Divisione Edilizia e Urbanistica
99 09472/09
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
AA - pc
OGGETTO: ESPROPRIAZIONE AREE SITE NEL TRATTO TRA CORSO FRANCIA E VIA VANDALINO PER L' AMPLIAMENTO DI CORSO MARCHE - PROROGA TERMINI PER COMPIMENTO PROCEDURA ESPROPRIATIVA E PER REALIZZAZIONE LAVORI- APPROVAZIONE.
Proposta dell' Assessore Viano.
Il P.R.G.C., approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21.04.1995, prevede l'apertura
e l' allargamento a piena sezione del corso Marche, in particolare
nel primo tratto compreso tra corso Francia e via Vandalino.
Al fine di dare attuazione alle previsioni
del P.R.G.C., con deliberazione n.256 del 23 luglio 1996 (mecc.
9604463/09), il Consiglio Comunale approvò il piano di
esproprio delle aree di proprietà privata necessarie alla
realizzazione dell' opera, avvalendosi della procedura degli artt.
9 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n° 865 e s.m.i.
In tale provvedimento, si fissarono i
termini per l' inizio e la conclusione del procedimento espropriativo
rispettivamente al 15 giugno 1996 e al 22 dicembre 1999, nonché
i termini per l' inizio e la conclusione dei lavori rispettivamente
al 17 febbraio 1997 e al 22 dicembre 1999, salvo proroghe che
si fossero rese necessarie.
Con decreto del Sindaco n° 3 del 21
agosto 1997, è stata dichiarata la pubblica utilità
dell'opera e determinata la misura dell' indennità di esproprio
da corrispondere agli aventi diritto, successivamente rettificata.
Tra le proprietà interessate dal
piano di esproprio, la ditta 2/1 - Vighetto Estella, Grisa Corinna
e Grisa Carla, accettava l' indennità e, conseguentemente,
si provvedeva all' emanazione del decreto di esproprio (decreto
n° 7 dell' 11 giugno 1998).
Altre due ditte, la 5/1 - Piovano Eugenio
- e la 6/1 - Soc. Imm.re Condominio Paradiso- convenivano la cessione
volontaria, approvata dal Consiglio con deliberazione n. 126 del
4 maggio 1998 (mecc. 9802087/09), esecutiva dal 18 maggio 1998.
Infine, per le ditte 3/1 - Soc. Simet
- e 4/1 - Imm.re Fiomar - che non avevano accettato l'indennità
di esproprio, si provvedeva al versamento alla Cassa Depositi
e Prestiti delle somme dovute.
La Soc. Simet, che impiega otto dipendenti,
è uno dei soggetti fondatori del Consorzio Bonafous, attuatore
del Programma di trasformazione urbana "Castello di Lucento
2" finalizzato alla reindustrializzazione di un'area dismessa
e definito con Accordo di Programma ratificato dal Consiglio Comunale
in data 18 giugno 1999 (mecc. 9904402/09), dichiarato immediatamente
eseguibile, esecutivo dal 5 luglio 1999 nel cui ambito la stessa
Società intende rilocalizzare propri impianti.
Considerato che la rilocalizzazione avverrà
presumibilmente all'inizio dell'anno 2002 ed al fine di evitare
problemi all'attività dell'azienda con riflessi inevitabili
sui dipendenti, che l'Amministrazione ritiene necessario tutelare,
si rende necessario procedere alla proroga dei termini per la
conclusione della procedura espropriativa e per la conclusione
dei lavori che vengono fissati rispettivamente al 31 marzo 2002
e al 30 novembre 2002.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Vista la Legge 22 ottobre 1971 n.865 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1997
n. 56 e s.m.i.
Vista la Legge 30 dicembre 1991 n. 413;
Vista la Legge 8 agosto 1992 n. 359;
Vista la Legge 15 maggio 1997 n. 127 e
s.m.i.;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente
si richiamano, di approvare:
1) la proroga del termine per la conclusione
del procedimento espropriativo di aree site nel tratto tra c.so
Francia e via Vandalino per l'ampliamento di c.so Marche al 31
marzo 2002 e del termine per la conclusione dei lavori al 30 novembre
2002;
2) di riservare a successiva determinazione
dirigenziale l' espletamento e l' adozione di tutti i provvedimenti
della procedura espropriativa ai sensi del combinato disposto
dell' art. 71 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e dell'
art. 51 comma 3 della Legge n. 142/1990 come modificato dall'
art. 6 comma 2 della Legge n. 127/1997;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3°comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.