Divisione Servizi Civici e Tributari
99 08506/13
OGGETTO: REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI DI NATURA FISCALE _ D.LGS. 446/97.
Proposta del Vicesindaco Carpanini.
L'art. 52, D.Lgs. 446/1997 stabilisce
che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi
e delle aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.
L'art. 50, L. 449/1997 stabilisce che
i Comuni, con apposito regolamento, possono prevedere specifiche
disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il provvedimento
di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei
contribuenti e potenziare, di conseguenza, l'attività di
controllo sostanziale.
A tal proposito, l'Amministrazione ritiene
di regolamentare con il medesimo atto gli istituti dell'accertamento
con adesione (concordato) e dell'autotutela, rispettivamente conformi
ai contenuti normativi del D.Lgs. 218/1997, nonché dell'art.
68, D.P.R. 287/1992, art. 2-quater, L. 656/1994 e del D.M. n.
37/1997.
A riguardo dell'accertamento con adesione
è da considerare che:
- l'introduzione dell'istituto del concordato
consente di deflazionare notevolmente il contenzioso tributario
i cui costi, rispetto ai benefici, sono alti per l'Amministrazione,
non solo per una significativa posticipazione degli incassi che
grava sulla liquidità della cassa dell'ente, ma soprattutto,
nell'eventualità di soccombenza, per la conseguente condanna
al rimborso delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma
1, D.Lgs. 546/1992;
- il suddetto istituto può essere
esteso a tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali
imposte, in quanto nell'ambito del processo tributario, che è
anche costitutivo di impugnazione di atti amministrativi,
l'atto di imposizione con cui l'Amministrazione costringe il contribuente
a versare il dovuto, non è un mero atto, quanto piuttosto
un provvedimento, avente effetti costitutivi dell'obbligazione
e non solo effetti di accertamento.
Relativamente all'autotutela è
da considerare che:
- l'autotutela in materia di risorse di
entrata è caratterizzata da un maggior raggio di azione
rispetto a quella in materia squisitamente amministrativa, in
quanto l'interesse pubblico posto a salvaguardia di quest'ultima
è rappresentato solo dall'art. 97 della Costituzione, a
differenza dell'autotutela in materia di entrate fiscali che è
posta a difesa di un ulteriore principio costituzionale, rappresentato
dalla capacità contributiva;
- l'autotutela in materia di entrate è
caratterizzata da una maggiore discrezionalità. Di conseguenza
si ritiene di circoscrivere alle sole ipotesi di dolo e colpa
grave la responsabilità patrimoniale del dirigente, in
caso di mancato annullamento di un provvedimento illegittimo o
infondato. L'illegittimità e l'infondatezza designano rispettivamente
errori attinenti precipuamente agli aspetti procedimentali dell'attività
istruttoria (difetto di motivazione, omessa sottoscrizione, vizi
della notifica, etc...), nonché errori sui fatti oggetto
dell'imposizione e sulle questioni estimative attinenti alla quantificazione
dell'imponibile.
Con la normativa sopra richiamata, il
legislatore ha voluto attribuire ai Comuni un'autonomia normativa,
sia sul fronte processuale, sia su quello organizzativo, molto
più ampia, che incontra limiti oggettivi solo nelle finalità
da raggiungere e, precisamente, nella semplificazione, nella razionalizzazione
e nella riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti.
In questo contesto l'Amministrazione,
conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 28, comma
2, lett. a) e c), L. 448/1998, anche ai fini di aumentare la base
imponibile, ritiene di dover stabilire tutta una serie di attività,
mirate e selettive, di controllo sostanziale, scegliendo determinate
categorie di contribuenti individuati a mezzo dei criteri della
rotazione e della maggiore proficuità,
nella consapevolezza, comunque, che il controllo non è
un evento eccezionale, ma costituisce la normale attività
della Divisione servizi tributari.
Quanto sopra è in perfetta armonia
con il disposto dell'art. 10, comma 1, lett. d) e f), L. 133 del
13/05/1999 con il quale il legislatore prevede la revisione del
sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione
di meccanismi perequativi ispirati a diversi principi, fra i quali
quello della capacità fiscale relativa ai principali tributi
e compartecipazioni a tributi erariali, nonché della capacità
di recupero dell'evasione fiscale.
Sulla traccia fornita dal legislatore
con la L. 133 del 13/05/1999 con la quale si dispone che il Governo
è delegato a emanare uno o più decreti legislativi
recanti testi unici volti ad accorpare, anche in un codice tributario,
le vigenti norme per materia, al fine di semplificare gli adempimenti
a carico dei contribuenti e razionalizzare le disposizioni vigenti,
l'Amministrazione comunale ritiene necessario adottare il presente
regolamento, con l'intento di uniformare le procedure per le entrate
comunali e patrimoniali imposte, nonché di quelle ad esse
assimilabili, attualmente vigenti e di prossima istituzione e,
precisamente:
- Imposta comunale sugli immobili;
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- Tariffa rifiuti;
- Tassa occupazione spazi e aree pubbliche;
- Canone per l'occupazione di spazi e aree
pubbliche;
- Imposta comunale sulla pubblicità
e diritti sulle pubbliche affissioni;
- Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;
- Imposta comunale per l'esercizio di imprese
arti e professioni.
Si precisa che le entrate soppresse vengono
richiamate per giustificare l'attività di recupero evasione
relativamente alle annualità pregresse, non prescritte,
in termini di accertamento e/o liquidazione alla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
Con l'adozione del presente regolamento,
si inizia un processo evolutivo del sistema esattivo ed accertativo
delle entrate comunali di cui sopra, perseguito nell'interesse
fiscale dell'Amministrazione, precisando che, la riduzione e la
semplificazione degli adempimenti, nonché la raccolta razionale
ed integrata dei dati comportano maggiore efficienza, minori costi
amministrativi e, quindi, maggiore efficacia; finalità,
queste, di cui è responsabile il dirigente, al quale compete
la gestione delle singole risorse di entrata, come sopra descritte,
a questi affidate mediante il Piano Esecutivo di Gestione, sulla
base degli indirizzi programmatici fissati dall'Amministrazione
comunale.
Con riferimento alla riscossione spontanea,
le finalità di cui sopra possono essere raggiunte armonizzando
tra di loro l'esazione diretta e quella tramite il concessionario
_ da realizzarsi quest'ultima con lo strumento della comunicazione,
ex art. 32, D.Lgs. 46/1999 modificato e integrato dal D. Lgs.
326/1999, ove applicabile _ in modo da conseguire:
- maggiore flessibilità sul fronte
dei versamenti che possono essere rateizzati a scadenze stabilite
dall'Amministrazione in funzione delle proprie esigenze di liquidità;
- gestione unitaria di tutte le entrate
che un contribuente deve versare all'Amministrazione con un'unica
comunicazione di pagamento;
- inserimento di informazioni che l'Amministrazione
ritiene utili per una migliore comprensione degli importi da pagare;
- addebito mediante domiciliazione sui
c/c bancari dei diversi istituti di credito ovvero pagamenti mediante
servizio bancomat, in aggiunta ai tradizionali canali di pagamento
(c/c postale, tesoreria comunale, esattoria);
- remunerazione al concessionario, per
le entrate non incassate direttamente dall'Amministrazione, non
calcolata con il sistema dell'aggio tradizionale, quanto piuttosto
stabilita in funzione della qualità che, di conseguenza,
si riflette sul servizio fornito alla cittadinanza e dei costi
di svolgimento del servizio stesso.
In considerazione della diversità
delle varie risorse di entrata e del processo evolutivo in atto
per alcune di esse (da risorse di natura tributaria a risorse
di natura patrimoniale imposta), si ritiene opportuno rinviare
la definizione delle specifiche modalità della loro riscossione
volontaria ai singoli regolamenti che le disciplinano, tenuti
presenti i principi generali sopra esposti.
Quanto alla riscossione coattiva, nell'intento
di accelerare, razionalizzare e rafforzare le procedure riscossive,
aumentando la recuperabilità dei crediti, si ritiene di
non doverla gestire direttamente, attraverso il ricorso all'ingiunzione
fiscale prevista dal R.D. 639/1910, ma continuare ad affidarla
al concessionario, precisando che, nel ruolo, è stato individuato
lo strumento più efficiente, fra quelli esistenti, per
il recupero coattivo delle entrate, specie a seguito delle novità
introdotte al riguardo dal D.Lgs. 46/1999.
Va peraltro osservato che il legislatore
ha fornito agli amministratori locali strade alternative alla
gestione interna delle entrate comunali consentendo, anche disgiuntamente,
la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate
attraverso una completa esternalizzazione, con affidamento delle
connesse attività a terzi, a mezzo di regolari procedure
ad evidenza pubblica, in conformità alle disposizioni contenute
nella L. 142/1990 e nel D.Lgs. 446/1997.
Per garantire uniformità di trattamento
in materia fiscale ai cittadini tenuti al pagamento di entrate
di natura tributaria o patrimoniale imposta, si ritiene di stabilire,
conformemente alle indicazioni contenute nell'art. 13, L. 133/1999,
gli interessi per la riscossione e i rimborsi in misura pari al
tasso di interesse legale aumentato di tre punti percentuali su
base annua, purché non superiore alla misura del 5% annua,
prevista dall'art. 3, comma 141, L. 662/1996, così come
richiamato dall'art. 17, L. 146/1998. Tale scelta viene effettuata
nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e solo per le entrate
da incassare in modo rateale a seguito di provvedimenti di rateazione
di cui all'articolo 21 del regolamento, o in forza di provvedimenti
di accertamento e/o liquidazione, ovvero per quelle per le quali
è stata presentata una richiesta di rimborso non evasa
entro novanta giorni.
Per garantire un miglior servizio al cittadino,
si ritiene infine, di poter riconoscere i rimborsi delle somme
pagate e non dovute entro e non oltre novanta giorni dalla richiesta
presentata all'Amministrazione comunale con apposita istanza debitamente
documentata, nonché di poter autorizzare la compensazione
solo per le somme pagate in eccesso nell'anno in corso.
In materia di procedure di discarico per
inesigibilità, si osservano le disposizioni di legge contenute
nell'art. 20, D.Lgs. 112/1999. A tale riguardo l'Amministrazione,
qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali
riferibili al soggetto passivo, ritiene di dover procedere alla
reiscrizione a ruolo delle somme discaricate, qualora le stesse
siano di importo superiore a L. 200.000 per anno.
Questa Amministrazione ritiene necessaria
l'adozione del presente regolamento quale strumento che raccoglie
principi generali applicabili alle diverse entrate così
da garantire, per le risorse indicate in premessa, uniformità
di comportamento nei confronti di tutti i contribuenti, nel rispetto
dei principi di equità, efficienza, efficacia e trasparenza
dell'azione amministrativa e tributaria.
Si ritiene, inoltre, che il presente regolamento
costituisca l'anello di congiunzione tra il regolamento di contabilità
nel quale le entrate vengono esaminate limitatamente agli aspetti
riguardanti gli adempimenti finanziari e contabili e i regolamenti
adottati e da adottare per disciplinare le diverse entrate.
Ai sensi e per gli effetti degli artt.
43, 44, 45 del regolamento comunale sul decentramento sono stati
chiesti i pareri obbligatori, secondo le procedure previste, ai
Consigli di Circoscrizione.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni:
1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni:
4, 7 (all. 2-3 - nn. ).
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le ragioni meglio
descritte in premessa, l'unito regolamento delle entrate comunali
di natura fiscale, adottato ai sensi dell'art. 52, comma 1, D.Lgs.
446/1997 (all. 1 - n. );
2) di dare atto che il presente regolamento,
composto di n. 25 articoli, unitamente alla deliberazione di approvazione,
non deve essere trasmesso al Ministero delle Finanze, ai sensi
delle disposizioni contenute nell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 446/1997;
3) di dare atto che il presente regolamento
disciplina altresì, conformemente alle disposizioni di
legge in vigore, gli istituti dell'autotutela e della conciliazione
giudiziale (concordato);
4) di dare atto che il presente regolamento
entrerà in vigore dal 1° gennaio 2000;
5) di dare atto che il presente provvedimento
con l'unito regolamento, per le motivazioni meglio descritte in
premessa, si applica alle entrate comunali tributarie e patrimoniali
imposte, nonché quelle ad esse assimilabili, attualmente
vigenti e di prossima istituzione e, precisamente:
- Imposta comunale
sugli immobili;
- Tassa smaltimento
rifiuti solidi urbani;
- Tariffa rifiuti;
- Tassa occupazione
spazi e aree pubbliche;
- Canone per l'occupazione
di spazi e aree pubbliche;
- Imposta sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- Canone per l'installazione
di mezzi pubblicitari;
- Imposta comunale
per l'esercizio di imprese arti e professioni.
ARTICOLO l - Oggetto del regolamento
Il presente regolamento contiene la disciplina
generale delle entrate tributarie e patrimoniali imposte, nonché
di quelle ad esse assimilabili del Comune di Torino, nel rispetto
dei principi contenuti nelle Leggi 142 e 241 del 1990, nel D.Lgs.
77/1995, nell'art. 52, D.Lgs. 446/1997, D.Lgs. 112/1999, D.Lgs.
46/1999, D.Lgs. 218/1997 e successive loro modificazioni e integrazioni,
L. 413/1991, L. 656/1994, L. 662/1996, L. 449/1997 e L. 28/1999.
La disciplina regolamentare, da un lato,
indica procedure e modalità generali di gestione delle
entrate comunali di cui sopra, dall'altro individua competenze
e responsabilità in conformità alle disposizioni
contenute nello Statuto della Città di Torino.
ARTICOLO 2 - Limiti alla potestà regolamentare
Il regolamento non può indicare
norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi, nonché delle misure minime
e massime previste per le singole risorse di entrata.
ARTICOLO 3 - Individuazione delle entrate
Le entrate comunali, disciplinate in via
generale dal presente regolamento, sono le seguenti:
- Imposta comunale sugli immobili;
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- Tariffa rifiuti;
- Tassa occupazione spazi e aree pubbliche;
- Canone per l'occupazione di spazi e aree
pubbliche;
- Imposta comunale sulla pubblicità
e diritti sulle pubbliche affissioni
- Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;
- Imposta comunale per l'esercizio di imprese
arti e professioni.
ARTICOLO 4 - Regolamenti per tipologie di entrata
Le singole entrate possono essere disciplinate
con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione
del bilancio di previsione.
ARTICOLO 5 - Aliquote e tariffe
Le aliquote e le tariffe riferite alle
risorse di entrata sono stabilite con deliberazione dell'Amministrazione
comunale entro i limiti previsti dalle leggi in vigore e nei termini
per l'approvazione del bilancio di previsione.
In caso di mancata adozione della deliberazione
nel termine di approvazione del bilancio di previsione, si intendono
prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno
precedente.
ARTICOLO 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
L' Amministrazione comunale provvede a
disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
non previste per legge, in sede di approvazione dei regolamenti
riguardanti le singole entrate.
ARTICOLO 7 - Forme di gestione
La gestione delle risorse di entrata è
effettuata direttamente fino a quando l'Amministrazione comunale
non disponga diversamente nel rispetto delle disposizioni di legge
contenute nel D.Lgs. 446/1997.
ARTICOLO 8 - Soggetti responsabili delle entrate
Sono responsabili delle singole risorse
di entrata, così come descritte all'articolo 3 del presente
regolamento i dirigenti dei servizi ai quali risultano affidate
mediante il piano esecutivo di gestione. Il dirigente responsabile
cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate,
comprese le attività istruttorie di controllo e verifica,
liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria.
ARTICOLO 9 - Attività di verifica e controllo
I dirigenti responsabili di ciascuna risorsa
di entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo, devono
utilizzare tutte le informazioni a disposizione, al fine di semplificare
le procedure e ottimizzare i risultati.
Nell'intento di perseguire obiettivi di
efficienza e di potenziare le attività di accertamento
dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base
dei criteri individuati dalla Giunta comunale in occasione della
approvazione del piano esecutivo di gestione, procedendo altresì
ad una quantificazione puntuale delle risorse umane disponibili,
delle ore/persona lavorabili, dei tempi prevedibili per il completamento
di un procedimento di accertamento tributario e dell'ammontare
del recupero.
Ai fini del potenziamento dell'esercizio
dell'attività di verifica e controllo tributario e per
incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta
comunale può attribuire compensi incentivanti al personale
addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati
al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità
del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello
stesso da parte del contribuente.
ARTICOLO 10 - Poteri ispettivi
Ai fini dello svolgimento dell'attività
di cui all'articolo 9 del presente regolamento, l'Amministrazione
si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari
vigenti, purché sia data comunicazione al contribuente.
ARTICOLO 11 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali
I responsabili degli uffici e servizi
comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati
richiesti dalla Divisione competente nell'esercizio dell'attività
di verifica e controllo tributario.
In particolare, i soggetti responsabili
di ogni atto, che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono
tenuti a darne comunicazione sistematica alla suddetta Divisione,
mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione
informatizzata. Dell'eventuale persistente ritardo significativo
o del mancato adempimento, il dirigente responsabile della singola
risorsa di entrata informa il Direttore della Divisione e il Direttore
generale.
ARTICOLO 12 - Notificazione degli atti
Gli atti di liquidazione e/o accertamento,
ovvero quelli risultanti dal concordato o dall'applicazione dell'istituto
dell'autotutela possono essere notificati anche a mezzo del servizio
postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero
presso gli uffici della divisione competente tramite personale
appositamente autorizzato.
ARTICOLO 13 - Versamenti e rimborsi
I rimborsi non vengono disposti qualora
le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a L. 20.000 per
anno ad esclusione degli incassi riferiti alla COSAP temporanea,
all'imposta di Pubblicità e ai Diritti sulle Pubbliche
Affissioni temporanee..
Gli incassi a titolo ordinario non vengono
effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a L. 20.000
per anno, mentre quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo
di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non vengono
effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a L. 32.000
per anno. Le richieste di rimborso per
tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza
debitamente documentata entro il termine di tre anni dal giorno
del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente
accertato il diritto alla restituzione.
L'Amministrazione comunale dovrà
evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento
o di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento
della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
I rimborsi, esclusivamente per le somme
pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi
anche attraverso compensazione, a condizione che il contribuente
ne dia comunicazione all'Amministrazione entro il termine di 60
giorni dal ricevimento della lettera di riconoscimento del diritto
al rimborso.
ARTICOLO 14 - Interessi sugli atti di accertamento/liquidazione,
sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi
Sulle somme dovute all'Amministrazione
in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione
previsti dall'art. 21 del presente regolamento, ovvero in forza
di provvedimenti di accertamento/liquidazione sono dovuti gli
interessi in misura pari al tasso di interesse legale aumentato
di tre punti percentuali, su base annua, purché non superiore
alla misura del 5% annua (art. 17, L. 146/1998). Gli
stessi interessi sono calcolati per semestri compiuti sulle somme
che vengono riconosciute a titolo di rimborso dall'Amministrazione
qualora lo stesso venga eseguito oltre i 90 giorni dalla richiesta.
Per i periodi precedenti a quelli in corso
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano
gli interessi nelle misure previste in relazione alle imposte
erariali.
ARTICOLO 15 - Reiscrizione a ruolo di somme discaricate
Qualora, a seguito di precedente discarico
di somme dichiarate inesigibili dal concessionario, l'Amministrazione
comunale venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali
riferibili al soggetto passivo, reiscrive a ruolo le suddette
somme purché le stesse siano di importi superiori a L.
200.000 per anno.
ARTICOLO 16 - Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento
L'insinuazione ordinaria nel passivo del
fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a
titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se
superiori a L. 500.000.
ARTICOLO 17 - Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento
L'insinuazione tardiva nel passivo del
fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a
titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se
superiori a L. 1.000.000.
Pur tuttavia, dovrà essere previamente
contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi
sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della
suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione
tardiva nel fallimento.
ARTICOLO 18 - Sanzioni
Le sanzioni vengono irrogate conformemente
alle indicazioni della Giunta comunale con la quale l'Amministrazione
individua i criteri per la determinazione delle sanzioni e della
loro entità per le entrate tributarie e patrimoniali imposte
e per quelle ad esse assimilabili.
ARTICOLO 19 - Interpello del contribuente
Ciascun contribuente, relativamente a
casi concreti e personali che oggettivamente sono di incerta interpretazione,
può inoltrare, per iscritto, alla Divisione competente
in materia di entrate specifiche richieste di parere, concernenti
l'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari, esclusivamente
in materia tributaria, al caso rappresentato.
La Divisione competente dovrà rispondere
entro novanta giorni. La suddetta risposta, scritta e motivata,
vincola l'Amministrazione e il contribuente relativamente alla
questione oggetto della istanza di interpello.
ARTICOLO 20 - Forme di riscossione
Le modalità di riscossione volontaria
sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse
risorse di entrata.
La riscossione coattiva viene effettuata
dal concessionario.
ARTICOLO 21 - Dilazione e sospensione del pagamento
Con deliberazione della Giunta comunale,
i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono
essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie
di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali
o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi
di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può
essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata,
la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano
rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal
contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo
le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno
di ciascun mese, esibendo contestualmente la ricevuta del versamento.
In caso di mancato pagamento della prima
rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione
e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile
in un'unica soluzione.
Se l'importo oggetto di rateazione è
superiore a L. 10.000.000, l'ufficio può richiedere, in
casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito
cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle
somme in scadenza dopo la prima rata.
ARTICOLO 22 - Tutela giudiziaria
Ai fini dello svolgimento dell'attività
di difesa in giudizio, l'ente si difende tramite il dirigente
responsabile del servizio contenzioso tributario che si può
avvalere della collaborazione del dirigente responsabile della
singola risorsa di entrata ovvero, per i casi di particolare complessità,
può richiedere l'intervento dell'Avvocatura comunale ed
anche, per esigenze di particolari competenze tecniche, di professionisti
esterni nel rispetto delle tariffe minime di legge.
L'Ente può esternalizzare, previa
procedura ad evidenza pubblica, l'attività relativa al
contenzioso tributario.
ARTICOLO 23 - Accertamento con adesione (concordato)
a) Ambito di applicazione
L'accertamento con adesione si connota
come istituto per la composizione della pretesa accertativa dell'ufficio
in contraddittorio con il contribuente.
Il suddetto istituto è applicabile
per tutte le entrate, esclusivamente agli atti di accertamento
e non si estende a quelli di liquidazione.
L'accertamento con adesione ha la finalità
di ridurre il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti
ad una chiusura "consensuale" del rapporto debitorio,
oggetto di accertamento, anche attraverso la riduzione delle sanzioni
e, dall'altro, il dirigente responsabile a valutare attentamente
il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento
al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
L' accertamento con adesione può
realizzarsi in due modi:
- come strumento
di formazione "ab origine" dell'accertamento, nel senso
che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene da
subito nella emanazione stessa dell'atto;
- come strumento
di riconsiderazione del contenuto dell'accertamento stesso attraverso
l'intervento "ex post" del contribuente.
Competente alla definizione dell'accertamento
con adesione è il dirigente responsabile della singola
risorsa di entrata.
b) Procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione
Il procedimento ad iniziativa dell'ufficio
o del contribuente avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti
dal D.Lgs. 218/1997.
L'ufficio può avviare il procedimento
anche utilizzando presunzioni semplici o criteri induttivi.
Il contribuente può avviare il
procedimento con la presentazione di apposita istanza, che produce
l' effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni decorrenti
dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione,
sia quelli per il pagamento del debito.
c) Atto di accertamento con adesione
Se l'accertamento viene concordato con
il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto
di definizione che va sottoscritto dal contribuente o da un suo
delegato e dal dirigente responsabile della singola risorsa di
entrata.
Il suddetto atto va consegnato al contribuente
solo dopo l'avvenuto pagamento delle entrate per le quali non
vi è l'obbligo di iscrizione a ruolo per la riscossione.
Nell'atto di definizione, vanno indicati
gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione
si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate,
sanzioni e interessi dovuti, anche in forma rateale.
La rateazione, richiesta con apposita
istanza del contribuente, viene concessa conformemente alle disposizioni
contenute nell'art. 8, D.Lgs. 218/1997 e con l'applicazione degli
interessi al tasso legale.
In casi di particolare gravità
ed irreparabilità, caratterizzanti situazioni di obiettiva
difficoltà per il contribuente, che sarà cura del
dirigente responsabile della risorsa di entrata valutare, di volta
in volta, la rateazione potrà essere accordata anche per
periodi più lunghi, nel rispetto, comunque, delle disposizioni
contenute nell'articolo 7, D.Lgs. 46/1999, per quanto compatibili
c con l'applicazione degli interessi nella misura prevista dall'articolo
14 del presente regolamento.
L'ufficio, qualora le somme rateizzate
superino l'importo di L. 10.000.000, può richiedere, in
casi di dubbia esigibilità, adeguata garanzia fidejussoria
o bancaria.
In caso di mancato pagamento di una rata,
alle scadenze stabilite nel piano di rateazione allegato all'atto
di accertamento con adesione, il contribuente decade automaticamente
dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente
riscuotibili tramite ruolo, maggiorato di spese di riscossione.
Per le somme per le quali non esiste l'obbligo
di iscrizione a ruolo, al fine di consentire all'ufficio un controllo
dei termini indicati sul piano di rateazione, entro dieci giorni
dal versamento di ogni rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio
stesso la quietanza dell'avvenuto pagamento.
d) Perfezionamento della definizione
Per le entrate per le quali non esiste
l'obbligo di iscrizione a ruolo, la definizione si perfeziona
con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto
di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità
indicate nell'atto stesso.
La quietanza dell'avvenuto pagamento deve,
entro il suddetto termine, essere consegnata all'ufficio che rilascia
al contribuente la copia dell'atto di accertamento perfezionato,
vale a dire recante il timbro "pagato" con la relativa
data.
Il suddetto perfezionamento si considera
avvenuto, prima del pagamento, per le entrate riscuotibili con
obbligo di iscrizione a ruolo, il cui importo, derivante dall'atto
di accertamento con adesione, già firmato, maggiorato delle
spese di riscossione, dovrà essere pagato alle scadenze
indicate sulla cartella.
Nel caso di pagamento dilazionato, la
definizione si perfeziona al termine dell'ultima rata.
e) Effetti della definizione
All'atto del perfezionamento della definizione
con adesione, l'avviso di accertamento precedentemente emanato
perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio
tra contribuente e pubblica Amministrazione.
L'accertamento "ab origine"
definito con adesione non è impugnabile, modificabile o
integrabile e contiene le sanzioni per le violazioni che hanno
dato luogo all'accertamento nella misura di un quarto del minimo
previsto dalla legge.
Di conseguenza, se l'accertamento con
adesione si realizza "ex post", le sanzioni eventualmente
irrogate nella misura massima, vanno obbligatoriamente ridotte
ad un quarto del minimo.
L'intervenuta definizione non esclude,
però, la possibilità per la pubblica Amministrazione
di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione
riguardi parzialmente la base imponibile ovvero nel caso di sopravvenuta
conoscenza di nuova materia imponibile.
ARTICOLO 24 - Autotutela
Salvo che sia intervenuto giudicato e
sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine
formale, il dirigente responsabile della risorsa di entrata può
annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo
o infondato, ovvero rinunciare all'imposizione in caso di autotutela,
con provvedimento motivato.
Tale provvedimento può essere disposto
d'ufficio dall'Amministrazione.
Il contribuente, per mezzo di istanza,
adeguatamente motivata, resa alla pubblica Amministrazione ai
sensi della L. 15/1968, può richiedere l'annullamento dell'atto
emanato se ritenuto illegittimo.
L'eventuale diniego dell'Amministrazione
deve essere comunicato al contribuente.
L'atto di annullamento deve:
- essere richiesto entro i termini previsti
dalla legge per proporre i ricorsi presso gli organi di giustizia
tributaria competenti;
- essere firmato dal dirigente responsabile
della risorsa di entrata;
- essere notificato al contribuente, affinché
possa annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso;
- essere adeguatamente motivato.
L'atto di annullamento può essere
disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche
quando il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per
opporsi all'atto stesso.
Nel potere di annullamento deve intendersi
compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti
dell'atto che appare illegittimo o infondato.
La sospensione degli effetti dell'atto
disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale
cessa con la notificazione, da parte dell'Amministrazione, di
un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, mentre,
in caso di pendenza di giudizio, cessa con la pubblicazione della
sentenza.
In caso di discordanza in materia di sospensione,
tra l'Amministrazione e gli organi di giustizia tributaria competenti,
prevale la decisione assunta da questi ultimi.
ARTICOLO 25 - Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore
dal 1° gennaio 2000.
E' abrogata ogni altra norma regolamentare
e di legge non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
Per quanto non regolamentato si applicano
le disposizioni di legge vigenti.
Al contenuto del presente regolamento,
devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti
le singole risorse di entrata già emanati e di prossima
emanazione.