Divisione Economia e Sviluppo                                                                                                                        n. ord. 20
Settore Sport

99 08377/10

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 FEBBRAIO 2000

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: AREA DI PROPRIETÀ MUNICIPALE SITA IN VIA SOSPELLO FRONTE NUMERO 203. CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO DI AGGREGAZIONE ANZIANI SOSPELLO".

   Proposta dell'Assessore Passoni.

    L'Associazione Gruppo di Aggregazione Anziani Sospello utilizza da alcuni anni l'area di proprietà municipale sita in Via Sospello fronte numero 203.
    Il Consiglio della V Circoscrizione, nella seduta del 15 maggio 1999 (mecc. 9903716/88), ha proposto la gestione pluriennale dell'area in argomento al predetto sodalizio, secondo lo schema di disciplinare approvato e compiegato alla presente deliberazione (all. 1- n. ).
    In ottemperanza alla deliberazione n. 35 (mecc. 9410962/10), e successive integrazioni, nonché alla mozione n. 44, (mecc. 9506840/02), tale concessione, in accordo con l'attuale linea di gestione che prevede l'affidamento in concessione degli impianti di proprietà municipale al fine di garantire sia un miglior utilizzo degli stessi, sia il recupero dei costi di manutenzione ad essi collegati, si ritiene accoglibile, anche considerando che il concessionario si accollerà tutte le spese di conduzione.
    Si dà atto inoltre che la concessione oggetto della presente deliberazione non produce oneri aggiuntivi di nessun genere, ed in particolare spese per l'impiego di personale comunale.
    Alla luce di quanto evidenziato, pare opportuno provvedere ad assegnare all'Associazione Gruppo di Aggregazione Anziani Sospello, la gestione pluriennale del terreno comunale sito in Via Sospello fronte 203 con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione.
  Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di concedere in gestione l'area di proprietà municipale, della superficie di mq. 1000 circa, consistente in 4 campi di bocce, con servizi e relative attrezzature funzionali all'impianto stesso, sita in Via Sospello fronte numero 203, all'Associazione Gruppo di Aggregazione Anziani Sospello, nella persona del Presidente Sig. Achille Giulio Giudici, nato a Torino il 10 ottobre 1950, ed ivi residente in Via G. Randaccio 75 - (cod. fisc. GDCCLL50R10L219X), per un periodo di anni quattro con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione;
2)    di approvare la convenzione con l'Associazione Gruppo di Aggregazione Anziani Sospello, alle condizioni tutte riportate nel contratto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento (all. 2 - n. ).
    Il corrispettivo annuo determinato in L. 100.000 I.V.A. inclusa, pari a Euro 51,65 dovrà essere versato alla Città in un'unica rata annuale anticipata, presso l'Ufficio Cassa della Circoscrizione V, che provvederà all'accertamento dell'entrata sulla risorsa pertinente, attestando sin d'ora che il canone applicato è congruo in conformità alla normativa vigente, anche in considerazione degli oneri di gestione da sostenersi a carico del concessionario.
    Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.
    Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
    All'atto della consegna dell'immobile gli eventuali beni mobili di proprietà comunale verranno fatti constare in apposito verbale da redigersi a cura della V Circoscrizione.
    Copia dello stesso sarà trasmessa al Servizio Centrale Risorse Finanziarie - Settore Ispettorato;
3)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.


CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE "GRUPPO DI AGGREGAZIONE ANZIANI SOSPELLO"

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale,
-     tra la Città di Torino codice fiscale 00514490010 - in questo atto rappresentata dal Direttore del Servizio Centrale Acquisti, Contratti e Appalti Dott.ssa Mariangela Rossato, nata a Venaria (To), il 7 marzo 1952 e residente a Ciriè (To), in ottemperanza dell'art. 19 comma II, del Regolamento dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 Marzo 1999 (n. mecc. 9811035/03) e l'Associazione "GRUPPO DI AGGREGAZIONE ANZIANI BOCCIOFILA SOSPELLO" codice fiscale 07646450010 - per la gestione del terreno comunale sito in via Sospello fronte n. 203 - in questo atto rappresentata dal Sig. Achille Giulio Giudici, nato a Torino il 10/10/1950, ivi residente in via G. Randaccio 75, c.f. GDCCLL5OR1OL219X, in qualità di Presidente della associazione stessa, come risulta da idonea documentazione acquisita agli atti del Comune;
in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del..............................n. meccanografico...............................- n° d'ordine................, esecutiva dal...................................;
Vista la certificazione prefettizia rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 23/12/1982 n. 936;
Premesso che la Città ha necessità di assicurare il funzionamento degli impianti bocciofili siti in via Sospello fronte n. 203;
tra le suddette parti si conviene quanto segue:

Art. 1

La Città di Torino assegna all'Associazione "Gruppo di Aggregazione Anziani Sospello" la gestione del terreno comunale di una superficie di mq. 1000, sito in via Sospello fronte n. 203, consistente in 4 campi di bocce, con servizi e relative attrezzature funzionali all'impianto stesso, ad uso attività sportive, ricreative e culturali nell'ambito delle funzioni societarie e compatibili con l'impianto stesso.
L'impianto è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'impianto o connessi a pregiudizio dell'utilizzo dello stesso, o di una parte, anche susseguente a vizi e difetti della cosa.

Art. 2

La concessione avrà durata di anni 4 (quattro) con decorrenza dalla data di esecutività del provvedimento deliberativo che approva la presente scrittura. Alla sua scadenza la concessione non si rinnoverà automaticamente ma dovrà essere rinnovata, a nuove condizioni, con apposito atto deliberativo.
La concessionaria potrà presentare specifico progetto riguardante opere di miglioria e interventi che intende realizzare, previa autorizzazione dei competenti Uffici Tecnici della Città. In tal caso potrà essere rivisto il presente provvedimento in relazione alla durata della concessione.
Le eventuali nuove strutture si intendono acquisite in proprietà dal Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile.
In conseguenza di ciò, intendendo le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, le stesse sono esenti dagli oneri concessori ex art. 3 della Legge 10/77 ai sensi dell'art. 9, lettera f, della Legge 10/77.
La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni causati a terzi verificatesi nel corso di eventuali lavori.

Art. 3

La Città potrà revocare in qualunque momento la concessione, previa semplice richiesta, nel caso in cui all'area e/o ai manufatti venga data una destinazione differente di quella da cui all'art. 1. In detto caso il complesso sportivo dovrà essere restituito alla Città entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e/o cose.
La Città si riserva altresì di revocare la concessione in qualunque momento con preavviso di mesi 3 per ragioni di pubblico interesse.
Nei citati casi la Città non dovrà corrispondere alcun indennizzo e/o compenso a qualsiasi titolo.

Art. 4

Il concessionario non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, la concessione oggetto della presente a nessun titolo e per nessuna causale.
In ottemperanza alla mozione n° 58 approvata dal Consiglio Comunale il 23 ottobre 1995, all'ingresso dell'impianto dovrà essere obbligatoriamente affisso, a cura e spese del concessionario, un cartello recante dopo la dicitura “Città di Torino - Circoscrizione 5”, l'indicazione della concessione, la durata della concessione, l'orario di apertura al pubblico, previa prenotazione presso gli uffici circoscrizionali.

Art. 5

Durante la concessione sono a carico del concessionario la custodia del complesso sportivo, la manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno e dei manufatti, delle eventuali attrezzature e della recinzione; lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi.

Art. 6

La manutenzione straordinaria del verde, compresa la potatura, sarà a carico della Città, rimanendo in capo alla stessa l'esercizio dei diritti che ad essa competono in quanto proprietaria.
Perché il Verde Pubblico-Gestione possa curare la potatura delle piante ad alto fusto, queste devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, cestelli, cippatrici, ecc.) previo accordo tra le parti. Qualora ciò non fosse possibile, la rimozione degli ostacoli di qualunque natura per poter procedere alla potatura e alla reintegrazione sono a totale carico del concessionario. L'esecuzione delle operazioni di manutenzione del verde, nonché i nuovi piantamenti dovranno essere preceduti da una descrizione dei lavori da eseguire, contenute in una relazione tecnica da indirizzare al settore Tecnico Verde Pubblico-Gestione che autorizzerà le opere impartendo le direttive necessarie.

Art. 7

Tutte le spese di conduzione, comprese quelle relative all'acqua, riscaldamento, raccolta rifiuti, energia elettrica, telefono, gas ecc. nonché quelle relative agli eventuali allacciamenti e ad ogni onere tributario presente e futuro, saranno a carico della concessionaria.
Per le utenze a contatore di pertinenza del Concessionario sarà necessaria la volturazione a carico dello stesso.

Art. 8

Il concessionario corrisponderà un canone annuo di Lire 100.000= (centomila - pari a 51,65 EURO) IVA compresa, da pagarsi in un'unica rata annuale anticipata. Detto canone sarà aumentato applicando la percentuale di incremento corrispondente ai futuri aggiornamenti delle tariffe comunali per l'uso degli impianti sportivi.

Art. 9

Il concessionario si impegna ad osservare lo stesso orario di apertura previsto per gli analoghi impianti sportivi comunali ed applicherà le stesse tariffe previste per gli altri analoghi impianti sportivi comunali. In ottemperanza alla normativa vigente, l'eventuale introito per l'affitto dell'impianto dovrà essere attestato con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

Art. 10

L'impianto dovrà essere messo a disposizione della Circoscrizione 5 nei seguenti giorni ed ore:
- il martedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
- il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
L'inosservanza del presente articolo comporta il ricorso al precedente art. 3 ed al successivo art. 15.

Art. 11

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

Art. 12

Il concessionario stipulerà apposita polizza assicurativa che garantisca tutti i frequentatori per danni o incidenti alle cose, alle persone ed alla struttura, con un massimale minimo previsto per responsabilità civile verso terzi, in caso di infortunio e/o di morte di Lire 2.000.000.000 (duemiliardi).
Il concessionario risponderà di tutti i fatti relativi all'utilizzo dell'immobile e del comportamento dei frequentatori o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da ogni qualsiasi responsabilità, civile e/o penale, od azione, presente e/o futura, per danni di qualsiasi genere, per effetto della presente concessione.

Art. 13

Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo ad altri purché sia il concessionario, in caso di gestione diretta, o altra persona siano iscritti al R.E.C. presso una C.C.I.A.A..
In ogni caso questa Amministrazione dovrà essere sollevata da ogni responsabilità e mallevadoria, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti o fatti che ne dovessero derivare.
Il concessionario o il sub concessionario, per quanto attiene il servizio di bar o ristoro, dovrà comunque richiedere regolare licenza per esercitare presso il complesso concesso.
L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni emanate dalla civica Amministrazione che a suo esclusivo giudizio, per ragioni di pubblico interesse o per fallimento del concessionario, potrà revocare in tutto o in parte anche la sola concessione del bar o ristoro.

Art. 14

L'eventuale pubblicità all'interno dell'impianto sarà consentita previo pagamento delle imposte e tasse previste dalla normativa vigente.
La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster... di cui al D.Lgv. 507 del 15/11/1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocumento con l'attività commerciale eventualmente svolta dal concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per il concessionario stesso.

Art. 15

La Città mette a disposizione del concessionario, per la manutenzione, tutte le eventuali attrezzature inventariate presso l'impianto stesso, fatte constare da un apposito verbale da redigersi in loco da parte di un rappresentante della Circoscrizione 5, sul medesimo verrà riportata un'annotazione sulle condizioni igienico-edilizie della struttura. All'atto della consegna verrà stipulato un verbale che riporterà la descrizione delle condizioni di fatto dell'immobile.
Alla scadenza della concessione o in caso di revoca anticipata della stessa, l'immobile e le attrezzature dovranno essere riconsegnati alla Città in normale stato d'uso e di manutenzione.

Art. 16

La Circoscrizione mediante una Commissione autonomamente nominata provvederà ai controlli dell'attività e del modo di conduzione dell'impianto.
La Società è tenuta a comunicare a fine anno il bilancio complessivo, il numero dei soci e la quota tessera dei soci e degli aggregati.
La Civica Amministrazione per parte sua provvederà mediante i propri Uffici tecnici competenti ad effettuare periodici controlli sullo stato manutentivo degli impianti e delle strutture.
A seguito di tali controlli potranno essere riviste le condizioni di affidamento compresa la revoca della concessione in caso di gravi inadempienze secondo le procedure di cui al precedente art. 3.
Saranno pertanto causa di revoca le inadempienze agli articoli previsti nella presente convenzione.

Art. 17

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c. il concessionario elegge domicilio legale in Torino, presso il Palazzo Municipale.
Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 18

Le spese di atto, di contratto, di registrazione e conseguenti sono a carico del concessionario.

Art. 19

Qualora la Civica Amministrazione intervenisse successivamente all'approvazione del presente disciplinare, con l'edificazione dell'impianto di un fabbricato ad uso ritrovo e servizi ai campi di bocce, la Città potrà ridefinire con il Concessionario i termini della convenzione, importo del canone incluso, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del C.C. in caso di mancata accettazione delle nuove clausole proposte e di conseguente revoca della concessione.