Divisione Economia e Sviluppo n.
ord. 20
Settore Sport
99 08377/10
OGGETTO: AREA DI PROPRIETÀ MUNICIPALE SITA IN VIA SOSPELLO FRONTE NUMERO 203. CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO DI AGGREGAZIONE ANZIANI SOSPELLO".
Proposta dell'Assessore Passoni.
L'Associazione Gruppo di Aggregazione
Anziani Sospello utilizza da alcuni anni l'area di proprietà
municipale sita in Via Sospello fronte numero 203.
Il Consiglio della V Circoscrizione, nella
seduta del 15 maggio 1999 (mecc. 9903716/88), ha proposto la gestione
pluriennale dell'area in argomento al predetto sodalizio, secondo
lo schema di disciplinare approvato e compiegato alla presente
deliberazione (all. 1- n. ).
In ottemperanza alla deliberazione n.
35 (mecc. 9410962/10), e successive integrazioni, nonché
alla mozione n. 44, (mecc. 9506840/02), tale concessione, in accordo
con l'attuale linea di gestione che prevede l'affidamento in concessione
degli impianti di proprietà municipale al fine di garantire
sia un miglior utilizzo degli stessi, sia il recupero dei costi
di manutenzione ad essi collegati, si ritiene accoglibile, anche
considerando che il concessionario si accollerà tutte le
spese di conduzione.
Si dà atto inoltre che la concessione
oggetto della presente deliberazione non produce oneri aggiuntivi
di nessun genere, ed in particolare spese per l'impiego di personale
comunale.
Alla luce di quanto evidenziato, pare
opportuno provvedere ad assegnare all'Associazione Gruppo di Aggregazione
Anziani Sospello, la gestione pluriennale del terreno comunale
sito in Via Sospello fronte 203 con decorrenza dalla data di esecutività
della presente deliberazione.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di concedere in gestione l'area di
proprietà municipale, della superficie di mq. 1000 circa,
consistente in 4 campi di bocce, con servizi e relative attrezzature
funzionali all'impianto stesso, sita in Via Sospello fronte numero
203, all'Associazione Gruppo di Aggregazione Anziani Sospello,
nella persona del Presidente Sig. Achille Giulio Giudici, nato
a Torino il 10 ottobre 1950, ed ivi residente in Via G. Randaccio
75 - (cod. fisc. GDCCLL50R10L219X), per un periodo di anni quattro
con decorrenza dalla data di esecutività della presente
deliberazione;
2) di approvare la convenzione con l'Associazione
Gruppo di Aggregazione Anziani Sospello, alle condizioni tutte
riportate nel contratto allegato che costituisce parte integrante
del presente provvedimento (all. 2 - n. ).
Il corrispettivo annuo determinato in
L. 100.000 I.V.A. inclusa, pari a Euro 51,65 dovrà essere
versato alla Città in un'unica rata annuale anticipata,
presso l'Ufficio Cassa della Circoscrizione V, che provvederà
all'accertamento dell'entrata sulla risorsa pertinente, attestando
sin d'ora che il canone applicato è congruo in conformità
alla normativa vigente, anche in considerazione degli oneri di
gestione da sostenersi a carico del concessionario.
Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto,
di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.
Alla scadenza il contratto non si rinnoverà
automaticamente, ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni
con successivo provvedimento deliberativo.
All'atto della consegna dell'immobile
gli eventuali beni mobili di proprietà comunale verranno
fatti constare in apposito verbale da redigersi a cura della V
Circoscrizione.
Copia dello stesso sarà trasmessa
al Servizio Centrale Risorse Finanziarie - Settore Ispettorato;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,
3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta
in duplice originale,
- tra la Città di Torino codice
fiscale 00514490010 - in questo atto rappresentata dal Direttore
del Servizio Centrale Acquisti, Contratti e Appalti Dott.ssa Mariangela
Rossato, nata a Venaria (To), il 7 marzo 1952 e residente a Ciriè
(To), in ottemperanza dell'art. 19 comma II, del Regolamento dei
Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale del 15 Marzo 1999 (n. mecc. 9811035/03) e l'Associazione
"GRUPPO DI AGGREGAZIONE ANZIANI BOCCIOFILA SOSPELLO"
codice fiscale 07646450010 - per la gestione del terreno comunale
sito in via Sospello fronte n. 203 - in questo atto rappresentata
dal Sig. Achille Giulio Giudici, nato a Torino il 10/10/1950,
ivi residente in via G. Randaccio 75, c.f. GDCCLL5OR1OL219X, in
qualità di Presidente della associazione stessa, come risulta
da idonea documentazione acquisita agli atti del Comune;
in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del..............................n.
meccanografico...............................- n° d'ordine................,
esecutiva dal...................................;
Vista la certificazione prefettizia rilasciata ai sensi dell'art.
2 della legge 23/12/1982 n. 936;
Premesso che la Città ha necessità di assicurare
il funzionamento degli impianti bocciofili siti in via Sospello
fronte n. 203;
tra le suddette parti si conviene quanto segue:
La Città di Torino assegna all'Associazione "Gruppo
di Aggregazione Anziani Sospello" la gestione del terreno
comunale di una superficie di mq. 1000, sito in via Sospello fronte
n. 203, consistente in 4 campi di bocce, con servizi e relative
attrezzature funzionali all'impianto stesso, ad uso attività
sportive, ricreative e culturali nell'ambito delle funzioni societarie
e compatibili con l'impianto stesso.
L'impianto è consegnato nello stato di fatto e di diritto
in cui si trova. La Città non è tenuta a risarcire
alcun danno derivante da vizi o difetti dell'impianto o connessi
a pregiudizio dell'utilizzo dello stesso, o di una parte, anche
susseguente a vizi e difetti della cosa.
La concessione avrà durata di anni 4 (quattro) con decorrenza
dalla data di esecutività del provvedimento deliberativo
che approva la presente scrittura. Alla sua scadenza la concessione
non si rinnoverà automaticamente ma dovrà essere
rinnovata, a nuove condizioni, con apposito atto deliberativo.
La concessionaria potrà presentare specifico progetto riguardante
opere di miglioria e interventi che intende realizzare, previa
autorizzazione dei competenti Uffici Tecnici della Città.
In tal caso potrà essere rivisto il presente provvedimento
in relazione alla durata della concessione.
Le eventuali nuove strutture si intendono acquisite in proprietà
dal Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 del
Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità
o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile.
In conseguenza di ciò, intendendo le opere equiparabili
ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, le stesse
sono esenti dagli oneri concessori ex art. 3 della Legge 10/77
ai sensi dell'art. 9, lettera f, della Legge 10/77.
La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità
derivante da incidenti o danni causati a terzi verificatesi nel
corso di eventuali lavori.
La Città potrà revocare in qualunque momento
la concessione, previa semplice richiesta, nel caso in cui all'area
e/o ai manufatti venga data una destinazione differente di quella
da cui all'art. 1. In detto caso il complesso sportivo dovrà
essere restituito alla Città entro un mese dalla richiesta,
nello stato in cui si trova, libero da persone e/o cose.
La Città si riserva altresì di revocare la concessione
in qualunque momento con preavviso di mesi 3 per ragioni di pubblico
interesse.
Nei citati casi la Città non dovrà corrispondere
alcun indennizzo e/o compenso a qualsiasi titolo.
Il concessionario non potrà cedere ad altri, nè
in tutto nè in parte, la concessione oggetto della presente
a nessun titolo e per nessuna causale.
In ottemperanza alla mozione n° 58 approvata dal Consiglio
Comunale il 23 ottobre 1995, all'ingresso dell'impianto dovrà
essere obbligatoriamente affisso, a cura e spese del concessionario,
un cartello recante dopo la dicitura Città di Torino
- Circoscrizione 5, l'indicazione della concessione, la
durata della concessione, l'orario di apertura al pubblico, previa
prenotazione presso gli uffici circoscrizionali.
Durante la concessione sono a carico del concessionario la custodia del complesso sportivo, la manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno e dei manufatti, delle eventuali attrezzature e della recinzione; lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi.
La manutenzione straordinaria del verde, compresa la potatura,
sarà a carico della Città, rimanendo in capo alla
stessa l'esercizio dei diritti che ad essa competono in quanto
proprietaria.
Perché il Verde Pubblico-Gestione possa curare la potatura
delle piante ad alto fusto, queste devono essere in ogni tempo
accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, cestelli,
cippatrici, ecc.) previo accordo tra le parti. Qualora ciò
non fosse possibile, la rimozione degli ostacoli di qualunque
natura per poter procedere alla potatura e alla reintegrazione
sono a totale carico del concessionario. L'esecuzione delle operazioni
di manutenzione del verde, nonché i nuovi piantamenti dovranno
essere preceduti da una descrizione dei lavori da eseguire, contenute
in una relazione tecnica da indirizzare al settore Tecnico Verde
Pubblico-Gestione che autorizzerà le opere impartendo le
direttive necessarie.
Tutte le spese di conduzione, comprese quelle relative all'acqua,
riscaldamento, raccolta rifiuti, energia elettrica, telefono,
gas ecc. nonché quelle relative agli eventuali allacciamenti
e ad ogni onere tributario presente e futuro, saranno a carico
della concessionaria.
Per le utenze a contatore di pertinenza del Concessionario sarà
necessaria la volturazione a carico dello stesso.
Il concessionario corrisponderà un canone annuo di Lire 100.000= (centomila - pari a 51,65 EURO) IVA compresa, da pagarsi in un'unica rata annuale anticipata. Detto canone sarà aumentato applicando la percentuale di incremento corrispondente ai futuri aggiornamenti delle tariffe comunali per l'uso degli impianti sportivi.
Il concessionario si impegna ad osservare lo stesso orario di apertura previsto per gli analoghi impianti sportivi comunali ed applicherà le stesse tariffe previste per gli altri analoghi impianti sportivi comunali. In ottemperanza alla normativa vigente, l'eventuale introito per l'affitto dell'impianto dovrà essere attestato con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).
L'impianto dovrà essere messo a disposizione della Circoscrizione
5 nei seguenti giorni ed ore:
- il martedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
- il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
L'inosservanza del presente articolo comporta il ricorso al precedente
art. 3 ed al successivo art. 15.
La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).
Il concessionario stipulerà apposita polizza assicurativa
che garantisca tutti i frequentatori per danni o incidenti alle
cose, alle persone ed alla struttura, con un massimale minimo
previsto per responsabilità civile verso terzi, in caso
di infortunio e/o di morte di Lire 2.000.000.000 (duemiliardi).
Il concessionario risponderà di tutti i fatti relativi
all'utilizzo dell'immobile e del comportamento dei frequentatori
o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per
le mansioni assunte e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione
sollevata ed indenne da ogni qualsiasi responsabilità,
civile e/o penale, od azione, presente e/o futura, per danni di
qualsiasi genere, per effetto della presente concessione.
Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale
servizio bar e ristoro od affidarlo ad altri purché sia
il concessionario, in caso di gestione diretta, o altra persona
siano iscritti al R.E.C. presso una C.C.I.A.A..
In ogni caso questa Amministrazione dovrà essere sollevata
da ogni responsabilità e mallevadoria, anche nei confronti
di terzi, per tutti gli atti o fatti che ne dovessero derivare.
Il concessionario o il sub concessionario, per quanto attiene
il servizio di bar o ristoro, dovrà comunque richiedere
regolare licenza per esercitare presso il complesso concesso.
L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte
le prescrizioni emanate dalla civica Amministrazione che a suo
esclusivo giudizio, per ragioni di pubblico interesse o per fallimento
del concessionario, potrà revocare in tutto o in parte
anche la sola concessione del bar o ristoro.
L'eventuale pubblicità all'interno dell'impianto sarà
consentita previo pagamento delle imposte e tasse previste dalla
normativa vigente.
La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di fare
installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti
pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster... di cui al D.Lgv.
507 del 15/11/1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque
di nocumento con l'attività commerciale eventualmente svolta
dal concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo
per il concessionario stesso.
La Città mette a disposizione del concessionario, per
la manutenzione, tutte le eventuali attrezzature inventariate
presso l'impianto stesso, fatte constare da un apposito verbale
da redigersi in loco da parte di un rappresentante della Circoscrizione
5, sul medesimo verrà riportata un'annotazione sulle condizioni
igienico-edilizie della struttura. All'atto della consegna verrà
stipulato un verbale che riporterà la descrizione delle
condizioni di fatto dell'immobile.
Alla scadenza della concessione o in caso di revoca anticipata
della stessa, l'immobile e le attrezzature dovranno essere riconsegnati
alla Città in normale stato d'uso e di manutenzione.
La Circoscrizione mediante una Commissione autonomamente nominata
provvederà ai controlli dell'attività e del modo
di conduzione dell'impianto.
La Società è tenuta a comunicare a fine anno il
bilancio complessivo, il numero dei soci e la quota tessera dei
soci e degli aggregati.
La Civica Amministrazione per parte sua provvederà mediante
i propri Uffici tecnici competenti ad effettuare periodici controlli
sullo stato manutentivo degli impianti e delle strutture.
A seguito di tali controlli potranno essere riviste le condizioni
di affidamento compresa la revoca della concessione in caso di
gravi inadempienze secondo le procedure di cui al precedente art.
3.
Saranno pertanto causa di revoca le inadempienze agli articoli
previsti nella presente convenzione.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c. il concessionario
elegge domicilio legale in Torino, presso il Palazzo Municipale.
Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alla
normativa vigente.
Le spese di atto, di contratto, di registrazione e conseguenti sono a carico del concessionario.
Qualora la Civica Amministrazione intervenisse successivamente
all'approvazione del presente disciplinare, con l'edificazione
dell'impianto di un fabbricato ad uso ritrovo e servizi ai campi
di bocce, la Città potrà ridefinire con il Concessionario
i termini della convenzione, importo del canone incluso, riservandosi
la facoltà di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del C.C.
in caso di mancata accettazione delle nuove clausole proposte
e di conseguente revoca della concessione.