Divisione Edilizia e Urbanistica
99 08755/57
Settore Progetti di riassetto urbano
RG
OGGETTO: PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE URBANA CASTELLO DI LUCENTO 2"FINANZIATO CON IL CONCORSO DEI FONDI DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA (P.I.C.) RESIDER II. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALL'ORGANISMO CONSORTILE ATTUATORE DEGLI INTERVENTI. IMPEGNO QUOTA SOCIETARIA L. 2.000.000 (EURO 1.032,91). FINANZIAMENTO CON MUTUO.
Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con gli Assessori Passoni
e Peveraro.
Tra i progetti ammessi e finanziati con
i contributi del programma di iniziativa comunitaria RESIDER II
1996/1999 Recupero a finalità prevalentemente pubbliche
di siti siderurgici dismessi, rientra anche quello presentato
dalla Città di Torino relativo al recupero del sito siderurgico
dismesso cadente in ambito 4.15 Castello di Lucento.
Tale progetto, incentrato su interventi di radicale ristrutturazione
urbanistica e nuovo impianto di attività produttive di
piccola dimensione, risulta infatti ammesso ai contributi del
programma RESIDER II per un importo di Lire 4.432.800.000 a fronte
di un investimento complessivo di oltre 14,5 miliardi di lire
di cui 5,541 ritenuti ammissibili dalla Regione Piemonte.
Il contributo comunitario assegnato alla
Città risulta elemento essenziale per la realizzazione
del programma degli interventi, specialmente dopo che è
venuta meno la possibilità di fruire per lo stesso programma,
del finanziamento aggiuntivo disposto dal Ministero dei Lavori
Pubblici in base alla normativa sui programmi di riqualificazione
urbana (art. 2 comma 2 Legge 179/92 e successivi D.M. 21/12/94
e s.m.i.) e successivamente decaduto causa la mancata stipula
dell'accordo di programma nei termini fissati dai decreti ministeriali.
La verifica delle condizioni di fattibilità
degli interventi previsti dal programma ha sollecitato, dato il
particolare contesto urbano entro cui vengono a collocarsi le
nuove iniziative, opportuni approfondimenti progettuali mirati
a garantire la sostenibilità ambientale del progetto degli
insediamenti e delle relative opere di urbanizzazione. Ad oggi
tali approfondimenti risultano sufficientemente sviluppati, come
si evince dalla stipula dell'accordo di programma sottoscritto
da Regione Piemonte e Città di Torino il 19 maggio 1999
e ratificato dal Consiglio Comunale (D.C.C. mecc. 9904402/09 del
18 giugno 1999), per cui occorre promuovere iniziative concrete
in direzione della realizzazione del progetto conformemente alle
intese raggiunte.
In questo senso occorre altresì
considerare che l'effettiva erogazione del contributo comunitario
Resider II risulta condizionata dal rispetto delle scadenze che
accompagnano la disciplina del finanziamento pubblico e che fissano
rigidamente la data ultima entro cui devono essere aperti i cantieri
delle opere, nella scrupolosa osservanza beninteso di tutte le
procedure di evidenza pubblica connaturate alla particolare natura
delle opere da realizzare.
Per l'Amministrazione Comunale si pone
pertanto un duplice ordine di problemi, quello di far sì
che risultino rispettate tutte le scadenze connesse alle procedure
del finanziamento Resider e quello di garantire che tutti i lavori
risultano coordinati tra di loro e sviluppati unitariamente al
fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo produttivo e di qualità
ambientale che caratterizzano il programma nel suo insieme.
A tal fine si ritiene pertanto opportuno
promuovere la partecipazione della Città di Torino nella
Società costituita tra le imprese che sono interessate
ad insediarsi nell'ambito territoriale oggetto di trasformazione
urbanistica. Tale Società, denominata Bonafous -
Società consortile a r.l. rappresenta la prosecuzione,
sotto una veste giuridica nuova, del preesistente Consorzio Bonafous
di cui conserva inalterate le finalità e le caratteristiche
operative. Detta società consortile, come già il
preesistente consorzio, si propone pertanto di urbanizzare il
comprensorio dei suoli ricadenti nell'ambito territoriale di trasformazione
urbanistica 4.15 Castello di Lucento per procurare
ai propri soci l'acquisto di lotti edificabili da destinare ad
attività di produzione, di scambi commerciali, di servizi
alle persone e alle imprese.
Per il perseguimento dei propri scopi
la Società consortile ha presentato offerta irrevocabile
di acquisto dei terreni ricadenti nell'area interessata
dal progetto, che risulta accolta dall'attuale proprietà
(Cimi.Montubi SpA), e figura quale soggetto attuatore degli interventi
in base sia all'accordo di programma stipulato dalla Città
con la Regione Piemonte e sia allo schema di convenzione che disciplina
l'attuazione delle previsioni inserite nel programma stesso. La
Città di Torino peraltro, risultando proprietaria di aree
nell'ambito di trasformazione (indicate al Catasto terreni F.
1120, Part. n. 138, n. 86 parte; F. 1121, part n. 70, n. 85) pari
a mq. 3.217, assolve la condizione per assumere la qualità
di consorzista.
La partecipazione al capitale sociale
della Società consortile permette quindi alla Città
di partecipare ad un organismo associativo già costituito
e funzionante per l'attuazione di un programma di trasformazione
urbanistica condiviso, al cui finanziamento concorrono anche le
risorse assegnate dalla Regione Piemonte tramite il programma
comunitario RESIDER II.
Lo statuto della Società consortile
Bonafous è stato a questo riguardo opportunamente modificato,
assumendo la versione aggiornata che risulta dal testo allegato
alla presente proposta di atto deliberativo di cui forma parte
integrante e sostanziale, proprio in funzione della possibilità
di un ingresso in qualità di socio da parte della Città
di Torino.
Con le nuove previsioni statutarie adottate
viene ad essere configurata esattamente la funzione dell'ingresso
della Città nella Società consortile Bonafous, riconoscendosi
esplicitamente che si tratta di una partecipazione che non comporta
vincoli di solidarietà nei rapporti passivi tra i consorzisti,
nè responsabilità, oneri o contributi economici
e finanziari, diversi da quelli espressamente assunti con riferimento
al contributo Resider II assegnato alla Città. Si tratta
in altri termini di una funzione che permette di utilizzare uno
strumento operativo agile qual'è l'organismo consortile,
per la realizzazione di un programma di trasformazione urbana
con finalità di sviluppo produttivo incentrato su attività
di PMI, facendo assumere alla Città un ruolo di vettore
del contributo comunitario e, al tempo stesso, di garante delle
condizioni che accompagnano il finanziamento pubblico delle opere
nonchè la realizzazione del programma.
La Città di Torino verserà
pertanto alla Società consortile l'intero contributo comunitario
Resider che riceverà dalla Regione Piemonte, sulla base
dei tempi e delle modalità precisate con il provvedimento
di ammissione al contributo.
La partecipazione alla Società
consortile, limitata alla sottoscrizione di una sola quota del
capitale sociale del valore nominale di L. 2.000.000 (Euro 1032,91),
durerà per il tempo strettamente necessario all'esecuzione
delle opere di preurbanizzazione e di urbanizzazione, salvo che
non si ritenga di protrarre ulteriormente tale partecipazione
in rapporto ad esigenze connesse con la gestione dell'area destinata
ad insediamenti produttivi.
La spesa di L. 2.000.000 verrà
finanziata con mutuo da richiedere ad Istituto da stabilire nei
limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, secondo quanto esposto
in narrativa, la partecipazione della Città di Torino alla
Società Bonafous - Società Consortile a r.l.
autorizzando la sottoscrizione di una quota del capitale sociale
del valore nominale di Lire 2.000.000 (Euro 1.032,91);
2) di approvare l'allegato statuto della
Società (all. 1 - n. ) dando facoltà al Sindaco
o suo delegato di apportare allo statuto tutte le variazioni di
ordine formale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione
della quota sociale;
3) di rinviare a successive determinazioni
dirigenziali l'impegno di spesa;
4) di finanziare la spesa prevista con
mutuo da richiedere ad Istituto da stabilire, nei limiti delle
vigenti disposizioni di legge. Gli oneri finanziari dell'investimento
sono inclusi nella previsione di spesa del bilancio pluriennale
approvato contestualmente al bilancio annuale con la deliberazione
n. 64 del Consiglio Comunale del 30 marzo 1999 (mecc. 9900452/24)
CORECO 7 aprile 1999. La sottoscrizione della quota societaria
è subordinata al perfezionamento del suddetto mutuo;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
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