Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

9908546/09

SS - pc

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 8 NOVEMBRE 1999

(proposta dalla G.C. 14 ottobre 1999)

OGGETTO: AMPLIAMENTO DI UNA PORZIONE DELLA SEDE VIABILE DI STRADA DEL PORTONE E MODIFICA DELLA RELATIVA ARTERIA DI COLLEGAMENTO. VARIANTE PARZIALE N. 12 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, 7° COMMA DELLA L.U.R. COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA L.R. N. 41/97 - APPROVAZIONE.

    Proposta dell'Assessore Viano.

   Con deliberazione del Consiglio Comunale n.88 del 17 maggio 1999 (mecc. 9902226/09), esecutiva in data 31 maggio 1999, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41/97, la variante parziale n. 12 al vigente P.R.G. relativa all'ampliamento di una porzione della sede viabile di strada del Portone.
    La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 3 giugno al 2 luglio 1999.
    Dell' avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopra citato nonché sul B.U.R. n.23 del 9 giugno 1999.
    Nei termini prescritti, dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione e, precisamente, entro il 2 luglio 1999, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
    La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia di Torino che con nota del 16 luglio 1999 ha espresso il seguente parere (All. 1 - n. ):
"...a seguito dell'istruttoria effettuata dal Servizio Urbanistica di questa Provincia, datata 9 luglio 1999, formulata alla luce delle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621 - 71253/1999 del 28 aprile 1999, attualmente all'esame della Regione Piemonte, e degli strumenti di pianificazione sovracomunale esistenti, si esprime il parere di competenza in merito ai contenuti della variante in oggetto, Parere che risulta così articolato:
-    In riferimento alle variazioni apportate alle aree per servizi pubblici, si invita il Comune, in sede di redazione del progetto definitivo, a verificare se la quantità globale delle aree modificate (considerando anche le precedenti Varianti) rientra nei limiti fissati dal comma 4 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77.
-    Si rileva infine che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere esplicitamente riportata nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo."

CONTRODEDUZIONI

    “Allo stato attuale, valutate le varianti parziali approvate ai sensi dell'art. 17, settimo comma della L.U.R. e la variante in oggetto, in corso di adozione definitiva, sulla verifica della scheda quantitativa dei dati urbani (allegato tecnico del P.R.G.) - che riporta gli usi del suolo e in particolare, l'offerta di aree per servizi (esistenti e previsti) all'interno delle aree urbanizzande - non sono stati superati, per quanto riguarda le aree per Servizi Pubblici, i limiti imposti dall'art. 17, quarto comma della L.U.R.”
    Infatti l'offerta globale di servizi, a seguito delle varianti precedentemente approvate ai sensi dell'art. 17, 7° comma della L.U.R. e di quella in oggetto, viene incrementata di circa mq 0,001 mq/ab (<0,5 mq/ab percentuale massima indicata nella L.U.R. art. 17, 4° comma).
    Il presente provvedimento risulta coerente con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottata dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999 e non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali.
    Occorre, pertanto, procedere all'approvazione definitiva della variante, ai sensi dell'art.17, c.7 della L.U.R..
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
    Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n.56 e s.m.i.;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:
1)    di prendere atto che, entro i termini previsti, non sono pervenute osservazioni nei confronti della variante parziale n.12 al vigente P.R.G.
2)    di approvare le controdeduzioni al parere della Provincia riportate in narrativa.
3)    di approvare la variante parziale n.12 al vigente P.R.G., dandosi atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 17 maggio 1999 (mecc. 9902226/09) esecutiva in data 31 maggio 1999, di adozione della variante medesima.