Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
9908546/09
SS - pc
OGGETTO: AMPLIAMENTO DI UNA PORZIONE DELLA SEDE VIABILE DI STRADA DEL PORTONE E MODIFICA DELLA RELATIVA ARTERIA DI COLLEGAMENTO. VARIANTE PARZIALE N. 12 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, 7° COMMA DELLA L.U.R. COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA L.R. N. 41/97 - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
n.88 del 17 maggio 1999 (mecc. 9902226/09), esecutiva in data
31 maggio 1999, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17,
comma 7 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla
L.R. n. 41/97, la variante parziale n. 12 al vigente P.R.G. relativa
all'ampliamento di una porzione della sede viabile di strada del
Portone.
La deliberazione predetta è stata
depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata
di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 3 giugno al 2 luglio
1999.
Dell' avvenuto deposito è stata
data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo
Pretorio nel periodo sopra citato nonché sul B.U.R. n.23
del 9 giugno 1999.
Nei termini prescritti, dal quindicesimo
al trentesimo giorno di pubblicazione e, precisamente, entro il
2 luglio 1999, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
La deliberazione in oggetto è stata
trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia
di Torino che con nota del 16 luglio 1999 ha espresso il seguente
parere (All. 1 - n. ):
"...a seguito dell'istruttoria effettuata dal Servizio Urbanistica
di questa Provincia, datata 9 luglio 1999, formulata alla luce
delle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 621 - 71253/1999 del 28 aprile 1999, attualmente all'esame
della Regione Piemonte, e degli strumenti di pianificazione sovracomunale
esistenti, si esprime il parere di competenza in merito ai contenuti
della variante in oggetto, Parere che risulta così articolato:
- In riferimento alle variazioni apportate
alle aree per servizi pubblici, si invita il Comune, in sede di
redazione del progetto definitivo, a verificare se la quantità
globale delle aree modificate (considerando anche le precedenti
Varianti) rientra nei limiti fissati dal comma 4 dell'art. 17
della L.R. n. 56/77.
- Si rileva infine che nella deliberazione
comunale non compare la dichiarazione di compatibilità
con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art.
17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29
luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al
Comune; tale dichiarazione dovrà essere esplicitamente
riportata nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo."
Allo stato attuale, valutate
le varianti parziali approvate ai sensi dell'art. 17, settimo
comma della L.U.R. e la variante in oggetto, in corso di adozione
definitiva, sulla verifica della scheda quantitativa dei dati
urbani (allegato tecnico del P.R.G.) - che riporta gli usi del
suolo e in particolare, l'offerta di aree per servizi (esistenti
e previsti) all'interno delle aree urbanizzande - non sono stati
superati, per quanto riguarda le aree per Servizi Pubblici, i
limiti imposti dall'art. 17, quarto comma della L.U.R.
Infatti l'offerta globale di servizi,
a seguito delle varianti precedentemente approvate ai sensi dell'art.
17, 7° comma della L.U.R. e di quella in oggetto, viene incrementata
di circa mq 0,001 mq/ab (<0,5 mq/ab percentuale massima indicata
nella L.U.R. art. 17, 4° comma).
Il presente provvedimento risulta coerente
con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottata
dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999 e non presenta
incompatibilità con i piani sovracomunali.
Occorre, pertanto, procedere all'approvazione
definitiva della variante, ai sensi dell'art.17, c.7 della L.U.R..
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977
n.56 e s.m.i.;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente
si richiamano:
1) di prendere atto che, entro i termini
previsti, non sono pervenute osservazioni nei confronti della
variante parziale n.12 al vigente P.R.G.
2) di approvare le controdeduzioni al parere
della Provincia riportate in narrativa.
3) di approvare la variante parziale n.12
al vigente P.R.G., dandosi atto che gli elaborati che la costituiscono
sono gli stessi di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale
del 17 maggio 1999 (mecc. 9902226/09) esecutiva in data 31 maggio
1999, di adozione della variante medesima.