Divisione Edilizia e Urbanistica

99 08755/57

Settore Progetti di riassetto urbano
RG

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 OTTOBRE 1999

(proposta dalla G.C. 12 ottobre 1999)

OGGETTO: PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE URBANA “CASTELLO DI LUCENTO 2"FINANZIATO CON IL CONCORSO DEI FONDI DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA (P.I.C.) RESIDER II. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALL'ORGANISMO CONSORTILE ATTUATORE DEGLI INTERVENTI. IMPEGNO QUOTA SOCIETARIA L. 2.000.000 (EURO 1.032,91). FINANZIAMENTO CON MUTUO.

    Proposta dell'Assessore Viano,
    di concerto con gli Assessori Passoni e Peveraro.

    Tra i progetti ammessi e finanziati con i contributi del programma di iniziativa comunitaria RESIDER II 1996/1999 “Recupero a finalità prevalentemente pubbliche di siti siderurgici dismessi”, rientra anche quello presentato dalla Città di Torino relativo al recupero del sito siderurgico dismesso cadente in ambito 4.15 “Castello di Lucento”. Tale progetto, incentrato su interventi di radicale ristrutturazione urbanistica e nuovo impianto di attività produttive di piccola dimensione, risulta infatti ammesso ai contributi del programma RESIDER II per un importo di Lire 4.432.800.000 a fronte di un investimento complessivo di oltre 14,5 miliardi di lire di cui 5,541 ritenuti ammissibili dalla Regione Piemonte.
    Il contributo comunitario assegnato alla Città risulta elemento essenziale per la realizzazione del programma degli interventi, specialmente dopo che è venuta meno la possibilità di fruire per lo stesso programma, del finanziamento aggiuntivo disposto dal Ministero dei Lavori Pubblici in base alla normativa sui programmi di riqualificazione urbana (art. 2 comma 2 Legge 179/92 e successivi D.M. 21/12/94 e s.m.i.) e successivamente decaduto causa la mancata stipula dell'accordo di programma nei termini fissati dai decreti ministeriali.
    La verifica delle condizioni di fattibilità degli interventi previsti dal programma ha sollecitato, dato il particolare contesto urbano entro cui vengono a collocarsi le nuove iniziative, opportuni approfondimenti progettuali mirati a garantire la sostenibilità ambientale del progetto degli insediamenti e delle relative opere di urbanizzazione. Ad oggi tali approfondimenti risultano sufficientemente sviluppati, come si evince dalla stipula dell'accordo di programma sottoscritto da Regione Piemonte e Città di Torino il 19 maggio 1999 e ratificato dal Consiglio Comunale (D.C.C. mecc. 9904402/09 del 18 giugno 1999), per cui occorre promuovere iniziative concrete in direzione della realizzazione del progetto conformemente alle intese raggiunte.
    In questo senso occorre altresì considerare che l'effettiva erogazione del contributo comunitario Resider II risulta condizionata dal rispetto delle scadenze che accompagnano la disciplina del finanziamento pubblico e che fissano rigidamente la data ultima entro cui devono essere aperti i cantieri delle opere, nella scrupolosa osservanza beninteso di tutte le procedure di evidenza pubblica connaturate alla particolare natura delle opere da realizzare.
    Per l'Amministrazione Comunale si pone pertanto un duplice ordine di problemi, quello di far sì che risultino rispettate tutte le scadenze connesse alle procedure del finanziamento Resider e quello di garantire che tutti i lavori risultano coordinati tra di loro e sviluppati unitariamente al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo produttivo e di qualità ambientale che caratterizzano il programma nel suo insieme.
    A tal fine si ritiene pertanto opportuno promuovere la partecipazione della Città di Torino nella Società costituita tra le imprese che sono interessate ad insediarsi nell'ambito territoriale oggetto di trasformazione urbanistica. Tale Società, denominata “Bonafous - Società consortile a r.l.” rappresenta la prosecuzione, sotto una veste giuridica nuova, del preesistente Consorzio Bonafous di cui conserva inalterate le finalità e le caratteristiche operative. Detta società consortile, come già il preesistente consorzio, si propone pertanto di urbanizzare il comprensorio dei suoli ricadenti nell'ambito territoriale di trasformazione urbanistica 4.15 “Castello di Lucento” per procurare ai propri soci l'acquisto di lotti edificabili da destinare ad attività di produzione, di scambi commerciali, di servizi alle persone e alle imprese.
    Per il perseguimento dei propri scopi la Società consortile ha presentato “offerta irrevocabile di acquisto” dei terreni ricadenti nell'area interessata dal progetto, che risulta accolta dall'attuale proprietà (Cimi.Montubi SpA), e figura quale soggetto attuatore degli interventi in base sia all'accordo di programma stipulato dalla Città con la Regione Piemonte e sia allo schema di convenzione che disciplina l'attuazione delle previsioni inserite nel programma stesso. La Città di Torino peraltro, risultando proprietaria di aree nell'ambito di trasformazione (indicate al Catasto terreni F. 1120, Part. n. 138, n. 86 parte; F. 1121, part n. 70, n. 85) pari a mq. 3.217, assolve la condizione per assumere la qualità di consorzista.
    La partecipazione al capitale sociale della Società consortile permette quindi alla Città di partecipare ad un organismo associativo già costituito e funzionante per l'attuazione di un programma di trasformazione urbanistica condiviso, al cui finanziamento concorrono anche le risorse assegnate dalla Regione Piemonte tramite il programma comunitario RESIDER II.
    Lo statuto della Società consortile Bonafous è stato a questo riguardo opportunamente modificato, assumendo la versione aggiornata che risulta dal testo allegato alla presente proposta di atto deliberativo di cui forma parte integrante e sostanziale, proprio in funzione della possibilità di un ingresso in qualità di socio da parte della Città di Torino.
    Con le nuove previsioni statutarie adottate viene ad essere configurata esattamente la funzione dell'ingresso della Città nella Società consortile Bonafous, riconoscendosi esplicitamente che si tratta di una partecipazione che non comporta vincoli di solidarietà nei rapporti passivi tra i consorzisti, nè responsabilità, oneri o contributi economici e finanziari, diversi da quelli espressamente assunti con riferimento al contributo Resider II assegnato alla Città. Si tratta in altri termini di una funzione che permette di utilizzare uno strumento operativo agile qual'è l'organismo consortile, per la realizzazione di un programma di trasformazione urbana con finalità di sviluppo produttivo incentrato su attività di PMI, facendo assumere alla Città un ruolo di vettore del contributo comunitario e, al tempo stesso, di garante delle condizioni che accompagnano il finanziamento pubblico delle opere nonchè la realizzazione del programma.
    La Città di Torino verserà pertanto alla Società consortile l'intero contributo comunitario Resider che riceverà dalla Regione Piemonte, sulla base dei tempi e delle modalità precisate con il provvedimento di ammissione al contributo.
    La partecipazione alla Società consortile, limitata alla sottoscrizione di una sola quota del capitale sociale del valore nominale di L. 2.000.000 (Euro 1032,91), durerà per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere di preurbanizzazione e di urbanizzazione, salvo che non si ritenga di protrarre ulteriormente tale partecipazione in rapporto ad esigenze connesse con la gestione dell'area destinata ad insediamenti produttivi.
    La spesa di L. 2.000.000 verrà finanziata con mutuo da richiedere ad Istituto da stabilire nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di approvare, secondo quanto esposto in narrativa, la partecipazione della Città di Torino alla Società “Bonafous - Società Consortile a r.l.” autorizzando la sottoscrizione di una quota del capitale sociale del valore nominale di Lire 2.000.000 (Euro 1.032,91);
2)    di approvare l'allegato statuto della Società (all. 1 - n. ) dando facoltà al Sindaco o suo delegato di apportare allo statuto tutte le variazioni di ordine formale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione della quota sociale;
3)    di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l'impegno di spesa;
4)    di finanziare la spesa prevista con mutuo da richiedere ad Istituto da stabilire, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge. Gli oneri finanziari dell'investimento sono inclusi nella previsione di spesa del bilancio pluriennale approvato contestualmente al bilancio annuale con la deliberazione n. 64 del Consiglio Comunale del 30 marzo 1999 (mecc. 9900452/24) CORECO 7 aprile 1999. La sottoscrizione della quota societaria è subordinata al perfezionamento del suddetto mutuo;
5)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
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