.000.
2. Le spese a valere su ciascuna Cassa
decentrata sono direttamente ordinate dal competente dirigente
del Servizio, Divisione o Circoscrizione interessato il quale
è inoltre tenuto all'aggiornamento di apposito Registro
di Cassa debitamente numerato in ogni pagina e vidimato dal Settore
Ispettorato del Servizio Risorse Finanziarie secondo la normativa
prevista dal Regolamento di Contabilità, conservando ordinatamente
la relativa documentazione.
Il dirigente citato è personalmente responsabile del fondo
assegnato, nonché delle irregolarità che si dovessero
riscontrare nel corso della gestione o in seguito alle verifiche
di cui al successivo punto 3.
3. Il Settore Ispettorato del Servizio Risorse Finanziarie procede a verifiche delle consistenze di Cassa e della relativa documentazione ogniqualvolta sia ritenuto opportuno, ovvero su richiesta del Sindaco o del Direttore generale.
1. Gli accertamenti qualitativi di conformità
dei beni alle caratteristiche ed ai requisiti previsti nel capitolato
d'oneri devono essere effettuati, immediatamente all'atto del
ricevimento, mediante tecniche di controllo su campionamento,
a cura del Servizio, Divisione o Circoscrizione che ha provveduto
alla negoziazione.
Relativamente a beni complessi, quali apparecchiature specialistiche
e simili, si effettuano prove e collaudi anche mediante ricorso
ad esperti esterni alla Civica Amministrazione incaricati dal
dirigente del Servizio, Divisione o Circoscrizione interessati.
Se la fornitura è stata assegnata in base a campioni previamente
acquisiti, gli accertamenti ed i collaudi sono riferiti anche
ai medesimi che devono essere firmati dal fornitore e dal dirigente
di cui sopra ed acquisiti agli atti documentali.
2. Constatata la regolarità della
fornitura, il personale, ovvero l'esperto incaricato, dà
benestare per accettazione con eventuali osservazioni cautelative
o di accettazione condizionata.
In caso di non conformità, i rilievi devono essere esposti
analiticamente in apposita relazione, ove possibile con stima
dei connessi effetti economici.
3. Relativamente alle forniture di servizi,
il Servizio, Divisione o Circoscrizione competente alla negoziazione
è tenuto ad effettuare riscontri saltuari e casuali, anche
non preavvisati al prestatore, nonché eventuali sopralluoghi
presso l'azienda fornitrice, per verificare il corretto e tempestivo
espletamento di tutte le modalità inerenti il servizio
affidato.
Ad espletamento completato, si procede ad un riscontro globale
della prestazione con riferimento a tutte le clausole e condizioni
contrattuali ed all'eventuale capitolato.
4. Sulla base delle risultanze di cui ai commi 2 e 3, il Servizio, Divisione o Circoscrizione competente dispone per l'accettazione od il rifiuto della fornitura, ovvero per l'avvio delle azioni cautelari nei confronti del fornitore in merito a beni accettati solo in via condizionata od a servizi non eseguiti in conformità al contratto.
5. Relativamente ai fornitori con i quali è in corso un contenzioso per l'accettazione di beni o servizi, o per altri rilevanti effetti negoziali, si procede a specifica annotazione nel sistema informativo approvvigionamenti per opportuna conoscenza di tutti gli uffici economali.
1. Le fatture pervenute a seguito dell'esecuzione
delle forniture di beni o servizi regolarmente ordinate vengono
esaminate dalla funzione competente del Servizio, Divisione o
Circoscrizione ordinante per accertarne:
a) la rispondenza delle quantità
esposte con quelle effettivamente ricevute, tenendo conto delle
evidenze degli accertamenti di conformità e dei collaudi
emergenti ai sensi dell'art. 14;
b) la concordanza dei prezzi unitari e
delle altre condizioni di resa con quelli stipulati in sede contrattuale;
c) l'esattezza dei conteggi e di ogni altra
necessaria indicazione anche ai fini fiscali.
2. Esperiti i riscontri e controlli
di cui al comma precedente, il dirigente della funzione competente,
sotto la propria responsabilità, constatata la regolarità
della fattura pervenuta, di cui è dato atto sulla medesima,
provvede alla relativa liquidazione.
Qualora siano emerse difformità qualitative o quantitative,
od il mancato rispetto di altre condizioni contrattuali, si procede
alla applicazione delle penalità stabilite, contestandone
i termini al fornitore in forma scritta.
Nel caso di contestazioni rilevanti, la liquidazione è
sospesa fino al momento dell'avvenuta definizione del contenzioso
con il fornitore. Qualora contrattualmente previsto, la liquidazione
può essere disposta a fronte dell'avvenuta esecuzione
anche parziale, per il corrispondente importo maturato.
3. Gli atti inerenti la liquidazione
sono trasmessi al Servizio Risorse Finanziarie che attiva le procedure
di pagamento secondo quanto disposto dal Regolamento di Contabilità.
Nel caso di spese minute e urgenti il pagamento è effettuato
a cura del Servizio, Divisione o Circoscrizione competente, a
valere sulle proprie disponibilità di Cassa, secondo le
modalità previste agli artt. 12, 13, 14.
1. Il Servizio Centrale ACA, ovvero
i Servizi Centrali, Divisioni o Circoscrizioni nell'ambito delle
rispettive attribuzioni in materia di acquisizioni di beni di
cui all'art. 4, sono tenuti a redigere, immediatamente, all'atto
del ricevimento dei singoli beni non di rapido consumo, la relativa
dichiarazione di presa in carico.
Sul buono di carico vanno annotati distintamente secondo la codifica
di classificazione richiamata all'art. 6:
a) la denominazione e descrizione di ciascun
bene o gruppo omogeneo di beni;
b) la quantità;
c) il valore unitario;
d) il Servizio, Divisione o Circoscrizione
consegnatario, con la indicazione della funzione utilizzatrice
e dell'ubicazione dei locali.
La documentazione sottostante all'acquisto ed al ricevimento deve
essere conservata a cura dell'ufficio economale acquirente.
I buoni di carico sono firmati dal Responsabile della funzione
che riceve i beni in consegna.
2. Sulla base dei buoni emessi, e limitatamente
ai beni inventariabili il ricevente procede al tempestivo aggiornamento,
e comunque non oltre il mese di ricevimento, dell'inventario settoriale
da trasmettere mensilmente a mezzo del sistema informativo, al
Servizio Risorse Finanziarie cui competono il coordinamento ed
il controllo in materia.
In carenza, o disguido, del sistema informativo, si procede mediante
supporto cartaceo.
Non sono iscritti nell'inventario i beni mobili di valore individuale
inferiore a lire centomila, salvo che si tratti di oggetti d'arte.
3. Il consegnatario dei beni è
responsabile della loro conservazione.
Nel caso di passaggio di beni da uno ad altro Servizio, Divisione
o Circoscrizione, il cedente emette buono di scarico contestualmente
alla compilazione del buono di carico redatto e firmato dal responsabile
della funzione ricevente e ciascuno è tenuto all'aggiornamento
dei rispettivi inventari settoriali.
Nel caso di furto o smarrimento, il consegnatario è tenuto
a redigere immediatamente un rapporto dettagliato con segnalazione
al Servizio Risorse Finanziarie cui compete autorizzare la cancellazione
dall'inventario.
Per gli aspetti procedurali analitici inerenti gli adempimenti
citati si rinvia al Regolamento di Contabilità.
4. Qualora determinati beni mobili inventariabili
non siano ritenuti ulteriormente utilizzabili, il Responsabile
della funzione consegnataria emette una richiesta di scarico specificando
analiticamente i beni interessati e le motivazioni.
La richiesta, ottenuta l'approvazione del Dirigente del Servizio,
Divisione o Circoscrizione di appartenenza, è inoltrata
al Servizio Centrale ACA cui competono i provvedimenti sulla destinazione
dei beni, quali manutenzioni straordinarie, adattamenti ed interventi
similari, ovvero la radiazione definitiva dei medesimi.
5. Relativamente alle radiazioni di
beni mobili il cui valore complessivo originario di carico non
superi L. 24.000.000 (circa EURO 12.395) e che siano stati acquisiti
da non meno di cinque anni, la valutazione del Servizio Centrale
ACA consente di attivare le procedure di cui al comma 6.
Qualora il valore ecceda l'importo sopracitato, ovvero si tratti
di beni acquisiti da meno di cinque anni, il provvedimento di
radiazione deve essere convalidato su apposito verbale dal Servizio
Risorse Finanziarie.
La documentazione della radiazione deve essere trasmessa in ogni
caso al Servizio Risorse Finanziarie ed in copia all'Internal
Auditing.
6. Al Servizio Centrale ACA compete
in via esclusiva disporre per la destinazione dei beni mobili
radiati secondo le opportunità ravvisabili sul mercato
e considerato anche il valore residuo dei medesimi.
Sono esperibili i provvedimenti alternativi di:
a) asta pubblica, per la vendita in blocco;
b) convenzione con aziende di rottamazione;
c) cessione gratuita ad associazioni e
fondazioni non lucrative;
d) rottamazione diretta:
tenendo conto delle procedure disciplinate dal Regolamento per
i Contratti.
Qualora risulti remunerativa e praticabile la permuta dei beni
radiati con altri di nuova acquisizione, la competenza alla negoziazione
è attribuita secondo il disposto degli artt. 3 e 4.
1. I magazzini economali sono posti
alle dipendenze del dirigente del Servizio Centrale ACA a ciò
delegato, ad eccezione del magazzino abbigliamento per Polizia
Municipale che dipende dall'omonima Divisione.
La gestione a mezzo di appositi magazzini dei beni acquistati
è prevista esclusivamente per i seguenti gruppi merceologici:
a) articoli di abbigliamento, accessori
e materiale antinfortunistico;
b) articoli per cerimonie e manifestazioni.
E' inoltre previsto un magazzino idoneo alla conservazione dei
campionari presentati dai fornitori e per la movimentazione e
il riadattamento di mobili ed arredi usati destinati o destinabili
ad ulteriore utilizzazione nell'ambito del Comune.
2. Per tutte le tipologie di beni diversi da quelli citati al comma 1, i Servizi, Divisioni e Circoscrizioni acquirenti sono tenuti prioritariamente a negoziare con modalità e clausole contrattuali, e particolarmente mediante contratti quadro e convenzioni, che non comportino l'esigenza di magazzinaggio dei beni, sia di rapido consumo che inventariabili, presso locali ed aree comunali.
3. Il magazziniere consegnatario è
responsabile delle quantità movimentate classificate in
base agli articoli e gruppi merceologici e della idonea conservazione
dei beni depositati. A tale fine provvede alle operazioni di:
a) presa in carico, in base all'apposita
documentazione, dei beni approvvigionati dall'esterno ovvero resi
dagli utilizzatori;
b) conservazione, movimentazione e distribuzione,
mediante appositi documenti di consegna emessi dal Servizio Centrale
o Divisione competente ai sensi del comma 1, agli utilizzatori;
c) tenuta delle rilevazioni quantitative
di carico e scarico ai fini dell'inventario permanente;
d) comunicazione periodiche al Servizio
Risorse Finanziarie secondo quanto disposto dal Regolamento di
Contabilità.
L'entrata di beni inventariabili usati deve essere documentata
secondo la procedura di cui al comma 4 dell'art. 17.
Al termine di ogni esercizio il magazziniere procede, in presenza
del dirigente del Servizio o Divisione competente, all'inventario
fisico generale degli articoli depositati ed al riscontro delle
evidenze di fatto con le risultanze contabili.
Per eventuali discordanze tra esistenze fisiche e rilevazioni
contabili deve essere redatto apposito verbale da inoltrare al
Servizio Risorse Finanziarie ad all'Internal Auditing. In caso
di furto o smarrimento si segue il disposto di cui al comma 3
dell'art. 17.
4. Il dirigente del Servizio Centrale
o Divisione competente deve accertare, mediante periodiche verifiche,
la regolarità delle operazioni di magazzinaggio e, in particolare,
l'idonea conservazione e l'adeguata rotazione dei beni e materiali
depositati.
Quando per determinati beni o materiali si ravvisa l'impossibilità,
in conseguenza di deterioramento, vetustà o non idoneità
legale, all'utilizzo od alla trasformazione, si attiva la procedura
di radiazione di cui al comma 4 dell'art. 17, per lotti omogenei
di beni ed a cadenze prestabilite.
1. Fino all'attivazione del Sistema
Informativo Approvvigionamenti le disposizioni di seguito elencate
non saranno operative:
- art. 6 comma 4: informatizzazione
Osservatorio prezzi;
- art. 7 commi 3 e 4: gestione informatizzata
richieste;
- art. 9 comma 2: confronto
delle quotazioni con i valori risultanti dall'Osservatorio prezzi.
Il Servizio Centrale ACA darà comunicazione in merito alla
operatività delle disposizioni temporaneamente sospese.
Allegato A
SERVIZIO CENTRALE A.C.A. Come
da elenco di cui all'art. 3
SERVIZI EDUCATIVI Arredi
scolastici e complementari
Attrezzature
sportive scolastiche
Elettrodomestici,
apparecchiature e mat. consumo per mense
Didattica
scolastica ed affine
Medicinali
e mat. igienico sanitario per scuole
Beni
acquisibili a valere sul Fondo per Circoli didattici e Progetti
educativi
SERVIZI CULTURALI Opere
d'arte per musei
Libri
e mat. documentario, tecnico e vario, attrezzature per biblioteche
Arredi
per allestimenti museali e mostre
Software
specialistico per musei e biblioteche
SERVIZIO CENTRALE TECNICO Veicoli a motore,
accessori e ricambi
AMBIENTE E MOBILITA' Piante
e articoli giardinaggio
Prodotti
per viabilità e aree verdi
Segnaletica
POLIZIA MUNICIPALE Vestiario
e accessori per vigili
Armi
e relative munizioni
Attrezzature
tecniche e materiali specifici (come da provvedimenti del Sindaco)
SERVIZI CIMITERIALI Materiale
funerario in genere
SETTORE IMPIANTI Apparecchiature
e mat. imp. elettrici
ELETTRICI INTERNI Lampade
e varie per illuminazione
CONTROLLO STRATEGICO Appar.
elettroniche informatiche e relativi servizi
E DIREZIONALE Software
e accessori
Materiali
per EDP
Stampati,
moduli e varie consumo per EDP e riprografia
Appar.
per TLC e riprografia
ECONOMIA E SVILUPPO Beni
per cerimonie istituzionali, manifestazioni e grandi eventi
CIRCOSCRIZIONI Tutti
i beni che si rendono necessari al loro funzionamento (con le
limitazioni di cui all'art. 4.2 riportate nel quadro C ).
Per l'individuazione dei beni inclusi nei gruppi merceologici
sopra elencati si fa riferimento al piano di classificazione in
uso per l'Albo fornitori di cui all'art. 5.1.
Allegato B
SERVIZIO CENTRALE A.C.A. Come
da elenco di cui all'art. 3
SERVIZI CULTURALI Organizzazione
mostre ed attività culturali
SERVIZI EDUCATIVI Refezione
scolastica
Servizi
acquisibili a valere sul Fondo per Circoli didattici e Progetti
educativi
Pulizia
scuole
Servizi
necessari alla didattica scolastica e ai progetti educativi
PATRIMONIO Vigilanza
e sicurezza
DIVISIONI E SERVIZI CENTRALI (tutti) Tutte le forniture
di servizi non specificamente attribuite al Servizio Centrale
ACA, ovvero a singoli Servizi Centrali o Divisioni che si rendono
necessari al loro funzionamento
CIRCOSCRIZIONI Tutti
i servizi che si rendono necessari al loro funzionamento (con
le limitazioni di cui all'art. 4 riportate nel quadro C ).
Per l'individuazione dei servizi inclusi nei gruppi merceologici
sopra elencati si fa riferimento al piano di classificazione in
uso per l'Albo fornitori di cui all'art. 5.1.
Allegato C
CIRCOSCRIZIONI Per
le forniture di beni e servizi attribuite specificamente al Servizio
Centrale ACA, a singoli Servizi Centrali o Divisioni, le Circoscrizioni
possono negoziare entro il limite di importo unitario di L. 24.000.000
(circa EURO 12.395)
DIVISIONI Per
tutte le forniture di beni e servizi di importo unitario superiore
a
SERVIZI CENTRALI L.
120.000.000 (circa EURO 61.975) da affidare mediante trattativa
CIRCOSCRIZIONI
privata occorre anche dare comunicazione al Servizio Centrale
ACA ( ad eccezione delle prestazioni d'opera intellettuali )
DIVISIONI Possono
effettuare spese minute ed urgenti per importo unitario fino a
SERVIZI CENTRALI L.
500.000 (circa EURO 258).
CIRCOSCRIZIONI
ASTA PUBBLICA Procedimenti
normali, con le limitazioni di cui al Regolamento per i
LICITAZIONE PRIVATA Contratti
APPALTO CONCORSO
TRATTATIVA PRIVATA Procedimento consentito solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art.9.1.
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA Procedimento
esperibile per forniture entro il limite di importo di L. 24.000.000
(circa EURO 12.395) relativamente a:
- beni
di competenza del Servizio Centrale ACA, dei Servizi Centrali,
Divisioni e Circoscrizioni (artt. 3 e 4) come da art. 10.3
- servizi
elencati in via tassativa all'art. 10.4
SPESE MINUTE ED URGENTI Qualsiasi fornitura per importo fino a L. 500.000 (circa EURO 258), ovvero L. 5.000.000 (circa EURO 2.582) per Servizio Centrale ACA con liquidazione su Cassa Economale o Casse decentrate.