Divisione Edilizia e Urbanistica
99 08426/57
Settore Trasformazioni Convenzionate
LL - pc
OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 10 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO EX ART. 43 L.R. 56/77 E S.M.I. PER L'ATTUAZIONE DEL SUB-AMBITO U1 RELATIVO ALLE AREE DA TRASFORMARE PER SERVIZI DEL PRG "AMBITI 16h TAZZOLI - 16m FACCIOLI SUD". APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l'Assessore Passoni.
Con deliberazione n. 234 del 20 luglio
1998 (mecc. 9707923/57), esecutiva dal 3 agosto 1998, il Consiglio
Comunale ha approvato lo Studio Unitario d'Ambito relativo alle
aree da trasformare per servizi del PRG denominate "16h Tazzoli
e 16m Faccioli Sud", proposto dalle proprietà interessate
(GEFIM S.p.A - FIAT S.p.A.) in applicazione dell'art. 7, punto
B, delle NUEA.
In sede di approvazione dello Studio Unitario
d'Ambito sono stati introdotti alcuni emendamenti volti a recepire
la mozione n. 36 del Sindaco (mecc. 9805594/02) del 6 luglio 1998
che impegnava l'Amministrazione Comunale ad una integrazione dell'Accordo
di Programma "Sangone-Imperia".
Nelle more della conclusione di questa
procedura l'Amministrazione aveva ottenuto la disponibilità
dei Proponenti lo Studio Unitario d'Ambito a riformulare la proposta
in linea con i contenuti della suddetta mozione nonchè
con la condizione posta nel parere favorevole della Circoscrizione
di realizzare le capacità edificatorie complessive nel
solo ambito 16h Tazzoli, al fine di destinare l'intero ambito
16m a servizi pubblici.
Recependo quanto suesposto la nuova proposta
prevede la concentrazione dell'edificato lungo il tratto di c.so
Unione Sovietica compreso tra via Rignon e corso Tazzoli e consente,
previa modifica dell'Accordo di Programma, la rilocalizzazione
di parte degli interventi di edilizia agevolata-convenzionata
previsti sugli Ambiti "Sangone-Imperia", nella porzione
di area da cedere retrostante gli interventi edilizi privati,
in un'ottica di continuità del disegno urbano complessivo.
Lo Studio Unitario approvato (la cui Convenzione
Programma è stata stipulata in data 11 settembre 1998,
con atto rogito notaio Dott. Castiglione, repertorio n. 44591
registrato a Torino in data 23 settembre 1998 al n. 16094) ha,
pertanto, introdotto rilevanti modifiche alle indicazioni planimetriche
fornite dal PRG. Di conseguenza, l'attuazione dei due sub-ambiti,
denominati U1 e U2, dovrà avvenire mediante Piano Esecutivo
Convenzionato (PEC) così come disciplinato dall'art. 7
delle NUEA di PRG.
La Soc. Gefim, proprietaria dell'intera
superficie territoriale di proprietà privata relativa al
sub-ambito U1, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale
n. 56/77, in attuazione del PRG vigente, ed in coerenza con i
contenuti dello Studio Unitario predetto, ha presentato in data
29 dicembre 1998 e successivamente perfezionato in data 18 giugno
1999, proposta di Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) ai sensi
dell'art. 43 della Legge Urbanistica Regionale, finalizzato all'attuazione
del sub-ambito stesso, in applicazione degli artt. 7 e 20 delle
NUEA di PRG.
Nel sub-ambito è compresa un'area
di mq 640 di proprietà della Città, corrispondente
al tratto esistente di via Rignon, che, ai sensi dell'art. 20
comma 6 delle NUEA, non ha capacità edificatoria ed è
esclusa dal computo delle aree da cedere per servizi.
L'assetto planivolumetrico, determinato
dallo Studio Unitario e confermato dal presente PEC, prevede di
realizzare la capacità edificatoria, generata dal sub-ambito
U1, in un fabbricato in linea a 11 piani fuori terra (compreso
piano pilotis) posto sul filo edilizio di corso Unione Sovietica,
prescritto dal PRG.
Le modalità dell'intervento in
progetto nel sub-ambito U1 prevedono: indice di edificabilità
territoriale 0,7/3 mq SLP/mq ST; destinazioni d'uso 80% (minimo)
residenza, 20% (massimo) attività di servizio alle persone
ed alle imprese (ASPI); aree cedute per la realizzazione dei servizi
pubblici mq 22907, pari a circa l'81% della superficie territoriale
di proprietà privata.
I dati tecnici fondamentali dell'intervento,
che troverà attuazione mediante il rilascio di una o due
distinte concessioni edilizie, sono i seguenti:
Superficie territoriale (S.T.) mq 27984+640
di proprietà della Città
SLP di progetto max mq
6530
di cui a destinazione: RESIDENZIALE (80%)
min mq 5224
ASPI (20%)
max mq
1306
Area concentrazione edificato mq
5077
Abitanti teorici insediabili n.
154
Aree cedute mq 22907
Su richiesta dell'Amministrazione il
Proponente, in data 23/7/99 con atto a rogito notaio Antonio Maria
Marocco, ha ceduto anticipatamente e gratuitamente alla Città
una porzione di area per servizi pari a mq 4614, nell'ambito 16h
Tazzoli, subordinando tale cessione alla condizione sospensiva
che entro 6 mesi dalla data del 23 luglio 1999 gli uffici competenti
convochino le parti per la stipula della convenzione del presente
PEC, pena l'inefficacia dell'atto di cessione stesso.
Il presente provvedimento costituisce
accettazione della suddetta area. La formalizzazione di tale accettazione
verrà fatta constare in sede di stipulazione della Convenzione
attuativa del PEC e sarà, quindi, oggetto di apposita trascrizione.
Inoltre, in base allo schema di convenzione
del PEC, il Proponente cede gratuitamente a favore del Comune
la restante quota di aree per servizi, di cui mq 15529 nell'ambito
16h e mq 2764 nell'ambito 16m Faccioli sud. Quest'ultima è
stata ceduta nello stato di diritto attuale, ovvero gravata da
comodato gratuito, esteso a circa mq 6000, a favore della Parrocchia
Beati F. Albert e C. Marchisio il cui termine originario di durata
è scaduto alla data del 1° luglio 1999.
Si rammenta, a tale proposito, che, ai
sensi dell'art. 1810 cod. civ., non essendo previsto un nuovo
termine di scadenza del comodato la Parrocchia comodataria sarà
tenuta alla restituzione del bene alla Città non appena
richiestane.
Pertanto, tale condizione transitoria,
è stata ritenuta accettabile in quanto la sistemazione
di tale porzione di area a servizi, fisicamente e funzionalmente
connessa all'area che deriverà dalla attuazione del sub-ambito
U2, può essere rinviata al maturare delle condizioni di
trasformabilità complessiva.
L'area ceduta anticipatamente ed oggetto
di permuta da parte della Città agli operatori degli interventi
relativi a "Sangone-Imperia", trova quota equivalente
di aree liberate dalla edificazione nell'area Imperia. Di conseguenza,
il dimensionamento complessivo dei servizi pubblici previsti dal
PEC, pari a mq 22907, rimane inalterato.
Inoltre, visti gli orientamenti dell'Amministrazione
relativi alle previsioni di utilizzo delle aree cedute e della
realizzazione di un parcheggio di interscambio (progetto linea
4 curato dalla Divisione Ambiente e Mobilità), si conviene
che per il presente PEC non siano da predisporre i progetti preliminari
delle opere di urbanizzazione primaria al fine di determinare
gli oneri dovuti, così come disciplinato dalla deliberazione
n. 205 del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997 dal momento che
tali opere non risultano effettivamente necessarie all'insediabilità
dell'area.
Ciò premesso, il Proponente si
obbliga a corrispondere gli oneri di urbanizzazione primaria desunti
dalle tabelle comunali vigenti relative alle concessioni singole
e gli oneri di urbanizzazione secondaria desunti dalle tabelle
comunali vigenti relative ai PEC.
Sulla base delle indicazioni progettuali
fornite dal PEC i suddetti oneri ammontano ad oggi a circa L.
1.227.722.472 - Euro 634065,7 di cui L. 513.731.344 - Euro 265320,1
per gli oneri di urbanizzazione primaria e L. 713.991.128 - Euro
368745,6 per gli oneri di urbanizzazione secondaria, salvo quanto
sarà meglio precisato in sede di rilascio delle concessioni
edilizie.
Il costo di costruzione, previsto dalla
Legge 28 gennaio 1977 n. 10, non è definibile in sede di
convenzione in quanto i progetti planivolumetrici delle opere
edilizie non contengono ancora i parametri (numero e superficie
degli alloggi, degli accessori delle attività, ecc.) per
la sua corretta definizione, che è, pertanto, demandata
al momento del rilascio delle concessioni edilizie.
Per le modalità di attuazione degli
interventi sopra sinteticamente descritti, si rinvia al più
dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente
provvedimento.
L'ultimazione degli interventi previsti
avverrà entro il termine di validità del PEC, ovvero
entro cinque anni dalla stipula della relativa convenzione attuativa.
Il progetto di PEC è stato altresì
sottoposto all'esame della C.I.E. che, nella seduta del 13 maggio
1999, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.
In data 29 giugno 1999 copia del PEC e
del relativo schema di convenzione sono stati inviati alla Segreteria
Generale per il deposito e la pubblicazione all'Albo Pretorio
per la durata di giorni 15, ai sensi e per gli effetti dell'art.
43, 3° comma, della LUR e per la presentazione, nel termine
di 15 giorni successivi alla scadenza del deposito, di eventuali
osservazioni e proposte scritte.
Nei termini sopracitati non sono pervenute
osservazioni e proposte scritte.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Vista la Legge 15 maggio 1997 n. 127 e
s.m.i. recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato
con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata
sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Rilevato che il Consiglio di Circoscrizione
n. 10, cui il PEC è stato inviato in data 29 giugno 1999,
ha richiesto in data 16/7/99 una proroga, concessa per n. 20 gg.,
non ha espresso parere.
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di approvare, per i motivi indicati nella parte narrativa che
qui integralmente si richiamano:
1) Il Piano Esecutivo Convenzionato concernente
il sub-ambito U1 relativo agli ambiti "16h Tazzoli e 16m
Faccioli sud" che si compone dei seguenti elaborati:
a) schema di convenzione
(all. 1 - n. )
b) fascicolo contenente
Relazione Illustrativa, Progetto Planivolumetrico, Norme Tecniche
di Attuazione (all. 2 - n. );
2) l'accettazione delle aree a servizi
cedute in via anticipata con atto rogito notaio Antonio Maria
Marocco in data 23 luglio 1999 rep. 135837 registrato a Torino
il 30 luglio 1999 in attuazione del PEC in oggetto e la trascrizione
dello stesso;
3) l'introito relativo agli oneri di urbanizzazione
e al costo di costruzione sarà accertato nei bilanci di
competenza con successiva determinazione dirigenziale a cura del
Settore Procedure Amministrative Edilizie;
4) l'attuazione della presente deliberazione
provvedendo alla stipulazione, per atto pubblico, della convenzione
stessa entro il termine di 3 mesi, come da atto d'obbligo presentato
dal Proponente (all. 3 - n. ), unitamente alla relativa garanzia
fideiussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il
ritardo nella stipula della convenzione medesima, a norma del
Regolamento per i contratti attualmente vigenti e s.m.i., tra
il Comune di Torino e la Società "Gestioni Finanziarie
e Immobiliari - GEFIM S.p.A.", con sede in Torino, via Monte
Asolone 8, cod. fisc. 02167700018, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione Geom. Pier Paolo Ponchia nato a Torino
il 2/12/1935 con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonchè
al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra,
al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute
necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento
alle norme di legge, nonchè le modifiche di carattere tecnico-formale
al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore
redazione dell'atto.